Common use of Mobilità Clause in Contracts

Mobilità. In caso di panne, incidente o di altre soluzione coperte, il veicolo richieda una riparazione di oltre 2 ore di manodopera, la mobilità del Cliente viene garantita da PEUGEOT ASSISTANCE mettendo a disposizione un veicolo sostitutivo di categoria equivalente (secondo la disponibilità locale) a quella del Cliente, per una durata di massima di quattro (4) giorni. In caso di Veicolo elettrico, il veicolo sostitutivo potrebbe non essere elettrico. La medesima disciplina si applicherà qualora il guasto si verificasse nei giorni di chiusura delle officine autorizzate Peugeot, sempre comunque per una durata di massima di quattro (4) giorni, salvo proroga la quale dovrà essere preventivamente autorizzata da PEUGEOT ASSISTANCE. Restano a carico del beneficiario i costi di utilizzo del veicolo di cortesia e in particolare le spese di carburante, pedaggio, parcheggio, gli eventuali rabbocchi o le franchigie assicurative, le assicurazioni non obbligatorie per legge, e tutti i costi di superamento della durata di utilizzo del veicolo di cortesia oltre il giorno di messa a disposizione del Veicolo riparato al Cliente, sempre che tale superamento sia stato autorizzato da PEUGEOT ASSISTANCE, nonché il costo in caso di riconsegna in un Paese diverso da quello in cui il veicolo sostitutivo è stato fornito. Il conducente s’impegna a rispettare le condizioni indicate nel contratto di comodato o di locazione del veicolo di cortesia. Per le richieste di auto sostitutiva, l’autonoleggio potrebbero richiedere che il beneficiario disponga di uno o più carte di credito (ad esclusione del tipo prepagato/revolving). Tale prestazione non opera nei casi di: - immobilizzo del Veicolo per l’esecuzione dei tagliandi periodici previsti dal Costruttore; - operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi non sono cumulabili con quelli relativi al guasto da riparare; - immobilizzo di roulotte, camper, carrello o rimorchio.

Appears in 3 contracts

Samples: Condizioni Generali Di Vendita E Garanzia, Condizioni Generali Di Vendita, Condizioni Generali Di Vendita

