Polizza Incendio, Furto, RC ed Infortuni per la Parrocchia
Polizza Incendio, Furto, RC ed Infortuni per la Parrocchia
Documento informativo Precontrattuale (DIP) relativo al Prodotto Assicurativo
Società: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. Prodotto: "Cattolica&Clero Secolare - Parrocchia"
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura gli Enti Parrocchia per i rischi Incendio, Furto, Responsabilità Civile ed Infortuni.
Che cosa è assicurato?
La Compagnia risponde nei limiti dei massimali indicati nella scheda di polizza.
Principali garanzie previste:
Incendio ed altri danni ai beni - Furto e Rapina
v Sono indennizzati i danni materiali e diretti, anche consequenziali, a cose anche di proprietà di terzi, purché utilizzate secondo le finalità istituzionali dell'Assicurato/Contraente e poste nelle ubicazioni indicate nella scheda di polizza, causati da qualsiasi evento accidentale, qualunque sia La causa, anche se determinati con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente.
Tra le garanzie prestate ci sono (a titolo esemplificativo):
v Acqua condotta, occlusione di condutture, accumulo esterno di acqua piovana, spese di ricerca del guasto
v Eventi atmosferici
v Eventi sociopolitici e atti di terrorismo
v Fenomeni elettrici (esclusa fulminazione diretta) su impianti, macchine ed apparecchiature
v Furto, Rapina, Estorsione v Ricorso terzi
v Danni indiretti
Responsabilità Civile
Fabbricati
v Si assicura la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, conduzione, possesso e custodia dei fabbricati di pertinenza dell'Assicurato adibiti a usi religiosi o civili di pertinenza dell'Assicurato.
Gestione ed esercizio dell'attività, quali:
v l'esercizio del culto e di qualsiasi manifestazione a carattere liturgico anche all'esterno dei fabbricati;
v l'esercizio di uffici Parrocchiali
v l'esercizio degli oratori e dei corsi di catechesi v i viaggi e i soggiorni in genere,
v responsabilità personale del Parroco, dei Sacerdoti coadiutori e dei collaborator
v Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
Che cosa non è assicurato?
Incendio ed altri danni ai beni - Furto e Rapina
x
Non sono compresi
esemplificativo):
nell'assicurazione (a titolo
x
x
a) i beni particolari, come definiti;
b) i
capannoni
pressostatici,
tensostrutture,
tendostrutture e simili baracche in legno o plastica;
x c) gli impianti di tipo elettrico funzionanti con energia solare (fotovoltaici) con annessi pannelli esterni ed apparecchiature elettriche (inverter, contatori di produzione, quadri elettrici di comando, controllo e misura e relativi collegamenti elettrici);
x d) i fabbricati e macchinari, in godimento del Contraente o dell'Assicurato, rientranti in contratti di "leasing" qualora siano già coperti da apposita assicurazione;
x e) i boschi, coltivazioni, piante, animali in genere;
x f) il terreno su cui sorge l'attività dichiarata in polizza; x g) gli aeromobili e natanti;
x h) i veicoli a motore iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.
Responsabilità Civile
Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:
x il Parroco pro-tempore per conto del quale viene prestata la garanzia, nonché le persone che si trovino con loro in rapporto di cui alla lettera b) che segue;
x i genitori del Parroco pro-tempore e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
x le persone che, essendo in rapporto di dipendenza anche occasionale con l'Assicurato/Contraente subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
x i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione.
Infortuni
Non sono assicurabili le persone:
x con dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, allucinogeni, farmaci non conseguenti a terapie mediche)
x affette da infezioni da HIV;
x di età superiore ad 85 (ottantacinque) anni.
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Infortuni
v L'assicurazione vale per gli infortuni subiti dalle persone che prestano la loro attività nell'ambito e nello spirito delle finalità istituzionali del Contraente, rientranti nelle categorie degli Oratoriani e Collaboratori volontari non identificati, per le coperture Morte, Invalidità Permanente, Gesso e Immobilizzo e Spese di cura.
Ci sono limitazioni alla copertura?
! Per alcune garanzie sono previsti limiti di indennizzo/risarcimento nonché franchigie o scoperti. Principali esclusioni di garanzia.
! L'attività esercitata deve possedere i requisiti previsti dalla definizione di Parrocchia.
Incendio ed altri danni ai beni - Furto e Rapina
Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:
! dolo del Contraente o dell'Assicurato, rapina, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti e/o sparizioni di merci riscontrate negli inventari;
! appropriazione indebita o infedeltà, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi;
! furto;
nonché i danni verificatisi in occasione di:
! atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, sequestro, confisca, requisizione, nazionalizzazione, pignoramento, limitazione, detenzione, appropriazione, distruzione o danni per ordine di qualsiasi governo di diritto o di fatto o per ordine di un'autorità pubblica locale, purché l'Assicurato non dimostri che il sinistro non sia in rapporto con tali eventi;
! esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da, o connessi a, reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;
! inondazione e alluvione;
! terremoto.
Responsabilità Civile
L'assicurazione non comprende i danni derivanti:
! da proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico, o su aree a queste equiparate, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
! da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
! alle opere in costruzione;
! alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
! da furto;
! a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
! alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
! da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali.
Infortuni
L'assicurazione non comprende gli infortuni causati da:
! guida di veicoli o natanti se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia è compreso l'infortunio subito dall'Assicurato con patente di guida scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
! guida di natanti a motore per uso professionale. L'esclusione non opera se l'infortunio deriva dall'esercizio dell'attività professionale dichiarata nel contratto;
! operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della polizza;
! azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato;
! guida in stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o di sostanze allucinogene.
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Dove sono coperto dall'assicurazione?
v L'assicurazione vale per il mondo intero
Che obblighi ho?
⚫ Quando sottoscrive il contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti comportare l'annullamento del contratto e/o limitazioni di indennizzo.
⚫ Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio descritto in polizza.
⚫ Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggravamento o diminuzione del rischio (relativamente alla garanzia infortuni). Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto al pagamento dell'indennizzo, nonché la cessazione del contratto
Quando e come devo pagare?
Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite. Il pagamento del premio avvenire con una delle seguenti modalità:
⚫ Assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'agente in qualità di agente della Società;
⚫ Ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di Agente della Società;
⚫ Contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge (fino ad € 750).
Quando inizia e quando finisce la copertura?
⚫ La durata del contratto viene determinata concordemente tra le Parti e vien indicata in polizza
⚫ L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento
⚫ Se non paghi i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.
Come posso disdire il contratto?
⚫ In mancanza di disdetta inviata a mezzo di lettera raccomandata a.r. e pervenuta all'altra parte almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore a un anno è prorogato per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la Legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che il contratto sia stato stipulato per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
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Assicurazione Incendio, Furto, RC ed Infortuni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.
Prodotto:"CATTOLICA & CLERO SECOLARE - PARROCCHIA"
Data di aggiornamento: 11/2022 - Il DIP Aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l'ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A., Lungadige Cangrande; n.16; cap 37126; Verona; tel. 000 0 000 000; sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx; email: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali
S.p.A. - Trieste - Società del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 26.
Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:
⚫ del Patrimonio Netto è pari a 2.189,378 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 685,044 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.497,343 milioni di euro);
⚫ del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.278,148 milioni di euro (a);
⚫ del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 536,901 milioni di euro;
⚫ dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 2.597,164 milioni di euro (b);
⚫ dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 2.065,471 milioni di euro. Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 2,03 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).
Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: xxx.xxxxxxxxx.xx/xx
Al contratto si applica la legge italiana
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti precisazioni relative alle diverse garanzie offerte.
L'impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente, oltre che di quelle indicate in modo specifico nelle Condizioni di assicurazione e nella scheda di polizza.
Ad es. per la garanzia della sezione Incendio "Onorari di periti e consulenti" l'assicurazione è operante fino ad un massimo del 10% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, e comunque entro il limite previsto negli allegati alla Scheda Tecnica, a condizione che l'importo del danno denunciato alla Società sia superiore a € 30.000.
Nel caso in cui un unico sinistro Infortuni che interessi contemporaneamente più assicurati il limite massimo di indennizzo complessivo non potrà comunque superare l'importo di euro 3.000.000.
Incendio ed altri danni ai beni - Furto e Rapina
L'assicurazione vale per:
Eventi sociopolitici e atti di terrorismo, Sovraccarico di neve, Fulminazione diretta, Onorari di periti e consulenti, Merci in refrigerazione, Perdita delle pigioni, Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro.
Che cosa è assicurato?
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Responsabilità Civile verso Terzi (Fabbricati e Attività)
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati, antenne radiotelevisive, e di spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, recinzioni, giardini, parchi, alberi, cancelli elettrici, cancellate, scale, muraglioni, attrezzature per giochi, strade private, fissi, infissi e dipendenze tutte a condizione che risultino in buone condizioni di stato d'uso e di manutenzione.
L'assicurazione comprende anche i danni a terzi causati da fuoriuscita di acqua condotta o da rigurgito di fogne, purché verificatisi a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento.
L'assicurazione vale per la responsabilità che fa capo all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria a condizione che l'Assicurato abbia designato il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per la Progettazione ed il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche od integrazioni e che dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale.
La garanzia è inoltre operante per:
- La sorveglianza e assistenza temporanea di minori per il periodo durante il quale i genitori o le persone incaricate dagli stessi partecipano alle attività assicurate;
- L'organizzazione di concerti, riunioni e conferenze svolte in ambito diocesano;
- L'accompagnamento degli oratoriani da casa al centro Parrocchiale e viceversa, anche a mezzo pulmini di terzi;
- Le attività sportive svolte in ambito diocesano, compresa l'organizzazione e/o la partecipazione a tornei o gare delle varie specialità;
- L'esercizio e/o la gestione, in ambito diocesano, di spogliatoi, servizi, infrastrutture, attrezzature sportive e ricreative in genere. L'assicurazione comprende la responsabilità derivante dalla proprietà di campi di calcio, piste di pattinaggio a rotelle, campi da tennis, bocce, pallacanestro, pallavolo, palestre, tribune in muratura esistenti negli impianti sportivi di proprietà dell'Assicurato/Contraente;
- Le attività svolte da incaricati dalla Parrocchia a scopo caritativo o benefico, comprese la raccolta di offerte in denaro, di carta, indumenti e altri oggetti di recupero;
- La proprietà e l'uso di velocipedi e veicoli non a motore;
- L'inosservanza delle norme previste dal D.lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni per i danni cagionati a terzi, esclusi i prestatori di lavoro utilizzati dall'Assicurato/Contraente;
- Danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- L'esercizio delle attività ricreative Parrocchiali, frequentate anche da adulti, con sale riunioni, da gioco, bar, stand gastronomici, compresa la consumazione di generi alimentari preparati e/o forniti dall'Assicurato/Contraente, per i danni arrecati a terzi, compresi gli associati e frequentatori;
- L'esercizio occasionale dell'attività scoutistica svolta dal gruppo parrocchiale non aderente all'A.G.E.S.C.I. (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) o ad altre associazioni similari, compresi i danni subiti dagli associati per fatto degli associati stessi, anche se minorenni, compresa la responsabilità personale dei dirigenti e collaboratori nell'esercizio dell'attività svolta per conto dell'Assicurato/Contraente;
- I danni derivanti dall'esercizio di attività a scopi assistenziali, comprese quelle infermieristiche purché eseguite da persona regolarmente abilitata ai sensi di Legge, svolte in Parrocchia o al domicilio degli assistiti;
- I danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi;
- La proprietà e/o funzionamento dell'arredamento, delle attrezzature e del macchinario, anche installati su veicoli a motore, ferma l'esclusione dei rischi relative all'assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale;
- La proprietà, l'uso e l'installazione di insegne, attrezzature e cartelloni pubblicitari stradali e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato/Contraente nella sua qualità di committente di detti lavori. Non sono compresi i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
- La proprietà di animali domestici; a tale riguardo si conviene che sono considerati terzi i dipendenti dello Assicurato/Contraente limitatamente ai danni corporali.
I Collaboratori Xxxxxxxxx non identificati sono considerati terzi per i danni indennizzabili a termini di polizza da cui derivino la morte o le lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art.583 del codice penale.
Infortuni
Sono compresi in copertura:
- L'asfissia di origine non morbosa;
- Gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- L'annegamento, assideramento o congelamento;
- I colpi di sole o di calore;
- Le affezioni conseguenti a morsi di animali e rettili o a punture di insetti, aracnidi, esclusa la malaria;
- Gli infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato (a parziale deroga all'articolo 1900 del Codice Civile);
- Gli infortuni causati da tumulti popolari, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva (in deroga all'art 1912 del Codice Civile);
- Gli infortuni derivanti da stati di malore o incoscienza, non provocati da abuso di alcolici, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o sostanze allucinogene;
MOD. CCS PARR DIP AGG ED. 11/2022 Pag. 2 di 10
- Gli infortuni che l'Assicurato subisce durante i viaggi in aereo turistici o di rasferimento, effettuati in qualità di passeggero; - Gli infortuni derivanti da stato di guerra e insurrezione, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se e in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi in un paese straniero. - Gli infortuni derivanti da qualsiasi sport praticato a livello ricreativo e uno qualsiasi dei seguenti sport, anche se svolti agonisticamente, purché non professionalmente: atletica leggera, bocce, golf, pesca non subacquea, podismo, scherma, surf, tennis, tennistavolo, tiro, windsurf e vela. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Incendio - Aumento franchigie | Fermi gli scoperti e i relativi "minimi", riportati nelle rispettive Schede tecniche, afferenti le Garanzie Aggiuntive Inondazione/Alluvione, Xxxxxxxxx e Valanga, Slavina, Smottamento, Franamento, Cedimento del terreno, gli importi relativi ai minimi di scoperto e alle franchigie previsti in polizza per ogni sinistro si intendono raddoppiati. Comporta una riduzione del premio del 10%. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO (qualora la Diocesi abbia sottoscritto una convenzione che preveda la possibilità di acquistare le garanzie catastrofali) | |
Incendio - Inondazione, alluvione | Sono indennizzati i danni materiali e diretti alle cose assicurate, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, direttamente causati da inondazione o alluvione anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate e non, poste nelle vicinanze. |
Incendio - Terremoto | Sono indennizzati i danni materiali e diretti alle cose assicurate, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, direttamente causati da terremoto. |
Incendio - Valanga, Slavina, Smottamento, Franamento, Cedimento del terreno | Sono indennizzati i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da crollo totale o parziale dei fabbricati assicurati, provocato da valanga e slavina, nonché da: ⚫ Smottamento, intendendosi per tale uno scivolamento del terreno lungo un versante inclinato causato da infiltrazioni d'acqua nei materiali costituenti il suolo; ⚫ Franamento, intendendosi per tale un distacco e/o uno scoscendimento di terre e rocce anche non derivante da infiltrazione d'acqua; ⚫ Cedimento del terreno. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si segnalano i seguenti rischi esclusi. Incendio ed altri danni ai beni - Furto e Rapina Non sono assicurati i danni a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio. I danni a dati o software sono invece coperti se causati direttamente da danno materiale intrinseco coperto dalla polizza. Responsabilità Civile Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Infortuni Non sono assicurabili le persone affette da sindromi organiche celebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. |
Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si segnalano le seguenti limitazioni di copertura.
Incendio ed altri danni ai beni - Furto e Rapina
Sono esclusi:
- I danni verificatisi in occasione di:
⚫ Valanga, slavina, smottamento, franamento, cedimento del terreno;
⚫ Bradisismo, eruzione vulcanica;
⚫ Maremoto, mareggiata, marea, eccesso di marea ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina;
⚫ Trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate e relative operazioni di carico e scarico. Purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi.
Ci sono limiti di copertura?
MOD. CCS PARR DIP AGG ED. 11/2022 Pag. 3 di 10
- I danni causati da:
⚫ Guasti meccanici propri del macchinario, anormale o improprio funzionamento delle apparecchiature, incluse quelle elettroniche, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
⚫ Crolli, assestamenti, dilatazioni o restringimenti di impianti, fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
⚫ Deterioramento, logorio, usura, incrostazione, ossidazione, corrosione, ruggine, contaminazione (esclusi i danni provocati da fumi e gas causati da incendio, scoppio, esplosione che abbiano colpito le cose assicurate), inquinamento, deperimento, stillicidio;
⚫ Perdita di peso, restringimento, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, alterazione di colore, consistenza e finitura, mescolamento di merci tra loro o con altre sostanze;
⚫ Errori e/o omissioni di manovra o controllo.
Sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società indennizzerà soltanto la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.
- I danni causati da o dovuti a:
⚫ Umidità, brina e condensa, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali;
⚫ Sospensione, interruzione, mancata produzione o distribuzione o qualunque altra anomalia riguardante la fornitura di energia, gas, acqua;
⚫ Ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione di fabbricati e/o macchinari, attrezzature e arredamento, nonché confische o requisizioni in genere;
⚫ Inquinamento e/o contaminazione ambientale sia graduale che accidentale;
⚫ Difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
⚫ Eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
⚫ Errori di progettazione o calcolo;
⚫ Mancata e/o anormale manutenzione, errori di collaudo e/o di montaggio o smontaggio di macchinari, di attrezzature e arredamento, non connessi a lavori di pulitura;
⚫ Anormale costruzione o demolizione di fabbricati;
⚫ Urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà del Contraente o dell'Assicurato; sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società indennizzerà soltanto la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.
