MASSIMALI ASSICURATI. La Società non sarà tenuta a risarcire somma superiore ad € 40.000.000,00 per ogni periodo di assicurazione e ad € 20.000.000,00 per ogni singolo sinistro con il sottolimite di € 35.000.000,00 quale massima esposizione della Società, per l’intera durata della polizza, relativamente a tutte le richieste di risarcimento conseguenti a fatti ricadenti nel periodo di retroattività, così come riportato nell’articolo “Inizio e Termine della Garanzia RCT/O” (Art.6 del paragrafo n. 9 del presente documento). Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
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MASSIMALI ASSICURATI. La Società non sarà tenuta a risarcire somma superiore ad € 40.000.000,00 per ogni periodo di assicurazione e ad € 20.000.000,00 per ogni singolo sinistro con il sottolimite di € 35.000.000,00 quale massima esposizione della Società, per l’intera durata della polizza, relativamente a tutte le richieste di risarcimento conseguenti a fatti ricadenti nel periodo di retroattività, così come riportato nell’articolo “Inizio e Termine della Garanzia RCT/O” (Art.6 del paragrafo n. 9 del presente documento). Qualora documento).Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
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Samples: Assicurazione Della Responsabilità Civile Di Strutture Sanitarie Pubbliche
MASSIMALI ASSICURATI. La Società non sarà tenuta a risarcire somma superiore ad € 40.000.000,00 per ogni periodo di assicurazione e ad € 20.000.000,00 (per ogni singolo sinistro con il sottolimite di € 35.000.000,00 quale massima esposizione della Società, per l’intera durata della polizza, relativamente a tutte le richieste di risarcimento conseguenti a fatti ricadenti nel periodo di retroattività, così come riportato nell’articolo “Inizio e Termine della Garanzia RCT/O” (Art.6 del paragrafo n. 9 del presente documento). Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
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MASSIMALI ASSICURATI. La Società non sarà tenuta a risarcire somma superiore ad € 40.000.000,00 30.000.000,00 per ogni periodo di assicurazione e ad € 20.000.000,00 12.500.000,00 per ogni singolo sinistro con il sottolimite di € 35.000.000,00 quale massima esposizione della Società, per l’intera durata della polizza, relativamente a tutte le richieste di risarcimento conseguenti a fatti ricadenti nel periodo di retroattività, così come riportato nell’articolo “Inizio e Termine della Garanzia RCT/O” (Art.6 del paragrafo n. 9 del presente documento). Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
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Samples: Responsabilità Civile Sanitaria