Mobilità. In caso Con riferimento alla vigente normativa contrattuale, si concorda che per il personale con contratto a tempo indeterminato, in assenza d’incarico di panne, incidente o di altre soluzione coperte, il veicolo richieda una riparazione di oltre 2 ore di manodopera, lavoro si attua la mobilità secondo quanto previsto dall’art. 34 e dall’ allegato 12 del Cliente viene garantita da PEUGEOT ASSISTANCE mettendo a disposizione un veicolo sostitutivo di categoria equivalente (secondo la disponibilità locale) a quella del Cliente, per una durata di massima di quattro (4) giorniCCNL vigente. In caso di Veicolo elettrico, il veicolo sostitutivo potrebbe non essere elettrico. La medesima disciplina si applicherà qualora il guasto si verificasse nei giorni di chiusura delle officine autorizzate Peugeot, sempre comunque per una durata di massima di quattro (4) giorni, salvo proroga la quale dovrà essere preventivamente autorizzata da PEUGEOT ASSISTANCE. Restano a carico del beneficiario i costi di utilizzo del veicolo di cortesia e Il personale in particolare le spese di carburante, pedaggio, parcheggio, gli eventuali rabbocchi o le franchigie assicurative, le assicurazioni non obbligatorie per legge, e mobilità mantiene tutti i costi diritti acquisiti, rimanendo in carico all’Ente di superamento appartenenza che concorderà modalità e gestione della durata di utilizzo del veicolo di cortesia oltre il giorno di messa a disposizione del Veicolo riparato al Cliente, sempre che tale superamento sia stato autorizzato da PEUGEOT ASSISTANCE, nonché il costo in caso di riconsegna in un Paese diverso da quello in cui il veicolo sostitutivo è stato fornitomobilità temporanea con l’Ente “ricevente”. Il conducente s’impegna personale in mobilità potrà trovarsi nelle seguenti situazioni: - completamento dell'orario tra più sedi; - trasferimento ad una nuova sede di lavoro mediante convenzione/accordo con altro Ente (il trasferimento interno allo stesso ente, se definitivo, non si configura come mobilità). Si attua la mobilità secondo quanto previsto dall’art. 34 e dall’ allegato 12 del CCNL vigente, nei limiti dei 40 KM e del territorio provinciale di riferimento ,compatibilmente con la gestione delle situazioni di crisi a rispettare salvaguardia dell’occupazione e del profilo e livello di appartenenza del lavoratore. Il personale in mobilità mantiene tutti i diritti acquisiti, rimanendo in carico all’Ente di appartenenza che concorderà modalità e gestione della mobilità temporanea con l’Ente “ricevente”. Il personale in mobilità potrà trovarsi nelle seguenti situazioni: - completamento dell'orario tra più sedi; - trasferimento ad una nuova sede di lavoro mediante convenzione/accordo con altro Ente (il trasferimento interno allo stesso ente, se definitivo, non si configura come mobilità). Si conviene di erogare ai lavoratori un rimborso chilometrico calcolato con le condizioni indicate modalità di seguito determinate. Nel 1° caso il rimborso chilometrico riguarda la distanza tra una sede di lavoro e l'altra, nel contratto caso che nella stessa giornata sia previsto l’impiego su entrambe le sedi; il tempo impiegato negli spostamenti tra le sedi è parte integrante dell'orario di comodato o lavoro. Nel 2° caso si dovrà considerare la distanza tra l'abitazione del lavoratore e la vecchia sede di locazione appartenenza e rapportarla alla distanza che intercorre tra l'abitazione del veicolo di cortesialavoratore e la nuova sede lavorativa. Il rimborso chilometrico sarà riconosciuto sulla distanza che il lavoratore percorre in più per raggiungere la nuova destinazione. Per le richieste il calcolo delle distanze e del rimborso si prende a riferimento quanto indicato nel capitolo “Trattamento di auto sostitutiva, l’autonoleggio potrebbero richiedere missione”. Per il personale che si avvale dei mezzi di trasporto pubblici si considera il beneficiario disponga di uno o più carte di credito (ad esclusione del tipo prepagato/revolving). Tale prestazione non opera nei casi di: - immobilizzo del Veicolo per l’esecuzione dei tagliandi periodici previsti dal Costruttore; - operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi non sono cumulabili con quelli relativi rimborso spese equivalente al guasto da riparare; - immobilizzo di roulotte, camper, carrello o rimorchiocosto effettivamente sostenuto.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Regionale Della Formazione Professionale Della Lombardia

