Common use of Malattia e infortunio Clause in Contracts

Malattia e infortunio. Per la previdenza ed assistenza valgono le norme di legge integrate come appresso: - ai lavoratori a T.I. colpiti da infortunio o malattia professionale, l’azienda conserverà il posto di lavoro fino ad un anno dal verificarsi dell’evento e corrisponderà il salario reale di fatto dal 1° giorno fino ad un massimo di gg. 110. In caso di malattia sarà garantito il seguente trattamento: a) conservazione del posto di lavoro per un periodo di 200 giorni; b) corresponsione del salario reale di fatto dal primo giorno; c) quando la malattia si protrae oltre i 20 giorni , il salario sarà corri- sposto fino ad un massimo di 80 giorni; d) In caso di malattia con ricovero ospedaliero superiore a 15 giorni, il salario di fatto, sarà corrisposto fino ad un massimo di 90 giorni. Per tutti i casi di cui sopra l’azienda recupererà, dall’operaio agricolo, quanto allo stesso corrisposto dagli Enti di mutualità, di assicurazione e dalla X.X.X.XX. E’ escluso il recupero da parte del datore di lavoro, di quanto corrispo- sto da assicurazioni personali dell’operaio. Trascorso i periodi di conservazione del posto di lavoro di cui sopra e perdurando l’infermità è reciproco il diritto di risolvere il Contratto di La- voro, dietro corresponsione del trattamento di fine rapporto, dei ratei della 13esima e 14esima mensilità, nonchè delle indennità sostitutive delle ferie maturate, fino alla data della risoluzione del contratto. Durante tale periodo, per il quale viene conservato il posto di lavoro, il lavoratore continuerà ad usufruire gratuitamente della casa, dell’orto, del pollaio e del porcile che gli sono stati dati in uso. Per mancata con- cessione saranno corrisposti mensilmente gli emolumenti di cui all’art. 53 del C.P.L. In caso di necessità di pronto intervento ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

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Samples: Provincial Contract for Agricultural and Floricultural Workers

Malattia e infortunio. Per Le parti convengono di rinviare la previdenza definizione contrattuale dell’istituto di cui al presente articolo, definizione che avverrà entro e non oltre il 30 settembre 2004. Nelle more si applicherà la disciplina contrattuale previgente di seguito riportata. “ In caso di assenza per malattia ed assistenza valgono infortunio la lavoratrice o il lavoratore deve informare immediatamente, di xxxxx, prima dell'inizio del turno di servizio, l'Amministrazione secondo le rispettive competenze e trasmettere l'attestazione di malattia entro due giorni dalla data di rilascio. a) il 100% della retribuzione globale sino al 365^ giorno di assenza per malattia nell'arco di tre anni precedenti ad ogni inizio di malattia, computando altresì la malattia in corso. Si fa salva ogni eventuale modifica che potrà avvenire a livello legislativo o di accordi interconfederali in materia. Il trattamento stesso non compete in caso di accertata trasformazione della malattia in invalidità pensionabile. Detto trattamento non deve comunque essere superiore a quello che la lavoratrice o il lavoratore avrebbe percepito al netto se avesse lavorato, a titolo di emolumenti, stipendiali fissi e non variabili l’integrazione va corrisposta in base alle norme di legge integrate come appresso: - ai lavoratori a T.I. colpiti da legge. L’Amministrazione può recedere dal rapporto allorquando la lavoratrice o il lavoratore si assenti oltre il limite di ventiquattro mesi complessivi nell'arco di un triennio. b) Il 100% della retribuzione globale in caso di assenza per infortunio o malattia professionale, l’azienda conserverà il posto di lavoro fino ad un anno dal verificarsi dell’evento e corrisponderà il salario reale di fatto dal 1° giorno fino ad un massimo di gg. 110sul lavoro. In caso di malattia sarà garantito il seguente trattamento: a) conservazione del posto patologie gravi, che richiedano terapie salvavita, e di lavoro altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico-legale dell’Azienda provinciale per un periodo di 200 giorni; b) corresponsione del salario reale di fatto dal primo giorno; c) quando i servizi sanitari (come, ad esempio, le malattie cardiovascolari, l’emodialisi, la malattia si protrae oltre i 20 giorni chemioterapia, il salario sarà corri- sposto fino ad un trattamento per l’infezione da HIV-AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica ed altre similari per gravità), ai fini del presente articolo sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari, dall’ASL o struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione. Il dipendente affetto da malattie gravi (quali cancro, malattie cardiovascolari, tubercolosi, malattia mentale, poliomielite ed AIDS) ha diritto, a domanda, di fruire, in aggiunta al periodo massimo di 80 giorni; d) comporto previsto dal presente articolo, di un anno di aspettativa non retribuita, frazionabile in trimestri. Al termine di detta aspettativa, in caso di mancato rientro in servizio, l’Amministrazione risolve il rapporto di lavoro. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli di aspettativa non retribuita, non riducono proporzionalmente le ferie e sono computati ai fini della progressione giuridica ed economica ed al trattamento di quiescenza e previdenza. Il dipendente che, durante l’assenza per malattia, dimori in un luogo diverso da quello abituale comunicato all’Amministrazione, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. In caso di malattia con ricovero ospedaliero superiore modifiche normative o di accordi interconfederali a 15 giornilivello nazionale, il salario di fatto, sarà corrisposto fino ad un massimo di 90 giorni. Per tutti le parti si impegnano a ritrovarsi per valutare i casi di cui sopra l’azienda recupererà, dall’operaio agricolo, quanto allo stesso corrisposto dagli Enti di mutualità, di assicurazione e dalla X.X.X.XX. E’ escluso il recupero cambiamenti da parte del datore di lavoro, di quanto corrispo- sto da assicurazioni personali dell’operaio. Trascorso i periodi di conservazione del posto di lavoro di cui sopra e perdurando l’infermità è reciproco il diritto di risolvere il Contratto di La- voro, dietro corresponsione del trattamento di fine rapporto, dei ratei della 13esima e 14esima mensilità, nonchè delle indennità sostitutive delle ferie maturate, fino apportare alla data della risoluzione del contratto. Durante tale periodo, per il quale viene conservato il posto di lavoro, il lavoratore continuerà ad usufruire gratuitamente della casa, dell’orto, del pollaio e del porcile che gli sono stati dati in uso. Per mancata con- cessione saranno corrisposti mensilmente gli emolumenti di cui all’art. 53 del C.P.L. In caso di necessità di pronto intervento ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui disponepresente disciplina.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Malattia e infortunio. Per la previdenza ed assistenza valgono le norme di legge integrate come appresso: - ai lavoratori a T.I. colpiti da infortunio o malattia professionale, l’azienda conserverà il posto di lavoro fino ad un anno dal verificarsi dell’evento e corrisponderà il salario reale di fatto dal 1° giorno fino ad un massimo di gg. 110. In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore - al fine di consentire gli adeguamenti organizzativi necessari - deve avvertire i preposti aziendali tramite chiamata telefonica o fax ovvero tramite interposta persona, prima dell’inizio del suo normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l’assenza - fatti salvi i casi di giustificato e documentato impedimento o accertata forza maggiore. Ai sensi della Legge n. 183/2010 il lavoratore non è più tenuto a procedere all’invio cartaceo del certificato di malattia alla propria azienda in quanto spetterà direttamente al medico di base di trasmettere per via informatica all'Inps il certificato, tramite un sistema operativo chiamato Sac (Sistema di accoglienza centrale). All’azienda è riconosciuta la facoltà di richiedere al lavoratore in malattia il numero di protocollo identificativo del certificato inviato on line dal medico all’INPS; tale obbligo di comunicazione potrà essere ottemperato dal lavoratore anche a mezzo e-mail ovvero sms. Qualora nel periodo di malattia o infortunio cadano delle festività, il lavoratore ha diritto a percepire un’indennità integrativa di quella a carico rispettivamente dell’INPS e dell’INAIL che deve essere corrisposta dal datore di lavoro in misura tale da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione di fatto di cui all’art. 56 del presente Contratto. Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche a titolo gratuito durante l’assenza. Eventuali necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti la malattia o per gravi eccezionali motivi familiari ovvero ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro deve essere prontamente comunicato all’azienda. Qualora durante le fasce orarie di reperibilità presso il recapito comunicato all’INPS, il lavoratore non venga trovato dal personale incaricato dalle competenti strutture pubbliche e non vi sia alcun giustificato motivo, il lavoratore perderà l’intero trattamento economico, parziale o totale a carico dell’azienda, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedenti visite di controllo. Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito, senza giustificata ragione sanitaria, il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in azienda. In tale ipotesi l’assenza sarà garantito perseguibile con i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 62. Il lavoratore non in prova, che debba interrompere il seguente trattamentoservizio a causa di malattia o infortunio non sul lavoro, avrà diritto alla conservazione del posto, con riconoscimento dell’anzianità relativa a tutti gli effetti, per i seguenti periodi: a) 180 giorni di calendario in un anno solare, comprensivi del periodo di malattia; b) per la malattie di particolari gravità (oncologiche, sclerosi multipla, cirrosi epatica) la conservazione del posto può arrivare a 24 mesi. Per poter decorre nuovamente la conservazione del posto di lavoro per un periodo di 200 giorni; b) corresponsione del salario reale di fatto dal primo giorno; c) quando la malattia si protrae oltre i 20 giorni , il salario sarà corri- sposto fino ad un massimo di 80 giorni; d) In caso di malattia con ricovero ospedaliero superiore a 15 giorni, il salario di fatto, sarà corrisposto fino ad un massimo di 90 giorni. Per tutti i casi di cui sopra l’azienda recupererà, dall’operaio agricolo, quanto allo stesso corrisposto dagli Enti di mutualità, di assicurazione e dalla X.X.X.XX. E’ escluso il recupero da parte del datore di lavoro, di quanto corrispo- sto da assicurazioni personali dell’operaiocui al la lettera a) deve esserci la ripresa dell’attività lavorativa per almeno 30 giorni continuativi. Trascorso Cesserà per l’azienda l’obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto in complesso, durante i 17 mesi antecedenti, i limiti massimi previsti dalla suddetta lettera a) e, durante i 24 mesi antecedenti, quelli previsti dalla lettera b), anche in caso di diverse malattie. Non si terrà conto dell’aspettativa goduta per alcun istituto contrattuale i cui benefici sono collegati all’anzianità di servizio ed inoltre i periodi di aspettativa non verranno considerati ai fini del calcolo del periodo di comporto e del trattamento economico. Eguale diritto alla conservazione del posto spetterà al lavoratore nel periodo di lavoro di cui sopra e perdurando l’infermità è reciproco il diritto di risolvere il Contratto di La- voro, dietro corresponsione del trattamento di fine rapporto, dei ratei della 13esima e 14esima mensilità, nonchè delle indennità sostitutive delle ferie maturatepreavviso, fino alla data della risoluzione scadenza del contrattoperiodo di preavviso stesso. Durante tale periodoAlla scadenza dei termini sopra indicati l’azienda, per ove decida di procedere al licenziamento del lavoratore, è tenuta a corrispondergli il quale viene conservato il posto trattamento di lavorolicenziamento ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso. Qualora non vi sia licenziamento, il lavoratore continuerà ad usufruire gratuitamente rapporto di lavoro rimane sospeso salvo la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso e della casa, dell’orto, del pollaio e del porcile che gli sono stati dati in usoindennità di anzianità. Per mancata con- cessione saranno corrisposti mensilmente gli emolumenti i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato la conservazione del posto cessa al sopraggiungere della data di cui all’artscadenza del termine apposto al contratto medesimo. 53 Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del C.P.L. In caso computo delle indennità di necessità preavviso e di pronto intervento ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui disponelicenziamento.