MERCATO DEL LAVORO. Le assunzioni del personale dipendente verranno effettuate in conformità alle disposizioni vigenti in materia, al livello economico iniziale di ogni area e, di norma, a tempo indeterminato. Le Parti riconoscono che i contratti a tempo indeterminato sono la forma comune dei rapporti di lavoro fra gli Enti e il personale dipendente. Con il presente contratto, le Parti intendono assecondare le occasioni di impiego conseguibili attraverso il ricorso a tutti gli strumenti previsti dalla attuale legislazione in materia di mercato del lavoro, facilitando così l’incontro tra domanda e offerta di lavoro anche al fine di rispondere meglio alle necessità organizzative richieste dai servizi erogati agli associati. A tale fine, in base alle esigenze organizzative dell'Ente e fatte salve le previsioni di cui all’articolo 2 (relazioni sindacali) possono essere utilizzate altre forme di lavoro, quali: somministrazione, inserimento, part-time, a termine, apprendistato, on-line (telelavoro), job- sharing (lavoro ripartito), tirocini formativi (stages). I lavoratori assunti con contratti diversi da quelli a tempo indeterminato non potranno essere collocati in posizione sovraordinata rispetto al personale a tempo indeterminato. Il numero dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine e/o somministrazione, rispetto al numero dei lavoratori impiegati a tempo indeterminato, è del 15% (con un minimo di 6 lavoratori). Per l’Onaosi, oltre il 15%, nei casi previsti dall’allegato. Nell’ambito di questa percentuale complessiva, il numero dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione, non potrà superare il 5% su base mensile. Nel computo della predetta percentuale non concorrono i dipendenti con contratto a termine per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
MERCATO DEL LAVORO. Le assunzioni Gli anni che abbiamo trascorso sono stati caratterizzati, nonostante le ripercussioni della crisi globale del personale dipendente verranno effettuate in conformità 2009, da una continua crescita dei livelli produttivi. la crescita degli ultimi anni è frutto di scelte strategiche e dell’impegno di tutti per far fronte con tempestività alle disposizioni vigenti in materiarichieste del mercato. Tali risultati sono stati possibili anche grazie al ricorso a rapporti di lavoro a termine e a somministrazione. nel corso degli ultimi anni, al livello economico iniziale di ogni area e, di norma, gli occupati a tempo indeterminatoindeterminato sono passati da 6.161 (gen 2007) a 7.345 (giu 2011). Le Parti riconoscono L’azienda riconferma che i contratti rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono la forma comune di contratto privilegiato del gruppo, perché sono in grado di garantire stabilità, professionalità, adesione ai modelli aziendali. Il contesto di mercato tuttavia impone, vista l’incertezza delle dinamiche e la variabilità dei modelli, la necessità di avvalersi, accanto ai contratti a tempo indeterminato, di tutte le tipologie di rapporto di lavoro e in particolare:
1. contratti di lavoro a tempo determinato e in somministrazione le parti concordano:
a) norme di riferimento per i contratti le varie tipologie di rapporto di lavoro verranno utilizzate secondo le normative, le percentuali e le durate previste dal CCNL salve le specifiche di cui a punti seguenti. Nel corso della durata del vigente accordol’azienda si impegna a riequilibrare le tipologie di rapporto di lavoro e tale impegno verrà monitorato dalle parti con verifiche periodiche.
b) lavoratori in somministrazione Per la durata del presente accordo l’azienda potrà utilizzare il 9% dei rapporti in somministrazione.
