Malattia. (1) Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo 143 il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga: a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33; b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente la misura del settantacinque per cento per i giorni dal quarto al ventesimo, e del cento per cento, per i giorni dal ventunesimo in poi, della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. (2) L'integrazione è dovuta per centottanta giorni all'anno solare, fatta eccezione per i dipendenti assunti con contratto a termine o stagionale per i quali l'integrazione non verrà corrisposta oltre il termine di cessazione del rapporto. (3) Per gli episodi morbosi a cavaliere di due anni le giornate di integrazione vanno attribuite ai rispettivi anni solari. (4) L'integrazione non è dovuta se l'INPS non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità a suo carico; se l'indennità stessa è riconosciuta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto. (5) Il periodo di carenza stabilito dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale è a carico del lavoratore per il primo giorno ed a carico del datore di lavoro per i successivi due giorni. Nel caso però che la malattia sia riconosciuta per il periodo eccedente i detti tre giorni l'intero periodo di carenza sarà a carico del datore di lavoro. (6) Restano ferme le migliori condizioni in atto nei contratti integrativi territoriali. (1) Per il personale infermo alloggiato nei locali dell'azienda è in facoltà del datore di lavoro di far trascorrere il periodo di infermità nell'azienda stessa oppure di richiederne l'allontanamento in caso di malattie infettive o per necessità di interventi chirurgici o per difficoltà di adeguata assistenza a causa della natura o gravità della malattia. (2) In caso di anticipazione da parte del datore di lavoro delle spese per medici e medicine a favore dei propri dipendenti questi ultimi saranno tenuti ai relativi rimborsi. (3) Quando il ricovero in ospedale avvenga per comodità dell'azienda - per malattie per le quali il Servizio Sanitario Pubblico non prevede il ricovero - le spese per retta ospedaliera saranno a carico del datore di lavoro.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Malattia. (1) Durante In senso assicurativo s'intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. In senso medico legale può definirsi come il periodo processo morboso cronico od acuto, localizzato o diffuso, che determina una ridotta funzionalità dell'organismo Le polizze che hanno per oggetto l'evento "malattia" si articolano fondamentalmente su tre tipologie contrattuali che non comportano, di malattianorma, previsto dall'articolo 143 il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi alcun tipo di paga:
a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente la misura del settantacinque per cento per i giorni dal quarto al ventesimo, e del cento per cento, per i giorni dal ventunesimo in poi, della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto rimborso in caso di normale svolgimento del rapporto.
(degenza domiciliare: 1) Corresponsione di una diaria per ogni giorno di degenza in struttura ospedaliera pubblica o privata, indipendentemente dagli esborsi sostenuti dall'assicurato. 2) L'integrazione è dovuta Rimborso all'assicurato di quanto effettivamente speso per centottanta giorni all'anno solaredegenza, fatta eccezione interventi, esami pre e post ricovero e ciò entro un limite di massimale (per i dipendenti assunti con contratto persona, per evento, per anno assicurativo, per nucleo familiare), al netto di quanto eventualmente a termine o stagionale per i quali l'integrazione non verrà corrisposta oltre il termine di cessazione carico del rapporto.
(Servizio Sanitario Nazionale; 3) Per il caso di invalidità permanente da malattia. I primi due casi equiparano quasi sempre il ricovero reso necessario da infortunio a quello reso necessario da malattia La polizza Infortuni non comprende gli episodi morbosi infortuni sofferti in stato di malore (che ne è quindi all'origine) in quanto l'infortunio è privo di uno dei suoi tre requisiti fondamentali (la causa esterna). Tuttavia alcune imprese comprendono anche tale eventualità, purché il malore non sia provocato da condizioni patologiche preesistenti Quando in un soggetto assicurato con polizza Infortuni ricorra il fenomeno del mancinismo, tutte le percentuali di invalidità permanente riconosciute all'arto superiore destro (quale che sia la tabella di invalidità adottata) vengono attribuite al sinistro e viceversa Rappresenta la massima esposizione convenuta in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a cavaliere di due anni le giornate di integrazione vanno attribuite ai rispettivi anni solari.
(4) L'integrazione prestare la garanzia assicurativa. Il massimale non è dovuta se l'INPS correlato al valore di esistenza e quindi non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità è soggetto a suo carico; se l'indennità stessa è riconosciuta dall'INPS in misura ridottaregola proporzionale . Classico della R.C., ma non limitato ad essa, il datore termine ricorre anche nel Ramo Malattia, nel ricorso terzi, ecc Sono quelli originariamente stabiliti in un'apposito allegato alla legge istitutiva dell'assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti, poi modificati ripetute volte mediante decreti del Presidente della Repubblica, emanati su proposta del Ministro dell'Industria Sono considerate merci speciali alcuni prodotti di lavoro non è tenuto ad integrare la particolare pericolosità quali: - celluloide (grezza od oggetti di); - espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; - materie plastiche espanse ed alveolari; - imballaggi di materie plastiche espanse od alveolari e scarti di imballaggi combustibili (eccetto quelli racchiusi nelle confezioni delle merci). Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito Nel Ramo Furto le condizioni di indennità non corrisposta dall'Istituto.
(5) Il periodo di carenza stabilito dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale è polizza stabiliscono, ponendone obbligo a carico del lavoratore per il primo giorno ed a carico del datore dell'assicurato, che le cose assicurate siano protette da mezzi di lavoro per i successivi due giorni. Nel caso però chiusura che la malattia sia riconosciuta per il periodo eccedente i detti tre giorni l'intero periodo di carenza sarà a carico del datore di lavoroabbiano caratteristiche specifiche e contrattualmente stabilite, tali da definirsi sufficienti.
(6) Restano ferme le migliori condizioni in atto nei contratti integrativi territoriali.
(1) Per il personale infermo alloggiato nei locali dell'azienda è in facoltà del datore di lavoro di far trascorrere il periodo di infermità nell'azienda stessa oppure di richiederne l'allontanamento in caso di malattie infettive o per necessità di interventi chirurgici o per difficoltà di adeguata assistenza a causa della natura o gravità della malattia.
(2) In caso di anticipazione da parte del datore di lavoro delle spese per medici e medicine a favore dei propri dipendenti questi ultimi saranno tenuti ai relativi rimborsi.
(3) Quando il ricovero in ospedale avvenga per comodità dell'azienda - per malattie per le quali il Servizio Sanitario Pubblico non prevede il ricovero - le spese per retta ospedaliera saranno a carico del datore di lavoro.
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Sources: Glossario Termini Assicurativi, Glossario Termini Assicurativi
Malattia. (1) Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo 143 il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione per i giorni 1 In caso di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per i giorni di malattia dal ventunesimo in poiche impedisca temporaneamente la regolare prestazione lavorativa, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore il dipendente deve darne immediata comunicazione alla propria sede di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980e trasmettere la relativa certificazione medica, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente la misura del settantacinque per cento per i giorni dal quarto al ventesimo, e del cento per cento, per i giorni dal ventunesimo in poi, della retribuzione giornaliera netta cui entro il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
(2) L'integrazione è dovuta per centottanta giorni all'anno solare, fatta eccezione per i dipendenti assunti con contratto a termine o stagionale per i quali l'integrazione non verrà corrisposta oltre il termine di cessazione del rapporto.
(3) Per gli episodi morbosi a cavaliere di due anni le giornate di integrazione vanno attribuite ai rispettivi anni solari.
(4) L'integrazione non è dovuta se l'INPS non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità a suo carico; se l'indennità stessa è riconosciuta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.
(5) Il periodo di carenza stabilito dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale è a carico del lavoratore per il primo terzo giorno ed a carico del datore di lavoro per i successivi due giorni. Nel caso però che la malattia sia riconosciuta per il periodo eccedente i detti tre giorni l'intero periodo di carenza sarà a carico del datore di lavoro.
(6) Restano ferme le migliori condizioni in atto nei contratti integrativi territoriali.
(1) Per il personale infermo alloggiato nei locali dell'azienda è in facoltà del datore di lavoro di far trascorrere il periodo di infermità nell'azienda stessa oppure di richiederne l'allontanamento in caso di malattie infettive o per necessità di interventi chirurgici o per difficoltà di adeguata assistenza a causa della natura o gravità dall’inizio della malattia.
(2) In 2 Il dipendente dovrà tenere analogo comportamento in caso di anticipazione da parte del prosecuzione dello stato di malattia.
3 Il dipendente è tenuto a sottoporsi alle visite mediche di controllo disposte dalla Società tramite i competenti organismi sanitari. Qualora in sede di visita di controllo sia giudicato idoneo a riprendere il lavoro, egli è tenuto a riprendere immediatamente servizio, in caso di mancata ottemperanza il dipendente è considerato assente ingiustificato dal giorno della visita.