- I danni causati da o dovuti a:
⚫ Mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, riscaldamento, climatizzazione, essiccazione, cottura; mancata o anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle merci; mancato o anormale mantenimento dell'atmosfera controllata;
⚫ Fuoriuscita del fluido frigorigeno;
⚫ Perdite di mercato e danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
⚫ Responsabilità civile di qualsiasi tipo, se non espressamente garantita.
- I danni causati da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio.
Relativamente alle garanzie Fulminazione diretta e Fenomeni elettrici (esclusa fulminazione diretta) su impianti, macchine ed apparecchiature la Società non indennizza i costi di intervento e sostituzione di componenti relativi a controlli di funzionalità e manutenzione preventiva.
INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
SCOPERTI E FRANCHIGIE PER SINGOLO EVENTO DANNOSO E PER SINGOLO BENE INDICATO NELLA RISPETTIVA SCHEDA TECNICA DI POLIZZA
Eventi atmosferici escluso sovraccarico di neve | Scoperto 10% con il minimo di €1.000,00. |
Sovraccarico di neve in assenza di crollo totale o parziale delle strutture portanti del fabbricato | Scoperto 10% con il minimo di €1.000,00. |
Sovraccarico di neve con crollo totale o parziale delle strutture portanti del fabbricato | Scoperto 10% con il minimo di €5.000,00. |
Allagamento | Scoperto 10% con il minimo di €2.000,00. |
Eventi socio-politici | Scoperto 10% con il minimo di €1.000,00. |
Atti vandalici a fissi ed infissi e parti di fabbricato a seguito di furto o tentato furto | €500,00 |
MOD. CCS PARR DIP AGG ED. 11/2022 Pag. 4 di 10
Terrorismo | Scoperto 10% con il minimo di €5.000,00. |
Fenomeni elettrici (esclusa fulminazione diretta) su impianti, macchine ed apparecchiature | Scoperto 10% con il minimo di €300,00. |
Fulminazione diretta | Scoperto 10% con il minimo di €1.000,00. |
Acqua condotta, occlusione di condutture, accumulo esterno di acqua piovana, ricerca del guasto | Scoperto 10% con il minimo di €500,00. |
Spese di demolizione e sgombero | €200,00. |
Cristalli e vetrate, escluse vetrate artistiche | €500,00. |
Opere d'arte e oggetti di antiquariato, comprese vetrate artistiche | Scoperto 10% con il minimo di €1.000,00. |
Preziosi e collezioni | Scoperto 10% con il minimo di €500,00. |
Valori | Scoperto 10% con il minimo di €300,00. |
Beni particolari | €500,00. |
Merci in refrigerazione | €300,00. |
Perdita delle pigioni | €2.000,00. |
Onorario periti e consulenti | €2.000,00. |
FURTO / RAPINA / ESTORSIONE
SCOPERTI E FRANCHIGIE PER SINGOLO EVENTO E PER SINGOLO BENE INDICATO NELLA RISPETTIVA SCHEDA TECNICA DI POLIZZA
Contenuto e Beni particolari | Scoperto 10% con il minimo di €500,00. |
Valori non in cassaforte ovunque posti esclusi valori posti nelle cassette delle elemosine | Scoperto 10% con il minimo di €500,00. |
Valori posti in cassaforte | Scoperto 10% con il minimo di €1.000,00. |
Opere d'arte e oggetti di antiquariato | Scoperto 10% con il minimo di €1.000,00. |
Preziosi, collezioni | Scoperto 10% con il minimo di €1.000,00. |
Valori trasportati | Scoperto 10% con il minimo di €300,00. |
Guasti cagionati dai ladri | €500,00. |
Furto di fissi e infissi | €500,00. |
Responsabilità Civile verso Terzi - Fabbricati
L'assicurazione non comprende i danni:
⚫ Conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo i danni derivanti da rottura accidentale di impianti o condutture;
⚫ A cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
⚫ Da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, hardware, software;
⚫ A condutture e impianti sotterranei in genere;
⚫ A fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
⚫ Derivati dall'esercizio di attività imprenditoriali, aziendali o di servizi;
⚫ Alle cose che si trovano nell'ambito dell'esecuzione di lavori;
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⚫ Cagionati alle cose poste all'interno dei veicoli o sopra gli stessi, nonché i danni da furto e /o incendio e quelli conseguenti a mancato uso;
⚫ Cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esercizio dei lavori;
⚫ Derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
⚫ Derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
⚫ Derivanti da malattie professionali;
⚫ Derivanti da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti costituiti interamente o parzialmente da asbesto;
⚫ Uso di prodotti costituiti interamente o parzialmente da asbesto;
⚫ Conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e ad eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché ad incidenti dovuti a ordigni di guerra;
⚫ Provocati da campi elettromagnetici;
⚫ Derivanti dall'esercizio di Residenze Sanitarie Assistite, Case di riposo, Cliniche, Ospedali.
Responsabilità Civile verso Terzi - Attività
L'assicurazione non comprende i danni derivanti:
- Da proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico, o su aree a queste equiparate, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo eventuali azioni di regresso che dovessero competere all'impresa che assicura i veicoli di proprietà dell'Assicurato/Contraente, del Parroco pro tempore, dei sacerdoti coadiutori e/o residenti presso la Parrocchia, in base alla Legge in vigore sull'assicurazione obbligatoria, per fatti commessi da minori dei quali l'Assicurato/Contraente debba rispondere;
- Da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età, salvo eventuali azioni di regresso che dovessero competere all'impresa che assicura i veicoli di proprietà dell'Assicurato/Contraente, del Parroco pro tempore, dei sacerdoti coadiutori e/o residenti presso la Parrocchia, in base alla Legge in vigore sull'assicurazione obbligatoria, per fatti commessi da minori dei quali l'Assicurato/Contraente debba rispondere;
- Alle opere in costruzione;
- Alle cose sulle quali si eseguono i lavori.
Nonché i danni:
- Conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo i danni derivanti da rottura accidentale di impianti o condutture;
- Da furto;
- A cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
- Alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- Da proprietà dei fabbricati e da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- Da insalubrità dei locali nei quali si svolge l'attività cui si riferisce l'assicurazione;
- Da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, hardware, software;
- A condutture e impianti sotterranei in genere;
- A fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- Derivati dall'esercizio di attività imprenditoriali, aziendali o di servizi;
- Alle cose che si trovano nell'ambito dell'esecuzione dei lavori;
- Cagionati alle cose poste all'interno dei veicoli o sopra gli stessi, nonché i danni da furto e /o incendio e quelli conseguenti a mancato uso;
- Cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esercizio dei lavori;
- Derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- Derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
- Derivanti da malattie professionali;
- Derivanti da:
⚫ Estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti costituiti interamente o parzialmente da asbesto;
⚫ Uso di prodotti costituiti interamente o parzialmente da asbesto.
- Conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e ad eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché ad incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- Provocati da campi elettromagnetici;
- Derivanti dall'esercizio di Residenze Sanitarie Assistite, Case di riposo, Cliniche, Ospedali.
L'assicurazione non vale per le attività Parrocchiali che risultano gestite da Enti dotati di autonoma soggettività giuridica rispetto all'Ente Parrocchia.
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RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
SCOPERTI E FRANCHIGIE PER OGNI SINISTRO
⚫ La garanzia per danni a terzi causati da fuoriuscita di acqua condotta o da rigurgito di fogne, purché verificatisi a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 250,00;
⚫ La garanzia per danni da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, se derivanti da rottura accidentale di impianti o condutture, è prestata previa applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 2.500,00;
⚫ La garanzia per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 2.500,00;
⚫ La garanzia per i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi è prestata previa applicazione di una franchigia fissa di euro 250,00 per ogni mezzo danneggiato;
⚫ La garanzia per I danni cagionati a terzi, ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile, da dipendenti, compresi eventuali prestatori di lavoro in:
- Regime di somministrazione (D.lgs n. 276 del 10/09/2003) e successive modifiche;
- Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Legge n. 335 del 8/8/1995) e successive modifiche;
- In relazione alla guida di veicoli a motore, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato/Contraente, dei dipendenti o dei prestatori di lavoro o agli stessi intestati al pubblico registro automobilistico ovvero a loro locati è prestata con applicazione di una franchigia fissa di euro 250,00 per ogni sinistro.
Infortuni
L'assicurazione non comprende gli infortuni causati da:
⚫ Manovre militari, esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;
⚫ Intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza, sindromi psico-organiche, la schizofrenia, le forme maniaco depressive o gli stati paranoidi, epilessia e sintomi epilettoidi, immunodeficienza acquisita (H.I.V.);
⚫ Trasmutazione del nucleo dell'atomo provocate dalla accelerazione artificiale delle particelle atomiche;
⚫ Conseguenze di guerre, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche;
⚫ Contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo;
⚫ Atti di terrorismo.
FRANCHIGIA PER L'INVALIDITA' PERMANENTE
Le prestazioni per l'invalidità permanente per infortunio sono soggette all'applicazione delle seguenti franchigie:
- Se l'invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 3% della totale non si fa luogo a indennizzo;
- Se l'invalidità permanente supera il 3% della totale viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente.
Limitatamente agli assicurati con età superiore agli 80 anni, le prestazioni per invalidità permanente per infortunio, sono soggette all'applicazione della seguente franchigia:
- Non si fa luogo a indennizzo quando l'invalidità permanente definitiva è di grado inferiore o pari al 5% della totale;
- Se l'invalidità permanente definitiva supera il 5% della totale viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: Incendio e altri danni ai beni, Furto e Rapina In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve: ⚫ Denunciare all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società il verificarsi di ogni sinistro entro 5 giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza; ⚫ La denuncia di sinistro deve essere completa e deve quindi contenere l'indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il sinistro e, ove possibile, l'entità approssimata del danno e la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e degli eventuali testimoni; ⚫ Presentare, nei 10 giorni successivi, dichiarazione/denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l'entità approssimata del danno nonché l'esistenza della copertura assicurativa. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; ⚫ Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; conservare le tracce e i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui; |
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⚫ Dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi. Responsabilità Civile - Fabbricati In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto, all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 7 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Responsabilità Civile - Attività In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Infortuni Entro 7 giorni dalla data del sinistro o dal momento in cui se n'è avuta conoscenza, l'Assicurato o, se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, devono fare denuncia per iscritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società stessa. L'Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici richiesti dalla Società eventualmente chiedendo la collaborazione dei medici che lo hanno visitato e curato. | |
Assistenza diretta/in convenzione: Non prevista. | |
Gestione da parte di altre imprese: Non prevista. | |
Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'Assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell'impresa | Incendio e altri danni ai beni, Furto e Rapina Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo. RCT Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società tiene indenne l'Assicurato ai sensi delle condizioni di polizza. Infortuni La Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dalla conclusione dell'accertamento. In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l'Assicurato potrà richiedere in luogo dell'accertamento del postumo indennizzabile secondo i normali criteri di liquidazione previsti dalla polizza un sistema rapido di indennizzo denominato pronta liquidazione. La "Pronta Liquidazione", consiste nella determinazione dell'indennizzo, per i casi e nella misura indicata nella specifica tabella prevista in polizza, senza attendere l'intervenuta stabilizzazione dei postumi e l'accertamento medico legale. Inoltre, non avrà alcun rilievo la franchigia di polizza se pattuita. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Presso gli intermediari abilitati è disponibile la rateazione mensile con addebito su carta di credito con un aumento del premio imponibile fino al 3%. |
Rimborso | In caso di recesso per sinistro la Società rimborsa al Contraente entro 15 giorni dalla data di annullazione del contratto la parte di premio imponibile, esclusi i diritti, corrispondente al periodo di garanzia non goduto dal Contraente stesso. |
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Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non prevista. |
Come posso disdire la polizza?
Ripensamento dopo la stipulazione | Non previsto. |
Risoluzione | Non prevista. |
A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è rivolto agli Enti Parrocchia.
Quali costi devo sostenere?
- Costi di intermediazione
Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari:
Tutti i rischi
19,0 %
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. Servizio Reclami Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Fax: 045/8372354 Email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx indicando i seguenti dati: - nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente; - numero della polizza e nominativo del Contraente; - numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; - indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. La Società' gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento. |
All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx . |
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori) : | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa. |
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Infortuni | |
Per eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze delle lesioni subite, sulla durata | |
dell'inabilità, sull'operabilità dell'ernia o sull'entità dei postumi permanenti conseguenti a infortunio, | |
sul grado di invalidità permanente o sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti | |
terapeutici, la loro determinazione può essere demandata ad un collegio di tre medici. Ogni parte | |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | designa un proprio consulente mentre il terzo medico è designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Ciascuna parte si impegna ad accettare la soluzione proposta dal Collegio Medico. |
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare | |
reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa | |
di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: | |
xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto | |
competente, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONDE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE ), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le presenti Condizioni di Assicurazione MOD. CCS PARR 2 ED. 11/2022
devono essere consegnate unitamente ai Documenti Informativi Precontrattuali:
⚫ DIP Danni MOD. CCS PARR DIP ED. 11/2022
⚫ DIP aggiuntivo Danni MOD. CCS PARR DIP AGG ED. 11/2022
DEFINIZIONI COMUNI
Nel testo si intende per:
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Contraente
La Parrocchia nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore che stipula l'assicurazione e paga il premio.
Chiesa
Fabbricato, o porzione di fabbricato, dedicato all'esercizio pubblico di atti di culto religioso cattolico.
Danno liquidabile
L'importo del danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, non considerando eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.
Diocesi / Arcidiocesi
Circoscrizione territoriale soggetta alla giurisdizione pastorale del Vescovo/dell'Arcivescovo.
Durata
Periodo di tempo determinato concordemente tra le parti al momento della stipulazione del contratto stesso ed indicato sulla scheda di polizza.
Franchigia
La parte di danno indennizzabile espressa in cifra fissa che per ogni evento dannoso rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo
La somma che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in caso di sinistro.
IVASS (ex ISVAP)
L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.
Istituito con la Legge n° 135 del 17 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del D.L. n° 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP. Ai sensi dell'art. 13, comma 42 della L. n° 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS".
Oratorio
Il luogo dove si svolgono attività di catechesi, pastorali, educative, ricreative, sportive ed ogni altra attività ad esse connessa.
Parrocchia
L'Ente Ecclesiastico soggetto alla giurisdizione pastorale del Vescovo/dell'Arcivescovo, avente per scopo istituzionale l'esercizio del culto e la cura delle anime, la formazione del Clero e dei religiosi a scopi missionari, la catechesi, l'educazione cristiana e le attività diverse da quelle di religione o di culto, quali quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, nonché le attività commerciali non aventi finalità di lucro (Legge n. 222 del 20 maggio 1985).
Parti
Il Contraente dell'assicurazione e la Società.
Polizza n° 00067012303259 | stampata in data 30/03/2021 1 / 43 | MOD. CCS PARR 2 ED. 11/2022 COPIA PER IL CONTRAENTE |
CGA0000067001200067012303259000000030042021B |
Polizza
il documento che prova l'assicurazione;
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società per le garanzie prestate.
Scoperto
La parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
Società
L'Impresa assicuratrice.
Polizza n° 00067012303259 stampata in data 30/03/2021 MOD. CCS PARR 2 ED. 11/2022
2 / 43 COPIA PER IL CONTRAENTE
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Operatività del contratto - Attività esercitata
Sono prestate esclusivamente le garanzie per le quali risultano indicati nella Scheda Tecnica di polizza le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi.
L'assicurazione è prestata in base all'esplicita dichiarazione del Contraente o dell'Assicurato che l'attività esercitata:
a) risponde ai requisiti previsti dalla definizione di Parrocchia;
b) si identifica con quella riportata sulla Scheda Tecnica di polizza.
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite. Il premio o la rata di premio devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società.
La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto, sempreché siano stati pagati il premio o la prima rata di premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza prevista per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società all'incasso dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.
Il pagamento del premio deve essere eseguito con una delle modalità previste dalle vigenti norme di Legge.
Art. 3 - Durata
La durata del contratto è determinata concordemente tra le Parti al momento della stipulazione del contratto stesso ed è indicata nella scheda di polizza.
Art. 4 - Proroga
In mancanza di disdetta inviata a mezzo di lettera raccomandata a.r. e pervenuta all'altra parte almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore a un anno è prorogato per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la Legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che il contratto sia stato stipulato per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 5 - Dichiarazioni inesatte e reticenti
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione del contratto ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Le dichiarazioni inesatte od incomplete non comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione dell'assicurazione unicamente nel caso in cui siano avvenute senza dolo o colpa grave.
In tal caso la Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente all'eventuale maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note.
Art.6 - Aggravamento di rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio assicurato dal presente contratto tale per cui, se il nuovo stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1898 del Codice Civile.
Art. 7 - Diminuzione di rischio
Il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a comunicare alla Società le eventuali diminuzioni del rischio. In tale evenienza la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla suddetta comunicazione ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 8 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche al contratto devono essere provate per iscritto.
Art. 9 - Altre assicurazioni
Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto. L'omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all'indennizzo.
Polizza n° 00067012303259 | stampata in data 30/03/2021 3 / 43 | MOD. CCS PARR 2 ED. 11/2022 COPIA PER IL CONTRAENTE |
CGA0000067001200067012303259000000030042021B |
In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del Codice Civile.
Art. 10 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro, la Società ha la facoltà di recedere dal contratto entro sessanta giorni dal momento del pagamento o del rifiuto dell'indennizzo.
Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno trenta giorni. In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente entro quindici giorni dalla data di annullazione del contratto la parte di premio imponibile, esclusi i diritti, corrispondente al periodo di garanzia non goduto dal Contraente stesso.