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Malattia e infortunio. Per la previdenza ed assistenza valgono le norme Nei casi di legge integrate come appresso: - ai lavoratori a T.I. colpiti da infortunio o di malattia professionale, l’azienda conserverà il l’impiegato ha diritto alla conser- vazione del posto per un periodo massimo di 12 mesi. Qualora trattasi di infortunio occorso in occasione di lavoro fino ad un anno dal verificarsi dell’evento e corrisponderà o di ma- lattia professionale riconosciuta, il salario reale di fatto dal 1° giorno fino ad un massimo di gg. 110. In caso di malattia sarà garantito il seguente trattamento: a) diritto alla conservazione del posto si protrae di altri 12 mesi. Trascorso il periodo di cui sopra, il datore di lavoro per un ha facoltà di pro- cedere alla risoluzione del rapporto. In tal caso l’impiegato ha diritto alla corresponsione della indennità sostitutiva del periodo di 200 giorni; b) corresponsione del salario reale di fatto dal primo giorno; c) quando la malattia si protrae oltre i 20 giorni , il salario sarà corri- sposto fino ad un massimo di 80 giorni; d) In caso di malattia con ricovero ospedaliero superiore a 15 giorni, il salario di fatto, sarà corrisposto fino ad un massimo di 90 giorni. Per tutti i casi di cui sopra l’azienda recupererà, dall’operaio agricolo, quanto allo stesso corrisposto dagli Enti di mutualità, di assicurazione e dalla X.X.X.XX. E’ escluso il recupero da parte del datore di lavoro, di quanto corrispo- sto da assicurazioni personali dell’operaio. Trascorso i periodi di conservazione del posto di lavoro di cui sopra e perdurando l’infermità è reciproco il diritto di risolvere il Contratto di La- voro, dietro corresponsione del preavviso ed al trattamento di fine rapporto, dei ratei della 13esima e 14esima mensilità, nonchè delle indennità sostitutive delle ferie maturate, fino alla data della risoluzione salvo restando tutti gli altri diritti acquisiti dagli impiegati in dipendenza del presente contratto. Durante tale periodoTenuto conto della produzione e della conseguente necessità del con- tinuo funzionamento dell’attività aziendale, per il quale viene qualora all’impiegato sia derivata dall’infortunio una invalidità totale permanente al lavoro, allo stesso non sarà conservato il posto posto. In tal caso il diritto del datore di lavorolavoro di sostituire l’impiegato infor- tunato decorrerà dalla data in cui gli sarà stato riconosciuto lo stato di invalidità totale permanente. L’impiegato avrà, però, diritto al trattamento economico, nonché all’alloggio per i periodi previsti dal presente articolo in relazione alla sua anzianità, nonché alla liquidazione della indennità sostitutiva del periodo di preavviso ed al trattamento di fine rapporto, nella misura prevista rispettivamente dagli articoli 50 e 53. L’assenza per malattia od infortunio deve essere comunicata al datore di lavoro entro tre giorni; in mancanza di tale comunicazione, salvo giu- stificato impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. In ogni caso, l’impiegato è tenuto ad esibire il lavoratore continuerà ad usufruire gratuitamente della casa, dell’orto, del pollaio e del porcile che gli sono stati dati in uso. Per mancata con- cessione saranno corrisposti mensilmente gli emolumenti di cui all’art. 53 del C.P.L. In caso di necessità di pronto intervento ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui disponecertificato medico.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri E Gli Impiegati Agricoli

Malattia e infortunio. Per la previdenza ed assistenza valgono le norme In caso di legge integrate come appresso: - ai lavoratori a T.I. colpiti da infortunio assenza per malattia o malattia professionaleincidente, l’azienda conserverà il posto salvo casi di lavoro fino ad un anno dal verificarsi dell’evento e corrisponderà il salario reale di fatto dal 1° giorno fino ad un massimo di gg. 110comprovato impedimento, deve essere data immediata comunicazione al Rettore. In caso di malattia sarà garantito il seguente trattamento: a) conservazione del posto di lavoro per un periodo di 200 giorni; b) corresponsione del salario reale di fatto dal primo giorno; c) quando la malattia si protrae oltre i 20 giorni malattia, il salario certificato del proprio medico curante (certificato “rosso” del Servizio Sanitario Nazionale) deve essere spedito entro le 48 ore dall’evento sia alla Società sia alla sede zonale dell’INPS di appartenenza del dipendente. Chiunque voglia potrà consegnare direttamente in Istituto la certificazione di malattia o di infortunio, entro il termine stabilito di giorni 2 (due) dalla data di rilascio. Il Ricevimento sarà corri- sposto fino ad a disposizione per ricevere la