4 Il dipendente assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro delle spese per medici in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e medicine a favore dei propri dipendenti questi ultimi saranno tenuti ai relativi rimborsidalle ore 17,00 alle ore 19,00.
(3) Quando 5 Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro entro i limiti del periodo di comporto fissato in 365 giorni.
6 Il periodo di comporto sopra indicato potrà essere raddoppiato, a seguito di richiesta documentata del dipendente, esclusivamente nei casi di gravi patologie come tali identificate dai vigenti decreti ministeriali in materia.
7 Sono escluse dal computo del periodo di comporto le assenze, debitamente certificate, dovute a periodi di ricovero ospedaliero, ivi compresi quelli giornalieri e per la successiva convalescenza senza soluzione di continuità.
8 Prima che siano superati i limiti di comporto, il ricovero dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di salute della durata massima di dodici mesi.
9 Superato il periodo di comporto, nonché l’eventuale periodo di aspettativa di cui al punto precedente, la Società può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva di mancato preavviso.
10 Durante l'assenza per malattia il dipendente ha diritto al seguente trattamento economico: • sino a 185 giorni calendariali di assenza compete la retribuzione lorda fissa mensile di cui all’articolo 44 ,“Struttura della retribuzione” del presente contratto; • dal 186° giorno al 275° giorno calendariale di assenza compete il 75% della retribuzione lorda fissa mensile; • dal 276° al 365° giorno calendariale compete il 65% della retribuzione lorda fissa mensile; • dal 366° giorno calendariale non compete alcuna retribuzione. Nel solo caso di assenze dovute alle patologie di cui al comma 6 del presente articolo, superato il 365° giorno calendariale di assenza, verrà corrisposto il 50% della retribuzione lorda fissa mensile.
11 Per il dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato ai fini del calcolo del periodo comporto si fa riferimento ai suddetti periodi riproporzionati in ospedale avvenga funzione del periodo di contratto.
12 Durante l'assenza per comodità dell'azienda - per malattie per le quali malattia, il Servizio Sanitario Pubblico non prevede dipendente matura il ricovero - le spese per retta ospedaliera saranno diritto alle ferie.
13 Le assenze dovute a carico del datore malattia riconosciuta dipendente da causa di lavoroservizio o a malattia professionale sono computate nel periodo di comporto.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Malattia. (1) Durante Malattia e infortunio Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia od infortunio non determinato da eventi gravemente colposi imputabili all'impiegato, verrà accordato all'impiegato non in prova il seguente trattamento: per anzianità di servizio fino a 6 anni: conservazione del posto per mesi 12 e corresponsione dell'intera retribuzione per 6 mesi; per anzianità di servizio oltre i 6 anni: conservazione del posto per 12 mesi e corresponsione della intera retribuzione per 6 mesi e della metà di essa per altri 4 mesi. Uguali diritti spetteranno all'impiegato in periodo di malattia, previsto dall'articolo 143 il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione per i giorni di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso.Agli effetti del trattamento sopra fissato è considerata malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS anche la infermità derivante da corrispondersi dal datore di infortuni non sul lavoro, a suo caricopurché esso non sia determinato da eventi gravemente colposi, in modo da raggiungere complessivamente la misura del settantacinque per cento per i giorni dal quarto imputabili al ventesimo, e del cento per cento, per i giorni dal ventunesimo in poi, della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in dipendente stesso. In caso di normale svolgimento prolungamento dell'assenza al di là del rapporto.
(2) L'integrazione è dovuta per centottanta giorni all'anno solare, fatta eccezione per i dipendenti assunti con contratto a termine o stagionale per i quali l'integrazione non verrà corrisposta oltre il termine di cessazione del rapporto.
(3) Per gli episodi morbosi a cavaliere di due anni le giornate di integrazione vanno attribuite ai rispettivi anni solari.
(4) L'integrazione non è dovuta se l'INPS non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità a suo carico; se l'indennità stessa è riconosciuta dall'INPS in misura ridottalimite massimo stabilito nei precedenti capoversi, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare potrà effettuare ed il lavoratore chiedere, la parte risoluzione del rapporto conservandosi in ogni caso al lavoratore il diritto di anzianità maturata ed alla indennità non corrisposta dall'Istituto.
(5) Il periodo di carenza stabilito dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale è a carico sostitutiva del preavviso. Al lavoratore assente per malattia professionale o infortunio saranno conservati il primo giorno ed a carico del datore posto di lavoro per i successivi due giorni. Nel caso però e l'anzianità fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la malattia sia riconosciuta per stessa coincida con il periodo eccedente i detti tre giorni l'intero periodo rilascio del certificato definitivo di carenza sarà a carico abilitazione alla ripresa del datore di lavoro.
(6) Restano ferme le migliori condizioni in atto nei contratti integrativi territoriali.
(1) Per il personale infermo alloggiato nei locali dell'azienda è in facoltà del datore di lavoro di far trascorrere il periodo di infermità nell'azienda stessa oppure di richiederne l'allontanamento in caso di malattie infettive o per necessità di interventi chirurgici o per difficoltà di adeguata assistenza a causa della natura o gravità della malattia.
(2) In caso di anticipazione , ovvero quando cessa da parte del datore dell'Istituto assicuratore l'erogazione dell'indennità temporanea economica secondo la legge in ▇▇▇▇▇▇.▇▇ certificato di lavoro delle spese per medici e medicine a favore dei propri dipendenti questi ultimi saranno tenuti ai relativi rimborsimalattia cartaceo è sostituito dal certificato ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.
▇▇ medico curante acquisisce ed invia all'INPS le informazioni relative alla certificazione di malattia telematicamente attraverso un apposito sistema (3) Quando il ricovero SAC/SAR). Servizio militare Come previsto dalle norme in ospedale avvenga per comodità dell'azienda - per malattie per le quali il Servizio Sanitario Pubblico non prevede il ricovero - le spese per retta ospedaliera saranno a carico del datore di lavorovigore.
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Malattia. (1) Durante il periodo di malattia, malattia previsto dall'articolo 143 il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente la misura del settantacinque per cento per i giorni dal quarto al ventesimo, ventesimo e del cento per cento, cento per i giorni dal ventunesimo in poi, della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
(2) L'integrazione è dovuta per centottanta giorni all'anno solare, fatta eccezione per i dipendenti assunti con contratto a termine o stagionale per i quali l'integrazione non verrà corrisposta oltre il termine di cessazione del rapporto.
(3) Per gli episodi morbosi a cavaliere di due anni le giornate di integrazione vanno attribuite ai rispettivi anni solari.
(4) L'integrazione non è dovuta se l'INPS non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità a suo carico; se l'indennità stessa è riconosciuta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.
(5) Il periodo di carenza stabilito dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale è a carico del lavoratore per il primo giorno ed a carico del datore di lavoro per i successivi due giorni. Nel caso però che la malattia sia riconosciuta per il periodo eccedente i detti tre giorni l'intero periodo di carenza sarà a carico del datore di lavoro.
(6) Restano ferme le migliori condizioni in atto nei contratti integrativi territoriali.
(1) Per il personale infermo alloggiato nei locali dell'azienda è in facoltà del datore di lavoro di far trascorrere il periodo di infermità nell'azienda stessa oppure di richiederne richiedere l'allontanamento in caso di malattie infettive o per necessità di interventi chirurgici o per difficoltà di adeguata assistenza a causa della natura o gravità della malattia.
(2) In caso di anticipazione da parte del datore di lavoro delle spese per i medici e medicine a favore dei propri dipendenti questi ultimi saranno tenuti ai relativi rimborsi.
(3) Quando il ricovero in ospedale avvenga per comodità dell'azienda - per malattie per le quali il Servizio Sanitario Pubblico non prevede il ricovero - le spese per la retta ospedaliera saranno a carico del datore di lavoro.