Art. 11 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art.12 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.
Art.13 - Rinvio alle norme di Legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.
Art. 13.1 - Misure restrittive - Sanctions Clause
La Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l’erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia.
Polizza n° 00067012303259 stampata in data 30/03/2021 MOD. CCS PARR 2 ED. 11/2022
4 / 43 COPIA PER IL CONTRAENTE
DEFINIZIONI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI - FURTO E RAPINA
Nel testo si intende per:
Acqua condotta
Fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti costituenti la rete idrica di pertinenza del fabbricato assicurato, nonché delle tubazioni degli impianti di riscaldamento, ivi comprese le rotture dei generatori di calore, dei radiatori termici e delle rotture delle connessioni tra le suddette apparecchiature e le tubazioni medesime.
Allagamenti
Qualsiasi riversamento o spargimento di acqua, diverso da inondazioni, da alluvioni e da acqua condotta.
Beni particolari
Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, dati e supporti di dati.
Collezione
Raccolta di oggetti congeneri, posti sottotetto dei fabbricati assicurati descritti nelle Schede Tecniche, condotta con criteri prestabiliti, basati sul valore storico, artistico, scientifico o di pregio intrinseco, oppure soltanto per curiosità o come hobby, di valore complessivo uguale o superiore a euro 15.000,00.
Contenuto
Tutti i beni mobili che si trovano sottotetto dei fabbricati in uso all'Assicurato, descritti nelle rispettive Schede Tecniche, compresi organi, nonché i beni mobili, anche all'aperto. Si intendono escluse:
⚫ opere d'arte, oggetti di antiquariato e preziosi di valore singolo uguale o superiore a euro 15.000,00;
⚫ collezioni di valore complessivo uguale o superiore a euro 15.000,00.
⚫ valori.
L'assicurazione del Contenuto è operante a condizione che per i fabbricati cui il medesimo è sottotetto, le competenti Autorità non abbiano emanato specifica Ordinanza di Inagibilità. Nel caso di emanazione da parte dell'Autorità competente di Ordinanza di Inagibilità dei fabbricati per cause di forza maggiore, per operazioni di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione, l'assicurazione del Contenuto, per il periodo di operatività di tale Ordinanza, si intende nulla e priva di ogni effetto.
Dal Contenuto sono comunque esclusi i mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.
Corto circuito
Contatto accidentale anomalo tra parti di impianto normalmente isolate tra loro e funzionanti con tensione erogata da una sorgente di energia elettrica.
Danni di fenomeno elettrico
Guasti e deterioramento di impianti fissi ed apparecchiature mobili funzionanti con componenti elettrici, elettronici ed elettromeccanici, per effetto di correnti e tensioni elettriche di livello superiore a quello di normale funzionamento, causate da imperizia, negligenza, errata manovra, corto circuito, scariche e sovratensioni indotte, anche correlate a fulminazioni di origine atmosferica di natura diretta sui fabbricati o di natura indiretta sulle linee esterne di fornitura dell'energia elettrica e/o di telecomunicazione.
Eventi atmosferici
Uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze.
Eventi sociopolitici
Scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio, sia che vengano perpetrati individualmente e/o in associazione, da persone dipendenti e non dell'Assicurato/Contraente, incluse occupazioni locali.
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Polizza n° 00067012303259 | stampata in data 30/03/2021 5 / 43 | MOD. CCS PARR 2 ED. 11/2022 COPIA PER IL CONTRAENTE |
CGA0000067001200067012303259000000030042021B |
Fabbricati
Le opere edili di pertinenza dell'Assicurato/Contraente, descritti nelle Schede Tecniche, compresi infissi, impianti idrici, igienico sanitari, termici, elettrici e/o elettromeccanici e/o elettronici, di condizionamento, impianti per il suono automatico delle campane, campane e relativo castello, impianti d'organo, altre installazioni e impianti al servizio del fabbricato, considerati immobili per natura e destinazione, quali, a titolo esemplificativo: pensiline, tettoie, recinzioni in muratura, cancellate, cancelli.
Si intendono inclusi altari, pulpiti, cantorie, affreschi, mosaici, statue ed opere d'arte facenti parte integrante del fabbricato, elementi del fabbricato integrati stabilmente anche nelle facciate esterne dello stesso, compresi, a titolo esemplificativo, capitelli, bassorilievi, monoliti, portali e statue.
Si intendono escluse le lastre di vetro aventi particolare valore artistico di valore singolo superiore a euro 2.500,00.
Se l'Assicurato/Contraente occupa solo una porzione di sua proprietà dell'intera costruzione edile in cui detta porzione è ubicata, quanto sopra descritto si deve intendere relativo alla sola porzione medesima restando compresa la pertinente quota costituente proprietà comune. Se l'Assicurato/Contraente occupa anche solo una porzione della costruzione edile interamente di sua proprietà, l'assicurazione è operante sull'intera costruzione edile.
I fabbricati assicurati sono quelli di proprietà dell'Assicurato/Contraente, o di proprietà di terzi, in uso e nella oggettiva disponibilità dell'Assicurato/Contraente.
L'assicurazione dei fabbricati è operante a condizione che per i medesimi le competenti Autorità non abbiano emanato specifica Ordinanza di Inagibilità. Nel caso di emanazione da parte dell'Autorità competente di Ordinanza di Inagibilità dei fabbricati per cause di forza maggiore, per operazioni di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione, l'assicurazione degli stessi, per il periodo di operatività di tale Ordinanza, si intende nulla e priva di ogni effetto.
Fulminazione diretta
Scarica elettrica di origine atmosferica che si sviluppa tra nube e suolo e che colpisce direttamente i beni immobili e mobili.
Fulminazione indiretta
Scarica elettrica di origine atmosferica che si sviluppa tra nube e nube e/o tra nube e suolo i cui effetti interessano le linee elettriche e/o di telecomunicazione esterne e/o interne all'area di pertinenza dell'Ente assicurato nonché l'area esterna confinante con l'area di pertinenza dell'Ente medesimo.
Furto
L'impossessarsi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne un ingiusto profitto per sé o per altri, mediante rottura, forzatura o rimozione dei mezzi di chiusura dei locali contenenti i beni assicurati ovvero praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi.
Guasti alle apparecchiature elettroniche
Tutti i danni a personal computer, apparecchi audiovisivi ed apparecchiature elettroniche in genere, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi industriali con relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, derivanti da rotture e/o guasti accidentali di natura meccanica, elettrica, elettromeccanica, originati da errori di manovra, errata manipolazione, imperizia e negligenza, fenomeno elettrico e da altri eventi non espressamente esclusi dalle condizioni della presente polizza.
Guasti alle macchine
Tutti i danni ai macchinari, esclusi i guasti alle apparecchiature elettroniche, derivanti da rotture e/o guasti accidentali di natura meccanica, elettrica, elettromeccanica, originati da errori di manovra, errata manipolazione, imperizia e negligenza, fenomeno elettrico e da altri eventi non espressamente esclusi dalle condizioni della presente polizza.
Incendio
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Inondazione, alluvione
Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili, quando detto evento sia riscontrabile dagli effetti prodotti su di una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.
Lucchetto di sicurezza
Dispositivo che consente la chiusura di un serramento, con buone caratteristiche di resistenza all'effrazione e al taglio.
Polizza n° 00067012303259 stampata in data 30/03/2021 MOD. CCS PARR 2 ED. 11/2022
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Materiali incombustibili
Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Mezzi di protezione e chiusura adeguati ai fini dell'operatività della garanzia Furto e Xxxxxx
Ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani praticabili e accessibili per via ordinaria dall'esterno, senza l'impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale deve essere difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
a) robusti serramenti di legno, metallo o lega metallica, vetro antivandalismo, vetro anticrimine, vetro antiproiettile, chiusi con serrature di sicurezza, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
b) avvolgibili in plastica, legno o metallo, bloccati dall'interno con appositi congegni di riferma;
c) inferriate fissate nel muro, considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversa dall'acciaio.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
Negli altri serramenti, esclusi comunque gli avvolgibili, sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm2.
Opere d'arte e oggetti di antiquariato
a) Opere aventi particolare valore artistico, poste sottotetto dei fabbricati assicurati descritti nelle Schede Tecniche, di valore singolo uguale o superiore a euro 15.000,00 come ad esempio: quadri, dipinti, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere.
b) Le lastre di vetro aventi particolare valore artistico di valore singolo superiore a euro 2.500,00.
Partita
Insieme delle cose assicurate con una unica somma assicurata.
Porta antintrusione
Porta conforme alla norma UNI 9569, almeno di classe 1 di resistenza all'effrazione.
Preziosi
Gli oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, le pietre preziose e perle naturali e di coltura, comprese macchine od attrezzi o loro parti, di valore complessivo uguale o superiore a euro 15.000,00. Il tutto posto sottotetto dei fabbricati assicurati descritti nella Scheda Tecnica.
Rapina
L'impossessarsi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità media dei danni che possono derivarne in rapporto alla media dei valori assicurati su Enti similari.
Scoppio
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Serratura di sicurezza
Il dispositivo che consente la chiusura di un serramento, azionabile soltanto dalla sua chiave originale (serratura a chiave) oppure impostando l'esatto codice (serratura a combinazione) chiave avente le seguenti caratteristiche:
• chiave riproducibile soltanto con l'esibizione dell'originale;
• almeno cinque perni, se si tratta di serratura a cilindro, oppure almeno cinque lastrine, se si tratta di serratura a lastrine, oppure almeno 5 arresti, se si tratta di serratura a pompa, oppure almeno tre dischi coassiali, se si tratta di serratura a combinazione.
Supporti di dati
Schede, dischi, nastri e altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
Polizza n° 00067012303259 | stampata in data 30/03/2021 7 / 43 | MOD. CCS PARR 2 ED. 11/2022 COPIA PER IL CONTRAENTE |
CGA0000067001200067012303259000000030042021B |
Terremoto
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione di franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi, pertanto, come singolo sinistro.
Terrorismo
Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola), diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causati da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.
Valori
Denaro, titoli di credito, documenti di pegno e ogni carta rappresentativa di valori in genere, il tutto posto sottotetto dei fabbricati assicurati descritti nelle Schede Tecniche.
Vetro anticrimine
il vetro stratificato conforme alla norma UNI 9186, almeno di classe A, ottenuto dall'assemblaggio di due o più lastre di vetro di vario spessore con interposizione di fogli in materiale plastico, in grado di ostacolare urti portati ripetutamente e intenzionalmente contro il vetro allo scopo di superarlo per finalità criminali.
Vetro antiproiettile
Il vetro stratificato conforme alla norma UNI 9187, almeno di classe A, ottenuto dall'assemblaggio di due o più lastre di vetro di vario spessore con interposizione di fogli in materiale plastico, in grado di resistere all'azione dei proiettili sparati dalle armi da fuoco.
Vetro antivandalismo
Il vetro stratificato conforme alla norma UNI 9186, ottenuto dall'assemblaggio di due o più lastre di vetro di vario spessore con interposizione di fogli in materiale plastico, in grado di resistere all'urto di oggetti contundenti scagliati con forza da una persona.
Polizza n° 00067012303259 stampata in data 30/03/2021 MOD. CCS PARR 2 ED. 11/2022
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NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI - FURTO E RAPINA
Art. INC. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga ad indennizzare tutti i danni materiali e diretti, anche consequenziali, alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, purché utilizzate secondo le finalità istituzionali dell'Assicurato/Contraente, sul territorio della Repubblica Italiana, dello Stato del Vaticano e della Repubblica di San Marino e poste nelle ubicazioni indicate nelle Schede Tecniche, causati da qualsiasi evento accidentale, qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente salvo quanto escluso nell'Art. 2 INC. - "Esclusioni".
Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità, e quelli prodotti dal Contraente o dall'Assicurato o da terzi, allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza. Sono inoltre comprese nell'assicurazione le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico, e smaltire, i residui del sinistro.
Salvo quanto previsto dall'Art. INC. 7 - Obblighi in caso di sinistro, comma a) e successive precisazioni pertinenti, il pagamento degli indennizzi sarà effettuato nei limiti delle somme assicurate e con i sub-limiti, franchigie e scoperti previsti negli allegati alla Scheda Tecnica.
Art. INC.2 - Esclusioni Sono esclusi:
a) i danni verificatisi in occasione di:
1) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, sequestro, confisca, requisizione, nazionalizzazione, pignoramento, limitazione, detenzione, appropriazione, distruzione o danni per ordine di qualsiasi governo di diritto o di fatto o per ordine di un'autorità pubblica locale, purché l'Assicurato non dimostri che il sinistro non sia in rapporto con tali eventi;
2) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da, o connessi a, reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;
3) inondazione e alluvione;
4) terremoto;
5) valanga, slavina, smottamento, franamento, cedimento del terreno;
6) bradisismo;
7) eruzione vulcanica;
8) maremoto, mareggiata, marea, eccesso di marea ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina;
9) trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate e relative operazioni di carico e scarico; purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) i danni causati da:
1) furto, rapina, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti e/o sparizioni di merci riscontrate negli inventari, appropriazione indebita o infedeltà, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi;
2) guasti meccanici propri del macchinario, anormale o improprio funzionamento delle apparecchiature, incluse quelle elettroniche, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
3) crolli, assestamenti, dilatazioni o restringimenti di impianti, fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
4) deterioramento, logorio, usura, incrostazione, ossidazione, corrosione, ruggine, contaminazione (esclusi i danni provocati da fumi e gas causati da incendio, scoppio, esplosione che abbiano colpito le cose assicurate), inquinamento, deperimento, stillicidio;
5) perdita di peso, restringimento, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, alterazione di colore, consistenza e finitura, mescolamento di merci tra loro o con altre sostanze;
6) errori e/o omissioni di manovra o controllo;
sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società indennizzerà soltanto la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
c) i danni causati da o dovuti a:
1) umidità, brina e condensa, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali;
2) sospensione, interruzione, mancata produzione o distribuzione o qualunque altra anomalia riguardante la forniture di energia, gas, acqua;
Polizza n° 00067012303259 | stampata in data 30/03/2021 9 / 43 | MOD. CCS PARR 2 ED. 11/2022 COPIA PER IL CONTRAENTE |
CGA0000067001200067012303259000000030042021B |
3) ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione di fabbricati e/o macchinari, attrezzature e arredamento, nonché confische o requisizioni in genere;
4) inquinamento e/o contaminazione ambientale sia graduale che accidentale;
5) difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
6) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
7) errori di progettazione o calcolo;
8) mancata e/o anormale manutenzione, errori di collaudo e/o di montaggio o smontaggio di macchinari, di attrezzature e arredamento, non connessi a lavori di pulitura;
9) anormale costruzione o demolizione di fabbricati;
10) urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà del Contraente o dell'Assicurato; sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società indennizzerà soltanto la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
d) i danni causati da o dovuti a:
1) dolo del Contraente o dell'Assicurato;
2) mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, riscaldamento, climatizzazione, essiccazione, cottura; mancata o anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle merci; mancato o anormale mantenimento dell'atmosfera controllata; fuoriuscita del fluido frigorigeno;
3) perdite di mercato e danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
4) responsabilità civile di qualsiasi tipo, se non espressamente garantita;
e) i danni a:
- dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio. Tali danni a dati o software sono invece coperti se causati direttamente da danno materiale intrinseco coperto dalla polizza;
f) i danni causati da:
- malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio.
Art. INC. 3 - Beni esclusi
Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:
a) beni particolari;
b) capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili baracche in legno o plastica;
c) impianti di tipo elettrico funzionanti con energia solare (fotovoltaici) con xxxxxxx xxxxxxxx esterni ed apparecchiature elettriche (inverter, contatori di produzione, quadri elettrici di comando, controllo e misura e relativi collegamenti elettrici);
d) fabbricati e macchinari, in godimento del Contraente o dell'Assicurato, rientranti in contratti di "leasing" qualora siano già coperti da apposita assicurazione;
e) boschi, coltivazioni, piante, animali in genere;
f) il terreno su cui sorge l'attività dichiarata in polizza;
g) aeromobili e natanti;
h) veicoli a motore iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.
Art. INC. 4 - Precisazioni su alcune tipologie di garanzia
Fermo quanto previsto dall'Art. INC. 2 - "Esclusioni" e l'operatività dei limiti di indennizzo, degli scoperti e delle franchigie previsti negli allegati alla Scheda Tecnica.
1) Beni particolari
Relativamente a Beni particolari, la Società, a parziale deroga dell'Art. INC. 3 - "Beni esclusi", lettera a), indennizza il solo costo di riparazione o di ricostruzione, escluso qualsiasi riferimento al valore affettivo o artistico o scientifico.
Si intendono comprese le spese per la ricerca dei dati perduti, inclusi i dati memorizzati su supporti informatici e la loro ricostruzione.
L'indennizzo sarà comunque limitato alle spese di riparazione o di ricostruzione effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro. Se entro tale termine temporale la riparazione o la ricostruzione delle cose danneggiate o distrutte non saranno avvenute, la Società indennizzerà il solo costo di riparazione o di
Polizza n° 00067012303259 stampata in data 30/03/2021 MOD. CCS PARR 2 ED. 11/2022
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ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.