Mobilità. In caso di panne, incidente o di altre soluzione coperte, il veicolo richieda una riparazione di oltre 2 ore di manodopera1. Nell’attuale sistema degli incarichi dirigenziali, la mobilità all’interno dell’Azienda dei dirigenti in servizio può essere conseguenza del Cliente viene garantita conferimento di uno degli incarichi previsti dall’art. 27 del CCNL 1998/2001 in struttura ubicata anche in località diversa da PEUGEOT ASSISTANCE mettendo a disposizione un veicolo sostitutivo quella della sede di categoria equivalente (secondo la disponibilità locale) a quella del Clienteprecedente assegnazione, per una durata di massima di quattro (4) giorninel rispetto dell’art. In caso di Veicolo elettrico13, il veicolo sostitutivo potrebbe non essere elettricocommi 9 e 12 dello stesso contratto 1998/2001; 2. La medesima disciplina mobilità a domanda si applicherà qualora il guasto si verificasse nei giorni configura come richiesta di chiusura un nuovo e diverso incarico, anche se alla dotazione organica della sede prescelta ne corrisponda uno di pari livello a quello rivestito dal richiedente con riguardo alla tipologia e alla graduazione delle officine autorizzate Peugeotfunzioni. L’accoglimento della domanda segue, sempre comunque per una durata di massima di quattro (4) giorni, salvo proroga la quale dovrà essere preventivamente autorizzata da PEUGEOT ASSISTANCE. Restano a carico del beneficiario i costi di utilizzo del veicolo di cortesia e in particolare le spese di carburante, pedaggio, parcheggio, gli eventuali rabbocchi o le franchigie assicurativepertanto, le assicurazioni non obbligatorie procedure di conferimento degli incarichi previste dall’art. 28 del CCNL 1998/2001. 3. Le assegnazioni dei neoassunti, (intesi anche i Dirigenti in mobilità da altre Aziende), vengono effettuate tenendo conto, prioritariamente, delle eventuali domande di trasferimento presentate dai Dirigenti già in servizio nell’Azienda; 4. L'istituto della mobilità, alla cui regolamentazione si rimanda a specifiche norme contrattuali, riguarda: a) la mobilità ordinaria; b) la mobilità d’ufficio; c) la mobilità per legge, e tutti i costi di superamento della durata di utilizzo del veicolo di cortesia oltre il giorno di messa a disposizione del Veicolo riparato al Cliente, sempre che tale superamento sia stato autorizzato da PEUGEOT ASSISTANCE, nonché il costo casi sociali; d) la mobilità in caso di riconsegna in un Paese diverso da quello in cui il veicolo sostitutivo è stato fornitoeccedenza di Dirigenti nei processi di ristrutturazione azienda. 5. Il conducente s’impegna a rispettare In particolare: a) Per la mobilità ordinaria, l’Azienda provvederà ad emettere avvisi interni, per le condizioni indicate nel contratto di comodato o di locazione del veicolo di cortesiavarie posizioni funzionali e qualifiche relativi ai diversi dipartimenti/macrostruttura. Per ciascun dipartimento/macrostruttura si procederà ad effettuare distinte graduatorie per disciplina. Copia di tali graduatorie sarà inviata, a cura del Servizio Gestione Risorse Umane, agli interessati ed alle XX.XX. firmatarie del presente contratto. Le graduatorie saranno formulate tenendo conto sia del servizio prestato di ruolo che del curriculum. La mobilità per compensazione all’interno dell’Azienda è sempre possibile. b) La graduatoria è formata esclusivamente sulla base di quanto autocertificato dal dirigente nella domanda, con riguardo al possesso dei requisiti essenziali, all’anzianità di carriera e agli elementi costitutivi del curriculum formativo-professionale. L’Amministrazione si riserva di verificare quanto autocertificato nei confronti dei dirigenti collocati utilmente in graduatoria, ai fini del trasferimento. c) per la mobilità per casi sociali si tiene conto di quanto stabilito nel Decreto Commissario ad acta per il Piano di rientro n° 67 del 30/09/2011, relativamente a quanto da disciplinare ai sensi del Cap.II punto 10 del predetto accordo regionale si concorda che ai fini della graduatoria per la mobilità, le richieste singole situazioni sociali avranno i seguenti punteggi: I. Per motivi di auto sostitutivasalute del Dirigente - punti 5 II. Dirigenti portatori di handicap di cui alla Legge 104/92 come modificata ed integrata dalla Legge 183/2010, l’autonoleggio potrebbero richiedere che il beneficiario disponga in situazione di uno o più carte gravità - punti 10 III. Dirigenti vedovi/e separati/e con figli a carico fino all’età di credito (ad esclusione del tipo prepagato/revolving)anni 14 - punti 1 per figlio IV. Tale prestazione non opera nei casi di: Dirigenti beneficiari della Legge 104/92 come modificata ed integrata dalla Legge 183/2010 - immobilizzo del Veicolo punti 2 V. Altre situazioni specificatamente previste dalla normativa - punti 1 per l’esecuzione dei tagliandi periodici previsti dal Costruttore; - operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi non sono cumulabili con quelli relativi al guasto da riparare; - immobilizzo di roulotte, camper, carrello o rimorchio.ognuna

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Integrativo Aziendale