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Malattia. (1) Durante il periodo L'indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale di malattiainvalidità permanente totale in proporzione al grado di invalidità individuato. Per la valutazione del grado di invalidità si fa riferimento alla Tabella di accertamento riportata nelle Condizioni di Assicurazione. Per i casi non previsti in tale Tabella, previsto dall'articolo 143 il lavoratore avrà dirittosi prendono in considerazione le Tabelle INAIL. ⚫ In caso di degenza conseguente a malattie coronariche e infartuali, alle normali scadenze dei periodi rivascolarizzazione cardiaca e by-pass, neoplasie maligne, interventi per asportazione di paga:
a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per i giorni di malattia dal ventunesimo in poiorgani, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978trapianti, n. 833artro-protesi delle grandi articolazioni, secondo le modalità stabiliteictus cerebrale, e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro la diaria raddoppia; ⚫ La diaria è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente la misura del settantacinque per cento per i giorni dal quarto al ventesimo, e del cento per cento, per i giorni dal ventunesimo in poi, della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto prevista anche in caso di normale Day hospital non inferiore a 3 giorni ed in caso di convalescenza a seguito di un ricovero di durata superiore a 10 giorni; ⚫ La durata massima dei giorni indennizzabili è di 90 giorni per evento e di 180 giorni per anno assicurativo. Per assicurati di età superiore ai 60 anni la durata massima in caso di ricovero per malattia è di 45 giorni per evento e 90 giorni per anno assicurativo. ⚫ Invio di un infermiere a domicilio: se l'Assicurato, nelle due settimane successive dalla dimissione dal ricovero, necessitasse di essere assistito da un infermiere, l'Impresa, attraverso una Struttura Organizzativa, provvederà al suo reperimento. La Società ne assume le spese fino a un massimo di 55 € al giorno per un massimo di cinque giorni per sinistro; ⚫ Invio di un fisioterapista a domicilio: qualora l'Assicurato, a seguito di traumi o fratture semplici derivanti da infortunio o malattia improvvisa, necessiti di un fisioterapista al domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà a inviare al suo domicilio un fisioterapista. La Società terrà a proprio carico il costo fino a un massimo di 260 € per sinistro; ⚫ Invio di un infermiere per assistenza di un familiare non autosufficiente: se l'Assicurato convive da solo con un familiare non autosufficiente e deve ricoverarsi a seguito di malattia o infortunio, la Struttura Organizzativa provvederà a inviare presso il domicilio dell'Assicurato un infermiere per assistere il familiare non autosufficiente. La Società terrà a proprio carico l'onorario fino a un massimo di 250 € per sinistro; ⚫ Assistenza domiciliare integrata: in caso di ricovero della durata di almeno 8 giorni (se con intervento chirurgico) o di almeno 12 giorni (senza intervento chirurgico) dovuto a malattia o infortunio, sono previsti i seguenti servizi di assistenza: - Ospedalizzazione domiciliare: la Struttura Organizzativa organizza e gestisce, su richiesta del medico curante, la prosecuzione del ricovero in forma domiciliare mediante prestazioni di proprio personale medico e paramedico per un massimo di 30 giorni dopo le dimissioni dall'Istituto di cura; - Prestazioni professionali: in caso di necessità la Struttura Organizzativa provvede a inviare al domicilio dell'assicurato del personale medico (medico generico o specialista cardiologo, internista, chirurgo) e/o paramedico (infermiere professionale, fisiokinesiterapista, operatore assistenziale) fino a un massimo di 30 giorni dopo le dimissioni dall'Istituto di cura; - Servizi sanitari: se l'Assicurato necessiti di eseguire presso il proprio domicilio prelievi di sangue, ecografie, esami radiografici e altri accertamenti diagnostici eseguibili a domicilio e di usufruire al proprio domicilio della consegna e del ritiro degli esiti degli esami e dell'invio di farmaci urgenti, la Struttura Organizzativa provvederà a organizzare i servizi ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ fino a un massimo di 30 giorni dopo le dimissioni dall'istituto di cura; - Servizi non sanitari: se l'Assicurato necessiti di svolgere incombenze connesse con lo svolgimento del rapporto.
(2) L'integrazione è dovuta per centottanta della vita familiare quotidiana quali pagamento di bollettini postali, acquisto di generi di prima necessità, disbrigo di incombenze amministrative, collaborazione familiare, sorveglianza minori, la Struttura Organizzativa provvederà a organizzare i servizi richiesti fino a un massimo di 30 giorni all'anno solaredopo le dimissioni dall'Istituto di cura; ⚫ Fornitura di attrezzature medico chirurgiche: se, fatta eccezione per i dipendenti assunti con contratto a termine seguito di infortunio e/o stagionale per i quali l'integrazione non verrà corrisposta oltre il termine di cessazione del rapporto.
(3) Per gli episodi morbosi malattia, si rendano necessarie all'Assicurato una o più delle seguenti attrezzature medico-chirurgiche: stampelle; sedia a cavaliere di due anni le giornate di integrazione vanno attribuite ai rispettivi anni solari.
(4) L'integrazione non è dovuta se l'INPS non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità a suo caricorotelle; se l'indennità stessa è riconosciuta dall'INPS letto ortopedico; materasso antidecubito, la Struttura Organizzativa fornisce l'attrezzatura richiesta in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.
(5) Il periodo di carenza stabilito dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale è a carico del lavoratore per il primo giorno ed a carico del datore di lavoro per i successivi due giorni. Nel caso però che la malattia sia riconosciuta comodato d'uso per il periodo eccedente i detti tre necessario alle esigenze dell'Assicurato, sino ad un massimo di 90 giorni l'intero periodo di carenza sarà per ▇▇▇▇▇▇▇▇, tenendo il costo a carico del datore della Società. Se, per cause indipendenti dalla volontà della Struttura Organizzativa, risultasse impossibile reperire e/o fornire tali attrezzature, la Società provvederà a rimborsare l'Assicurato delle spese relative al noleggio delle attrezzature stesse, fino alla concorrenza di lavoro.
500 € per sinistro, a fronte di presentazione di fattura o ricevuta fiscale da parte dell'Assicurato stesso; ⚫ Invio di una collaboratrice familiare (6) Restano ferme riservato alle assicurate donne): In caso di infortunio che comporti l'immobilizzazione con gesso o altro materiale rigido e rimovibile solo mediante demolizione, comprese le migliori condizioni in atto nei contratti integrativi territoriali.
(1) Per il personale infermo alloggiato nei locali dell'azienda è in facoltà del datore di lavoro di far trascorrere il periodo di infermità nell'azienda stessa oppure di richiederne l'allontanamento osteosintesi e i fissatori esterni, o in caso di malattie infettive frattura del bacino, femore, della colonna vertebrale o per necessità frattura della costola purché radiologicamente accertate oppure in caso di interventi chirurgici ricovero per infortunio e/o malattia che comporti almeno un pernottamento in istituto di cura con o senza intervento chirurgico, la Struttura Organizzativa segnalerà il nominativo di una collaboratrice familiare nella zona in cui si trova, compatibilmente con la disponibilità locale. La Società terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 50 € al giorno per difficoltà un periodo massimo di adeguata assistenza 10 giorni lavorativi per sinistro, con il limite di 350 €. Trasporto sanitario: Se l'Assicurato, a causa seguito di malattia o infortunio, necessita di un trasporto in autoambulanza, dopo il ricovero di primo soccorso, la Struttura Organizzativa provvederà a inviarla direttamente, tenendo a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo per ogni Sinistro pari a quello necessario per compiere 300 km di percorso complessivo (casa - ospedale e ritorno). Secondo parere e consigli medici: La Società, tramite i medici della natura Struttura Organizzativa, mette a disposizione dell'Assicurato il servizio di seconda opinione medica, che fornisce una seconda consulenza medica relativa a un approfondimento del proprio stato di salute. L'Assicurato, a seguito di malattia o gravità infortunio diagnosticati o trattati terapeuticamente potrà contattare, direttamente o tramite il proprio medico curante, i medici della malattia.
(2) Struttura Organizzativa per ottenere una consulenza sulla diagnosi effettuata nei suoi confronti. La Società terrà a proprio carico le relative spese sino a un massimo di 800 € per sinistro. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? Invalidità Permanente per Infortunio - Tabella di accertamento - Sopravvalutazione fino a € 300.000 In caso di anticipazione da parte del datore perdita totale anatomica o funzionale degli arti o della facoltà visiva o uditiva, relativamente alla somma assicurata fino a € 300.000, viene applicata una tabella di lavoro delle spese per medici accertamento apposita e medicine a favore dei propri dipendenti questi ultimi saranno tenuti ai relativi rimborsil'indennizzo viene liquidato con la percentuale di invalidità accertata senza applicazione di alcuna franchigia.
(3) Quando il ricovero in ospedale avvenga per comodità dell'azienda - per malattie per le quali il Servizio Sanitario Pubblico non prevede il ricovero - le spese per retta ospedaliera saranno a carico del datore di lavoro.
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Sources: Polizza Infortuni E Malattia
Malattia. (1) Durante il periodo Apprendisti settori grafico-editoriale, informatico-servizi innovativi L'apprendista non in prova assente dal lavoro per malattia ha diritto alla conservazione del posto, senza interruzione di anzianità, per tutta la durata della malattia, previsto dall'articolo 143 il lavoratore avrà dirittosino ad un massimo di 15 mesi, alle normali scadenze dei periodi mentre la durata del rapporto di paga:
a) ad una indennità pari al cinquanta apprendistato viene prorogata per cento della retribuzione per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per i giorni di malattia dal ventunesimo in poiun tempo equivalente all'assenza, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente la misura del settantacinque per cento per i giorni dal quarto al ventesimo, e del cento per cento, per i giorni dal ventunesimo in poi, della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
(2) L'integrazione è dovuta per centottanta giorni all'anno solare, fatta eccezione per i dipendenti assunti con contratto a termine o stagionale per i quali l'integrazione non verrà corrisposta oltre il termine di cessazione del rapporto.