2) Acqua condotta, occlusione di condutture, accumulo esterno di acqua piovana, spese di ricerca del guasto Relativamente ai danni di rottura di impianti idrici, igienici, termici, di riscaldamento, di condizionamento, di estinzione, di intasamento di gronde o pluviali, di rigurgito di fognature o da formazione ed accumulo esterno di acqua piovana, di occlusione di tubazioni e condutture, ivi compresi i danni alle cose assicurate e le spese per la ricerca del guasto e per la sua riparazione, il pagamento dell'indennizzo, per i danni alle cose poste in locali interrati o seminterrati ad altezza inferiore a cm. 12 dal pavimento verrà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari al triplo dell'importo riportato nell'allegato alla Scheda Tecnica "Scoperti - Franchigie per singolo evento"; ciò, sia in termini di percentuale di scoperto, sia in termini di franchigia.
l limiti di indennizzo per i danni alle cose poste in locali interrati o seminterrati ad altezza inferiore a cm. 12 dal pavimento sono pari al 50% dei limiti riportati negli allegati alla Scheda Tecnica.
3) Eventi atmosferici
Relativamente ai danni materiali direttamente causati da eventi atmosferici, l'assicurazione non è operante per i danni a:
a) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
b) recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
c) cose all'aperto, ad eccezione dei serbatoi, dei macchinari e degli impianti fissi per natura e destinazione;
d) tettoie o fabbricati aperti su uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), salvo che la suddetta tipologia di strutture abbia caratteristiche costruttive conformi alle vigenti norme di Legge. Sono altresì esclusi i danni al Contenuto sottotetto a tutte le tipologie di strutture menzionate alla lettera d).
4) Eventi sociopolitici e atti di terrorismo
Relativamente ai danni alle cose assicurate avvenuti in occasione di eventi sociopolitici e di atti di terrorismo,
l'assicurazione non risponde delle distruzioni, guasti o danneggiamenti:
a) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;
b) verificatisi in occasione di occupazione non militare delle aree di pertinenza in cui si trovano le cose assicurate. Qualora la stessa si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) verificatisi durante il suddetto periodo.
Esclusivamente per gli atti di terrorismo, la Società e il Contraente o l'Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia con preavviso di quattordici giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
A parziale deroga dell'Art. INC.2 - Esclusioni lett. b) punto 1) si intendono compresi i danni causati al Fabbricato descritto nelle rispettive Schede Tecniche nonché ai relativi mezzi di protezione e chiusura in occasione di furto o tentato furto e ciò indipendentemente dalla operatività di quanto previsto dall'Art. INC. 4 - Precisazioni su alcune tipologie di garanzia, punto
14) Furto, Rapina, Estorsione.
Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata dalla Società, essa provvederà alla riduzione del premio e rimborserà la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. La componente di premio afferente la garanzia terrorismo è pari al 3% del premio complessivo dell'assicurazione Incendio e Altri Danni ai Beni.
5) Sovraccarico di neve
Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico di neve a Fabbricato e/o Contenuto il livello delle prestazioni è correlato al verificarsi o meno del crollo totale o parziale delle strutture portanti dei fabbricati assicurati, come specificato negli allegati alla Scheda Tecnica relative ai limiti di indennizzo, agli scoperti e alle franchigie.
6) Fulminazione diretta
Relativamente ai danni materiali e diretti causati da fulminazione diretta che abbia colpito i beni mobili e immobili assicurati, fermi restando gli scoperti e le franchigie previsti negli allegati alla Scheda Tecnica, la procedura di liquidazione del danno sarà soggetta al seguente criterio:
• qualora i fabbricati assicurati ed i relativi impianti di distribuzione elettrica non siano provvisti di impianti ed apparecchiature di protezione contro le fulminazioni dirette, conformi alle vigenti normative di Legge, l'indennizzo, fatto salvo quanto espresso in premessa al presente punto 6), sarà soggetto ad un'ulteriore riduzione del 5%. Tale riduzione sarà operante per tutti i sinistri successivi al primo, occorsi all'Ente assicurato dalla data di effetto della prima polizza redatta secondo le presenti condizioni di assicurazione.
La Società non indennizza i costi di intervento e sostituzione di componenti relativi a:
a) controlli di funzionalità;
Polizza n° 00067012303259 | stampata in data 30/03/2021 11 / 43 | MOD. CCS PARR 2 ED. 11/2022 COPIA PER IL CONTRAENTE |
CGA0000067001200067012303259000000030042021B |
b) manutenzione preventiva.
7) Fenomeni elettrici (esclusa fulminazione diretta) su impianti, macchine ed apparecchiature
In deroga al disposto dell'Art. INC. 2 - "Esclusioni"; comma c); punto 2), fermi restando i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie previsti negli allegati alla Scheda Tecnica, la Società indennizza i danni materiali e diretti a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, direttamente causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, con esclusione dei danni causati da fulminazione diretta.
La procedura di liquidazione del danno sarà soggetta al seguente criterio:
⚫ qualora gli impianti di distribuzione elettrica dei fabbricati non siano provvisti di impianti ed apparecchiature di protezione contro le fulminazioni indirette, conformi alle vigenti normative di Legge, l'indennizzo, fatto salvo quanto espresso in premessa al presente punto 7), sarà soggetto ad un'ulteriore riduzione del 5%. Tale riduzione sarà operante per tutti i sinistri successivi al primo, occorsi all'Ente assicurato dalla data di effetto della prima polizza redatta secondo le presenti condizioni di assicurazione.
La Società non indennizza i costi di intervento e sostituzione di componenti relativi a:
a) controlli di funzionalità;
b) manutenzione preventiva.
8) Onorari di periti e consulenti
Relativamente alle spese e/o gli onorari che il Contraente o l'Assicurato pagherà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, a periti, consulenti, architetti, ingegneri e professionisti in genere, l'assicurazione è operante fino ad un massimo del 10% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, e comunque entro il limite previsto negli allegati alla Scheda Tecnica, a condizione che l'importo del danno denunciato alla Società sia superiore a euro 30.000,00.
9) Merci in refrigerazione
La Società, a parziale deroga dell'Art. INC 2 "Esclusioni", lettera d) punto 2), indennizza i danni materiali diretti subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in banchi, armadi e celle frigorifere, direttamente causati da:
1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2. fuoriuscita del fluido frigorigeno; xxxxxxxxxxx:
a) ad incendio, fulmine, esplosione e scoppio ed altri eventi garantiti in polizza;
b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.
10) Ricorso terzi
La Società, qualora attivata la garanzia nella scheda tecnica, si obbliga a tenere indenne il Contraente o l'Assicurato, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di Legge
- per i danni materiali alle cose di terzi direttamente causati da Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio, anche se avvenuti con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente ovvero degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al paragrafo precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, sino alla concorrenza del 20% del massimale.
La Società si obbliga inoltre a tenere indenne il Contraente o l'Assicurato, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di Legge - per i soli danni materiali e diretti causati da Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio, anche se avvenuti con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente ovvero degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata, a Fabbricati e relativo Contenuto di proprietà di terzi, concessi temporaneamente in uso all'Assicurato/Contraente. Ciò, fino alla concorrenza dei limiti di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, riportati negli allegati alla Scheda Tecnica, senza vincolo alcuno di ubicazione, purché entro i confini dello Stato Italiano, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di X. Xxxxxx.
Sono esclusi i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
b) quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
Polizza n° 00067012303259 stampata in data 30/03/2021 MOD. CCS PARR 2 ED. 11/2022
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Il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
Il Contraente o l'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.
11) Perdita delle pigioni
In caso di danno al fabbricato indennizzabile a termini di polizza la Società rifonderà al Contraente o all'Assicurato la parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati. Ciò, per il tempo necessario al loro ripristino e, comunque, non oltre il limite di un anno. Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati dal Contraente o dall'Assicurato, proprietario, che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.
12) Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro
La Società indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro, esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n°185/64 e successive modificazioni ed integrazioni.
13) Xxxxx xxxxxxxxx
La Società corrisponde al Contraente o all'Assicurato un'indennità aggiuntiva fino al 10% dell'importo liquidabile a termini di polizza e con il massimo di euro 30.000,00, a titolo di danni indiretti che il Contraente o l'Assicurato sopporta a causa di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
14) Furto, Rapina, Estorsione
Le garanzie di cui al presente punto 14) operano, a parziale deroga dell'Art. INC.2 - Esclusioni lettera b) punto 1), qualora per le ubicazioni indicate nelle singole Schede Tecniche risultino operanti le Partite e le relative somme assicurate previste per l'assicurazione Furto, Rapina, Estorsione.
L'assicurazione è prestata a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali suddetti:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili, ove per serrature e chiavi si intendono anche i dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
La Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato i mezzi di protezione e chiusura mediante rottura o scasso degli stessi.
Qualora i mezzi di protezione e chiusura non siano corrispondenti a quelli ritenuti adeguati dalla relativa Definizione o non siano operanti, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% del danno liquidabile, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso. Il suddetto scoperto non opera per il furto del solo contenuto della chiesa e dei locali con essa comunicanti, avvenuto durante l'orario di apertura della chiesa e in qualsiasi modo commesso.
Sono esclusi dalla garanzia i danni agevolati dal Contraente o dall'Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave dagli incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono.
La garanzia è operante anche se l'autore del furto sia un collaboratore del Contraente o dell'Assicurato soltanto nei casi in cui si verifichino le seguenti circostanze:
a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o della sorveglianza interna dei locali stessi;
b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il collaboratore adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita) i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Polizza n° 00067012303259 | stampata in data 30/03/2021 13 / 43 | MOD. CCS PARR 2 ED. 11/2022 COPIA PER IL CONTRAENTE |
CGA0000067001200067012303259000000030042021B |
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
La garanzia è estesa alla Rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali del fabbricato assicurato, quand'anche le persone sulle quali viene fatta minaccia o violenza vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
La garanzia è altresì estesa all'Estorsione ovvero al caso in cui, all'interno dei locali assicurati, il Contraente o l'Assicurato oppure i suoi dipendenti o familiari vengano costretti a consegnare le cose assicurate, mediante violenza o minaccia diretta alla loro persona o ad altri che, al momento del fatto, si trovino nei medesimi locali, o quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia siano costrette ad introdurre gli autori del reato nei locali contenenti le cose assicurate.
Gli scoperti e le franchigie riportati negli allegati alla Scheda Tecnica "Limiti di indennizzo - Scoperti e franchigie" non sono operanti per i valori posti all'interno delle cassette delle elemosine.
Relativamente a Valori trasportati dal Legale Rappresentante del Contraente o dell'Assicurato e/o dai suoi delegati, la Società risponde dei danni per:
⚫ furto in seguito a infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
⚫ furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto dei valori ha indosso o a portata di mano i valori medesimi;
⚫ furto avvenuto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; xxxxxx e/o estorsione.
La garanzia è operante per il tragitto, e viceversa, con qualsiasi mezzo, dalla sede del Contraente o dell'Assicurato al domicilio e/o residenza della persona incaricata del trasporto, e/o verso banche, fornitori, clienti entro i confini dello Stato italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
In caso di Xxxxxxxx le somme assicurate con le singole partite di Polizza, i relativi limiti di Indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali Franchigie o Scoperti senza corrispondente restituzione di Premio.
Su richiesta del Contraente dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di Premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di Assicurazione in corso.
Xxx.XXX. 5 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. INC. 6 - Verifica dello stato delle cose assicurate
Alla Società è consentito verificare lo stato delle cose assicurate previo accordo con il Contraente e l'Assicurato in merito al tempo e alle modalità della verifica, potendosi avvalere della loro collaborazione.
In caso di sinistro la Società ha inoltre diritto di prendere visione dei registri, fatture e quanto utile al fine di poter determinare l'ammontare del danno.
Art. INC. 7 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; conservare le tracce e i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui;
b) denunciare all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società il verificarsi di ogni sinistro entro cinque giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza;
c) la denuncia di sinistro deve essere completa e deve quindi contenere l'indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il sinistro e, ove possibile, l'entità approssimata del danno e la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e degli eventuali testimoni dell'accaduto;
Polizza n° 00067012303259 stampata in data 30/03/2021 MOD. CCS PARR 2 ED. 11/2022
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d) presentare, nei dieci giorni successivi, dichiarazione/denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l'entità approssimata del danno nonché l'esistenza della copertura assicurativa. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
e) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.
L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio, come previsto e disciplinato rispettivamente dagli articoli 1913 e 1914 del Codice Civile, determina le conseguenze previste dall'articolo 1915 del Codice Civile e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio, o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tali obblighi.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti alla lettera a) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
Art. INC. 8 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
La Società si riserva inoltre ogni azione in qualsiasi sede nei confronti del Contraente o dell'Assicurato.
Xxx.XXX. 9 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata, oppure a richiesta di una delle Parti;
b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra di loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni su punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
Art. INC. 10 - Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all' Art. INC. 7 "Obblighi in caso di sinistro";
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. INC.11 "Determinazione del valore delle cose assicurate e dell'indennizzo" ;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell' Art. INC. 9 "Procedura per la valutazione del danno", lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Polizza n° 00067012303259 | stampata in data 30/03/2021 15 / 43 | MOD. CCS PARR 2 ED. 11/2022 COPIA PER IL CONTRAENTE |
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Art. INC. 11 - Determinazione del valore delle cose assicurate e dell'indennizzo
A) Determinazione del valore delle cose assicurate.
I. Fabbricati.
Il valore delle cose assicurate al momento del sinistro è pari all'importo necessario per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato secondo le tecniche ed i criteri previsti dalla buona regola dell'arte e dalle norme vigenti, escludendo il valore dell'area.
Il criterio di determinazione della relativa somma assicurata è fissato, per le seguenti tipologie di immobili, negli importi risultanti dal prodotto tra la superficie complessiva dei piani del fabbricato (o tra il volume esterno dello stesso) e, rispettivamente, il valore specifico per metro quadrato, €/m2 (o per metro cubo, €/m3) convenzionalmente fissato dalle Parti.
Tali valori specifici sono riportati nella Scheda Tecnica di polizza e non potranno essere inferiori ai seguenti valori minimi.
- Chiesa,cappella: 2.500,00€/m2
- Campanile, Capitello, Canonica, Oratorio, Scuola-Asilo, Cinema-Teatro, Colonia-Casa per ferie, Abitazione uso residenziale, Struttura sportiva, Sala polifunzionale: 350,00 €/m3.
II. Contenuto.
Il valore del contenuto si determina "allo stato d'uso", pari al costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con cose equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni circostanza concomitante; il tutto comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali.
III. Opere d'arte e oggetti di antiquariato, Preziosi, Collezioni.
Il valore delle opere d'arte, oggetti di antiquariato e preziosi è pari al loro valore attuale di mercato in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, funzionalità e ogni altra circostanza concomitante.
B) Determinazione dell'indennizzo.
I. Fabbricati.
Per "valore allo stato d'uso" dei fabbricati si intende il loro valore, determinato in base alle stime previste dal presente Art. INC.11 "Determinazione del valore delle cose assicurate e dell'indennizzo", punto A) I, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni altra circostanza concomitante.
L'ammontare del danno per i fabbricati è determinato prima con il criterio dello "stato d'uso" come sopra descritto; si calcola quindi la differenza tra la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte, compresi gli oneri di urbanizzazione e per riparare quelle soltanto danneggiate al netto del valore dei residui, escludendo il valore dell'area, e quella determinata "allo stato d'uso".
Il "supplemento di indennità" da aggiungere all'ammontare del danno "allo stato d'uso" è pari alla suddetta differenza.
Il pagamento del "supplemento di indennità" è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia. In nessun caso la Società, fermo quanto previsto dall'Art. INC.13 "Limite di indennizzo", indennizzerà un importo superiore al doppio del relativo "valore allo stato d'uso".
III. Contenuto.
In caso di sinistro si determina il valore di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con cose equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni circostanza concomitante; il tutto comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali. Dal valore così determinato si deducono il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate.
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IV. Opere d'arte e oggetti di antiquariato, Preziosi, Collezioni.
In caso di sinistro si determina il valore delle cose assicurate, pari al loro valore attuale di mercato in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, funzionalità e ogni altra circostanza concomitante; il tutto comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali. Dal valore così determinato si deducono il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate.
Art. INC.12 - Assicurazione in totale deroga alla regola proporzionale
L'assicurazione prestata con la presente polizza opera in totale deroga all'articolo 1907 del Codice Civile e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dal suddetto articolo in caso di mancata rispondenza tra i valori assicurati ed il reale valore dei beni oggetto della copertura. Rimane fermo in ogni caso quanto previsto dall'Art. INC. 13 "Limite di indennizzo".
Art. INC.13 - Limite di indennizzo
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile, la Società è tenuta al pagamento dell'indennizzo, per singolo sinistro e per tutti i sinistri occorsi nella medesima annualità assicurativa, fino all'importo, pari al minimo tra il valore dei fabbricati determinato secondo il disposto dell'Art. INC. 11) A) I. "Determinazione del valore delle cose assicurate" ed i limiti di indennizzo previsti negli allegati alla Scheda Tecnica pattuiti tra le Parti al momento della sottoscrizione del contratto.
Art. INC. 14 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro trenta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'assicurato dimostri che non ricorre il caso previsto dall'Art. INC. 2 "Esclusioni", lettera d) 1).
Art. INC. 15 - Anticipo indennizzi
L'Assicurato ha il diritto di ottenere dalla Società, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile pari ad un importo di almeno euro 100.000,00.
L'obbligazione della Società:
- sarà in essere trascorsi novanta giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano passati almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo;
- è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell'Assicurato degli obblighi di cui all'Art. INC. 7 "Obblighi in caso di sinistro".
