Mantenimento dei livelli occupazionali Clausole campione

Mantenimento dei livelli occupazionali. Art. 18 Rispetto del D. Lgs 81/08
Mantenimento dei livelli occupazionali. L'Impresa aggiudicataria s'impegna al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione al mantenimento dei livelli occupazionali per i lavoratori delle imprese di portierato, vigilanza, pulizia, disinfezione, manutenzione. L'inosservanza di tale norma comporterà l'immediata risoluzione del contratto. L'appaltatore dovrà presentare, entro 20 giorni dalla data d'aggiudicazione, l'elenco nominativo dei lavoratori occupati, con il relativo monte ore, aggiornato con la relativa posizione individuale INPS, S.S.N., INAIL, etc, fornendo la prova di aver regolarmente soddisfatto agli obblighi di competenza, nonché copia autentica del libro matricola, ovvero del libro soci in caso di cooperative. L'appaltatore dovrà, in ogni momento, ed a semplice richiesta dell'Amministrazione, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra. L'Appaltatore s'impegna, altresì, ad esonerare nella forma più ampia da ogni responsabilità l'Istituto, per ogni controversia derivante da azioni promosse da terzi contro i medesimi per qualsiasi sinistro o evento dannoso dovuto all'esecuzione dei servizi. 4 RECEPTIONIST CCNL SAFI 5° 8.640 6 Addetti alle PULIZIE CCNL MULTISERVIZI II° 4.680 1 Piccola manutenzione XXXX XXXXXXXXXXXX XX° 000 0 Xxxx x Xxxxx CCNL MULTISERVIZI II° 100
Mantenimento dei livelli occupazionali. Ai sensi dell'articolo 63, comma 2, della Legge Prodi bis, l'acquirente si obbligherà, pena il risarcimento del danno derivante alle Cedenti dalle azioni individuali o collettive da parte dei lavoratori, ovvero intentate dall’ente previdenziale, a mantenere per almeno un biennio successivo al trasferimento del Complesso Aziendale Malo i livelli occupazionali stabiliti nell'accordo sindacale eventualmente raggiunto all'esito della procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 47 della Legge 428/1990, ovvero nel Piano, in caso di mancato raggiungimento del suddetto accordo sindacale.
Mantenimento dei livelli occupazionali. In conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 8°, del Disciplinare di Gara, ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali esistenti, l’Aggiudicatario si impegna a garantire il riassorbimento del personale di Lazio Ambiente, fino alla naturale scadenza dei relativi contratti se prevista, nel presupposto che tale riassorbimento sia compatibile, coerente e armonizzabile con l'organizzazione di impresa prescelta dell’operatore economico Aggiudicatario, nel duplice senso che sia il numero di lavoratori, sia la loro qualifica risultino armonizzabili con l’organizzazione d’impresa e con le esigenze tecnico-organizzative dell’Aggiudicatario, conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza e agli orientamenti elaborati dalla Commissione UE nel «Documento di orientamento concernente il finanziamento, la ristrutturazione e la privatizzazione di imprese pubbliche in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato» del 10 febbraio 2012.
Mantenimento dei livelli occupazionali. Per l’appalto in trattazione è applicabile il C.C.N.L. per i dipendenti da proprietari di fabbricati. La ditta cessante e la ditta subentrante nella gestione del presente appalto, sono tenute ad applicare il precitato C.C.N.L. qualifica “ Portieri A1 (senza alloggio). In ordine al mantenimento degli attuali livelli occupazionali. In particolare, la ditta aggiudicataria è obbligata ad assorbire il personale della ditta cessante già applicato al servizio di cui alla presente gara.
Mantenimento dei livelli occupazionali. Al fine di mantenere inalterati i livelli occupazionali, la ditta aggiudicataria si impegna ad assumere la forza lavoro impiegata, che abbia svolto prevalentemente la propria attività nell’appalto, negli ultimi 4 mesi, prima della comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto stesso. L’assunzione dovrà avvenire alle stesse condizioni economiche-normative e di inquadramento possedute dai lavoratori al momento dell’avvio della procedura. A tal fine tutti i partecipanti dovranno sottoscrivere, con le modalità di cui al DPR 445/2000, specifica dichiarazione di impegno da inserire all’interno della busta contenente la documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara.
Mantenimento dei livelli occupazionali. Ai sensi dell'articolo 63, comma 2, della Legge Prodi bis, l'Acquirente si obbligherà, pena il risarcimento del danno derivante a Stefanel dalle azioni individuali o collettive da parte dei lavoratori, ovvero intentate dall’ente previdenziale, a mantenere per almeno un biennio successivo al trasferimento del Compendio Aziendale Stefanel con riferimento alla BU Stefanel i livelli occupazionali stabiliti nell'Accordo Sindacale eventualmente raggiunto all'esito della procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 47 della Legge n. 428/1990, ovvero nel Piano, in caso di mancato raggiungimento del suddetto accordo sindacale. A tal fine si intenderanno quali parti integranti e sostanziali del Contratto di Cessione, in conformità a quanto indicato nella presente Sezione: i) il Piano incluso dell’Offerta (Busta B, Documento n. 2); ii) l’eventuale Accordo Sindacale.
Mantenimento dei livelli occupazionali. Ex art. 50 del D.Lgs n. 50/2016, l'Impresa aggiudicataria s'impegna al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione al mantenimento dei livelli occupazionali per i lavoratori delle imprese di portierato, vigilanza, pulimento, disinfezione, piccola manutenzione, manutenzione area a verde. L'inosservanza di tale norma comporterà l'immediata risoluzione del contratto. L'appaltatore dovrà presentare, entro 30 giorni dalla data d'aggiudicazione, l'elenco nominativo dei lavoratori occupati, con il relativo monte ore, aggiornato con la relativa posizione individuale INPS, S.S.N., INAIL, etc, fornendo la prova di aver regolarmente soddisfatto agli obblighi di competenza, nonché copia autentica del libro matricola, ovvero del libro soci in caso di cooperative. L'appaltatore dovrà, in ogni momento, ed a semplice richiesta dell'Amministrazione, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra. L'Appaltatore s'impegna, altresì, ad esonerare nella forma più ampia da ogni responsabilità l'Istituto, per ogni controversia derivante da azioni promosse da terzi contro i medesimi per qualsiasi sinistro o evento dannoso dovuto all'esecuzione dei servizi.