(3) Per gli episodi morbosi a cavaliere di due anni le giornate di integrazione vanno attribuite ai rispettivi anni solari.
(4) L'integrazione non è dovuta se l'INPS non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità a suo carico; se l'indennità stessa è riconosciuta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.
(5) Il periodo di carenza stabilito dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale è a carico del lavoratore per il primo giorno ed a carico del datore di lavoro per i successivi due giorni. Nel caso però che la malattia sia riconosciuta per il periodo eccedente i detti tre giorni l'intero periodo di carenza sarà a carico del datore di lavoro.
(6) Restano ferme le migliori condizioni in atto nei contratti integrativi territoriali.
(1) Per il personale infermo alloggiato nei locali dell'azienda è in facoltà del datore di lavoro di far trascorrere il periodo di infermità nell'azienda stessa oppure di richiederne l'allontanamento in nel caso di malattie infettive o di durata superiore a 30 giorni lavorativi. L'obbligo di conservazione del posto cesserà ove nell'arco di 36 mesi (pari a 1.095 gg di calendario) si raggiungano i limiti precedenti anche con più malattie. All'apprendista assente per necessità malattia, sarà corrisposto da parte dell'azienda, nell'ambito del periodo contrattuale di interventi chirurgici o conservazione al posto di cui al precedente comma, a partire dal 1º fino al 180º giorno, un trattamento economico pari al 50% della normale retribuzione giornaliera, escluso l'eventuale compenso per difficoltà lavoro straordinario. Apprendisti settore cartario-cartotecnico L'apprendista non in prova assente dal lavoro per malattia ha diritto alla conservazione del posto, senza interruzione di adeguata assistenza a causa della natura o gravità anzianità, per tutta la durata della malattia.
(2) In , sino ad un massimo di 12 mesi, mentre la durata del rapporto di apprendistato viene prorogata per un tempo equivalente all'assenza, nel caso di anticipazione malattie di durata superiore a 30 giorni lavorativi. L'obbligo di conservazione del posto cesserà ove nell'arco di 36 mesi (pari a 1.095 gg di calendario) si raggiungano i limiti precedenti anche con più malattie. All'apprendista assente per malattia, sarà corrisposto da parte dell'azienda, nell'ambito del datore periodo contrattuale di conservazione al posto di cui al precedente comma, a partire dal 1º fino al 180º giorno un trattamento economico pari al 100% della normale retribuzione giornaliera, escluso l'eventuale compenso per lavoro delle spese straordinario. Norma valida per medici e medicine a favore dei propri dipendenti questi ultimi saranno tenuti ai relativi rimborsitutti i settori Agli effetti del trattamento come sopra fissato è considerata malattia anche la infermità derivante da infortunio non sul lavoro, purchè esso non sia determinato da eventi gravemente colposi imputabili all'apprendista stesso. Tale trattamento non è cumulabile con eventuale altro trattamento che per lo stesso titolo sia in atto o venga istituito in avvenire.
(3) Quando il ricovero in ospedale avvenga per comodità dell'azienda - per malattie per le quali il Servizio Sanitario Pubblico non prevede il ricovero - le spese per retta ospedaliera saranno a carico del datore di lavoro.
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Malattia. (1) Durante il periodo di malattia. Vanno considerati nel computo della malattia tutti gli eventi che implichino inabilità temporanea del lavoratore, previsto dall'articolo 143 il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo desunta dall'apposita certificazione medica e pari a due terzi della retribuzione per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore derivanti da cause non attinenti all'attività lavorativa occorsi fuori dell'orario di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33e come tali riconosciuti dagli istituti previdenziali.
2. L'importo anticipato L'assenza dal datore lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza stessa, salvo i casi di giustificato impedimento.
3. Il lavoratore è posto tenuto ad inviare o consegnare all'azienda il certificato medico attestante la malattia entro il secondo giorno successivo a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;quello del rilascio.
b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, 4. Nel caso in modo da raggiungere complessivamente la misura del settantacinque per cento per i giorni dal quarto al ventesimo, e del cento per cento, per i giorni dal ventunesimo in poi, della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto secondo giorno successivo a quello del rilascio coincidesse con una domenica o una festività il termine d'invio o di consegna è posticipato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
5. Ai fini dell'accertamento del tempestivo inoltro fa fede il timbro postale in caso d'invio, ovvero, in caso di normale svolgimento del rapportoconsegna, l'attestazione di ricevuta da parte dell'azienda.
(6. L'eventuale prosecuzione dell'assenza deve essere comunicata e certificata con le stesse modalità sopra previste.
7. I lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto:
1) per 8 mesi se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
2) L'integrazione è dovuta per centottanta giorni all'anno solare12 mesi se aventi anzianità di servizio superiore ai 5 anni.
8. Ai fini del computo dei diritti di cui sopra si sommano tutti i periodi di assenza per malattia, fatta eccezione ad esclusione di quelli per T.B.C., occorsi al lavoratore durante un arco temporale di 24 mesi per i dipendenti assunti con contratto a termine o stagionale lavoratori di cui al punto 1) del precedente comma e di 30 mesi per i quali l'integrazione non verrà corrisposta oltre lavoratori di cui al punto 2). L'arco temporale da assumere per il termine calcolo coincide con i 24 mesi o 30 mesi consecutivi immediatamente precedenti qualsiasi momento considerato ove concomitante con lo stato di cessazione malattia in corso e con l'esclusione del rapportoperiodo di prova.
(3) Per gli episodi morbosi a cavaliere 9. Superati i periodi di due anni le giornate conservazione del posto, al lavoratore verrà accordato, previa richiesta scritta, un periodo di integrazione vanno attribuite ai rispettivi anni solariaspettativa per malattia, nella misura massima di 6 mesi non retribuiti. Tale aspettativa non è computabile ad alcun effetto contrattuale nell'anzianità di servizio. La richiesta deve essere presentata, salvo cause di forza maggiore, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla scadenza dei termini previsti e potrà essere inoltrata anche per il tramite delle strutture sindacali aziendali.
(4) L'integrazione 10. Alla scadenza dei termini sopra indicati, ove l'azienda proceda al licenziamento del lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
11. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non è dovuta se l'INPS non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità a suo carico; se l'indennità stessa è riconosciuta dall'INPS in misura ridottaconsenta al lavoratore di riprendere servizio, il datore lavoratore stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo T.F.R. Ove ciò non è tenuto ad integrare la parte di indennità avvenga e l'azienda non corrisposta dall'Istituto.
(5) Il periodo di carenza stabilito dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale è a carico del lavoratore per proceda al licenziamento, il primo giorno ed a carico del datore di lavoro per i successivi due giorni. Nel caso però che la malattia sia riconosciuta rapporto, per il periodo eccedente i detti tre giorni l'intero periodo di carenza sarà a carico successivo all'aspettativa, rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del datore di lavoro.
(6) Restano ferme le migliori condizioni in atto nei contratti integrativi territoriali.
(1) Per il personale infermo alloggiato nei locali dell'azienda è in facoltà preavviso e del datore di lavoro di far trascorrere il periodo di infermità nell'azienda stessa oppure di richiederne l'allontanamento in caso di malattie infettive o per necessità di interventi chirurgici o per difficoltà di adeguata assistenza a causa della natura o gravità della malattia.
(2) In caso di anticipazione da parte del datore di lavoro delle spese per medici e medicine a favore dei propri dipendenti questi ultimi saranno tenuti ai relativi rimborsi.
(3) Quando il ricovero in ospedale avvenga per comodità dell'azienda - per malattie per le quali il Servizio Sanitario Pubblico non prevede il ricovero - le spese per retta ospedaliera saranno a carico del datore di lavoro.T.F.R.
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Malattia. 1. In caso di malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione lavorativa il dipendente deve darne immediata comunicazione alla propria sede di lavoro. II dipendente è tenuto a comunicare alla Società tempestivamente la durata della prognosi.
2. Il dipendente - a fronte di specifica richiesta aziendale - è tenuto a comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico in via telematica al competente istituto di previdenza. La comunicazione del numero di protocollo andrà effettuata con modalità informatica (1e-mail) Durante o, in caso di impossibilità di tale utilizzo, a mezzo fax o posta; in tale ultimo caso farà fede il timbro della data di partenza.
3. In caso di mancata trasmissione telematica, da parte del medico, del certificato di malattia per qualsiasi motivo (ad esempio, problemi tecnici di trasmissione, per insorgenza dello stato patologico all'estero, per mancanza di collegamento telematico tra la struttura sanitaria e l'istituto di previdenza, etc.), il lavoratore dovrà trasmettere alla Società il certificato di malattia in forma cartacea rilasciato dal medico entro il terzo giorno dall'inizio della malattia, secondo le modalità attualmente in vigore in Società.
4. Il dipendente dovrà tenere analogo comportamento in caso di prosecuzione dello stato di malattia.
5. Il dipendente non può presentarsi in servizio prima della scadenza del periodo di inabilità indicato sulla certificazione di cui ai commi precedenti. Qualora il dipendente intenda ripresentarsi in servizio prima della scadenza del periodo di malattia, previsto dall'articolo 143 lo stesso dovrà avere cura di produrre ulteriore certificato medico che attesti la variazione della prognosi iniziale e, quindi, indichi la conseguente idoneità alla ripresa dell'attività lavorativa.
6. Il dipendente è tenuto a sottoporsi alle visite mediche di controllo disposte dalla Società tramite i competenti organismi sanitari. Qualora in sede di visita di controllo sia giudicato idoneo a riprendere il lavoratore avrà dirittolavoro, alle normali scadenze dei periodi egli è tenuto a riprendere immediatamente servizio, in caso di paga:mancata ottemperanza il dipendente è considerato assente ingiustificato dal giorno della visita.
a) ad una indennità pari 7. II dipendente assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al cinquanta per cento della retribuzione per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00. Il dipendente che - per eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi - non possa osservare tali fasce orarie è tenuto a dare preventiva comunicazione alla Società. Al dipendente che si sottragga alla visita di controllo senza giustificato motivo si applicano le decurtazioni economiche previste dalle vigenti disposizioni legislative; inoltre, tale comportamento costituisce presupposto per eventuali sanzioni disciplinari.
8. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980indeterminato, n. 33. L'importo anticipato dal datore assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro è posto a conguaglio con entro i contributi dovuti all'INPS, secondo limiti del periodo di comporto fissato in 365 giorni. Ai fini della maturazione del periodo di comporto si sommano tutte le modalità assenze per malattia verificatesi nel corso dei quattro anni precedenti l'ultima manifestazione morbosa.
9. Il periodo di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavorocomporto sopra indicato potrà essere raddoppiato, a suo caricoseguito di richiesta documentata del dipendente, esclusivamente nei casi di gravi patologie come tali identificate dai vigenti decreti ministeriali in modo da raggiungere complessivamente la misura materia.
10. Sono escluse dal computo del settantacinque periodo di comporto le assenze per cento per i giorni dal quarto al ventesimomalattia, senza soluzione di continuità dall'evento e del cento per centodebitamente certificate, per i giorni dal ventunesimo in poiperiodi di ricovero ospedaliero, della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso ivi compresi quelli giornalieri e per la successiva convalescenza, per malattia conseguente ad infortunio accertato presso una struttura del Servizio Sanitario Nazionale, per malattie riconducibili allo stato di normale svolgimento del rapportogravidanza o di puerperio e per le assenze riconducibili all'effettuazione di terapie salvavita.
(2) L'integrazione è dovuta per centottanta giorni all'anno solare11. Prima che siano superati i limiti di comporto, fatta eccezione per i dipendenti assunti il dipendente con contratto di lavoro a termine o stagionale tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita per i quali l'integrazione non verrà corrisposta oltre il termine motivi di cessazione del rapportosalute della durata massima di dodici mesi.
(3) Per gli episodi morbosi a cavaliere di due anni le giornate di integrazione vanno attribuite ai rispettivi anni solari.
(4) L'integrazione non è dovuta se l'INPS non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità a suo carico; se l'indennità stessa è riconosciuta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.
(5) Il periodo di carenza stabilito dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale è a carico del lavoratore per il primo giorno ed a carico del datore di lavoro per i successivi due giorni12. Nel caso però che la malattia sia riconosciuta per il periodo eccedente i detti tre giorni l'intero periodo di carenza sarà a carico del datore di lavoro.
(6) Restano ferme le migliori condizioni in atto nei contratti integrativi territoriali.
(1) Per il personale infermo alloggiato nei locali dell'azienda è in facoltà del datore di lavoro di far trascorrere Superato il periodo di infermità nell'azienda stessa oppure comporto, nonché l'eventuale periodo di richiederne l'allontanamento in aspettativa di cui al punto precedente, la Società può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva di mancato preavviso.
13. Durante l'assenza per malattia il dipendente ha diritto al seguente trattamento economico: - sino a 185 giorni calendariali di assenza compete la retribuzione lorda fissa mensile della singola Sezione specifica di riferimento; - dal 186° giorno al 275° giorno calendariale di assenza compete il 75% della retribuzione lorda fissa mensile; - dal 276° al 365° giorno calendariale compete il 65% della retribuzione lorda fissa mensile; - dal 366° giorno calendariale nessuna retribuzione. Nel solo caso di malattie infettive o per necessità assenze dovute alle patologie di interventi chirurgici o per difficoltà cui al comma 9 del presente articolo, superato il 365° giorno calendariale di adeguata assistenza a causa assenza verrà corrisposto il 50% della natura o gravità della malattiaretribuzione lorda fissa mensile.
(2) In caso di anticipazione da parte del datore 14. Per il dipendente con contratto di lavoro delle spese per medici e medicine a favore dei propri dipendenti questi ultimi saranno tenuti tempo determinato ai relativi rimborsifini del calcolo del periodo comporto si fa riferimento ai suddetti periodi riproporzionati in funzione del periodo di contratto.
(3) Quando 15. Durante l'assenza per malattia, il ricovero in ospedale avvenga dipendente matura il diritto alle ferie. La malattia insorta durante le ferie, comporta, su richiesta dell'interessato la sospensione delle stesse per comodità dell'azienda - tutta la durata della prognosi risultante dal certificato medico. L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva gli obblighi di comunicazione, certificazione e ogni altro adempimento necessario per malattie per le quali il Servizio Sanitario Pubblico non prevede il ricovero - le spese per retta ospedaliera saranno l'espletamento della visita di controllo.
16. Le assenze dovute a carico del datore malattia riconosciuta dipendente da causa di lavoroservizio o a malattia professionale sono computate nel periodo di comporto. Per tali assenze compete l'intera retribuzione lorda fissa mensile.
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Malattia. (1) Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo 143 il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione per i giorni 1 In caso di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente che impedisca temporaneamente la misura del settantacinque per cento per i giorni dal quarto al ventesimo, e del cento per cento, per i giorni dal ventunesimo in poi, della retribuzione giornaliera netta cui regolare prestazione lavorativa il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
(2) L'integrazione è dovuta per centottanta giorni all'anno solare, fatta eccezione per i dipendenti assunti con contratto a termine o stagionale per i quali l'integrazione non verrà corrisposta oltre il termine di cessazione del rapporto.
(3) Per gli episodi morbosi a cavaliere di due anni le giornate di integrazione vanno attribuite ai rispettivi anni solari.
(4) L'integrazione non è dovuta se l'INPS non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità a suo carico; se l'indennità stessa è riconosciuta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.
(5) Il periodo di carenza stabilito dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale è a carico del lavoratore per il primo giorno ed a carico del datore di lavoro per i successivi due giorni. Nel caso però che la malattia sia riconosciuta per il periodo eccedente i detti tre giorni l'intero periodo di carenza sarà a carico del datore dipendente deve darne immediata comunicazione alla propria sede di lavoro.
(6) Restano ferme le migliori condizioni 2 Il dipendente – a fronte di specifica richiesta aziendale - è tenuto a comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico in atto nei contratti integrativi territorialivia telematica al competente istituto di previdenza.
3 In caso di mancata trasmissione telematica, da parte del medico, del certificato di malattia per qualsiasi motivo (1) Per ad esempio, problemi tecnici di trasmissione, per insorgenza dello stato patologico all’estero, per mancanza di collegamento telematico tra la struttura sanitaria e l’istituto di previdenza, etc.), il personale infermo alloggiato nei locali dell'azienda lavoratore dovrà trasmettere alla Società il certificato di malattia in forma cartacea rilasciato dal medico entro il terzo giorno dall’inizio della malattia iI dipendente dovrà tenere analogo comportamento in caso di prosecuzione dello stato di malattia.
4 Il dipendente non può presentarsi in servizio prima della scadenza del periodo di inabilità indicato sulla certificazione di cui ai commi precedenti.
