MALATTIE ONCOLOGICHE E GRAVI MALATTIE Clausole campione

MALATTIE ONCOLOGICHE E GRAVI MALATTIE. Vengono garantite secondo le condizioni riportate al punto 4 dell’allegato n. 7 le spese relative alle terapie connesse a malattie oncologiche, coronaropatia, ictus cerebrale, infarto del miocardio, sclerosi laterale amiotrofica (SLA), sclerosi multipla, trapianti di organi vitali ed aids conclamato, politraumatismi gravi che non necessitino di intervento chirurgico o per cui questo sia al momento controindicato, morbo di Parkinson o insufficienza renale che necessiti di dialisi. La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 25.000,00 per anno assicurativo per dipendente o per dipendente e nucleo dei beneficiari.
MALATTIE ONCOLOGICHE E GRAVI MALATTIE. Vengono garantite secondo le condizioni riportate al punto 4 dell’allegato n. 5 le spese relative alle terapie connesse a malattie oncologiche, coronaropatia, ictus cerebrale, infarto del miocardio, sclerosi multipla gravemente invalidante, trapianti di organi xxxxxx xx aids conclamato, politraumatismi gravi che non necessitino di intervento chirurgico o per cui questo sia al momento controindicato, morbo xx Xxxxxxxxx o insufficienza renale che necessiti di dialisi. La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 18.000,00 per anno assicurativo per dipendente o per dipendente e nucleo dei beneficiari. Tale garanzia è prestata: • a secondo rischio rispetto a quanto previsto dall’art. 4, lettera a), punto 4, 5° alinea dell’allegato n. 5 al CCNL 17.9.2007 relativamente al dipendente e ai beneficiari, così come definiti all’art. 3 dell’allegato citato; • a primo rischio per gli eventuali coniuge o convivente e/o figli conviventi e/o genitori conviventi non rientranti tra i beneficiari di cui al precedente punto.
MALATTIE ONCOLOGICHE E GRAVI MALATTIE. Vengono rimborsate le spese documentate sostenute per le terapie relative a malattie oncologiche, coronaropatia, ictus cerebrale e infarto del miocardo fino alla concorrenza massima di € 10.000,00 per anno assicurativo per dipendente o per dipendente e nucleo dei beneficiari.
MALATTIE ONCOLOGICHE E GRAVI MALATTIE. Vengono rimborsate le spese documentate sostenute per le terapie relative a malattie oncologiche, coronaropatia, ictus cerebrale e infarto del miocardo fino alla concorrenza massima di € 12.000,00 per anno assicurativo per dipendente o per dipendente e nucleo dei beneficiari. Per le spese sostenute per malattie oncologiche la copertura è prestata a secondo rischio rispetto a quanto previsto dal CCNL. NOTA A VERBALE: Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL per i grandi interventi chirurgici e per i ricoveri e/o altri interventi chirurgici il funzionario può richiedere un anticipo sulla liquidazione delle spese rimborsabili, anche su presentazione di preventivo, fino alla concorrenza delle spese effettivamente sostenute e documentate, purché nei limiti del massimale di polizza, previa esibizione di certificazione medica provvisoria dell’Istituto di Cura in cui si attesti il ricovero nonché la natura della malattia o dell’infortunio. Tale anticipo viene corrisposto a condizione che non sorgano contestazioni sulla risarcibilità delle spese di ricovero; al termine si procederà al conguaglio, attivo o passivo, in base alle spese effettivamente sostenute

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).