Malattia e infortunio. L’operaio a tempo indeterminato di cui sia stata comprovata la malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni nell’anno solare. Nel caso di infortunio sul lavoro l’operaio ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica comprovata dal certificato medico definitivo riconosciuto dall’INAIL. Trascorso tale periodo e perdurando l’infermità, è reciproco diritto di risolvere il rapporto di lavoro dietro corresponsione del t.f.r., della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità, nonché l’indennità sostitutiva delle ferie maturate fino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro. Nel periodo durante il quale viene conservato il posto, l’operaio a tempo indeterminato, in quanto ne abbia diritto ai sensi del 1° comma dell’art. 21 del presente CPL, continuerà ad usufruire gratuitamente dell’abitazione concessa. In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone. L’assenza per malattia od infortunio deve essere comunicata all’azienda mediante certificazione medica. Nei casi di infortunio il datore di lavoro dovrà corrispondere ai lavoratori infortunati l’intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio ed il 60% della retribuzione stessa per i 3 giorni successivi.
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Samples: Contratto Provinciale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti Della Provincia Di Siena
Malattia e infortunio. L’operaio E’ acquisito come normativa aziendale il criterio del pagamento (sotto forma sempre di permesso retribuito) del tempo necessario per il raggiungimento ed il rientro dalle strutture sanitarie SSN o convenzionate secondo le seguenti modalità: • certificazione obbligatoria del tempo di permanenza nella struttura sanitaria. • pagamento di max. 30 minuti (andata) più 30 minuti (rientro), in funzione della distanza, sulla base delle sole timbrature d’uscita/entrata. • pagamento d’ulteriori periodi oltre i precedenti, esclusivamente se approvati dal responsabile di reparto e in ogni modo per non più di un’ulteriore ora complessiva. A decorrere dal 01-07-2000, i lavoratori presenti sul posto di lavoro che dovessero assentarsi per ragioni di salute, non dovranno presentare alcun certificato medico nel caso tale loro assenza sia del solo giorno in cui si è verificato l’evento morboso, ciò’ a tempo indeterminato condizione che l’ora in cui ha abbandonato il posto di cui lavoro sia stata comprovata la malattiasuccessiva alle ore 12.00. Ai lavoratori che, ha diritto alla conservazione del posto per un terminato il periodo di 180 giorni nell’anno solare. Nel caso comporto, abbiano fatto richiesta d’aspettativa non retribuita per motivi di infortunio sul lavoro l’operaio ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica comprovata dal certificato medico definitivo riconosciuto dall’INAIL. Trascorso tale periodo salute, l’Azienda riconoscerà un trattamento d’integrazione della retribuzione, comprensiva di tutti gli istituti contrattuali e perdurando l’infermitàdi legge, è reciproco diritto di risolvere il rapporto di lavoro dietro corresponsione del t.f.r., della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità, nonché l’indennità sostitutiva delle ferie maturate fino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro. Nel periodo durante il quale viene conservato il posto, l’operaio a tempo indeterminato, in quanto ne abbia diritto ai sensi del 1° comma dell’art. 21 del presente CPL, continuerà ad usufruire gratuitamente dell’abitazione concessa. In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone. L’assenza per malattia od infortunio deve essere comunicata all’azienda mediante certificazione medica. Nei casi di infortunio il datore di lavoro dovrà corrispondere ai lavoratori infortunati l’intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio ed il 60pari al 40% della retribuzione stessa per i 3 giorni successiviil periodo d’aspettativa concesso, fino ad un massimo di 12 mesi complessivi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in tema di conservazione del posto di lavoro.