L'acconto non potrà comunque essere superiore a euro 500.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del danno. Poiché l'assicurazione è stata stipulata sulla base del valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse e l'Assicurato potrà in seguito richiedere un solo acconto del "supplemento di indennità". Tale acconto verrà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta e dovrà essere erogato dalla Società entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'Assicurato.
Art. INC. 16 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente o dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente o dall'Assicurato, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente o dall'Assicurato. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
Art. INC. 17 - Denuncia circostanziata del sinistro
A parziale modifica dell'Art. INC.7 "Obblighi in caso di sinistro", che sanciscono l'obbligo del Contraente o dell'Assicurato a presentare denuncia circostanziata del sinistro, si conviene che egli è tenuto unicamente a presentare uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati da sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita. Resta tuttavia ferma la facoltà, da parte della Società, di stabilire - avvalendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato/Contraente - la quantità, la qualità e il valore di tutti gli enti garantiti esistenti al momento del sinistro.
Art. INC. 18 - Differenziale storico e artistico
A parziale deroga dell'Art. INC. 11 "Determinazione del valore delle cose assicurate e dell'indennizzo", la Società indennizza, ad integrazione della somma assicurata per la partita fabbricati e nei limiti dei valori delle cose assicurate di cui al suddetto articolo e, comunque, entro i limiti fissati in polizza per ogni tipologia di garanzia, i maggiori danni che i fabbricati assicurati, aventi particolare valore storico artistico, possano subire a seguito di sinistro indennizzabile a termini
Polizza n° 00067012303259 | stampata in data 30/03/2021 17 / 43 | MOD. CCS PARR 2 ED. 11/2022 COPIA PER IL CONTRAENTE |
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di polizza. Tali maggiori danni sono quelli che eccedono la normale spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e possono riguardare, a titolo esemplificativo, affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche.
Art. INC. 19 - Rinuncia al diritto di surroga
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art.1916 C.C., verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile. La Società non rinuncia al diritto di surroga, derivante dall'art.1916 C.C., verso:
• conduttori di fabbricati dati in locazione ad eccezione dei conduttori di fabbricati, concessi dal Contraente o dall'Assicurato in comodato d'uso gratuito e nei quali vengono esercitate attività caritativo-assistenziali di natura ed ispirazione religiosa.
Xxx.XXX. 20 - Buona fede
La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte e incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comportano decadenza del diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze non siano imputabili a dolo o a colpa grave e non riguardino le caratteristiche essenziali del rischio.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. FUR. 21 - Recupero delle cose rubate
Se le cose colpite da sinistro furto o rapina vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente/Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose rubate.
Se, invece, la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato/Contraente ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il
valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Polizza n° 00067012303259 stampata in data 30/03/2021 MOD. CCS PARR 2 ED. 11/2022
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CONDIZIONI AGGIUNTIVE
A) Inondazione, Alluvione
In deroga al disposto dell'Art. 2 INC. - Esclusioni, comma a), punto 3), la Società, qualora attivata la garanzia nella scheda tecnica, indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, direttamente causati da inondazione o alluvione anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate e non, poste nelle vicinanze.
La Società non indennizza i danni:
a) causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sulle cose assicurate;
c) causati da traboccamento o rigurgito di fognature, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sulle cose assicurate;
d) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
e) a cose mobili all'aperto.
Il pagamento dell'indennizzo per danni a cose poste in locali interrati o seminterrati ad altezza inferiore a cm. 12 dal pavimento verrà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di importi pari al triplo dei rispettivi importi riportati nelle Schede Tecniche; ciò, limitatamente agli importi relativi ai livelli di franchigia, ferme restando le rispettive percentuali di scoperto.
Il limite di indennizzo riportato nelle rispettive Schede Tecniche è comprensivo degli importi di liquidazione afferenti i seguenti articoli delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio e Altri Danni ai Beni - Furto e Rapina:
Art. INC. 4 - Precisazioni su alcune tipologie di garanzia, punti:
8) Onorari di periti e consulenti;
9) Merci in refrigerazione;
11) Perdita delle pigioni;
12) Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro;
13) Xxxxx xxxxxxxxx.
Art. INC. 18 - Differenziale storico e artistico.
Il limite di indennizzo per i danni alle cose poste in locali interrati o seminterrati ad altezza inferiore a cm. 12 dal pavimento è pari al 50% del limite di indennizzo riportato nelle rispettive Schede Tecniche.
B) Terremoto
In deroga al disposto dell'Art. 2 INC. - Esclusioni, comma a), punto 4), la Società, qualora attivata la garanzia nella scheda tecnica, indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, direttamente causati da terremoto.
La Società non indennizza i danni:
a) di eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, maremoto;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
c) di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
Agli effetti dell'operatività di quanto previsto nelle rispettive Schede Tecniche, in merito alla percentuale dello scoperto, del relativo "minimo" e del limite di indennizzo, si precisa che le scosse registrate nelle settantadue ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro.
Il limite di indennizzo riportato nelle rispettive Schede Tecniche è comprensivo degli importi di liquidazione afferenti i seguenti articoli delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio e Altri Danni ai Beni - Furto e Rapina :
Art. INC. 4 - Precisazioni su alcune tipologie di garanzia, punti:
8) Onorari di periti e consulenti;
9) Merci in refrigerazione;
11) Perdita delle pigioni;
12) Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro;
13) Xxxxx xxxxxxxxx.
Art. INC. 18 - Differenziale storico e artistico.
Polizza n° 00067012303259 | stampata in data 30/03/2021 19 / 43 | MOD. CCS PARR 2 ED. 11/2022 COPIA PER IL CONTRAENTE |
CGA0000067001200067012303259000000030042021B |
C) Valanga, Slavina, Smottamento, Franamento, Cedimento del terreno
In deroga al disposto dell'Art. INC. 2 - Esclusioni, comma a), punto 5), la Società, qualora attivata la garanzia nella scheda tecnica, indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da crollo totale o parziale dei fabbricati assicurati, provocato da valanga e slavina, nonché da:
1) smottamento, intendendosi per tale uno scivolamento del terreno lungo un versante inclinato causato da infiltrazioni d'acqua nei materiali costituenti il suolo;
2) franamento, intendendosi per tale un distacco e/o uno scoscendimento di terre e rocce anche non derivante da infiltrazione d'acqua;
3) cedimento del terreno.
Cattolica non risponde dei danni di cui ai punti 1), 2), 3), se i suddetti eventi sono stati determinati da:
a) errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporto e lavori di scavo;
b) errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui gravano in relazione alle caratteristiche del terreno stesso.
Il limite di indennizzo riportato nelle rispettive Schede Tecniche è comprensivo degli importi di liquidazione afferenti i seguenti articoli delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio e Altri Danni ai Beni - Furto e Rapina:
Art. INC. 4 - Precisazioni su alcune tipologie di garanzia, punti:
8) Onorari di periti e consulenti;
9) Merci in refrigerazione;
11) Perdita delle pigioni;
12) Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro;
13) Xxxxx xxxxxxxxx.
Art. INC. 18 - Differenziale storico e artistico.
D) Aumento franchigie
Xxxxx gli scoperti e i relativi "minimi", riportati nelle rispettive Schede Tecniche, afferenti le Garanzie Aggiuntive A), B), C), gli importi relativi ai "minimi" di scoperto e alle franchigie previsti nella tabella SCOPERTI e FRANCHIGIE PER SINGOLO SINISTRO si intendono raddoppiati.
Polizza n° 00067012303259 stampata in data 30/03/2021 MOD. CCS PARR 2 ED. 11/2022
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DEFINIZIONI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE:
⚫ PROPRIETA' DEI FABBRICATI
⚫ GESTIONE ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
Collaboratori volontari non identificati
Coloro che per adesione ideale svolgono, a favore della Parrocchia contraente e per il perseguimento dei fini istituzionali della medesima, tutte le attività loro proprie a titolo gratuito, senza vincolo di orario, né di dipendenza gerarchica.
Per attività si intendono quelle:
• ecclesiali ed educative (es.: animazione liturgica, catechesi)
• caritativo - assistenziali (visita ai malati, assistenza agli anziani);
• di carattere ausiliario a servizio della Parrocchia (pulizia della Chiesa, gestione del bar parrocchiale, manutenzione ordinaria).
Cose
Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Rischio
La probabilità che si verifichi un sinistro e la richiesta media di risarcimento che può derivarne in rapporto alla media dei massimali assicurati su enti e attività similari.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Polizza n° 00067012303259 | stampata in data 30/03/2021 21 / 43 | MOD. CCS PARR 2 ED. 11/2022 COPIA PER IL CONTRAENTE |
CGA0000067001200067012303259000000030042021B |
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE:
⚫ PROPRIETA' DEI FABBRICATI
Garanzia Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) Art. RCPF. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società, nei limiti del massimale indicato nella Scheda Tecnica, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:
• morte e lesioni personali;
• distruzione o danneggiamenti di cose;
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dall'art.14 della Legge 12 giugno 1984, n°222, per i danni subiti da terzi.
Art. RCPF. 2 - Rischi assicurati
I. Proprietà e/o la conduzione di fabbricati.
La garanzia R.C.T. vale per:
a) la responsabilità civile derivante dalla proprietà, conduzione, possesso e custodia dei fabbricati di pertinenza dell'Assicurato adibiti a usi religiosi o civili di pertinenza dell'Assicurato quali: chiesa, campanile, canonica, oratorio, cappella, scuola/asilo, abitazione (uso proprio o in uso a terzi), cinema-teatro, colonia-casa per ferie, strutture sportive, sale polifunzionali. Sono compresi infissi, impianti idrici, igienico - sanitari, termici, elettrici e/o elettromeccanici e/o elettronici, di condizionamento, impianti per il suono automatico delle campane, altre installazioni e impianti al servizio del fabbricato e dell'esercizio dell'attività, considerati immobili per natura e destinazione, pensiline, tettoie e recinzioni in muratura, cancellate e cancelli e altre minori dipendenze.
Si intendono inclusi altari, pulpiti, cantorie, affreschi, statue ed opere d'arte non aventi valore artistico, facenti parte integrante del fabbricato, elementi del fabbricato posti stabilmente anche all'esterno dello stesso, compresi gli oggetti d'arte, quali ad esempio, capitelli, bassorilievi, monoliti e portali.
La garanzia R.C.T. è operante a condizione che i fabbricati siano:
1. in buone condizioni di stato d'uso e di manutenzione;
2. in uso e nella oggettiva disponibilità dell'Assicurato e che le competenti Autorità non abbiano emanato, per i fabbricati medesimi, specifica Ordinanza di Inagibilità. Nel caso di emanazione da parte dell'Autorità competente di Ordinanza di Inagibilità dei fabbricati per cause di forza maggiore, per operazioni di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione, l'assicurazione degli stessi, per il periodo di operatività di tale Ordinanza, si intende nulla e priva di ogni effetto;
3. sul territorio della Repubblica Italiana, dello Stato del Vaticano e della Repubblica di San Marino e posti nelle ubicazioni indicate nelle Schede Tecniche.
b) L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione di antenne radiotelevisive, e di spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, recinzioni, giardini, parchi, alberi, cancelli elettrici, cancellate, scale, muraglioni, attrezzature per giochi, strade private, fissi, infissi e dipendenze tutte a condizione che risultino in buone condizioni di stato d'uso e di manutenzione.
c) Se l'Assicurato occupa anche solo una porzione della costruzione edile di sua proprietà, l'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'intera proprietà della costruzione edile.
d) L'assicurazione comprende anche i danni a terzi causati da fuoriuscita di acqua condotta o da rigurgito di fogne, purché verificatisi a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento; tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 250,00 e nel limite di un massimale pari a euro 50.000,00 per singolo sinistro e per tutti i sinistri occorsi nella medesima annualità assicurativa.
e) I danni derivanti da lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, dei Fabbricati indicati nelle Schede Tecniche affidati a imprese terze. L'assicurazione vale per la responsabilità che fa capo all'Assicurato nella sua qualità di committente ed opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per la Progettazione ed il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche od integrazioni e che dall'evento siano
Polizza n° 00067012303259 stampata in data 30/03/2021 MOD. CCS PARR 2 ED. 11/2022
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derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale.
Art. RCPF. 3 - Determinazione del valore del fabbricato
Ai fini del calcolo del premio relativo alla garanzia di cui all'Art. RCPF. 2 - Rischi assicurati - punto I., il valore del fabbricato è pari all'importo necessario per la sua integrale costruzione a nuovo secondo le tecniche ed i criteri previsti dalla buona regola dell'arte e dalle norme vigenti, escludendo il valore dell'area.
Il criterio di determinazione del valore del fabbricato è fissato, per le seguenti tipologie di immobili, negli importi risultanti dal prodotto tra la superficie complessiva dei piani del fabbricato (o tra il volume esterno dello stesso) e, rispettivamente, il valore specifico per metro quadrato, €/m2 (o per metro cubo, €/m3) convenzionalmente fissato dalle Parti.
Tali valori specifici sono riportati nella Scheda Tecnica di polizza e non potranno essere inferiori ai seguenti valori minimi.
− Chiesa, Cappella: 2.500,00 €/m2
− Campanile, Capitello, Canonica, Oratorio, Scuola/Asilo, Cinema-teatro, Colonia, Casa per ferie, Abitazione (uso proprio o in uso terzi), Strutture sportive, Sale polifunzionali: 350,00 €/m3.
Art. RCPF. 4 - Persone non considerate terze
Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:
a) il Parroco pro-tempore per conto del quale viene prestata la garanzia, nonché le persone che si trovino con loro in rapporto di cui alla lettera b) che segue;
b) i genitori del Parroco pro-tempore e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza anche occasionale con l'Assicurato/Contraente subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
d) i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione.
A parziale deroga della lettera d) i Collaboratori Xxxxxxxxx non identificati sono considerati terzi per i danni indennizzabili a termini di polizza da cui derivino:
• morte;
• lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art.583 del codice penale.
Art. RCPF. 5 - Esclusioni
L'assicurazione non comprende i danni derivanti:
a) da proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico, o su aree a queste equiparate, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
b) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
c) alle opere in costruzione;
d) alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
e) conseguenti a:
⚫ interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
⚫ inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo i danni derivanti da rottura accidentale di impianti o condutture, il cui indennizzo avverrà, previa applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 2.500,00; ciò, nel limite del massimale e comunque con il massimo indennizzo di euro 25.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di ciascuna annualità assicurativa;
f) da furto;
g) a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
h) alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
i) da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
j) da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, hardware, software;
k) a condutture e impianti sotterranei in genere;
l) a fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
m) derivati dall'esercizio di attività imprenditoriali, aziendali o di servizi;
n) alle cose che si trovano nell'ambito dell'esecuzione di lavori;
Polizza n° 00067012303259 | stampata in data 30/03/2021 23 / 43 | MOD. CCS PARR 2 ED. 11/2022 COPIA PER IL CONTRAENTE |
CGA0000067001200067012303259000000030042021B |
o) cagionati alle cose poste all'interno dei veicoli o sopra gli stessi, nonché i danni da furto e /o incendio e quelli conseguenti a mancato uso;
p) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esercizio dei lavori;
q) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
r) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
s) derivanti da malattie professionali;
t) derivanti da:
⚫ estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti costituiti interamente o parzialmente da asbesto;
⚫ uso di prodotti costituiti interamente o parzialmente da asbesto;
u) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e ad eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché ad incidenti dovuti a ordigni di guerra;
v) provocati da campi elettromagnetici;
w) derivanti dall'esercizio di Residenze Sanitarie Assistite, Case di riposo, Cliniche, Ospedali.
Art. RCPF. 6 - Pluralità di assicurati - Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito nella Scheda Tecnica per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro. Nel caso in cui un unico sinistro interessi contemporaneamente la garanzia R.C.T. e la garanzia R.C.O., il massimale indicato nella Scheda Tecnica rappresenta la massima esposizione da parte della Società.
Fermo quanto sopra, il massimale indicato nella Scheda Tecnica si intende stabilito per uno o più sinistri verificatisi nel corso di ciascuna annualità assicurativa.
Art. RCPF. 7 - Rinuncia al diritto di surroga
La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 del codice civile, verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
Polizza n° 00067012303259 stampata in data 30/03/2021 MOD. CCS PARR 2 ED. 11/2022
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DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO
Art. RCPF. 8 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto, all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro 7 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
L'inadempimento all'obbligo di avviso, come previsto e disciplinato dall'articolo 1913 del Codice Civile, determina le conseguenze previste dall'articolo 1915 del Codice Civile e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso, o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tale obbligo.
Art. RCPF. 9 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'Assicurato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, nei limiti del quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, ai sensi dell'articolo 1917 del Codice Civile la Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. RCPF. 10 - Richieste di indennizzo e di risarcimento nei settori Infortuni e Responsabilità Civile
Poiché la presente Xxxxxxx è stata stipulata dal Contraente o dall'Assicurato anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del sinistro, si conviene che qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari (o soltanto qualcuno di essi) non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennizzo dovuto ai sensi della garanzia Infortuni, ed avanzino verso il Contraente o l'Assicurato maggiori pretese a titolo di Responsabilità Civile, detto indennizzo nella sua totalità viene accantonato, per essere computato nel risarcimento che il Contraente o l'Assicurato fosse tenuto a corrispondere a seguito di sentenza definitiva o transazione.