c) consolidamento dei lavoratori l’azienda, compatibilmente alla tenuta degli attuali livelli produttivi, degli andamenti economici e finanziari e della fungibilità delle mansioni si impegna a stabilizzare con contratto a tempo indeterminato un numero di lavoratori coerenti con la media del normale turn over dei rapporti di lavoro fra gli Enti e il personale dipendente. Con il presente contratto, le Parti intendono assecondare le occasioni di impiego conseguibili attraverso il ricorso a tutti gli strumenti previsti dalla attuale legislazione in materia di mercato del lavoro, facilitando così l’incontro tra domanda e offerta di lavoro anche al fine di rispondere meglio alle necessità organizzative richieste dai servizi erogati agli associati. A tale fine, in base alle esigenze organizzative dell'Ente e fatte salve le previsioni di cui all’articolo 2 (relazioni sindacali) possono essere utilizzate altre forme di lavoro, quali: somministrazione, inserimento, part-time, a termine, apprendistato, on-line (telelavoro), job- sharing (lavoro ripartito), tirocini formativi (stages). I lavoratori assunti con contratti diversi da quelli dipendente a tempo indeterminato non potranno essere collocati in posizione sovraordinata rispetto al personale a tempo indeterminatorealizzato nel biennio precedente. Il numero nell’individuare i lavoratori da confermare, ferme restando le esigenze dettate dalla gestione dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di flussi produttivi e dall’organizzazione delle produzioni, l’azienda terrà conto della diversa composizione delle singole tipologie dei rapporti lavoro a termine e/o somministrazione, rispetto al numero all’interno dei lavoratori impiegati a tempo indeterminato, è del 15% (con un minimo di 6 lavoratori). Per l’Onaosi, oltre il 15%, nei casi previsti dall’allegato. Nell’ambito di questa percentuale complessiva, il numero dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione, non potrà superare il 5% su base mensile. Nel computo della predetta percentuale non concorrono i dipendenti con contratto a termine per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavorosingoli stabilimenti.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
MERCATO DEL LAVORO. Le assunzioni del personale dipendente verranno effettuate in conformità alle disposizioni vigenti in materia, al livello economico iniziale di ogni area e, di norma, a tempo indeterminato. Le Parti riconoscono che i contratti a tempo indeterminato sono la forma comune dei rapporti di lavoro fra gli Enti e il personale dipendente. Con il presente contratto, le Parti intendono assecondare le occasioni di impiego conseguibili attraverso il ricorso a tutti gli strumenti previsti dalla attuale legislazione in materia di mercato del lavoro, facilitando così l’incontro tra domanda e offerta di lavoro anche al fine di rispondere meglio alle necessità organizzative richieste dai servizi erogati agli associati. A tale fine, in base alle esigenze organizzative dell'Ente e fatte salve le previsioni di cui all’articolo 2 (relazioni sindacali) possono essere utilizzate altre forme di lavoro, quali: somministrazione, inserimento, part-time, a termine, apprendistato, on-line (telelavoro), job- job-sharing (lavoro ripartito), tirocini formativi (stages). I lavoratori assunti con contratti diversi da quelli a tempo indeterminato non potranno essere collocati in posizione sovraordinata rispetto al personale a tempo indeterminato. Il numero dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine e/o somministrazione, rispetto al numero dei lavoratori impiegati a tempo indeterminato, è del 15% (con un minimo di 6 lavoratori). Per l’Onaosi, oltre il 15%, nei casi previsti dall’allegato. Nell’ambito di questa percentuale complessiva, il numero dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione, non potrà superare il 5% su base mensile. Nel computo della predetta percentuale non concorrono i dipendenti con contratto a termine per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
