Malattie oncologiche Clausole campione

Malattie oncologiche. I dipendenti affetti da neoplasie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche durante i trattamenti salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso la struttura del SSN territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Tale richiesta di part-time sarà sempre accolta e non potrà essere oggetto di valutazione di opportunità, restano in ogni caso salve eventuali disposizioni più favorevoli per il lavoratore.
Malattie oncologiche. 1. Con riferimento ai malati con gravi patologie oncologiche accertate da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, il periodo di aspettativa generica di citi all'articolo 174 sarà prorogato anche se eccedente i 120 giorni.
Malattie oncologiche. In caso di diagnosi di malattia oncologica la Società tiene indenne l’Assicurato, oltre a quanto previsto dall’art. 3.1, delle spese rese necessarie dalla malattia per: • xxxxx, accertamenti diagnostici e visite specialistiche precedenti la diagnosi della malattia, anche in assenza di ricovero; • visite specialistiche e terapie oncologiche non chirurgiche (radianti e chemioterapiche) rese necessarie dalla malattia, sostenute entro i 2 anni dalla dimissione del ricovero, avvenuto in vigenza di polizza, durante il quale è stata diagnosticata per la prima volta la malattia oncologica. Inoltre, relativamente all’assistenza infermieristica professionale successiva alla dimissione il limite previsto dall’art. 3.1 si intende elevato a euro 6.000,00 ed il periodo a 60 giorni dopo la dimissione stessa.
Malattie oncologiche. (1) Con riferimento ai malati con gravi patologie oncologiche accertate da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, il periodo di aspettativa generica di cui all’art. 170 sarà prorogato anche se eccedente i 120 giorni.
Malattie oncologiche. In caso di diagnosi di malattia oncologica la Società tiene indenne l’Assicurato, oltre a quanto previsto dall’art. 3.1, delle spese rese necessarie dalla malattia oncologica stessa e sostenute entro i 2 anni dalla prima diagnosi, per visite specialistiche, accertamenti diagnostici e terapie oncologiche non chirurgiche (radianti e chemioterapiche) fino a concorrenza della somma assicurata di euro 6.000,00 da intendersi come disponibilità unica per annualità assicurativa per persona assicurata.
Malattie oncologiche. Poste Assicura S.p.A. garantisce il pagamento, nel rispetto dei limiti previsti, delle spese descritte ai prece- denti punti A., B. e C. anche quando relative a Malattie Oncologiche. Si precisa che Poste Assicura S.p.A. tiene indenne l’Assicurato, entro un limite specifico di 10.000,00 Euro per persona e per anno, delle spese rese necessarie per le seguenti prestazioni:
Malattie oncologiche. Poste Assicura S.p.A. garantisce il pagamento, nel rispetto dei limiti previsti dall’art.3 delle Condizioni di Assi- curazione, delle spese descritte ai precedenti punti A., B. e C. anche quando relative a Malattie Oncologiche. Si precisa che Poste Assicura S.p.A. tiene indenne l’Assicurato, entro un limite specifico di 10.000,00 Euro per persona e per anno, delle spese rese necessarie per le seguenti prestazioni:
Malattie oncologiche. Il periodo di aspettativa generica può essere prorogato anche se eccedente i 120 giorni. Gli interessati devono far pervenire allʼazienda, prima della scadenza del centoventesimo giorno di aspettativa generica, lʼulteriore certificazione medica a comprova dello stato e della inidoneità alla ripresa del lavoro, contenente i giorni di proroga concessi dal medico curante o dalla struttura ospedaliera ALTRE NOVITAʼ IN SINTESI (2) Gli obblighi relativi al fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo, sono da riferirsi: al Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo (= FONDO FAST) per lavoratori per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai titoli X (aziende alberghiere) e XI (complessi turistico ricettivi allʼaria aperta) del c.c.n.l. turismo allʼEnte di assistenza sanitaria integrativa del commercio, del turismo e dei servizi (= FONDO EST) per tutti i dipendenti con tipologia di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei dirigenti e quadri
Malattie oncologiche. Il massimale annuo assicurato corrisponde a € 10.000,00 per persona e/o per nucleo familiare in caso di utilizzo delle strutture non Convenzionate e € 20.000,00 in caso di utilizzo di strutture Convenzionate. Nel caso di malattie oncologiche, la Società rimborsa le spese ospedaliere ed extraospedaliere, non altrimenti indennizzabili a termini di polizza sostenute per: - chemioterapia, cobaltoterapia, radioterapia, terapie radianti e qualsiasi altra terapia oncologica riconosciuta. - visite mediche, esami e accertamenti diagnostici (anche effettuati a titolo di follow up)
Malattie oncologiche. Ai sensi dell’art. 12 bis del D.lgs. n. 61/2000, come modificato dal D.lgs. n. 276/2003, i lavoratori affetti da gravi patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.