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  • SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA La prima seduta ha luogo il giorno 10/01/2023, alle ore 14:30. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite il Sistema almeno 3 [indicare il numero] giorni prima della data fissata. Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura: • della documentazione amministrativa; • delle offerte tecniche; • delle offerte economiche; e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta. Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).

  • Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo Non previste

  • OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

  • Aggiornamento tecnologico Nel caso in cui, durante il corso della fornitura vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi, la Ditta aggiudicataria, previa autorizzazione di Xx.Xx.Xx., si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle medesime condizioni contrattuali. Le variazioni dei prodotti in corso di fornitura possono consistere in affiancamenti (la Ditta offre accanto al prodotto aggiudicato che continua comunque a fornire un prodotto più aggiornato) o vere e proprie sostituzioni. Ai fini dell’autorizzazione alla variazione di prodotti in corso di fornitura la Ditta dovrà far prevenire a Xx.Xx.Xx. una relazione da cui si evincano i vantaggi della sostituzione/affiancamento in relazione a: ✓ dimensioni del device, ✓ caratteristiche tecnologiche, ✓ vantaggi tecnici, di gestione, economici, di metodiche d’uso/impianto rispetto a trattamenti alternativi esistenti (allegare documentazione); ✓ dati di efficacia e sicurezza per il paziente e l'operatore (allegare documentazione); ✓ caratteristiche dei materiali che consentano una maggiore durata e sicurezza d’uso (allegare documentazione) ✓ risultati di studi clinici controllati riportati nella letteratura nazionale e internazionale (allegare gli studi citati) Le Informazioni generali sul dispositivo da fornire sono le seguenti: • inquadramento del prodotto in termini di descrizione e funzionamento • Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici – CND • Classe di rischio • Certificazioni (marchio CE, approvazione FDA,...) • Indicazioni e controindicazioni all’uso - da scheda tecnica • Prezzo e condizione di vendita Xx.Xx.Xx. provvederà all’autorizzazione a seguito di adeguata istruttoria tecnica sottoponendo la relazione ad una commissione tecnica per la valutazione dei DM, che si riunirà semestralmente e sarà composta da: - due medici specialisti ed esperti del DM in valutazione, - un componente tecnico della Direzione Centrale di Committenza Sanità che svolge le funzioni di presidente. In seguito ad adeguata istruttoria tecnica, del cui esito sarà data comunicazione alla Ditta aggiudicataria e alle aziende sanitarie contraenti, si procederà o meno all’autorizzazione dell’aggiornamento tecnologico.

