Malattie oncologiche Clausole campione

Malattie oncologiche. I dipendenti affetti da neoplasie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche durante i trattamenti salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso la struttura del SSN territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Tale richiesta di part-time sarà sempre accolta e non potrà essere oggetto di valutazione di opportunità, restano in ogni caso salve eventuali disposizioni più favorevoli per il lavoratore.
Malattie oncologiche. Con riferimento ai malati con gravi patologie oncologiche accertate da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, il periodo di aspettativa generica di citi all'articolo 174 sarà prorogato anche se eccedente i 120 giorni.
Malattie oncologiche. (1) Con riferimento ai malati con gravi patologie oncologiche accertate da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, il periodo di aspettativa generica di cui all’art. 170 sarà prorogato anche se eccedente i 120 giorni. (2) Gli interessati dovranno far pervenire all’azienda, prima della scadenza del centoventesimo giorno di aspettativa generica, l’ulteriore certificazione medica a comprova dello stato di salute e della inidoneità alla ripresa del lavoro, contenente i giorni di proroga concessi dal medico curante o dalla struttura ospedaliera.
Malattie oncologiche. In caso di diagnosi di malattia oncologica la Società tiene indenne l’Assicurato, oltre a quanto previsto dall’art. 3.1, delle spese rese necessarie dalla malattia per: • xxxxx, accertamenti diagnostici e visite specialistiche precedenti la diagnosi della malattia, anche in assenza di ricovero; • visite specialistiche e terapie oncologiche non chirurgiche (radianti e chemioterapiche) rese necessarie dalla malattia, sostenute entro i 2 anni dalla dimissione del ricovero, avvenuto in vigenza di polizza, durante il quale è stata diagnosticata per la prima volta la malattia oncologica. Inoltre, relativamente all’assistenza infermieristica professionale successiva alla dimissione il limite previsto dall’art. 3.1 si intende elevato a euro 6.000,00 ed il periodo a 60 giorni dopo la dimissione stessa.
Malattie oncologiche. Poste Assicura S.p.A. garantisce il pagamento, nel rispetto dei limiti previsti, delle spese descritte ai prece- denti punti A., B. e C. anche quando relative a Malattie Oncologiche. Si precisa che Poste Assicura S.p.A. tiene indenne l’Assicurato, entro un limite specifico di 10.000,00 Euro per persona e per anno, delle spese rese necessarie per le seguenti prestazioni: 1) terapie oncologiche effettuate nei 90 giorni prima e/o nei 120 giorni dopo il ricovero per Grande Intervento Chirurgico; 2) Visite specialistiche e terapie oncologiche non chirurgiche sostenute nei 2 anni successivi il Grande Inter- vento Chirugico; 3) Visite specialistiche e accertamenti diagnostici che confermino la Malattia, anche in assenza di Ricovero.
Malattie oncologiche. Ai sensi dell’art. 12 bis del D.lgs. n. 61/2000, come modificato dal D.lgs. n. 276/2003, i lavoratori affetti da gravi patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
Malattie oncologiche. Il massimale annuo assicurato corrisponde a € 10.000,00 per persona e/o per nucleo familiare in caso di utilizzo delle strutture non Convenzionate e € 20.000,00 in caso di utilizzo di strutture Convenzionate. Nel caso di malattie oncologiche, la Società rimborsa le spese ospedaliere ed extraospedaliere, non altrimenti indennizzabili a termini di polizza sostenute per: - chemioterapia, cobaltoterapia, radioterapia, terapie radianti e qualsiasi altra terapia oncologica riconosciuta. - visite mediche, esami e accertamenti diagnostici (anche effettuati a titolo di follow up)
Malattie oncologiche. In caso di diagnosi di malattia oncologica la Società tiene indenne l’Assicurato, oltre a quanto previsto dall’art. 3.1, delle spese rese necessarie dalla malattia oncologica stessa e sostenute entro i 2 anni dalla prima diagnosi, per visite specialistiche, accertamenti diagnostici e terapie oncologiche non chirurgiche (radianti e chemioterapiche) fino a concorrenza della somma assicurata di euro 6.000,00 da intendersi come disponibilità unica per annualità assicurativa per persona assicurata.
Malattie oncologiche. Il periodo di aspettativa generica può essere prorogato anche se eccedente i 120 giorni. Gli interessati devono far pervenire allʼazienda, prima della scadenza del centoventesimo giorno di aspettativa generica, lʼulteriore certificazione medica a comprova dello stato e della inidoneità alla ripresa del lavoro, contenente i giorni di proroga concessi dal medico curante o dalla struttura ospedaliera ALTRE NOVITAʼ IN SINTESI (2) Gli obblighi relativi al fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo, sono da riferirsi: al Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo (= FONDO FAST) per lavoratori per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai titoli X (aziende alberghiere) e XI (complessi turistico ricettivi allʼaria aperta) del c.c.n.l. turismo allʼEnte di assistenza sanitaria integrativa del commercio, del turismo e dei servizi (= FONDO EST) per tutti i dipendenti con tipologia di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei dirigenti e quadri

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  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Malattia Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 7 4.1 Durata 7 4.2 Opzioni e rinnovi 7

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

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