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MERCATO DEL LAVORO. Le assunzioni del personale dipendente verranno effettuate in conformità alle disposizioni vigenti in materia, al livello economico iniziale Il contratto di ogni area e, lavoro subordinato è stipulato di norma, regola a tempo indeterminato. Le Parti riconoscono che Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono determinato si applica la forma comune dei disciplina di legge. I lavoratori che abbiano avuto, con la stessa azienda e per mansioni equivalenti, sia rapporti di lavoro fra gli Enti e con contratto a tempo determinato che con contratto di somministra- zione, acquisiscono il personale dipendente. Con il presente contratto, le Parti intendono assecondare le occasioni di impiego conseguibili attraverso il ricorso a tutti gli strumenti previsti dalla attuale legislazione in materia di mercato diritto alla stabilizzazione del lavoro, facilitando così l’incontro tra domanda e offerta rapporto qualora la somma dei periodi di lavoro superi i 44 mesi, anche al fine non consecutivi, comprensivi della eventuale proroga in deroga assistita. Restano salvi gli accordi aziendali in materia. Le direzioni delle aziende che occupano più di rispondere meglio alle necessità organizzative richieste dai servizi erogati agli associati. A tale fine, in base alle esigenze organizzative dell'Ente e fatte salve 150 dipendenti informeranno annual- mente le previsioni Rsu sui livelli occupazionali divisi per tipologia di cui all’articolo 2 (relazioni sindacali) possono essere utilizzate altre forme rapporto di lavoro, quali: somministrazione, inserimento, part-time, a termine, apprendistato, on-line (telelavoro), job- sharing (lavoro ripartito), tirocini formativi (stages). I lavoratori assunti con contratti diversi da quelli a tempo indeterminato non potranno essere collocati anche in posizione sovraordinata rispetto al personale a tempo indeterminato. Il numero relazione all’andamento dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine e/o somministrazione, rispetto al numero dei lavoratori impiegati a tempo indeterminato, è del 15% (con un minimo di 6 lavoratori). Per l’Onaosi, oltre il 15%, nei casi previsti dall’allegato. Nell’ambito di questa percentuale complessiva, il numero dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione, non potrà superare il 5% su base mensile. Nel computo della predetta percentuale non concorrono i dipendenti con contratto a termine per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto carichi di lavoro.. periodo di prova; scatti di anzianità; festività; mensilizzazione delle retribuzioni; xxxxx; trasferte; lavoro notturno; preavviso. A decorrere dal 1° gennaio 2009 entra in vigore una nuova disciplina che supera le attuali discipline speciali operai, intermedi ed impiegati e ne realizza l’unificazione attraverso una normativa unica. Di norma ciò è avvenuto estendendo il trattamento degli impiegati agli operai, inte- grando e definendo alcune innovazioni valutate come opportune che hanno reso possi- bile una normativa unica. In particolare;
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MERCATO DEL LAVORO. Le assunzioni del personale dipendente verranno effettuate in conformità alle disposizioni vigenti in materia, di norma a tempo indeterminato e al livello economico iniziale di ogni area e, di norma, a tempo indeterminatoarea. Le Parti riconoscono che i contratti a tempo indeterminato sono la forma comune dei rapporti di lavoro fra gli Enti e il personale dipendente. Con il presente contratto, le Parti Parti, intendono assecondare le occasioni di impiego conseguibili attraverso il ricorso a tutti gli strumenti previsti dalla attuale legislazione in materia di mercato del lavoro, lavoro facilitando così l’incontro tra domanda e offerta di lavoro anche al fine di rispondere meglio alle necessità organizzative richieste dai servizi erogati agli associati. A tale fine, in base alle esigenze organizzative dell'Ente e fatte salve le previsioni di cui all’articolo 2 (relazioni sindacali) possono essere utilizzate altre forme di lavoro, quali: somministrazioneinterinale, inserimentocontratti di formazione e lavoro, part-time, a termine, apprendistato, on-line (telelavoro), job- job-sharing (lavoro ripartitoavvicendato), tirocini formativi (stages). I lavoratori assunti con contratti diversi da quelli a tempo indeterminato non potranno essere collocati Salve le previsioni di cui alla L. n. 230/62, in posizione sovraordinata rispetto al personale a tempo indeterminato. Il applicazione dell’art.23 legge 28.2.87 n. 56, il numero dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine e/o somministrazioneinterinale, rispetto al numero dei lavoratori impiegati impegnati a tempo indeterminato, salvo quanto specificato per l’O.N.A.O.S.I. è del 15% (con un minimo di 6 lavoratori). Per l’Onaosi, oltre il 15%, nei casi previsti dall’allegato. Nell’ambito di questa percentuale complessiva, il numero dei lavoratori assunti con contratto di somministrazionelavoro interinale, non potrà superare il 5% su base mensile. Nel computo della predetta percentuale non concorrono i dipendenti con contratto a termine per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
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