corrispondenza in busta chiusa con specificato il contenuto (“CERTIFICATO MEDICO”) e il nome del mittente. La busta, e solo essa, dovrà essere prodotta in doppia copia. Sarà cura del Ricevimento vistare la copia della busta per l’avvenuta ricezione apponendo un massimo timbro e la data di 80 ricevimento. La corrispondenza in oggetto dovrà essere recapitata tramite posta interna al Rettore. Si rammenta al personale addetto alla somministrazione di cibi e bevande, l’obbligo, al momento del rientro dopo malattie superiori a 5 (cinque) giorni; d) , di presentare al Rettore il certificato medico dal quale risulti l’assenza di malattie infettive e contagiose. In caso di malattia con ricovero ospedaliero superiore a 15 giorniinfortunio sul lavoro dovrà essere data immediata comunicazione al Rettore al fine di provvedere alle comunicazioni agli organi competenti. Inoltre, come previsto dalle norme emanate dall’INAIL riguardo alla certificazione di infortunio, il salario lavoratore ha l’obbligo di fatto, sarà corrisposto fino ad un massimo di 90 giornipresentare certificato che attesti l’idoneità fisica alla ripresa del lavoro. Per tutti i casi di cui sopra l’azienda recupererà, dall’operaio agricolo, quanto allo stesso corrisposto dagli Enti di mutualità, di assicurazione e dalla X.X.X.XX. E’ escluso il recupero da parte del datore di lavoro, di quanto corrispo- sto da assicurazioni personali dell’operaio. Trascorso i periodi di conservazione del posto di lavoro di cui sopra e perdurando l’infermità è reciproco il diritto di risolvere il Contratto di La- voro, dietro corresponsione del trattamento di fine rapporto, dei ratei della 13esima e 14esima mensilità, nonchè delle indennità sostitutive delle ferie maturateTutti coloro che non osserveranno gli obblighi sanitari elencati non potranno riprendere servizio, fino alla data avvenuta regolazione della risoluzione del contratto. Durante tale periodo, per il quale viene conservato il posto di lavoro, il lavoratore continuerà ad usufruire gratuitamente della casa, dell’orto, del pollaio e del porcile che gli sono stati dati in uso. Per mancata con- cessione saranno corrisposti mensilmente gli emolumenti di cui all’art. 53 del C.P.L. In caso di necessità di pronto intervento ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui disponeloro posizione.

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Samples: Regolamento Di Istituto

Malattia e infortunio. Per la previdenza ed assistenza valgono le norme di legge integrate come appresso: - ai lavoratori a T.I. colpiti da infortunio o malattia professionale, l’azienda conserverà il posto di lavoro fino ad un anno dal verificarsi dell’evento e corrisponderà il salario reale di fatto dal 1° giorno fino ad un massimo di gg. 110. In caso di malattia sarà garantito il seguente trattamento: a) conservazione del posto o di lavoro per un periodo di 200 giorni; b) corresponsione del salario reale di fatto dal primo giorno; c) quando la malattia si protrae oltre i 20 giorni , il salario sarà corri- sposto fino ad un massimo di 80 giorni; d) In caso di malattia con ricovero ospedaliero superiore a 15 giorni, il salario di fatto, sarà corrisposto fino ad un massimo di 90 giorni. Per tutti i casi di cui sopra l’azienda recupererà, dall’operaio agricolo, quanto allo stesso corrisposto dagli Enti di mutualità, di assicurazione e dalla X.X.X.XX. E’ escluso il recupero da parte del datore di lavoro, di quanto corrispo- sto da assicurazioni personali dell’operaio. Trascorso i periodi di conservazione del posto di lavoro di cui sopra e perdurando l’infermità è reciproco il diritto di risolvere il Contratto di La- voro, dietro corresponsione del trattamento di fine rapporto, dei ratei della 13esima e 14esima mensilità, nonchè delle indennità sostitutive delle ferie maturate, fino alla data della risoluzione del contratto. Durante tale periodo, per il quale viene conservato il posto di infortunio non sul lavoro, il lavoratore continuerà ad usufruire gratuitamente - al fine di consentire gli adeguamenti organizzativi necessari - deve avvertire i preposti aziendali tramite chiamata telefonica o fax ovvero tramite interposta persona, prima dell’inizio del suo normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l’assenza - fatti salvi i casi di giustificato e documentato impedimento o accertata forza maggiore - inviando all’azienda, entro il secondo giorno di assenza, il certificato medico attestante la malattia o l’infortunio non sul lavoro. Quanto sopra si applica anche in caso di continuazione ovvero di insorgenza di una nuova malattia senza soluzione di continuità. 2. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l’assenza verrà considerata ingiustificata. 3. Il lavoratore assente per malattia oltre 5 giorni è tenuto a presentare una dichiarazione medica attestante l’inesistenza di pericolo di contagio qualora sia impiegato in aziende addette alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla Legge n. 283/ 1962. 4. Ai sensi della casalegge n. 90/1954, dell’ortoqualora le festività cadano nel periodo di malattia o infortunio, del pollaio il lavoratore ha diritto a percepire un’indennità integrativa di quella a carico rispettivamente dell’INPS e del porcile dell’INAIL che gli sono stati dati deve essere corrisposta dal datore di lavoro in uso. Per mancata con- cessione saranno corrisposti mensilmente gli emolumenti misura tale da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione di fatto di cui all’art. 53 33 del C.P.L. In caso di necessità di pronto intervento ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui disponepresente contratto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Malattia e infortunio. Per la previdenza ed assistenza valgono le norme di legge integrate come appresso: - ai lavoratori a T.I. colpiti da infortunio o malattia professionale, l’azienda conserverà il posto di lavoro fino ad un anno dal verificarsi dell’evento e corrisponderà il salario reale di fatto dal 1° giorno fino ad un massimo di gg. 110. In caso di malattia sarà garantito o infortunio dell'Agente che costituisca causa di impedimento nell'espletamento dell’incarico affidatogli, il seguente trattamento:rapporto di agenzia resterà sospeso per la durata massima di sei mesi dall'inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, e pertanto l’Intermediario Finanziario non potrà per tale periodo procedere alla risoluzione del rapporto. a) conservazione 2. All’Intermediario Finanziario è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del posto mandato di lavoro per un agenzia o a dare ad altri l'incarico ad esercitarlo. L’Agente, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che l’Intermediario Finanziario, o chi da questi ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che all’Intermediario derivino oneri. 3. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del presente Accordo Collettivo, l’Agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi nel periodo di 200 giorni;sospensione attraverso l’intervento dell’Intermediario, al netto del rimborso delle spese documentate da quest’ultimo sostenute, se la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività svolta dall’Agente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti. Sono fatte salve diverse pattuizioni. b) corresponsione del salario reale 4. Qualora il contratto sia interrotto a causa di fatto dal primo giorno; c) quando la malattia si protrae oltre i 20 giorni invalidità permanente o morte dell’Agente, il salario sarà corri- sposto fino ad un massimo allo stesso Agente o ai suoi eredi verrà corrisposta l’indennità di 80 giorni; d) In caso di malattia con ricovero ospedaliero superiore a 15 giorni, il salario di fatto, sarà corrisposto fino ad un massimo di 90 giorni. Per tutti i casi fine rapporto di cui sopra l’azienda recupererà, dall’operaio agricolo, quanto allo stesso corrisposto dagli Enti di mutualità, di assicurazione e dalla X.X.X.XXal successivo art. E’ escluso il recupero da parte del datore di lavoro, di quanto corrispo- sto da assicurazioni personali dell’operaio. Trascorso i periodi di conservazione del posto di lavoro di cui sopra e perdurando l’infermità è reciproco il diritto di risolvere il Contratto di La- voro, dietro corresponsione del trattamento di fine rapporto, dei ratei della 13esima e 14esima mensilità, nonchè delle indennità sostitutive delle ferie maturate, fino alla data della risoluzione del contratto. Durante tale periodo, per il quale viene conservato il posto di lavoro, il lavoratore continuerà ad usufruire gratuitamente della casa, dell’orto, del pollaio e del porcile che gli sono stati dati in uso. Per mancata con- cessione saranno corrisposti mensilmente gli emolumenti di cui all’art. 53 del C.P.L. In caso di necessità di pronto intervento ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone15.