5 Il dipendente è in facoltà del tenuto a sottoporsi alle visite mediche di controllo disposte dalla Società tramite i competenti organismi sanitari.
6 Il dipendente assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
7 Il dipendente con contratto di far trascorrere lavoro a tempo indeterminato, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro entro i limiti del periodo di comporto fissato in 365 giorni.
8 Il periodo di comporto sopra indicato potrà essere raddoppiato, a seguito di richiesta documentata del dipendente, esclusivamente nei casi di gravi patologie come tali identificate dai vigenti decreti ministeriali in materia.
9 Sono escluse dal computo del periodo di comporto le assenze per malattia, senza soluzione di continuità dall’evento e debitamente certificate, per i periodi di ricovero ospedaliero, ivi compresi quelli giornalieri e per la successiva convalescenza, per malattia conseguente ad infortunio accertato presso una struttura del Servizio Sanitario Nazionale, per malattie riconducibili allo stato di gravidanza o di puerperio e per le assenze riconducibili all’effettuazione di terapie salvavita.
10 Prima che siano superati i limiti di comporto, il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di salute della durata massima di dodici mesi.
11 Superato il periodo di infermità nell'azienda stessa oppure comporto, nonché l’eventuale periodo di richiederne l'allontanamento in caso aspettativa di malattie infettive o per necessità cui al punto precedente, la Società può risolvere il rapporto di interventi chirurgici o per difficoltà lavoro corrispondendo al dipendente il trattamento di adeguata assistenza a causa della natura o gravità della malattiafine rapporto e l’indennità sostitutiva di mancato preavviso.
(2) In caso di anticipazione da parte del datore 12 Durante l'assenza per malattia il dipendente ha diritto al seguente trattamento economico:
13 Per il dipendente con contratto di lavoro delle spese per medici e medicine a favore dei propri dipendenti questi ultimi saranno tenuti tempo determinato ai relativi rimborsifini del calcolo del periodo comporto si fa riferimento ai suddetti periodi riproporzionati in funzione del periodo di contratto.
(3) Quando 14 Durante l'assenza per malattia, il ricovero in ospedale avvenga per comodità dell'azienda - per malattie per le quali dipendente matura il Servizio Sanitario Pubblico non prevede il ricovero - le spese per retta ospedaliera saranno diritto alle ferie.
15 Le assenze dovute a carico del datore malattia riconosciuta dipendente da causa di lavoroservizio o a malattia professionale sono computate nel periodo di comporto.
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Malattia. In caso di malattia o infortunio il dipendente deve darne telefonicamente avviso al proprio Responsabile entro la prima ora di lavoro e, in caso di assenza del Responsabile, al servizio di segreteria/reception (1telefono ▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇) Durante In caso di infortunio il periodo dipendente deve anche recarsi dal medico/pronto soccorso per avviare la denuncia di infortunio all’Inail. Ai fini del pagamento dell'indennità di malattia, previsto dall'articolo 143 l'infermità che comporta incapacità lavorativa, anche per un solo giorno, deve essere documentata dal lavoratore mediante certificazione. Secondo le nuove disposizioni relative alla adozione del sistema telematico di certificazione, le attestazioni rilasciate dei medici di base vengono inviate ai datori di lavoro e direttamente all’Inps. Il lavoratore chiede al proprio medico curante il lavoratore avrà dirittonumero di protocollo identificativo del certificato che il medico invia telematicamente all’Inps e fornire tale numero al proprio datore di lavoro. E’ possibile visionare il proprio certificato medico tramite il link ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇?▇▇▇▇▇=▇&▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇=▇▇▇ , alle normali scadenze dei periodi inserendo il numero di paga:
a) ad una indennità pari al cinquanta per cento certificato rilasciato dal medico curante ed il proprio codice fiscale. Il ritardo della retribuzione certificazione di inizio o continuazione della malattia potrebbe comportare la perdita dell'indennità INPS per i giorni di ritardo. L'indennità spetta per la durata della malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33indicata nella certificazione sanitaria. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente la misura del settantacinque per cento per i giorni dal quarto al ventesimo, e del cento per cento, per i giorni dal ventunesimo in poi, della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
(2) L'integrazione è dovuta per centottanta giorni all'anno solare, fatta eccezione per i dipendenti assunti con contratto a termine o stagionale per i quali l'integrazione non verrà corrisposta oltre il termine di cessazione del rapporto.
(3) Per gli episodi morbosi a cavaliere di due anni le giornate di integrazione vanno attribuite ai rispettivi anni solari.
(4) L'integrazione non è dovuta se l'INPS non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità a suo carico; se l'indennità stessa è riconosciuta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.
(5) Il periodo di carenza stabilito dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale è a carico del lavoratore per il primo giorno ed a carico del datore di lavoro per i successivi due giorni. Nel caso però che la malattia sia riconosciuta per il periodo eccedente i detti tre giorni l'intero periodo di carenza sarà a carico del datore di lavoro.
(6) Restano ferme le migliori condizioni in atto nei contratti integrativi territoriali.
(1) Per il personale infermo alloggiato nei locali dell'azienda è in facoltà del datore di lavoro di far trascorrere il periodo di infermità nell'azienda stessa oppure di richiederne l'allontanamento in caso di malattie infettive o per necessità di interventi chirurgici o per difficoltà di adeguata assistenza a causa della natura o gravità della malattia.
(2) In caso di anticipazione da parte prosecuzione oltre la prognosi il lavoratore, per conservare il diritto all'indennità, è tenuto a documentare la continuazione della malattia. Secondo la nuova normativa si prevede che nell’arco di un anno solare in occasione della prima e della seconda assenza per malattia la percentuale riconosciuta è del datore 100%, per la terza verrà riconosciuta la percentuale del 66%, per la quarta sarà del 50% e dalla quinta in poi non sarà riconosciuto nessun importo. La gestione a scalare della carenza non vale per tutti gli eventi come ad esempio ricovero ospedaliero, certificati con prognosi di lavoro delle spese malattia iniziale superiore ai 12 giorni (o per medici e medicine a favore dei propri dipendenti questi ultimi saranno tenuti ai relativi rimborsieventuali continuazioni o ricadute), day hospital, patologie con terapie salvavita, emodialisi, sclerosi multipla ed eventi morbosi verificatisi durante la gravidanza.
(3) Quando il ricovero in ospedale avvenga per comodità dell'azienda - per malattie per le quali il Servizio Sanitario Pubblico non prevede il ricovero - le spese per retta ospedaliera saranno a carico del datore di lavoro.
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Sources: Regolamento Del Personale
Malattia. (1) Durante il periodo di malattiaVanno considerati nel computo della malattia tutti gli eventi che implichino inabilità temporanea del lavoratore, previsto dall'articolo 143 il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo desunta dall'apposita certificazione medica e pari a due terzi della retribuzione per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore derivanti da cause non attinenti all'attività lavorativa occorsi fuori dell'orario di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33e come tali riconosciuti dagli Istituti previdenziali. L'importo anticipato L'assenza dal datore lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza stessa, salvo i casi di giustificato impedimento. Il lavoratore è posto tenuto ad inviare o consegnare all'azienda il certificato medico attestante la malattia entro il secondo giorno successivo a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, quello del rilascio. Nel caso in modo da raggiungere complessivamente la misura del settantacinque per cento per i giorni dal quarto al ventesimo, e del cento per cento, per i giorni dal ventunesimo in poi, della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto secondo giorno successivo a quello del rilascio coincidesse con una domenica o una festività il termine d'invio o di consegna è posticipato al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Ai fini dell'accertamento del tempestivo inoltro fa fede il timbro postale in caso d'invio, ovvero, in caso di normale svolgimento consegna, l'attestazione di ricevuta da parte dell'azienda. L'eventuale prosecuzione dell'assenza deve essere comunicata e certificata con le stesse modalità sopra previste. I lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del rapporto.posto:
(1) per 8 mesi se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
2) L'integrazione è dovuta per centottanta giorni all'anno solare12 mesi se aventi anzianità di servizio superiore ai 5 anni. Ai fini del computo dei diritti di cui sopra si sommano tutti i periodi di assenza per malattia, fatta eccezione ad esclusione di quelli per Tbc occorsi al lavoratore durante un arco temporale di 24 mesi per i dipendenti assunti con contratto a termine o stagionale lavoratori di cui al punto 1) del precedente comma e di 30 mesi per i quali l'integrazione lavoratori di cui al punto 2). L'arco temporale da assumere per il calcolo coincide con i 24 mesi o 30 mesi consecutivi immediatamente precedenti qualsiasi momento considerato ove concomitante con lo stato di malattia in corso o con l'esclusione del periodo di prova. Superati i periodi di conservazione del posto, al lavoratore verrà accordato, previa richiesta scritta, un periodo di aspettativa per malattia, nella misura massima di 6 mesi non verrà corrisposta oltre il termine di cessazione del rapporto.