Qualora successivamente alla liquidazione del sinistro ai sensi della garanzia Infortuni vengano avanzate verso il Contraente o l'Assicurato richieste di risarcimento a titolo di Responsabilità Civile, l'importo erogato in base alla garanzia Infortuni verrà considerato quale acconto sull'eventuale maggior importo che il Contraente o l'Assicurato fosse tenuto a corrispondere a seguito di sentenza definitiva o di transazione.
Polizza n° 00067012303259 | stampata in data 30/03/2021 25 / 43 | MOD. CCS PARR 2 ED. 11/2022 COPIA PER IL CONTRAENTE |
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NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE:
⚫ GESTIONE ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
Garanzia Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) Art. RCGA. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società, nei limiti del massimale indicato nella Scheda Tecnica, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:
• morte e lesioni personali;
• distruzione o danneggiamenti di cose;
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato/Contraente da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dall'art.14 della Legge 12 giugno 1984, n°222, per i danni subiti da terzi.
Art. RCGA. 2 - Rischi assicurati
I. Gestione ed Esercizio delle attività.
La garanzia R.C.T. vale per:
1) l'esercizio del culto e di qualsiasi manifestazione a carattere liturgico svolta anche all'esterno dei fabbricati;
2) l'esercizio di uffici Parrocchiali, compresi i danni dovuti a errori, disguidi, ritardi o smarrimenti nella redazione, consegna e/o conservazione di atti e documenti. A tal proposito, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, entro il limite di euro 5.000,00 per uno o più sinistri occorsi nella medesima annualità assicurativa, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese), per danni conseguenti a perdite patrimoniali.
Limitatamente alla presente garanzia, a parziale deroga delle definizioni di polizza, per sinistro si intende "la richiesta di risarcimento per danni per i quali è prestata l'assicurazione".
La presente garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato/Contraente nel corso del periodo di assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di effetto dell'assicurazione stessa;
3) l'esercizio degli oratori e dei corsi di catechesi, gestiti anche presso sedi non Parrocchiali, inclusa la responsabilità civile derivante da incarichi inerenti all'attività dell'oratorio e/o Parrocchiale, affidati dall'Assicurato/Contraente anche a minorenni, e al relativo svolgimento eseguito da questi in modo autonomo, singolarmente o in gruppo;
4) i viaggi e i soggiorni in genere, le gite effettuate in forma collettiva dagli oratoriani, compresa la pratica escursionistica senza scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salvo l'attraversamento degli stessi lungo vie tracciate durante le gite; l'uso della slitta, lo sport dello sci da neve (esclusi il salto dal trampolino, lo sci d'alpinismo, il fuoripista e lo sci estremo); i campeggi fissi e/o mobili, compresa la responsabilità civile derivante dalla proprietà, esercizio e conduzione delle strutture costituenti i campeggi medesimi;
5) la sorveglianza e assistenza temporanea di minori per il periodo durante il quale i genitori o le persone incaricate dagli stessi partecipano alle attività descritte nel presente punto I. Gestione / Esercizio delle attività, punti 1) e 3);
6) l'organizzazione di concerti, riunioni e conferenze svolte in ambito diocesano;
7) l'accompagnamento degli oratoriani da casa al centro Parrocchiale e viceversa, anche a mezzo pulmini di terzi, ferma l'esclusione dei rischi rientranti nelle disposizioni di Legge in vigore sull'assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale;
8) le attività sportive svolte in ambito diocesano, compresa l'organizzazione e/o la partecipazione a tornei o gare delle varie specialità;
9) l'esercizio e/o la gestione, in ambito diocesano, di spogliatoi, servizi, infrastrutture, attrezzature sportive e ricreative in genere. L'assicurazione comprende la responsabilità derivante dalla proprietà di campi di calcio, piste di pattinaggio a rotelle, campi da tennis, bocce, pallacanestro, pallavolo, palestre, tribune in muratura esistenti negli impianti sportivi di proprietà dell'Assicurato/Contraente;
10) le attività svolte da incaricati dalla Parrocchia a scopo caritativo o benefico, comprese la raccolta di offerte in denaro, di carta, indumenti e altri oggetti di recupero;
11) eventuali azioni di regresso che a parziale deroga dell'Art. RCGA. 4 "Esclusioni" lett. a) dovessero competere all'impresa che assicura i veicoli di proprietà dell'Assicurato/Contraente, del Parroco pro tempore, dei sacerdoti coadiutori e/o residenti presso la Parrocchia, in base alle disposizioni di Legge in vigore sull'assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale, per fatti commessi da minori dei quali l'Assicurato/Contraente debba rispondere;
12) la proprietà e l'uso di velocipedi e veicoli non a motore;
Polizza n° 00067012303259 stampata in data 30/03/2021 MOD. CCS PARR 2 ED. 11/2022
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13) l'inosservanza della norme previste dal D.lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni per i danni cagionati a terzi, esclusi i prestatori di lavoro utilizzati dall'Assicurato/Contraente;
14) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 2.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e, comunque, con il massimo indennizzo di euro 25.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di ciascuna annualità assicurativa;
15) l'esercizio delle attività ricreative Parrocchiali, frequentate anche da adulti, con sale riunioni, da gioco, bar, stand gastronomici, compresa la consumazione di generi alimentari preparati e/o forniti dall'Assicurato/Contraente, per i danni arrecati a terzi, compresi gli associati e frequentatori.
La garanzia comprende altresì:
a) l'organizzazione di gite, pellegrinaggi, lotterie, pesche di beneficenza, giochi, sagre e manifestazioni svolte nell'ambito della Parrocchia in occasione di celebrazioni e feste di particolare rilievo con esclusione di spettacoli pirotecnici;
b) l'organizzazione di sfilate con carri allegorici, compreso l'allestimento degli stessi;
c) la proprietà e l'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, le operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci presso terzi, ferma l'esclusione dei rischi rientranti nelle disposizioni di Legge in vigore sull'assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale;
16) l'esercizio occasionale dell'attività scoutistica svolta dal gruppo parrocchiale non aderente all'A.G.E.S.C.I. (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) o ad altre associazioni similari, compresi i danni subiti dagli associati per fatto degli associati stessi, anche se minorenni, compresa la responsabilità personale dei dirigenti e collaboratori nell'esercizio dell'attività svolta per conto dell'Assicurato/Contraente.
L'assicurazione vale per lo svolgimento di tutte le attività previste dal programma del gruppo scout, compresa la partecipazione ai campeggi e alle escursioni, anche in montagna, compresa la pratica escursionistica senza scalata di rocce od accesso ai ghiacciai, salvo l'attraversamento degli stessi lungo sentieri segnati sulle carte topografiche ed in loco, compresa la pratica dello sport sci da neve, esclusi il salto dal trampolino, lo sci d'alpinismo, il fuoripista e lo sci estremo.
La garanzia non è operante per danni a cose di terzi causati da incendio;
17) i danni derivanti dall'esercizio di attività a scopi assistenziali, comprese quelle infermieristiche purché eseguite da persona regolarmente abilitata ai sensi di Legge, svolte in Parrocchia o al domicilio degli assistiti;
18) i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.
La garanzia è prestata con una franchigia fissa di euro 250,00 per ogni mezzo danneggiato;
19) i danni cagionati a terzi, ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile, da dipendenti, compresi eventuali prestatori di lavoro in:
• regime di somministrazione (D.lgs n. 276 del 10/09/2003) e successive modifiche;
• rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Legge n. 335 del 8/8/1995) e successive modifiche;
• in relazione alla guida di veicoli a motore, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato/Contraente , dei dipendenti o dei prestatori di lavoro o agli stessi intestati al pubblico registro automobilistico ovvero a loro locati.
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
È fatto salvo, in ogni caso, il diritto di surroga della Società nei confronti dei responsabili, salvo quanto previsto dal successivo Punto V "R.C.O. e Responsabilità personale dei prestatori di lavoro".
La garanzia è prestata con una franchigia fissa di euro 250,00 per ogni sinistro e vale entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano;
20) la proprietà e/o funzionamento dell'arredamento, delle attrezzature e del macchinario, anche installati su veicoli a motore, ferma l'esclusione dei rischi rientranti nelle disposizioni di Legge in vigore sull'assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale;
21) la proprietà, l'uso e l'installazione di insegne, attrezzature e cartelloni pubblicitari stradali e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato/Contraente nella sua qualità di committente di detti lavori. Non sono compresi i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
22) la proprietà di animali domestici; a tale riguardo si conviene che sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato/Contraente limitatamente ai danni corporali.
II. Responsabilità personale del Parroco, dei Sacerdoti coadiutori e dei collaboratori.
La garanzia R.C.T. vale per:
a) la responsabilità civile personale derivante al Parroco pro-tempore, nonché ai Sacerdoti coadiutori fissi e regolarmente incaricati, sia per lo svolgimento dell'attività di insegnamento presso scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado,
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sia, nell'ambito della vita privata, da fatto proprio o delle persone delle quali debbano rispondere (familiari o domestici). L'assicurazione copre altresì la responsabilità civile derivante ai familiari conviventi con il Parroco o con i Sacerdoti coadiutori fissi per fatti della vita privata;
b) la responsabilità civile personale derivante ai Sacerdoti coadiutori per lo svolgimento dell'attività da questi effettuata presso la Parrocchia;
c) la responsabilità civile personale derivante a preposti e/o collaboratori incaricati dal Parroco pro-tempore durante lo svolgimento delle attività oggetto dell'assicurazione svolte per conto dell'Assicurato/Contraente.
III. Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società, nel limite del massimale indicato nella Scheda Tecnica, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente, purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi della assicurazione di Xxxxx, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965 e successive modifiche, nonché del D. lgs. n° 38 del 23 febbraio 2000, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2) ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965, e del D. lgs. n° 38 del 23 febbraio 2000, cagionati ai prestatori di lavoro indicati al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5%.
L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS secondo quanto stabilito dall'art. 14 della Legge n° 222 del 12 giugno 1984.
Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.
IV. Responsabilità civile verso prestatori di lavoro in regime di somministrazione
Con la presente garanzia, la Società, nei limiti del massimale indicato nella Scheda Tecnica, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente, limitatamente a quanto previsto al precedente Punto III. punto1), nella sua qualità di utilizzatore, ai sensi del D. lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche, di prestatori di lavoro in regime di somministrazione che esercitano la propria attività presso l'Assicurato/Contraente.
Nel caso in cui, diversamente, l'I.N.A.I.L. esercitasse l'azione surrogatoria ex articolo 1916 del Codice Civile, si conviene, a parziale deroga dell'Art. RCGA. 3 - "Persone non considerate terze" lettera c), di considerare terzi i prestatori di lavoro in regime di somministrazione per gli infortuni da questi subiti nello svolgimento della propria attività presso l'Assicurato/Contraente.
Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.
V. Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro
La Società si obbliga a tenere indenni, per i danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato/Contraente,
nello svolgimento delle loro mansioni:
a) i prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato/Contraente, ivi compresa la responsabilità derivante ai sensi del D. lgs. N° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
b) i prestatori di lavoro in regime di somministrazione regolarmente utilizzati ai sensi D. lgs. N. 276 del 10 settembre 2003, e successive modifiche e/o integrazioni;
c) i prestatori di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della Legge n° 335 dell'8 agosto 1995 e successive modifiche e/o integrazioni.
Agli effetti della presente garanzia, sono considerati terzi, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così definite dall'articolo 583 del Codice Penale, i prestatori di lavoro sopra indicati.
VI. Responsabilità civile derivante dal D. lgs. n° 81 del 9 aprile 2008
La garanzia R.C.O. vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato/Contraente ai sensi del D. lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni per i danni derivanti da morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dal Codice Penale, cagionati ai dipendenti dell'Assicurato/Contraente e ai prestatori di lavoro temporaneo regolarmente utilizzati a norma di Legge.
Art. RCGA. 3 - Persone non considerate terze
Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:
a) il Parroco pro-tempore per conto del quale viene prestata la garanzia, nonché le persone che si trovino con loro in rapporto di cui alla lettera b) che segue;
b) i genitori del Parroco pro-tempore e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
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c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza anche occasionale con l'Assicurato/Contraente subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
d) i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione.
A parziale deroga della lettera d) i Collaboratori Xxxxxxxxx non identificati sono considerati terzi per i danni indennizzabili a termini di polizza da cui derivino:
⚫ morte;
⚫ lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art.583 del codice penale.
Art. RCGA. 4 - Esclusioni
L'assicurazione non comprende i danni derivanti:
a) da proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico, o su aree a queste equiparate, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'Art. RCGA. 2 punto I. punto 11);
b) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età, salvo quanto previsto all'Art. RCGA. 2 punto I. punto 11);
c) alle opere in costruzione;
d) alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
e) conseguenti a:
⚫ interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
⚫ inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo i danni derivanti da rottura accidentale di impianti o condutture, il cui indennizzo avverrà, previa applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 2.500,00; ciò, nel limite del massimale e comunque con il massimo indennizzo di euro 25.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di ciascuna annualità assicurativa;
f) da furto;
g) a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
h) alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
i) da proprietà dei fabbricati e da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
j) da insalubrità dei locali nei quali si svolge l'attività cui si riferisce l'assicurazione;
k) da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, hardware, software;
l) a condutture e impianti sotterranei in genere;
m) a fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
n) derivati dall'esercizio di attività imprenditoriali, aziendali o di servizi;
o) alle cose che si trovano nell'ambito dell'esecuzione di lavori;
p) cagionati alle cose poste all'interno dei veicoli o sopra gli stessi, nonché i danni da furto e /o incendio e quelli conseguenti a mancato uso;
q) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esercizio dei lavori;
r) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
s) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
t) derivanti da malattie professionali;
u) derivanti da:
⚫ estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti costituiti interamente o parzialmente da asbesto;
⚫ uso di prodotti costituiti interamente o parzialmente da asbesto;
v) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e ad eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché ad incidenti dovuti a ordigni di guerra;
w) provocati da campi elettromagnetici;
x) derivanti dall'esercizio di Residenze Sanitarie Assistite, Case di riposo, Cliniche, Ospedali.
L'assicurazione non vale per le attività Parrocchiali che risultano gestite da Enti dotati di autonoma soggettività giuridica rispetto all'Ente Parrocchia.
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Art. RCGA. 5 - Pluralità di assicurati - Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito nella Scheda Tecnica per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro. Nel caso in cui un unico sinistro interessi contemporaneamente la garanzia R.C.T. e la garanzia R.C.O., il massimale indicato nella Scheda Tecnica rappresenta la massima esposizione da parte della Società.
Fermo quanto sopra, il massimale indicato nella Scheda Tecnica si intende stabilito per uno o più sinistri verificatisi nel corso di ciascuna annualità assicurativa.
Art. RCGA. 6 - Estensione territoriale
La garanzia R.C.T. vale per i sinistri che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei. La garanzia R.C.O. vale per il mondo intero.
Art. RCGA. 7 - Rinuncia al diritto di surroga
La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge, purché l'Assicurato/Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
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DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO
Art. RCGA. 8 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
L'inadempimento all'obbligo di avviso, come previsto e disciplinato dall'articolo 1913 del Codice Civile, determina le conseguenze previste dall'articolo 1915 del Codice Civile e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso, o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tale obbligo.
Art. RCGA. 9 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'Assicurato/Contraente.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite del quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse, ai sensi dell'articolo 1917 del Codice Civile la Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. RCGA. 10 - Richieste di indennizzo e di risarcimento nei settori Infortuni e Responsabilità Civile
Poiché la presente Xxxxxxx è stata stipulata dall'Assicurato/Contraente anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del sinistro, si conviene che qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari (o soltanto qualcuno di essi) non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennizzo dovuto ai sensi della garanzia Infortuni, ed avanzino verso l'Assicurato/Contraente maggiori pretese a titolo di Responsabilità Civile, detto indennizzo nella sua totalità viene accantonato, per essere computato nel risarcimento che l'Assicurato/Contraente fosse tenuto a corrispondere a seguito di sentenza definitiva o transazione.
Qualora successivamente alla liquidazione del sinistro ai sensi della garanzia Infortuni vengano avanzate verso l'Assicurato/Contraente richieste di risarcimento a titolo di Responsabilità Civile, l'importo erogato in base alla garanzia Infortuni verrà considerato quale acconto sull'eventuale maggior importo che l'Assicurato/Contraente fosse tenuto a corrispondere a seguito di sentenza definitiva o di transazione.
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DEFINIZIONI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE INFORTUNI
Beneficiario
La persona fisica o giuridica designata dall'Assicurato, alla quale la Società deve liquidare l'indennizzo in caso di infortunio con decesso dell'Assicurato. In assenza di designazione specifica i Beneficiari sono gli eredi in parti uguali tra loro.
Collaboratori volontari non identificati
Coloro che svolgono, a favore della Parrocchia contraente e per il perseguimento dei fini istituzionali della medesima, tutte le attività loro proprie a titolo gratuito, senza vincolo di orario, né di dipendenza gerarchica.
Day hospital
La degenza diurna, in istituto di cura (pubblico o privato) regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, documentata da cartella clinica e finalizzata all'erogazione di trattamenti terapeutici o chirurgici.
Infortunio
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte, l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea.
Invalidità permanente
La perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Istituto di cura
Gli ospedali pubblici, le cliniche e le case di cura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e/o private, regolarmente autorizzati al ricovero dei malati. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di cura per la convalescenza e il soggiorno.
Malattia
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Oratoriani
I giovani di età inferiore ai trenta anni che frequentano gli oratori gestiti dall'Assicurato/Contraente.