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Samples: Collective Agreement

Malattia e infortunio. Per 1) In caso di assenza per malattia o infortunio il dipendente dovrà avvertire immediatamente il responsabile designato dalla IS. 2) Se l’assenza si protrae per più di tre giorni, il dipendente dovrà inviare il certificato medico alla IS entro il quarto giorno. Il certificato medico deve inoltre essere presentato in caso di assenza immediatamente precedente o posteriore alle vacanze. Le uscite di casa durante la previdenza ed assistenza valgono le norme malattia, l’infortunio e la convalescenza devono essere autorizzate dal medico e figurare espli- citamente sul certificato medico. Dopo tre assenze per ragioni di legge integrate come appresso: - salute non superiori ai lavoratori tre giorni, il dipendente dovrà produrre il certificato medi- co per qualsiasi ulteriore assenza che si verifichi nel corso dell’anno. La IS potrà ordinare delle visite mediche di controllo a T.I. colpiti da infortunio o malattia professionale, l’azienda conserverà il posto mezzo di lavoro fino ad un anno dal verificarsi dell’evento e corrisponderà il salario reale medico di fatto dal 1° giorno fino ad un massimo di gg. 110sua fiducia. In caso di malattia sarà garantito mancato avviso e di mancata presentazione del certificato medico, l’assenza è considerata arbitraria. Le assenze arbitra- rie sono dedotte dallo stipendio. In caso di certificati a tempo indetermi- nato la IS può richiedere periodicamente la conferma dello stesso. 3) Il dipendente che si ammala o subisce un infortunio durante le vacanze, è tenuto ad annunciare immediatamente il seguente trattamento: a) conservazione caso e trasmettere il relativo cer- tificato medico alla direzione della IS. In caso di mancata segnalazione o presentazione del posto di lavoro per un periodo di 200 giorni; b) corresponsione del salario reale di fatto dal primo giorno; c) quando certificato medico, la malattia si protrae oltre o l’infortunio sono com- putati come vacanze. Non sono presi in considerazione i 20 giorni casi di infortunio che consentono di muoversi liberamente o con lievi limitazioni, come pure la malattia inferiore ai tre giorni. Se il salario sarà corri- sposto fino ad un massimo dipendente considera l’infortunio co- me interruzione delle vacanze, la IS può chiedergli (se le condizioni di 80 giorni;sa- lute lo consentono) di rientrare al domicilio. d4) In caso di malattia con ricovero ospedaliero superiore a 15 giorni, incapacità lavorativa parziale il salario certificato medico dovrà preci- sare le modalità di fatto, sarà corrisposto fino ad un massimo di 90 giorni. Per tutti i casi di cui sopra l’azienda recupererà, dall’operaio agricolo, quanto allo stesso corrisposto dagli Enti di mutualità, di assicurazione e dalla X.X.X.XX. E’ escluso il recupero da parte svolgimento del datore di lavoro, di quanto corrispo- sto da assicurazioni personali dell’operaio. Trascorso i periodi di conservazione del posto di lavoro di cui sopra e perdurando l’infermità è reciproco il diritto di risolvere il Contratto di La- voro, dietro corresponsione del trattamento di fine rapporto, dei ratei della 13esima e 14esima mensilità, nonchè delle indennità sostitutive delle ferie maturate, fino alla data della risoluzione del contratto. Durante tale periodo, (lavoro ridotto per il quale viene conservato il posto di lavoro, il lavoratore continuerà ad usufruire gratuitamente della casa, dell’orto, del pollaio e del porcile che gli sono stati dati in uso. Per mancata con- cessione saranno corrisposti mensilmente gli emolumenti di cui all’art. 53 del C.P.L. In caso di necessità di pronto intervento ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui disponetutta la gior- nata oppure orario ridotto).

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro