Manifestazioni ed eventi Clausole campione

Manifestazioni ed eventi. 1. Per manifestazioni ed eventi si intendono le attività di spettacolo o di intrattenimento ovvero di sensibilizzazione legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sportiva, sociale, commerciale, promozionale o turistica che si svolgano nel territorio cittadino. 2. L'istanza per l'occupazione deve essere presentata in forma scritta all'ufficio competente almeno 2 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, ad eccezione delle iniziative localizzate nelle piazze storiche ed auliche del centro cittadino per le quali la richiesta dovrà essere presentata almeno 2 giorni prima. La concessione di suolo pubblico non sostituisce eventuali provvedimenti di competenza di altri enti ed Uffici comunali (ordinanze di viabilità, autorizzazioni ambientali, licenze di pubblica sicurezza, autorizzazioni in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, eccetera). In particolare, qualora nell'ambito della manifestazione sia prevista la presenza, ancorché non prevalente, di attività commerciali per la vendita o la somministrazione di prodotti alimentari dovranno essere acquisite le necessarie autorizzazioni commerciali e igienico sanitarie. 3. La domanda dovrà essere corredata dal progetto dell'attività, dalla descrizione dell'allestimento, dalla planimetria dettagliata dell'occupazione e dovrà indicarne la durata, specificando i tempi di montaggio, la durata dell'evento ed i tempi di smontaggio. 4. Durante lo svolgimento delle manifestazioni, il titolare, o un suo rappresentante, deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento al rispetto dei limiti in materia di inquinamento acustico. 5. La concessione dell'occupazione di suolo pubblico per manifestazioni ed eventi può essere subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati. 6. Con provvedimento della Giunta Comunale possono essere adottate ulteriori prescrizioni per lo svolgimento di manifestazioni ed eve...
Manifestazioni ed eventi. 1. Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree e locali pubblici in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, la cui relativa produzione di rifiuti è particolare e variabile, in quanto è variabile il numero della manifestazioni in corso d’anno, ovvero risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio dei rifiuti è effettuato sulla base di specifiche convenzioni tra il promotore delle manifestazioni e/o il gestore dell’impianto ed il Gestore del ciclo integrato dei rifiuti e la Tariffa è assorbita da quanto previsto da dette convenzioni. 2. La Tariffa è applicata, in relazione ai costi effettivamente sostenuti dal gestore, sulla base del prezziario di cui all’art. 7. 3. In mancanza di stipula del contratto, la Tariffa è comunque applicata secondo i criteri di cui ai comma precedenti. 4. Nel caso di importanti e rilevanti eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali il soggetto gestore si riserva di concordare un particolare servizio con prezzi da definire sulla base delle specifiche esigenze.
Manifestazioni ed eventi. Eventuali lavorazioni provvisorie sull’impianto di illuminazione pubblica in riferimento a quadri, linee, pali e mensole per le opere a supporto dei servizi elettrici necessari per manifestazioni ed eventi verranno realizzate dal Concessionario e si intendono ricomprese nell’attività ordinaria di gestione dell’impianto e non daranno luogo al riconoscimento di alcun corrispettivo. Si intendono escluse qualsiasi attività riferite all’impianto elettrico dedicato alle manifestazioni ed eventi.
Manifestazioni ed eventi. Articolo 27 - Attività di propaganda elettorale
Manifestazioni ed eventi. 1. Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi (stadio comunale, palasport e simili) e/o di aree e locali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, la cui relativa produzione di rifiuti è variabile, in quanto è variabile il numero delle manifestazioni in corso dell'anno, ovvero risultando la quantità dei rifiuti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio dei rifiuti è effettuato sulla base di specifici contratti obbligatori da inserire all'atto del provvedimento di autorizzazione tra il promotore delle manifestazioni e/o il gestore dell'impianto e il soggetto gestore del servizio rifiuti, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto, salvo il caso che il Comune ne assuma direttamente l'onere, all'atto della Autorizzazione della manifestazione o dell'evento. 2. In mancanza di stipula del contratto di cui al comma precedente, la tariffa è quella prevista per la relativa classe di attività e la superficie di riferimento è tutta l'area occupata, esclusa unicamente quella riservata ai praticanti la competizione sportiva.
Manifestazioni ed eventi le aree suddette, su iniziativa della competente Municipalità e sulla base di un calendario che dovrà essere concordato con il proponente e gli assegnatari, potranno ospitare manifestazioni organizzate da associazioni operanti a livello nazionale o locale, volte alla valorizzazione del territorio in chiave eco-compatibile, alla promozione della cultura degli orti e delle coltivazioni sostenibili anche attraverso degustazioni dei prodotti biologici e a km 0.

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  • Limitazioni, esclusioni e rivalse Sono esclusi i danni:a) avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente; b) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; d) causati o agevolati da dolo dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo; e) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; f) cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;g) subiti dall'autoveicolo in occasione di traino (attivo o passivo);h) occorsi durante la circolazione su strada non asfaltata o non pavimentata;i) conseguenti a furto, rapina e incendio; j) alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente a danno da collisione con veicoli a motore identificati e targati; k) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato; l) avvenuti durante la guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, salvo che il veicolo sia assicurato con XXXX per la garanzia RCA e sia stata pattuita la condizione aggiuntiva “Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti”;m) da Collisione, in caso di mancata o incompleta identificazione del veicolo collidente;n) conseguenti a manovre di spinta a mano o a circolazione “fuoristrada”.

  • PRESTAZIONI GARANTITE Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” valgono nell’ambito della vita privata, derivante da proprietà, possesso, uso dell’animale domestico per le seguenti garanzie: 1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; 2. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte; 3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; 4. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento danni per fatto illecito avanzate da terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità: in caso di fattispecie coperte dalla polizza di Responsabilità Civile tale garanzia opera a secondo rischio ovvero dopo l’esaurimento di ciò che è dovuto dell’Assicuratore di R.C.

  • INFORMAZIONI SUL CONTRATTO La Polizza Convenzione, in mancanza di disdetta di una delle Parti comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovata per una ulteriore annualità e analogamente per le annualità successive. La singola Adesione alla Polizza Convenzione ha durata annuale ed alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta. - In caso di cessazione della Polizza Convenzione, la singola Adesione rimane in essere con il tacito rinnovo di cui sopra, salvo che il Contraente o la Società richieda anche la cessazione dell’insieme delle adesioni in essere, con effetto per ognuna di esse dalla scadenza del proprio periodo di assicurazione in corso, fatto salvo quanto indicato nei successivi artt. 12 e 13. - La disdetta dalla singola Adesione, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata per iscritto dall’Aderente al Contraente - previo benestare dello stesso - almeno 30 giorni prima della scadenza. - Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conduttore non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premio. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 12 mesi dalla data di pagamento dell’ultima rata del finanziamento. - Nei casi di estinzione o cessazione del Contratto di Riferimento o trasferimento dello stesso la copertura del bene assicurato cessa automaticamente, senza necessità di disdetta. Si rinvia agli artt.12 e 13 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

  • Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no

  • Risoluzione per inadempimento L’ISMEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi: a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA; b. giusta causa; c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate; d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura; e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto; f. grave inadempimento o frode dell’impresa; g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto; h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:

  • INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/ CONCLUSIONE ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI:

  • Disposizioni antimafia L’aggiudicataria prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del contratto, è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, ivi compresa la Legge 13 agosto 2010, n. 136, relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i.. In particolare, l’aggiudicataria garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’aggiudicataria si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto: - eventuali procedimenti o provvedimenti definitivi o provvisori, emessi a carico dell’aggiudicataria stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto; - ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento); - ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del contratto relativo al presente appalto. L’aggiudicataria prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso della vigenza del contratto relativo al presente appalto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

  • NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Generalità