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Samples: www.rsusiaemic.org
Malattia e infortunio. L’operaio Si richiede l'informazione preventiva (almeno con un mese di anticipo) della scadenza del periodo di comporto. A livello aziendale, con le Rsu e le organizzazioni sindacali, saranno individuate specifiche modalità di comunicazione. Si richiede di non applicare le fasce di controllo domiciliare, così come all’art.40, ai lavoratori e alle lavoratrici assenti per infortunio e per malattia professionale. Si richiede di modificare i commi 1, 13, 14 dell'art. 40, specificando la qualità di “non professionale“ al termine infortunio. Si richiede di equiparare il trattamento di malattia delle lavoratrici e dei lavoratori apprendisti a quello dei lavoratori e delle lavoratrici con contratto a tempo indeterminato indeterminato. Per i lavoratori e per le lavoratrici con patologie gravi e a lunga degenza, per i soggetti diversamente abili, si richiede di cui sia stata comprovata la malattiaaumentare i periodi di comporto, ha diritto alla escludendo dal calcolo della loro conservazione del posto per un di lavoro, il periodo di 180 giorni nell’anno solarericoveri ospedalieri. Nel Infine per tutti i lavoratori e le lavoratrici, si richiede di allungare il periodo di aspettativa non retribuita in caso di infortunio sul lavoro l’operaio ha diritto alla assenza per malattia oltre il termine di conservazione del posto fino a guarigione clinica comprovata dal certificato medico definitivo riconosciuto dall’INAIL. Trascorso tale periodo e perdurando l’infermità, è reciproco diritto di risolvere il rapporto di lavoro dietro corresponsione del t.f.rposto., della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità, nonché l’indennità sostitutiva delle ferie maturate fino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro. Nel periodo durante il quale viene conservato il posto, l’operaio a tempo indeterminato, in quanto ne abbia diritto ai sensi del 1° comma dell’art. 21 del presente CPL, continuerà ad usufruire gratuitamente dell’abitazione concessa. In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone. L’assenza per malattia od infortunio deve essere comunicata all’azienda mediante certificazione medica. Nei casi di infortunio il datore di lavoro dovrà corrispondere ai lavoratori infortunati l’intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio ed il 60% della retribuzione stessa per i 3 giorni successivi.
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Samples: www.cgil.lecco.it
Malattia e infortunio. L’operaio Si richiede l'informazione preventiva (almeno con un mese di anticipo) della scadenza del periodo di comporto. A livello aziendale con le R.S.U. e le XX.XX. saranno individuate specifiche modalità di comunicazione. Si richiede di non applicare le fascie di controllo domiciliare, così come all’art.40, ai lavoratori e alle lavoratrici assenti per infortunio e per malattia professionale. Si richiede di modificare i commi 1, 13, 14, art. 40, specificando la qualità di “non professionale“ al termine infortunio. Si richiede di equiparare il trattamento di malattia delle lavoratrici e dei lavoratori apprendisti a quello dei lavoratori e delle lavoratrici con contratto a tempo indeterminato indeterminato. Per i lavoratori e per le lavoratrici con patologie gravi e a lunga degenza, per i soggetti diversamente abili, si richiede di cui sia stata comprovata la malattiaaumentare i periodi di comporto, ha diritto alla escludendo dal calcolo della loro conservazione del posto per un di lavoro, il periodo di 180 giorni nell’anno solarericoveri ospedalieri. Nel Infine per tutti i lavoratori e le lavoratrici, si richiede di allungare il periodo di aspettativa non retribuita in caso di infortunio sul lavoro l’operaio ha diritto alla assenza per malattia oltre il termine di conservazione del posto fino a guarigione clinica comprovata dal certificato medico definitivo riconosciuto dall’INAIL. Trascorso tale periodo e perdurando l’infermità, è reciproco diritto di risolvere il rapporto di lavoro dietro corresponsione del t.f.rposto., della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità, nonché l’indennità sostitutiva delle ferie maturate fino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro. Nel periodo durante il quale viene conservato il posto, l’operaio a tempo indeterminato, in quanto ne abbia diritto ai sensi del 1° comma dell’art. 21 del presente CPL, continuerà ad usufruire gratuitamente dell’abitazione concessa. In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone. L’assenza per malattia od infortunio deve essere comunicata all’azienda mediante certificazione medica. Nei casi di infortunio il datore di lavoro dovrà corrispondere ai lavoratori infortunati l’intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio ed il 60% della retribuzione stessa per i 3 giorni successivi.