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Net4market, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. In seduta riservata, il giorno e all’ora indicati nel bando, il Seggio di Gara, costituito dal RUP o da un suo delegato e da due testimoni, procederà a: a) verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate; b) verificare che tutti i concorrenti abbiano effettuato il sopralluogo obbligatorio (in base alle attestazioni di sopralluogo rilasciate dal personale addetto di questa Stazione Appaltante); c) scaricare la Documentazione amministrativa verificandone la conformità a quanto richiesto nel presente disciplinare; attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14; d) a scaricare e verificare le “OFFERTE ECONOMICHE” dei concorrenti ammessi o ammessi con riserva; e) alla formulazione della graduatoria finale; f) (in caso di numero di offerte ammesse pari o superiore a 5) ad individuare le offerte che presentano carattere anormalmente basso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 97, comma 2 /2 bis, del D. Lgs. 50/2016; in questo caso il RUP procederà secondo quanto indicato al successivo punto 19; g) a redigere apposito verbale che verrà inviato ai concorrenti, tramite PEC. La comunicazione è valida agli effetti di cui all’art.76 del D.Lgs 50/2016. Il Verbale stesso sarà pubblicato anche sul profilo del committente Nel caso di parità, in applicazione analogica dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924 e conformemente a quanto precisato dal parere Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 102/2012, si procederà: a) alla richiesta di un miglioramento dell’offerta economica; b) in caso di ulteriore parità o se nessuno dei concorrenti abbia proposto un’offerta migliorativa, si procede all’estrazione a sorte in seduta pubblica. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

  • Fatturazione e pagamento Per quanto riguarda la fatturazione e il pagamento si rinvia a quanto indicato nelle “Condizioni generali di contratto”. Le fatture verranno liquidate, previa validazione da parte di LepidaScpA delle prestazioni fornite, a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato comunicato ai sensi della Legge. n. 136/2010 e s.m.i. e indicato in fattura, nel termine, di norma, di sessanta giorni data fattura, previa autorizzazione a fatturare che avverrà entro sette giorni dal completamento e verifica delle prestazioni oggetto del contratto. Il pagamento delle fatture avverrà nel termine di sessanta giorni data fattura fine mese. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che LepidaScpA, in qualità di società in house providing della Regione Xxxxxx-Romagna e dei suoi Enti Soci, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 50/2017, a far data dal 01/07/2017 potrà ricevere e accettare solo fatture in applicazione del regime dello Split Payment. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi ad eccezione di coloro che effettuano prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, quali i professionisti. Il debitore dell’imposta diviene pertanto l’acquirente. Viene escluso il caso di emissione di fatture in Reverse Charge in relazione al quale il debitore dell’imposta resta il fornitore. Vengono esclusi gli addebiti Fuori Campo IVA, esenti IVA, non soggetti ad IVA. A partire dal 1 gennaio 2019 ai sensi dell’art.1, commi 916 e 917 L.205/2017, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, LepidaScpA non potrà procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e/o CUP. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi inclusi i titolari di partita IVA in regime forfettario a cui si richiede l’invio della sola fattura elettronica.

  • Copertura assicurativa 1. Le amministrazioni stipulano una apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio. L’utilizzo del mezzo proprio, è possibile nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e delle relative modalità applicative. 2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e ai beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti per i corrispondenti danni dalla legge sull’assicurazione obbligatoria. 5. Dagli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e quelle previste dal presente articolo sono detratte le somme eventualmente spettanti a titolo di indennizzo per lo stesso evento. 6. Le amministrazioni, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per tale specifica finalità e compatibilmente con i vincoli finanziari previsti da vigenti disposizioni di legge, assumono le necessarie iniziative per la eventuale copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti appartenenti alle più elevata area o categoria del sistema di classificazione professionale, che coprano posizioni di lavoro previamente individuate, le quali, anche per effetto di incarichi di posizione organizzativa, richiedano lo svolgimento di attività in condizioni di piena autonomia, con assunzione diretta di responsabilità verso l’esterno, ivi compreso il patrocinio legale, secondo la disciplina di cui all’art. 84, ove non sussistano conflitti di interesse, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. 7. Ai fini della stipula, le amministrazioni possono associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente. 8. Ai fini della scelta della società di assicurazione le amministrazioni possono indire una gara unica su tutte le coperture assicurative disciplinate dai CCNL. Occorre in ogni caso prevedere la possibilità, per il personale interessato, di aumentare massimali e “area” di rischi coperta con versamento di una quota individuale.

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

  • AGGIORNAMENTO Le parti firmatarie si impegnano a riformulare la presente convenzione quadro qualora le disposizioni contenute nell’art. 14 d.lgs. 276/2003 e/o le direttive regionali subiscano modificazioni.