(3) Per gli episodi morbosi a cavaliere di due anni le giornate di integrazione vanno attribuite ai rispettivi anni solari.
(4) L'integrazione retribuiti. Tale aspettativa non è dovuta se l'INPS computabile ad alcun effetto contrattuale nell'anzianità di servizio. La richiesta deve essere presentata, salvo cause di forza maggiore, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla scadenza dei termini previsti e potrà essere inoltrata anche per il tramite delle strutture sindacali aziendali. Alla scadenza dei termini sopra indicati, ove l'azienda proceda al licenziamento del lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità a suo carico; se l'indennità stessa è riconosciuta dall'INPS in misura ridottaconsenta al lavoratore di riprendere servizio, il datore lavoratore stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo t.f.r. Ove ciò non è tenuto ad integrare la parte di indennità avvenga e l'azienda non corrisposta dall'Istituto.
(5) Il periodo di carenza stabilito dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale è a carico del lavoratore per proceda al licenziamento, il primo giorno ed a carico del datore di lavoro per i successivi due giorni. Nel caso però che la malattia sia riconosciuta rapporto, per il periodo eccedente i detti tre giorni l'intero periodo di carenza sarà a carico successivo all'aspettativa, rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del datore di lavoropreavviso e del t.f.r.
(6) Restano ferme le migliori condizioni in atto nei contratti integrativi territoriali.
(1) Per il personale infermo alloggiato nei locali dell'azienda è in facoltà del datore di lavoro di far trascorrere il periodo di infermità nell'azienda stessa oppure di richiederne l'allontanamento in caso di malattie infettive o per necessità di interventi chirurgici o per difficoltà di adeguata assistenza a causa della natura o gravità della malattia.
(2) In caso di anticipazione da parte del datore di lavoro delle spese per medici e medicine a favore dei propri dipendenti questi ultimi saranno tenuti ai relativi rimborsi.
(3) Quando il ricovero in ospedale avvenga per comodità dell'azienda - per malattie per le quali il Servizio Sanitario Pubblico non prevede il ricovero - le spese per retta ospedaliera saranno a carico del datore di lavoro.
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Malattia. (1) Durante L'assenza per malattia deve essere comunicata dal lavoratore all'impresa entro il giorno successivo, salvo casi di giustificato impedimento. In ogni caso il lavoratore dovrà inviare all'impresa, entro 48 ore, il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette l'assenza verrà considerata ingiustificata. L'impresa ha facoltà di chiedere il controllo della malattia o infortunio sul lavoro del lavoratore soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenz iali competenti. Per quanto concerne il controllo delle assenze per malattia, fermo restando l'art. 5, legge n. 300/70, le parti concordano quanto segue: - il lavoratore assente è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio disponibile per le visite di control lo nelle fasce orarie previste dalle norme vigenti e precisamente dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00; - sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni e accertamenti speciali stici nonché per visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda. In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopra indicati, a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento, l'assenza si considera ingiustificata. Ogni mutamento d'indirizzo durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo 143 malattia o infortunio non professionale deve essere tempestivamente comunicato all'impresa. Al termine della malattia o dell'infortunio non professionale il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è deve prese ntarsi nel suo abituale posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro. Il lavoratore che risulti assente alle visite di controllo effettuate nelle fasce orarie predeterminate, decade dal diritto all'integrazione da parte dell'azienda per lo stesso periodo per il quale l'INPS non erogh erà l'indennità di malattia. Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche a suo carico, titolo gratuito durante l'assenza. Nel caso in modo da raggiungere complessivamente la misura del settantacinque per cento per i giorni dal quarto al ventesimo, e del cento per cento, per i giorni dal ventunesimo in poi, della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto abbia impedito senza giustificata ragione sanitaria il tempestivo acc ertamento dello stato d'infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in caso azienda. Diversamente l'assenza sarà considerata ingiustificata. Per i casi di normale svolgimento del rapportoTBC - fermo restando quanto previsto dal presente articolo - si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
(2) L'integrazione è dovuta per centottanta giorni all'anno solare, fatta eccezione per i dipendenti assunti con contratto a termine o stagionale per i quali l'integrazione non verrà corrisposta oltre il termine di cessazione del rapporto.
(3) Per gli episodi morbosi a cavaliere di due anni le giornate di integrazione vanno attribuite ai rispettivi anni solari.
(4) L'integrazione non è dovuta se l'INPS non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità a suo carico; se l'indennità stessa è riconosciuta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.
(5) Il periodo di carenza stabilito dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale è a carico del lavoratore per il primo giorno ed a carico del datore di lavoro per i successivi due giorni. Nel caso però che la malattia sia riconosciuta per il periodo eccedente i detti tre giorni l'intero periodo di carenza sarà a carico del datore di lavoro.
(6) Restano ferme le migliori condizioni in atto nei contratti integrativi territoriali.
(1) Per il personale infermo alloggiato nei locali dell'azienda è in facoltà del datore di lavoro di far trascorrere il periodo di infermità nell'azienda stessa oppure di richiederne l'allontanamento in caso di malattie infettive o per necessità di interventi chirurgici o per difficoltà di adeguata assistenza a causa della natura o gravità della malattia.
(2) In caso di anticipazione da parte del datore di lavoro delle spese per medici e medicine a favore dei propri dipendenti questi ultimi saranno tenuti ai relativi rimborsi.
(3) Quando il ricovero in ospedale avvenga per comodità dell'azienda - per malattie per le quali il Servizio Sanitario Pubblico non prevede il ricovero - le spese per retta ospedaliera saranno a carico del datore di lavoro.
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Sources: Collective Bargaining Agreement
Malattia. (1) Durante L'assenza per malattia deve essere comunicata dal lavoratore all'impresa entro il giorno successivo, salvo casi di giustificato impedimento. In ogni caso il lavoratore dovrà inviare all'impresa, entro 48 ore, il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette l'assenza verrà considerata ingiustificata. L'impresa ha facoltà di chiedere il controllo della malattia o infortunio sul lavoro del lavoratore soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti. Per quanto concerne il controllo delle assenze per malattia, fermo restando l'art. 5, legge n. 300/1970, le parti concordano quanto segue: - il lavoratore assente è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio disponibile per le visite di controllo nelle fasce orarie previste dalle norme vigenti e precisamente dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00; - sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici nonché per visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda. In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopra indicati, a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento, l'assenza si considera ingiustificata. Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo 143 malattia o infortunio non professionale deve essere tempestivamente comunicato all'impresa. Al termine della malattia o dell'infortunio non professionale il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è deve presentarsi nel suo abituale posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro. Il lavoratore che risulti assente alle visite di controllo effettuate nelle fasce orarie predeterminate, decade dal diritto all'integrazione da parte dell'azienda per lo stesso periodo per il quale l'INPS non erogherà l'indennità di malattia. Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche a suo carico, titolo gratuito durante l'assenza. Nel caso in modo da raggiungere complessivamente la misura del settantacinque per cento per i giorni dal quarto al ventesimo, e del cento per cento, per i giorni dal ventunesimo in poi, della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto abbia impedito senza giustificata ragione sanitaria il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in caso azienda. Diversamente l'assenza sarà considerata ingiustificata. Per i casi di normale svolgimento del rapportoTbc - fermo restando quanto previsto dal presente articolo - si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
(2) L'integrazione è dovuta per centottanta giorni all'anno solare, fatta eccezione per i dipendenti assunti con contratto a termine o stagionale per i quali l'integrazione non verrà corrisposta oltre il termine di cessazione del rapporto.
(3) Per gli episodi morbosi a cavaliere di due anni le giornate di integrazione vanno attribuite ai rispettivi anni solari.
(4) L'integrazione non è dovuta se l'INPS non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità a suo carico; se l'indennità stessa è riconosciuta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.
(5) Il periodo di carenza stabilito dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale è a carico del lavoratore per il primo giorno ed a carico del datore di lavoro per i successivi due giorni. Nel caso però che la malattia sia riconosciuta per il periodo eccedente i detti tre giorni l'intero periodo di carenza sarà a carico del datore di lavoro.
(6) Restano ferme le migliori condizioni in atto nei contratti integrativi territoriali.
(1) Per il personale infermo alloggiato nei locali dell'azienda è in facoltà del datore di lavoro di far trascorrere il periodo di infermità nell'azienda stessa oppure di richiederne l'allontanamento in caso di malattie infettive o per necessità di interventi chirurgici o per difficoltà di adeguata assistenza a causa della natura o gravità della malattia.
(2) In caso di anticipazione da parte del datore di lavoro delle spese per medici e medicine a favore dei propri dipendenti questi ultimi saranno tenuti ai relativi rimborsi.
(3) Quando il ricovero in ospedale avvenga per comodità dell'azienda - per malattie per le quali il Servizio Sanitario Pubblico non prevede il ricovero - le spese per retta ospedaliera saranno a carico del datore di lavoro.
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Malattia. (1) Cassenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all'Istituto secondo quanto indicato nell'art. 70. Inoltre la lavoratrice ed il lavoratore devono inviare all'Istituto stesso entro due giorni dall'inizio dell'assenza idonea certificazione sanitaria attestante l'incapacità lavorativa, nonché i successivi certificati di prolungamento della malattia entro lo stesso termine. L'Istituzione ha diritto di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli Istituti pubblici competenti. Durante la malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorsi i quali, e perdurando la malattia, l'Istituzione potrà procedere al licenziamento con la corresponsione dell'indennità di anzianità e di preavviso. ln caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente invalidanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospitaI di assenza per sottoporsi alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata. ln tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal presente articolo. tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestato. La conservazione del posto nei confronti dei lavoratori in malattia potrà essere prorogata, a richiesta del dipendente, per un ulteriore periodo, non frazionabile, di giorni 180 di calendario, alle seguenti condizioni: che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici; che tale periodo sia considerato di "aspettativa" senza retribuzione. Nel caso in cui, alla scadenza del periodo di malattia o della successiva aspettativa non retribuita, il lavoratore presentasse le dimissioni, sarà applicato il trattamento previsto per il licenziamento. Il periodo di malattia o di infortunio è considerato utile ai fini del computo del trattamento di fine rapporto, delle ferie, degli scatti di anzianità, della 13 0 e 14 0 mensilità. Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo 143 malattia il lavoratore avrà diritto, : alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) prestazioni sanitarie del servizio sanitario nazionale; ad una indennità pari al cinquanta per cento 50% della normale retribuzione percepita per i giorni di malattia dal quarto 4 0 al ventesimo 20 0 , e pari a due terzi 2/3 della normale retribuzione per i giorni di malattia dal ventunesimo in poisuccessivi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) da corrispondersi dall'INPS; ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo caricodall'Istituzione, in modo da raggiungere complessivamente la misura del settantacinque per cento per i giorni dal quarto al ventesimo, e del cento per cento, per i giorni dal ventunesimo in poi, della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
(2) L'integrazione è dovuta per centottanta giorni all'anno solare, fatta eccezione per i dipendenti assunti con contratto a termine o stagionale per i quali l'integrazione non verrà corrisposta oltre il termine di cessazione del rapporto.
(3) Per gli episodi morbosi a cavaliere di due anni le giornate di integrazione vanno attribuite ai rispettivi anni solari.
(4) L'integrazione non è dovuta se l'INPS non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità a suo carico; se l'indennità stessa è riconosciuta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.
(5) Il periodo di carenza stabilito dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale è a carico del lavoratore per il primo giorno ed a carico del datore di lavoro per i successivi due giorni. Nel caso però che la malattia sia riconosciuta per il periodo eccedente i detti tre giorni l'intero periodo di carenza sarà a carico del datore di lavoro.
(6) Restano ferme le migliori condizioni in atto nei contratti integrativi territoriali.
(1) Per il personale infermo alloggiato nei locali dell'azienda è in facoltà del datore di lavoro di far trascorrere il periodo di infermità nell'azienda stessa oppure di richiederne l'allontanamento in caso di malattie infettive o per necessità di interventi chirurgici o per difficoltà di adeguata assistenza a causa della natura o gravità della malattia.
(2) In caso di anticipazione da parte del datore di lavoro delle spese per medici e medicine a favore dei propri dipendenti questi ultimi saranno tenuti ai relativi rimborsi.
(3) Quando il ricovero in ospedale avvenga per comodità dell'azienda - per malattie per le quali il Servizio Sanitario Pubblico non prevede il ricovero - le spese per retta ospedaliera saranno a carico del datore di lavoro.seguenti misure:
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Malattia. (1) Durante il periodo di malattia. Vanno considerati nel computo della malattia tutti gli eventi che implichino inabilità temporanea del lavoratore, previsto dall'articolo 143 il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo desunta dall'apposita certificazione medica e pari a due terzi della retribuzione per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore derivanti da cause non attinenti all'attività lavorativa occorsi fuori dell'orario di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33e come tali riconosciuti dagli istituti previ- denziali.
2. L'importo anticipato L'assenza dal datore lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza stessa, salvo i casi di giustificato impedimento.
3. Il lavoratore è posto tenuto ad inviare o consegnare all'azienda il certificato medico attestante la malattia entro il secondo giorno successivo a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;quello del rilascio.
b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, 4. Nel caso in modo da raggiungere complessivamente la misura del settantacinque per cento per i giorni dal quarto al ventesimo, e del cento per cento, per i giorni dal ventunesimo in poi, della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto secondo giorno successivo a quello del rilascio coincidesse con una domenica o una festività il termine d'invio o di consegna è posticipato al primo giorno non festivo immediatamente se- guente.
5. Ai fini dell'accertamento del tempestivo inoltro fa fede il tim- bro postale in caso d'invio, ovvero, in caso di normale svolgimento del rapportoconsegna, l'attestazione di ricevuta da parte dell'azienda.
(6. L'eventuale prosecuzione dell'assenza deve essere comuni- cata e certificata con le stesse modalità sopra previste.
7. I lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del
1) per 8 mesi se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
2) L'integrazione è dovuta per centottanta giorni all'anno solare12 mesi se aventi anzianità di servizio superiore ai 5 anni.
8. Ai fini del computo dei diritti di cui sopra si sommano tutti i periodi di assenza per malattia, fatta eccezione ad esclusione di quelli per T.B.C., occorsi al lavoratore durante un arco temporale di 24 mesi per i dipendenti assunti con contratto a termine o stagionale lavoratori di cui al punto 1) del precedente comma e di 30 mesi per i quali l'integrazione non verrà corrisposta oltre lavoratori di cui al punto 2). L'arco temporale da assumere per il termine calcolo coincide con i 24 mesi o 30 mesi consecutivi immediatamente precedenti qualsiasi momento considera- to ove concomitante con lo stato di cessazione malattia in corso e con l'esclusione del rapportoperiodo di prova.
(3) Per gli episodi morbosi a cavaliere 9. Superati i periodi di due anni le giornate conservazione del posto, al lavoratore verrà accordato, previa richiesta scritta, un periodo di integrazione vanno attribuite ai rispettivi anni solariaspettativa per malat- tia, nella misura massima di 6 mesi non retribuiti. Tale aspettativa non è computabile ad alcun effetto contrattuale nell'anzianità di servizio. La ri- chiesta deve essere presentata, salvo cause di forza maggiore, entro il se- condo giorno lavorativo successivo alla scadenza dei termini previsti e po- trà essere inoltrata anche per il tramite delle strutture sindacali aziendali.
(4) L'integrazione 10. Alla scadenza dei termini sopra indicati, ove l'azienda proce- da al licenziamento del lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di licen- ziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
11. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non è dovuta se l'INPS non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità a suo carico; se l'indennità stessa è riconosciuta dall'INPS in misura ridottaconsenta al lavoratore di riprendere servizio, il datore lavoratore stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo T.F.R. Ove ciò non è tenuto ad integrare la parte di indennità avvenga e l'azienda non corrisposta dall'Istituto.
(5) Il periodo di carenza stabilito dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale è a carico del lavoratore per proceda al licenziamento, il primo giorno ed a carico del datore di lavoro per i successivi due giorni. Nel caso però che la malattia sia riconosciuta rapporto, per il periodo eccedente i detti tre giorni l'intero periodo di carenza sarà a carico succes- sivo all'aspettativa, rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del datore di lavoro.
(6) Restano ferme le migliori condizioni in atto nei contratti integrativi territoriali.
(1) Per il personale infermo alloggiato nei locali dell'azienda è in facoltà preavviso e del datore di lavoro di far trascorrere il periodo di infermità nell'azienda stessa oppure di richiederne l'allontanamento in caso di malattie infettive o per necessità di interventi chirurgici o per difficoltà di adeguata assistenza a causa della natura o gravità della malattia.
(2) In caso di anticipazione da parte del datore di lavoro delle spese per medici e medicine a favore dei propri dipendenti questi ultimi saranno tenuti ai relativi rimborsi.
(3) Quando il ricovero in ospedale avvenga per comodità dell'azienda - per malattie per le quali il Servizio Sanitario Pubblico non prevede il ricovero - le spese per retta ospedaliera saranno a carico del datore di lavoro.T.F.R.
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