Ricovero/degenza
La permanenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sforzo
Evento straordinario e improvviso in cui, per vincere una resistenza esterna, è richiesto l'impiego di una energia muscolare superiore alle possibilità fisiche dell'Assicurato.
Sinistro
Il verificarsi dell'evento per cui è prestata l'assicurazione.
Ubriachezza
Si considera in stato di ubriachezza l'Assicurato al quale venga riscontrato un tasso alcoolemico superiore alla limitazione della Legge vigente.
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NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI
Art. INF.1 - Rischi compresi
Sono compresi:
a) l'asfissia di origine non morbosa;
b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
c) l'annegamento;
d) l'assideramento o il congelamento;
e) i colpi di sole o di calore;
f) le affezioni conseguenti a morsi di animali e rettili o a punture di insetti, aracnidi, esclusa la malaria;
g) gli infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato (a parziale deroga all'articolo 1900 del Codice Civile);
h) gli infortuni causati da tumulti popolari, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva (in deroga all'art 1912 del Codice Civile);
i) gli infortuni derivanti da stati di malore o incoscienza, non provocati da abuso di alcolici, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o sostanze allucinogene;
le lesioni da sforzo, con esclusione degli infarti e delle ernie. Sono invece comprese le ernie addominali da sforzo,
limitatamente alla garanzia di invalidità permanente;
j) gli infortuni che l'Assicurato subisce durante i viaggi in aereo turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque esercitati, tranne che:
- da società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aeroclubs.
L'assicurazione è operante dal momento in cui l'Assicurato è salito a bordo in un aeromobile fino al momento in cui ne è disceso. Sono inoltre considerati infortuni anche quelli occorsi in conseguenza di imprudenza o negligenza grave dell'Assicurato in qualità di passeggero.
k) a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1912 del Codice Civile, la garanzia è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra e insurrezione, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se e in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi in uno stato estero.
Art. INF. 2 - Rischi sportivi
Sono compresi gli infortuni derivanti da:
a) qualsiasi sport praticato a livello ricreativo. Non è considerata attività ricreativa l'attività agonistica che preveda il tesseramento alle competenti federazioni sportive;
b) qualsiasi dei seguenti sport, anche se svolti agonisticamente, purché non professionalmente: atletica Leggera, bocce, golf, pesca non subacquea, podismo, scherma, surf, tennis, tennistavolo, tiro, windsurf e vela.
Sono esclusi gli infortuni derivanti dalla pratica delle seguenti attività sportive anche se svolte a livello ricreativo:
A) pratica di sport che prevede l'uso di veicoli o natanti a motore, pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, arti marziali in genere, motonautica, arrampicata libera (free climbing), speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, bob, hockey a rotelle e su ghiaccio, rugby, football americano, immersioni subacquee con autorespiratore, canyoning, bungee jumping, guida e pratica di sport che prevedono l'utilizzo di mezzi aerei, compresi quelli definiti dalla Legge "apparecchi per il volo da diporto o sportivo" (ultraleggeri, deltaplani, paracaduti, parapendii e simili);
B) la pratica dell'alpinismo con scalata di rocce e accesso ai ghiacciai fino al 3° grado (scala di Monaco) in solitaria e la pratica dell'alpinismo con scalata di rocce e accesso ai ghiacciai oltre al 3° grado.
Sono inoltre esclusi gli infortuni derivanti dalla pratica di sport professionistici e sport agonistici che prevedano il tesseramento alle competenti federazioni sportive salvo quanto previsto al punto b) del presente articolo.
Art. INF. 3 - Rischi esclusi
L'assicurazione non comprende gli infortuni causati da:
a. guida di veicoli o natanti se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.
Tuttavia è compreso l'infortunio subito dall'Assicurato con patente di guida scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
x. xxxxx di natanti a motore per uso professionale. L'esclusione non opera se l'infortunio deriva dall'esercizio dell'attività professionale dichiarata nel contratto;
c. operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della polizza;
d. azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato;
e. manovre militari, esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;
x. xxxxx in stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o di sostanze allucinogene;
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g. intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza, sindromi psico-organiche, la schizofrenia, le forme maniaco depressive o gli stati paranoidi, epilessia e sintomi epilettoidi, immunodeficienza acquisita (H.I.V.);
h. da trasmutazione del nucleo dell'atomo provocate dalla accelerazione artificiale delle particelle atomiche;
i. conseguenze di guerre, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche;
j. contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo;
k. atti di terrorismo.
Art. INF. 4 - Rischio guerra
A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1912 del codice civile, la garanzia è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra, per il periodo massimo di quattordici giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici in uno Stato estero.
Art. INF. 5 - Estensione territoriale
L'assicurazione vale per i sinistri che avvengono nei Paesi del mondo intero.
Art.INF. 6 - Persone non assicurabili Non sono assicurabili le persone:
a) con dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, allucinogeni, farmaci non conseguenti a terapie mediche);
b) affette da infezioni da HIV;
c) affette dalle seguenti infermità: sindromi organiche celebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici;
d) di età superiore ad ottantacinque anni.
La sopravvenienza di tali dipendenze e/o affezioni rende non assicurabile la persona colpita.
Le condizioni di non assicurabilità di cui ai precedenti commi b) e c) non sono operanti per gli Oratoriani definiti al punto A) dell'Art. INF. 9 - Rischio assicurato.
Art. INF. 7 - Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Nel caso in cui un unico sinistro interessi contemporaneamente più assicurati, si conviene che il limite massimo di indennizzo complessivo non potrà comunque superare l'importo di euro 3.000.000,00. Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.
Art. INF. 8 - Persone assicurate
L'assicurazione vale per le persone che prestano la loro attività nell'ambito e nello spirito delle finalità istituzionali del Contraente, rientranti nelle categorie di seguito elencate:
A) Oratoriani.
B) Collaboratori volontari non identificati.
Art. INF. 9 - Rischio assicurato
L'assicurazione vale esclusivamente per le persone appartenenti alle categorie assicurate indicate nell'Art. INF. 8 "Persone assicurate " per i rischi di seguito precisati:
A) Oratoriani: La garanzia è operante per gli infortuni che subiscano durante la permanenza nei locali e luoghi di pertinenza dell'oratorio, nonché durante la partecipazione alle varie attività connesse alle finalità dell'oratorio stesso sempreché dette attività vengano svolte in gruppo e sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dei preposti. E' compresa la partecipazione a riunioni religiose, patriottiche, culturali, ricreative e sportive in genere; visite a musei, mostre ed esposizioni; pellegrinaggi in luoghi di culto, gite, passeggiate ed escursioni anche in montagna, compresa la pratica dell'alpinismo senza scalata di rocce od accesso a ghiacciai, restando tuttavia inteso che durante le gite in montagna è compreso l'attraversamento di ghiacciai purché gli stessi si trovino lungo sentieri tracciati. E' compreso altresì l'uso di ordinari mezzi di locomozione durante i viaggi ed i percorsi svolti in gruppo e sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dei preposti dell'oratorio. La garanzia è operante durante il soggiorno degli oratoriani in colonie, campeggi, alberghi o in altri ambiti similari, ma sotto la sorveglianza e responsabilità del Contraente.
B) Collaboratori Volontari non identificati: La garanzia è operante esclusivamente per gli infortuni che dovessero subire durante le seguenti attività:
• ecclesiali ed educative (es.: animazione liturgica, catechesi) ;
• caritativo - assistenziali (visita ai malati, assistenza agli anziani);
• di carattere ausiliario a servizio della Parrocchia (pulizia della Chiesa, gestione del bar parrocchiale, manutenzione ordinaria.
La Società rinuncia all'indicazione nominativa e numerica dei Collaboratori Volontari assicurati.
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Art. INF. 10 - Morte per infortunio
MORTE PER INFORTUNIO
In caso di decesso dell'Assicurato a seguito di infortunio, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari, o in mancanza di designazione, agli eredi in parti uguali.
Art. INF. 11 - Morte presunta
Se la salma dell'Assicurato non viene ritrovata, la Società liquida la somma assicurata dopo sei mesi dalla data della sentenza di dichiarazione di morte presunta prevista dagli articoli 58, 60 e 62 del Codice Civile.
Se dopo il pagamento, risulta che l'assicurato è vivo o che l'infortunio non è indennizzabile, la Società ha diritto alla restituzione dell'intera somma pagata.
Art. INF. 12 - Cumulo degli indennizzi per morte da infortunio e invalidità permanente per infortunio
L'indennizzo per la morte da infortunio non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente da infortunio.
Se a causa dell'invalidità permanente da infortunio già indennizzata, l'assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari, o in mancanza di designazione agli eredi in parti uguali, la differenza tra quanto pagato e la somma assicurata per la garanzia "morte da infortunio", ove questa sia superiore; non richiede tuttavia il rimborso nel caso contrario.
INVALIDITÀ PERMANENTE PER INFORTUNIO
Art. INF. 13 - Invalidità Permanente per Infortunio
La Società corrisponde all'Assicurato un indennizzo in caso di invalidità permanente totale o parziale che sia conseguenza di un infortunio.
Art. INF. 14 - Calcolo dell'indennizzo - Adozione Tabella INAIL
L'indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale accertata di invalidità permanente al netto dell'eventuale franchigia operante in polizza , secondo i seguenti criteri:
⚫ se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente totale, la Società corrisponde l'intera somma assicurata;
⚫ se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente, che deve essere accertata con riferimento alla tabella di seguito riportata denominata "Tabella di valutazione del grado percentuale di invalidità permanente - Tabella INAIL".
TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITA' PERMANENTE- TABELLA INAIL (ALLEGATO 1 AL D.P.R. 30 GIUGNO 1965 N. 1124 ESCLUSE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI )
Perdita totale, anatomica o funzionale di: Destro Sinistro
Sordità completa di un orecchio 15%
Sordità completa bilaterale 60%
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35%
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi
Altre menomazioni della facoltà visiva:
40%
Visus perduto | Visus residuo | Percentuale per occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore) | Percentuale per occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore) |
1/10 | 9/10 | 1% | 2% |
2/10 | 8/10 | 3% | 6% |
3/10 | 7/10 | 6% | 12% |
4/10 | 6/10 | 10% | 19% |
5/10 | 5/10 | 14% | 26% |
6/10 | 4/10 | 18% | 34% |
7/10 | 3/10 | 23% | 42% |
8/10 | 2/10 | 27% | 50% |
9/10 | 1/10 | 31% | 58% |
10/10 | 0/10 | 35% | 65% |
Polizza n° 00067012303259 | stampata in data 30/03/2021 35 / 43 | MOD. CCS PARR 2 ED. 11/2022 COPIA PER IL CONTRAENTE |
CGA0000067001200067012303259000000030042021B |
NOTE:
1. in caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio;
2. la valutazione é riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione é riferita al visus naturale;
in caso diverso la valutazione é riferita al visus naturale;
3. nei casi in cui la valutazione é riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di Invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono,viene aumentato in misura variabili da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione;
4. la perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16%;
5. in caso di afachia monolaterale:
- con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%
- con visus corretto di 7/10 18%
- con visus corretto di 6/10 21%
- con visus corretto di 5/10 24%
- con visus corretto di 4/10 28%
- con visus corretto di 3/10 32%
- con visus corretto inferiore a 3/10 35%
6. in caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica é pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.
Perdita totale, anatomica o funzionale di: Destro Sinistro
Stenosi nasale assoluta unilaterale 8%
Stenosi nasale assoluta bilaterale 18%
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:
- con possibilità di applicazione di protesi efficace 11%
- senza possibilità di applicazione di protesi efficace 30%
Perdita di un rene con integrità del rene superstite 25%
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica 15%
Per la perdita di un testicolo 0%
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del 5% braccio
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale favorevole quando coesista immobilità della scapola Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale | con con | arto arto | in in | posizione posizione | 50% 40% | 40% 30% | |
favorevole con normale mobilità della scapola Perdita del braccio: - per disarticolazione scapolo-omerale | 85% | 75% | |||||
- per amputazione al terzo superiore | 80% | 70% | |||||
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio | 75% | 65% | |||||
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano | 70% | 60% | |||||
Perdita di tutte le dita della mano | 65% | 55% | |||||
Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35% | 30% | |||||
Perdita totale del pollice | 28% | 23% | |||||
Perdita totale dell'indice Perdita totale del medio | 15% | 12% | 13% | ||||
Perdita totale dell'anulare | 8% | ||||||
Perdita totale del mignolo Perdita della falange ungueale del pollice | 15% | 12% | 12% | ||||
Perdita della falange ungueale dell'indice Perdita della falange ungueale del medio | 7% | 5% | 6% | ||||
Perdita della falange ungueale dell'anulare | 3% | ||||||
Perdita della falange ungueale del mignolo Perdita delle due ultime falangi dell'indice | 11% | 5% | 9% | ||||
Perdita delle due ultime falangi del medio | 8% | ||||||
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare | 6% | ||||||
Perdita delle due ultime falangi del mignolo Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110°-75°: a. in semipronazione: | 30% | 8% | 25% | ||||
b. in pronazione | 35% | 30% | |||||
c. in supinazione | 45% | 40% | |||||
d. quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 25% | 20% | |||||
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi: a. in semipronazione | 55% 40% | 50% 35% | |||||
b. in pronazione | 45% | 40% |
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c. in supinazione | 55% | 50% | |
d. quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 35% | 30% | |
Anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica in estensione rettilinea | 18% | 15% | |
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: | |||
a. in semipronazione | 22% | 18% | |
b. in pronazione | 25% | 22% | |
c. in supinazione | 35% | 30% | |
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45% | ||
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, | 80% | ||
che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi | |||
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70% | ||
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non | 65% | ||
sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | |||
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un | 55% | ||
apparecchio articolato | |||
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50% | ||
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso | 30% | ||
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso | 16% | ||
Perdita totale del solo alluce | 7% | ||
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna indennità, ma | 3% | ||
ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto é valutato il | |||
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35% | ||
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20% | ||
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non | 11% | ||
oltrepassi i cinque centimetri |
Con riferimento all'Art. INF.1 delle Condizioni Generali che regolano l'Assicurazione Infortuni "Rischi compresi" punto j), nel caso di ernia addominale, se non risulta operabile, è corrisposta un indennità non superiore al 20% della somma assicurata per invalidità permanente.
N.B.: In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.
Art. INF. 15 - Franchigia assoluta sull'Invalidità Permanente per Infortunio
Le prestazioni per l'invalidità permanente per infortunio sono soggette all'applicazione delle seguenti franchigie:
• se l'invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 3% della totale non si fa luogo a indennizzo;
• se l'invalidità permanente supera il 3% della totale viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente.
Limitatamente agli assicurati con età superiore agli 80 anni, le prestazioni per invalidità permanente per
infortunio, indicate nella tabella e nei criteri sopra riportati, sono soggette all'applicazione della seguente franchigia:
• non si fa luogo a indennizzo quando l'invalidità permanente definitiva è di grado inferiore o pari al 5% della totale;
• se l'invalidità permanente definitiva supera il 5% della totale viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente.
Art. INF. 16 - Invalidità Permanente per Infortunio totale
In caso di Invalidità Permanente definitiva di grado pari o superiore al 60% della totale, l'indennizzo viene corrisposto nella misura del 100% della somma assicurata.
Art. INF. 17 - Criteri specifici d'indennizzabilità In caso di:
- perdita anatomica;
- riduzione funzionale di un organo;
- minorazione di un arto.
Le percentuali dell'allegata tabella "Invalidità Permanente per Infortunio - Percentuali di valutazione per l'accertamento" sono diminuite tenendo conto dell'eventuale grado d'invalidità preesistente.
Art. INF. 18 - Criteri particolari d'indennizzabilità
Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente parziale non prevista dalla tabella "Invalidità Permanente per Infortunio - Percentuali di valutazione per l'accertamento" si fa riferimento ai seguenti criteri:
- se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
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- se l'infortunio determina menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- per la valutazione delle menomazioni visive e uditive, il grado d'invalidità viene quantificato tenendo conto della possibilità di applicare dei presidi correttivi.
Nei casi d'invalidità permanente non specificati nella tabella "Invalidità Permanente per Infortunio - Percentuali di valutazione per l'accertamento" e nei criteri sopra elencati, l'indennizzo è stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Art. INF. 19 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx per lesioni plurime
La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
Art. INF. 20- Cumulo degli indennizzi per Invalidità Permanente per Infortunio e Morte per Infortunio
L'indennizzo per l'Invalidità Permanente per Infortunio non è cumulabile con quello per la Morte per Infortunio.
Se a causa dell'Invalidità Permanente per Infortunio già indennizzata, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari, o in mancanza di designazione agli eredi in parti uguali, la differenza tra quanto pagato e la somma assicurata per la garanzia Morte per Infortunio, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario.
Art. INF. 21 - Decesso indipendente dall'infortunio
Se l'Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite prima che l'indennizzo per invalidità permanente, già concordato o determinato, sia stato pagato, la Società corrisponde agli eredi l'importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell'avvenuto decesso dell'Assicurato. Se l'indennizzo al momento del decesso dell'Assicurato non era ancora stato concordato, gli eredi/ aventi causa hanno facoltà di dimostrare la sussistenza del diritto all'indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea.
