ULTRATTIVITA’ Clausole campione

ULTRATTIVITA’. Se durante il periodo di assicurazione in corso l’attività professionale dell’Assicurato viene a cessare per sua libera volontà e non per altra ragione, come ad esempio la sospensione o la cancellazione dall’Albo professionale per motivi disciplinari o il licenziamento per giusta causa, l’attività professionale già svolta dall’Assicurato resta coperta alle condizioni di assicurazione operanti in quel momento, fino alla data di scadenza di tale periodo. Nel caso di cessazione dell’attività senza che ne sia stata intrapresa una nuova compresa tra quelle assicurabili con le medesime modalità di adesione alla polizza e previo il pagamento di un premio aggiuntivo equivalente al 300% del premio corrispondente all’ultima mansione, è riservata all’Assicurato – che abbia stipulato il presente contratto per un anno – la facoltà di acquistare la copertura assicurativa per ulteriori 10 anni per eventuali azioni nei propri confronti durante il periodo di validità della presente polizza.
ULTRATTIVITA’. Per i dipendenti collocati in quiescenza la garanzia per ricoveri per grandi interventi chirurgici (di cui al punto 2.a) e per malattie oncologiche e gravi malattie (di cui al punto 2.c) possono restare valide per il solo dipendente anche per le successive tre scadenze annuali, in seguito a comunicazione all’impresa da parte dell’interessato tramite apposito modulo e tramite un contributo annuo è di € 200,00.
ULTRATTIVITA’. Le prestazioni previste dal CCNL in tema di ultrattività vengono riconosciute per un ulteriore periodo di 3 anni aggiuntivo rispetto all’arco temporale definito dal CCNL stesso, senza contributo. CONDIZIONI COMUNI ALLE COPERTURE SANITARIE PER TUTTI I DIPENDENTI
ULTRATTIVITA’. Tutte le disposizioni del presente Contratto compatibili con l’intervenuta risoluzione o cessazione dello stesso, per qualunque ragione intervenuta, rimarranno comunque in vigore tra le Parti.