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Samples: www.aib.bs.it
Malattia e infortunio. L’operaio E’ acquisito come normativa aziendale il criterio del pagamento (sotto forma sempre di permesso retribuito) del tempo necessario per il raggiungimento ed il rientro dalle strutture sanitarie SSN o convenzionate secondo le seguenti modalità: Certificazione obbligatoria del tempo di permanenza nella struttura sanitaria. Pagamento di max. 30 minuti (andata) più 30 minuti (rientro), in funzione della distanza, sulla base delle sole timbrature d’uscita/entrata. Pagamento d’ulteriori periodi oltre i precedenti, esclusivamente se approvati dal responsabile di reparto e in ogni modo per non più di un’ulteriore ora complessiva. A decorrere dalla firma del presente contratto, i lavoratori presenti sul posto di lavoro che dovessero assentarsi per ragioni di salute, non dovranno presentare alcun certificato medico nel caso tale loro assenza sia del solo giorno in cui si è verificato l’evento morboso, ciò’ a tempo indeterminato condizione che l’ora in cui ha abbandonato il posto di cui lavoro sia stata comprovata la malattiasuccessiva alle ore 12.00 Ai lavoratori che, ha diritto alla conservazione del posto per un terminato il periodo di 180 giorni nell’anno solare. Nel caso comporto, abbiano fatto richiesta d’aspettativa non retribuita per motivi di infortunio sul lavoro l’operaio ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica comprovata dal certificato medico definitivo riconosciuto dall’INAIL. Trascorso tale periodo salute, l’Azienda riconoscerà un trattamento d’integrazione della retribuzione, comprensiva di tutti gli istituti contrattuali e perdurando l’infermitàdi legge, è reciproco diritto di risolvere il rapporto di lavoro dietro corresponsione del t.f.r., della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità, nonché l’indennità sostitutiva delle ferie maturate fino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro. Nel periodo durante il quale viene conservato il posto, l’operaio a tempo indeterminato, in quanto ne abbia diritto ai sensi del 1° comma dell’art. 21 del presente CPL, continuerà ad usufruire gratuitamente dell’abitazione concessa. In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone. L’assenza per malattia od infortunio deve essere comunicata all’azienda mediante certificazione medica. Nei casi di infortunio il datore di lavoro dovrà corrispondere ai lavoratori infortunati l’intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio ed il 60pari al 40% della retribuzione stessa per i 3 giorni successiviil periodo d’aspettativa concesso, fino ad un massimo di 12 mesi complessivi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in tema di conservazione del posto di lavoro.
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Samples: www.rsusiaemic.org
Malattia e infortunio. L’operaio a tempo indeterminato di cui sia stata comprovata la malattia, ha diritto alla conservazione del posto Le assenze e le prosecuzioni d’assenza per un periodo di 180 giorni nell’anno solare. Nel caso di infortunio sul lavoro l’operaio ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica comprovata dal certificato medico definitivo riconosciuto dall’INAIL. Trascorso tale periodo e perdurando l’infermità, è reciproco diritto di risolvere il rapporto malattia dovranno essere comunicate prima dell’inizio dell’orario di lavoro dietro corresponsione del t.f.r.lavoratore interessato, della tredicesima mensilitàsalvo casi di comprovato impedimento e sempreché l’Azienda sia in condizione di ricevere la comunicazione, della quattordicesima mensilitàe giustificate con la comunicazione all’Azienda entro due giorni del numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico in via telematica. La comunicazione preventiva va effettuata, nonché l’indennità sostitutiva delle ferie maturate fino alla data della risoluzione del rapporto secondo le modalità definite dall’Azienda, via telefono, e mail o sms o altri sistemi di lavoro. Nel periodo durante il quale viene conservato il posto, l’operaio a tempo indeterminato, in quanto ne abbia diritto ai sensi del 1° comma dell’art. 21 del presente CPL, continuerà ad usufruire gratuitamente dell’abitazione concessamessaggistica via internet. In caso di necessità mancata trasmissione telematica del certificato di pronto soccorso malattia per qualsiasi causa, come ad esempio problemi tecnici di trasmissione o insorgenza dello stato patologico all’estero, il lavoratore, previo avviso al Datore di ricovero ospedalieroLavoro, l’azienda fornirà gratuitamente è tenuto a recapitare o ad inviare con raccomandata a.r. all’Azienda entro due giorni il mezzo certificato di trasporto di cui disponemalattia che il medico è tenuto a rilasciare su supporto cartaceo, secondo quanto previsto dalla circolare congiunta del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 marzo 2011, n. 4. L’assenza Per quanto concerne il controllo delle assenze per malattia od infortunio deve essere comunicata all’azienda mediante certificazione medicainfermità, fermo restando quanto previsto dall’art. Nei casi di infortunio il datore di lavoro dovrà corrispondere ai lavoratori infortunati l’intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio ed il 60% 5 della retribuzione stessa per i 3 giorni successivi.Legge 20 maggio 1970, n. 300 vengono stabiliti le seguenti regole e comportamenti:
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Samples: farecontrattazione.adapt.it