Art. INF. 22 - Pagamento rapido dell'invalidità permanente. Garanzia "Pronta Liquidazione"
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l'Assicurato potrà richiedere in luogo dell'accertamento del postumo indennizzabile secondo i normali criteri di liquidazione previsti dalla polizza (Art.INF.13 - Art. INF.14 - Art. INF.17 - Art. INF.18 - Art. INF.19) un sistema rapido di indennizzo denominato pronta liquidazione.
La "Pronta Liquidazione", consiste nella determinazione dell'indennizzo, per i casi e nella misura indicata nella tabella di seguito riportata, senza attendere l'intervenuta stabilizzazione dei postumi e l'accertamento medico legale.
Inoltre, non avrà alcun rilievo la franchigia di polizza se pattuita.
A deroga delle norme sulla DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO, tale diritto potrà essere fatto valere con richiesta scritta raccomandata o fax, purché esercitata entro 30 giorni dall'infortunio e corredata:
⚫ dalla presentazione di un referto medico di pronto soccorso ospedaliero in originale ;
⚫ dell'accertamento diagnostico strumentale in originale ed eseguito in struttura pubblica, corredato della documentazione in originale rilasciata dalla stessa struttura pubblica che certifichi la lesione subita.
Se viene scelto il sistema ordinario di liquidazione, l'Assicurato non potrà, per lo stesso sinistro, richiedere successivamente la pronta liquidazione.
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TABELLA "PRONTA LIQUIDAZIONE"
LESIONE | Indennizzo per ogni €.1.000,00 di somma assicurata | ESEMPI DI INDENNIZZI PER ALCUNE SOMME ASSICURATE | |
Somma assicurata €.100.000,00 | Somma assicurata €.150.000,00 | ||
Importo in €. | |||
CAPO | |||
Frattura delle ossa nasali senza stenosi | 4,50 | 450,00 | 675,00 |
Frattura diafisaria di: − Omero − Radio e ulna − Biossea di avambraccio | 18,00 | 1.800,00 | 2.700,00 |
Frattura a legno verde | 4,50 | 450,00 | 675,00 |
ARTO SUPERIORE | |||
Perdita anatomica | |||
del medio | 41,00 | 4.100,00 | 6.150,00 |
dell'anulare | 40,00 | 4.000,00 | 6.000,00 |
del mignolo | 75,00 | 7.500,00 | 11.250,00 |
falange ungueale dell'indice | 17,00 | 1.700,00 | 2.550,00 |
Falange ungueale del medio | 4,50 | 450,00 | 675,00 |
Falange ungueale dell'anulare | 4,50 | 450,00 | 675,00 |
Falange ungueale del mignolo | 9,00 | 900,00 | 1.350,00 |
Ultime due falangi dell'indice | 55,00 | 5.500,00 | 8.250,00 |
Ultime due falangi del medio | 17,00 | 1.700,00 | 2.550,00 |
Ultime due falangi dell'anulare | 18,00 | 1.800,00 | 2.700,00 |
Ultime due falangi del mignolo | 40,00 | 4.000,00 | 6.000,00 |
FRATTURA | |||
Del primo osso metacarpale | 4,50 | 450,00 | 675,00 |
Di ogni altro metacarpo | 4,50 | 450,00 | 675,00 |
Di una falange del pollice | 9,00 | 900,00 | 1.350,00 |
Di una falange di ogni altro dito | 4,50 | 450,00 | 675,00 |
ARTO INFERIORE | |||
Frattura | |||
Branca ileo-pubica o ischio pubica di bacino | 4,50 | 450,00 | 675,00 |
Diafisaria isolata di tibia | 9,00 | 900,00 | 1.350,00 |
Diafisaria isolata di perone | 4,50 | 450,00 | 675,00 |
Diafisaria biossea di gamba | 18,00 | 1.800,00 | 2.700,00 |
Frattura a legno verde | 4,50 | 450,00 | 675,00 |
PIEDE | |||
Perdita anatomica | |||
Dell'alluce del piede | 17,00 | 1.700,00 | 2.550,00 |
Di ogni altro dito del piede | 4,50 | 450,00 | 675,00 |
Frattura | |||
Del I o del V metatarso | 4,50 | 450,00 | 675,00 |
Del II o III o IV metatarso | 4,50 | 450,00 | 675,00 |
Di una falange del primo dito | 4,50 | 450,00 | 675,00 |
Di una falange di ogni altro dito | 4,50 | 450,00 | 675,00 |
TORACE | |||
Frattura | |||
Della scapola | 4,50 | 450,00 | 675,00 |
Della clavicola | 4,50 | 450,00 | 675,00 |
Dello sterno | 4,50 | 450,00 | 675,00 |
Di una costola | 4,50 | 450,00 | 675,00 |
Esempio di calcolo pronta liquidazione: la somma assicurata viene divisa per mille e moltiplicata per gli importi indicati nella seconda colonna. Ad esempio per frattura delle ossa nasali senza stenosi per una somma assicurata di 100.000,00 €, verrà corrisposto con la pronta liquidazione l'importo di 450,00 € (100.000,00 / 1.000,00 * 4,50).
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GESSO E IMMOBILIZZO PER INFORTUNIO
Art. INF. 23 - Diaria da gesso e immobilizzo
Se l'infortunio comporta immobilizzazione con gesso o altro materiale rigido e rimovibile solo mediante demolizione comprese le osteosintesi e i fissatori esterni (escluse quindi le fasciature funzionali, collari, tutori e simili), applicati a titolo curativo per lesioni traumatiche, la Società corrisponde all'Assicurato un'indennità pari a quella prevista nella Scheda Tecnica fino alla rimozione della gessatura e comunque per un periodo massimo di trenta giorni.
Viene riconosciuta la diaria per gessatura, indipendentemente dal provvedimento terapeutico adottato, anche per la frattura del bacino, del femore, della colonna vertebrale o per fratture complete costali e nasali purché radiologicamente accertate.
Per le fratture costali e nasali, purché radiologicamente accertate, verrà corrisposta l'indennità prevista in polizza per una durata forfetaria di venti giorni.
Sono ricompresi in garanzia i seguenti apparecchi immobilizzanti la cui rimozione necessita di intervento da parte di personale medico specializzato:
- Apparecchi immobilizzanti in fibre di vetro (scotch-cast, dyna-cast), in materiale acrilico
- Bendaggi amidati
- Docce/valve gessate
- Bendaggio Desault
- Minerve (anche in cuoio)
- Apparecchio di trazione cranica (tipo Halo) Trazione/immobilizzazione dita (tipo Xxxxxx).
Non sono ricompresi in garanzia i seguenti apparecchi, in quanto tutori non equivalenti ad apparecchio gessato:
- Xxxxxxxx, apparecchi, busti, corsetti c.d. "semirigidi"
- Apparecchi toraco-brachiali non gessati e amovibili
- Bendaggi elastici adesivi (Tensoplast, etc.)
- Ortesi in genere (app. di posizione - es.: plantari)
- Collari Xxxxxxx, Camp, simili
- Ginocchiere DonJoy Stecche di Zimmer.
Relativamente alla ginocchiera Xxxxxx e alla stecca di Zimmer le modalità con cui queste vengono ammesse all'indennizzo sono le seguenti:
- Xxxxxxxxxxx Xxxxxx:
pur non essendo, in alcuni casi, apparecchio immobilizzante, viene ammessa all'indennizzo, limitatamente al primo periodo di assoluta immobilizzazione (che deve essere documentato con idonea certificazione medica), solo quando è stata documentata radiologicamente una frattura o una rottura completa di legamento del ginocchio.
- Stecca di Zimmer:
pur non essendo un apparecchio rimovibile solo mediante demolizione, viene ammessa all'indennizzo, limitatamente al primo periodo di assoluta immobilizzazione (che deve essere documentato con idonea certificazione medica), solo quando è stata documentata radiologicamente una frattura.
Se l'infortunio comporta sia il ricovero che la gessatura, l'indennità da gessatura verrà corrisposta a partire dal giorno della dimissione. La Società provvede al pagamento di quanto dovuto all'Assicurato su presentazione del certificato dell'istituto di cura o del personale medico specializzato che vi ha provveduto e del certificato rilasciato al momento della rimozione della gessatura. Nel caso di frattura del bacino, del femore, della colonna vertebrale, o di frattura completa della costola è necessario presentare le radiografie e i referti. Il pagamento viene effettuato dopo la rimozione della gessatura.
SPESE DI CURA PER INFORTUNIO
Art. INF. 24 - Rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche e ospedaliere a seguito di infortunio
In caso di infortunio indennizzabile, la Società assicura per ogni sinistro fino alla concorrenza della somma assicurata e per la parte di spese che non risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale il rimborso delle seguenti spese effettivamente sostenute:
a) Se c'è stato ricovero, day hospital o intervento chirurgico ambulatoriale accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) effettuati nei novanta giorni precedenti al ricovero, al day hospital o alla data dell'intervento chirurgico ambulatoriale;
Polizza n° 00067012303259 stampata in data 30/03/2021 MOD. CCS PARR 2 ED. 11/2022
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- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria e materiali di intervento compresi gli apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesi applicate durante l'intervento; rette di degenza;
- assistenza medica e infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami somministrati o praticati durante il ricovero;
- esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) effettuati successivamente alla cessazione del ricovero, o del day hospital, o alla data di intervento chirurgico ambulatoriale.
Limitatamente ai trattamenti fisioterapici o rieducativi, il rimborso viene riconosciuto fino al massimo del 30% della somma assicurata;
- tickets relativi alle prestazioni che precedono.
Sono inoltre comprese le spese per gli interventi di chirurgia plastica necessari per eliminare o ridurre sfregi o deturpazioni di natura fisiognomica successivi all'infortunio.
b) Se non c'è stato ricovero, day hospital o intervento chirurgico ambulatoriale
- Gli accertamenti diagnostici, le radioscopie, le radiografie, gli esami di laboratorio,
- l'acquisto di medicinali, le prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche,
- i trattamenti fisioterapici o rieducativi, le cure termali (escluse le spese di natura alberghiera)
effettuati nei giorni successivi all'infortunio.
Per tali spese il rimborso viene riconosciuto con lo scoperto pari al 10% della spesa documentata e con il minimo di € 150,00 per ogni sinistro relativo a ciascun Assicurato.
Il rimborso non potrà comunque superare il 50% della somma assicurata, e limitatamente ai trattamenti fisioterapici o rieducativi, il rimborso viene riconosciuto fino al massimo del 30% della somma assicurata.
c) Cure e protesi dentarie da infortunio
Cure odontoiatriche, odontostomatologiche e ortodontiche, protesi dentarie con esclusione delle rotture o dei danneggiamenti di protesi preesistenti all'infortunio.
Tali spese vengono rimborsate con il limite del 30% della somma assicurata.
Il rimborso viene effettuato dalla Società a guarigione clinica avvenuta su presentazione dei documenti giustificativi (fattura o ricevuta del medico, ricevute del farmacista, documenti giustificativi dell'istituto di cura nel quale ha avuto luogo il ricovero e simili).
La domanda per il rimborso di queste spese con i documenti giustificativi deve essere presentata alla Società, entro il 30° giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica e/o la degenza.
Sono comunque escluse dal rimborso le spese sostenute dall'assicurato per visite medico legali non richieste dalla Società ai fini della liquidazione del sinistro.
La Società restituisce i predetti documenti giustificativi, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato. Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenerne il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto dietro dimostrazione delle spese sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.
Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia in euro, applicando il tasso ufficiale di cambio B.C.E. rilevato nel giorno dell'ultimo pagamento sostenuto.
Art. INF. 25 - Uso e guida di xxxxxxxxx, autofurgoni ed autocarri
A parziale deroga del punto b) dell'articolo 4 - "Rischi esclusi" delle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni si conviene che la garanzia viene prestata durante la guida di: autofurgoni e autocarri in genere, macchine agricole e operatrici, sempreché l'Assicurato sia in possesso della prescritta e valida patente di abilitazione.
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO
Art. INF. 26 - Criteri di indennizzabilità in caso di infortunio
L'indennizzo corrisposto in caso di infortunio è determinato sulla base degli esiti diretti, esclusivi e obiettivamente constatabili che siano conseguenza dell'infortunio ed indipendenti da condizioni patologiche preesistenti.
Nel caso in cui l'Assicurato abbia lesioni o menomazioni fisiche preesistenti al momento del verificarsi del sinistro, l'assicurazione copre solo le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio.
Polizza n° 00067012303259 | stampata in data 30/03/2021 41 / 43 | MOD. CCS PARR 2 ED. 11/2022 COPIA PER IL CONTRAENTE |
CGA0000067001200067012303259000000030042021B |
Art. INF. 27 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
Entro 7 giorni dalla data del sinistro o dal momento in cui se n'è avuta conoscenza, l'Assicurato o, se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, devono fare denuncia per iscritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società stessa.
Durante l'accertamento l'Assicurato s'impegna:
- a collaborare per consentire le indagini e gli accertamenti necessari;
- ad autorizzare il proprio medico curante a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l'erogazione delle prestazioni;
L'Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici richiesti dalla Società eventualmente chiedendo la collaborazione dei medici che lo hanno visitato e curato.
Art. INF. 28 - Denuncia del sinistro
La denuncia del sinistro deve contenere, a pena di decadenza, l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato.
Deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'Assicurato s'impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare il proprio medico curante a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l'erogazione delle prestazioni di polizza. L'Assicurato o, in caso di morte, i suoi familiari o i suoi eredi, devono consentire a la Società le indagini e gli accertamenti necessari.
Per la diaria da gesso e immobilizzo, la Società provvede al pagamento di quanto dovuto all'Assicurato, su presentazione del certificato dell'istituto di cura o del personale medico specializzato che vi ha provveduto e del certificato rilasciato al momento della rimozione della gessatura. Nel caso di frattura del bacino, del femore, della colonna vertebrale o di frattura completa della costola, è necessario presentare le radiografie ed i referti. Il pagamento viene effettuato dopo la rimozione della gessatura.
Per la garanzia rimborso spese di cura per infortunio, il rimborso è effettuato dalla Società a guarigione clinica ultimata su presentazione dei documenti giustificativi (notule del medico, ricevute del farmacista, documenti giustificativi dell'istituto di cura nel quale è avvenuto il ricovero e simili). La domanda per il rimborso di queste spese con i documenti giustificativi deve essere presentata alla Società entro il 30° giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica e/o la degenza. La mancata produzione nel termine può comportare la perdita al diritto del rimborso.
Art. INF. 29 - Pagamento dell'indennizzo
La Società provvede al pagamento entro 15 giorni dalla conclusione dell'accertamento.
I pagamenti vengono effettuati a cura e/o ricovero ultimati.
Per le spese sostenute all'estero i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in euro.
L'importo relativo alla liquidazione dell'indennizzo potrà essere corrisposto dalla Società anche all'Amministratore di Sostegno dell'Assicurato, previa presentazione alla Società dell'atto di nomina del medesimo da parte del Giudice Tutelare; tale atto dovrà avere efficacia alla data riportata nell'atto di liquidazione.
Art. INF. 30 - Controversie sulla determinazione dell'indennizzo
Se tra la Società e l'Assicurato insorgono eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze delle lesioni subite, sulla durata dell'inabilità, sull'operabilità dell'ernia o sull'entità dei postumi permanenti conseguenti a infortunio, sul grado di invalidità permanente o sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, la loro determinazione può essere demandata ad un collegio di tre medici.
L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei medici la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato.
Ogni parte designa un proprio consulente mentre il terzo medico è designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali.
Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo medico, questo deve essere scelto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio o di chi fa le veci. Tale luogo coincide con il comune ove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'assicurato.
Il Collegio Medico può, se ne ravvisa l'opportunità, rinviare l'accertamento definitivo ad un momento successivo da stabilirsi dal Collegio stesso.
Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Xxxxx, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Le Parti s'impegnano ad accettare la soluzione proposta dal Collegio Xxxxxx; questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente seppure questa non l'abbia sottoscritta.
Xxxxxxxx Xxxxx sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.
Polizza n° 00067012303259 stampata in data 30/03/2021 MOD. CCS PARR 2 ED. 11/2022
42 / 43 COPIA PER IL CONTRAENTE
L'Assicurato, peraltro, anche per la risoluzione delle controversie indicate nel presente articolo può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.
Art. INF. 31 - Richieste di indennizzo e di risarcimento nei settori Infortuni e Responsabilità Civile
Poiché la presente Xxxxxxx è stata stipulata dall'Assicurato/Contraente anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del sinistro, si conviene che qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari (o soltanto qualcuno di essi) non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennizzo dovuto ai sensi della garanzia Infortuni, ed avanzino verso l'Assicurato/Contraente maggiori pretese a titolo di Responsabilità Civile, detto indennizzo nella sua totalità viene accantonato, per essere computato nel risarcimento che l'Assicurato/Contraente fosse tenuto a corrispondere a seguito di sentenza definitiva o transazione.
Qualora successivamente alla liquidazione del sinistro ai sensi della garanzia Infortuni vengano avanzate verso l'Assicurato/Contraente richieste di risarcimento a titolo di Responsabilità Civile, l'importo erogato in base alla garanzia Infortuni verrà considerato quale acconto sull'eventuale maggior importo che l'Assicurato/Contraente fosse tenuto a corrispondere a seguito di sentenza definitiva o di transazione.
Art. INF. 32 - Rinuncia al diritto di surroga
La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione previsto dall'articolo 1916 del codice civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.
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SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A. SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE: XXXXXXXXX XXXXXXXXX, 00 - 00000 XXXXXX (XXXXXX) TEL. 000 0 000 000 - FAX 000 0 000 000