Mobilità d’ufficio Clausole campione

Mobilità d’ufficio. 1. In caso di accertata incompatibilità ambientale di un dipendente nella posizione di lavoro ricoperta, è possibile disporre, d’ufficio, il suo trasferimento definitivo ad altra unità organizzativa. 2. Il trasferimento di cui al presente articolo è disposto dal Segretario Comunale, sentiti i responsabili di posizione organizzativa dei settori di provenienza e di destinazione dei dipendenti interessati.
Mobilità d’ufficio. 1. L’Azienda può disporre d’ufficio, per motivate esigenze di servizio, di salute, di tutela derivante da norme di legge e di contratto, misure di mobilità interna del personale finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi: - rispetto delle disposizioni derivanti dagli accertamenti sanitari del Medico Competente e del Collegio Medico Legale; - ottimale impiego delle risorse umane, attraverso processi di mobilità tendenti a sopperire a carenze organiche e funzionali di specifiche professionalità, anche comportanti la conoscenza di specifiche tecniche operative; - equa rotazione del personale. 2. In questi casi, trovano applicazione i criteri generali di cui all’art. 4. 3. Qualora la mobilità investa più operatori della medesimoDipartimento/Distretto, va attivata l’informazione preventiva della Delegazione di Parte Sindacale. 4. La mobilità d’ufficio è disposta dal servizio competente, come individuato nell’art. 3 – Competenze. 5. Quanto sopra vale anche per le ipotesi di processi di riorganizzazione aziendale.
Mobilità d’ufficio. 1. L’Azienda può disporre d’ufficio, per motivate esigenze di servizio, misure di mobilità interna del personale. In mancanza di domande per la mobilità volontaria procederà come segue: a. per i posti appartenenti alle fasce IV, V e VI, verrà fatta la graduatoria fra tutti i dipendenti appartenenti al posto di riferimento come previsto per la mobilità a domanda, ma, con l’utilizzo della stessa in senso inverso; b. per i posti appartenenti alle fasce VII, VIII e IX, Il Direttore Sanitario o Amministrativo, a secondo dei posti da ricoprire, dovranno tener conto degli stessi criteri utilizzati per la mobilità a domanda. La relativa graduatoria sarà utilizzata senso inverso. 2. L’individuazione del personale destinato a spostamenti in mobilità d’ufficio dovrà essere effettuata in prima battuta all’interno del dipartimento in cui insiste il posto da ricoprire, in alternativa tra i dipendenti degli altri dipartimenti con maggiori disponibilità di organico. 3. Per la mobilità dei dirigenti sindacali restano ferme le disposizioni di cui all’art. 18, c. 4 del CCNQ del 7 agosto 1998.
Mobilità d’ufficio. 1. Nel caso in cui in una struttura i posti vacanti non possano essere coperti con la mobilità ordinaria volontaria, e sia comunque necessario procedere ad assegnazioni di personale per riequilibrare le dotazioni organiche, si procederà alla mobilità interna d’ufficio compilando una graduatoria, adottando integralmente e per tutte le categorie tutti i criteri punti a) e b) di cui all'art. 6 del presente regolamento, che verrà utilizzata partendo dal dipendente con il punteggio più basso fino alla copertura completa dei posti vacanti, previa comunicazione alle XX.XX. ed alle R.S.U.. 2. Qualora vengano a crearsi esigenze di personale da adibire ad attività di carattere specialistico, per le quali sono richiesti particolari requisiti ed i posti vacanti non possano essere ricoperti con la mobilità ordinaria volontaria si procederà al trasferimento delle risorse in possesso dei corsi di formazione specifica. In caso di più dipendenti in possesso dei requisiti di cui sopra, si procederà alla mobilità del dipendente con minor anzianità di servizio, in caso di ulteriore parità si procederà alla mobilità del dipendente avente minore età anagrafica. 3. Al dipendente interessato dalla mobilità d'ufficio sarà data l'opportunità di scegliere tra tutti i posti disponibili in quel momento e per i quali non vi sia già una graduatoria valida.
Mobilità d’ufficio. Il Comune attua la mobilità d’ufficio, d’intesa con ATER, nel caso di condizioni di sottoutilizzo dell’alloggio occupato ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 35, commi 3,4,5 della L.R n. 23/2003 e ss.mm.ii.
Mobilità d’ufficio. Per comprovate esigenze di servizio l'A.S.L. , in mancanza di domande per la mobilità volontaria, può disporre d'ufficio misure di mobilità interna per la temporanea o definitiva assegnazione di personale in strutture ubicate in località distanti oltre 10 Km. dalla sede di servizio. I criteri sulla base dei quali si procederà alla diversa assegnazione sono quelli previsti per la mobilità ordinaria. La graduatoria, che deve comprendere tutti i dipendenti, in possesso del medesimo profilo professionale, categoria e disciplina, viene utilizzata a partire dall'ultimo classificato (quello con il minor punteggio). I provvedimenti di mobilità debbono essere comunicati alle XX.XX.
Mobilità d’ufficio. Relativamente alla bozza presentata dall’Amministrazione, la UIL FPL ha prodotto le proprie osservazioni e richieste di modifica ed integrazioni, al fine di rendere le varie procedure il più eque e trasparenti possibili, così da garantire a tutti i Lavoratori del Comparto parità di trattamento e rispetto delle regole. Durante l’incontro si è aperta la discussione su quanto recepito dalla controparte sulle osservazioni presentate, procedendo con l’analisi dei vari punti, soffermandosi sulle tematiche meritevoli di contraddittorio. Le parti si rincontreranno per proseguire il confronto il prossimo 16 gennaio.
Mobilità d’ufficio a) Qualora vi siano esigenze di servizio tali da dover procedere a trasferimenti di dipendenti senza che vi siano domande, l’Amministrazione procederà alla mobilità d’ufficio. b) La mobilità d’ufficio rientra nel potere organizzativo dell’Azienda, che dovrà usare le graduatorie attive. Ciascun trasferimento rientrante nella suddetta fattispecie dovrà essere provvisorio, per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi, eventualmente elevabili di un ulteriore periodo di 6 mesi, ed avvenire con atto motivato c) Qualora si renda necessaria, senza che ci siano domande di trasferimento, attivare la modalità d’ufficio, si procederà secondo i seguenti criteri: • individuazione delle posizioni funzionali e qualifiche soggette a mobilità; • individuazione del o dei presidi, dipartimenti ecc. da dove è possibile trasferire i dipendenti. Tale individuazione sarà immediatamente comunicata alle XX.XX.; • tra il personale rientrante nelle fattispecie sopra individuate si procederà a stilare graduatoria formata secondo i criteri definiti dalla commissione paritetica di cui al successivo comma i trasferimenti avverranno partendo dall’ultimo classificato; • anche in questo caso il trasferimento sarà provvisorio ed avverrà con atto motivato. Tale atto sarà tempestivamente comunicato alle XX.XX.; • il dipendente trasferito ai sensi del presente punto avrà il diritto di precedenza per il rientro nella sede di provenienza in caso di graduatoria di mobilità ordinaria. d) Le parti si impegnano ad attivare una Commissione Paritetica per la periodica verifica dei processi di mobilità o a seguito di specifica richiesta di una delle parti contraenti, relativamente alla definizione dei criteri per la formulazione della graduatoria di cui al punto c) del precedente comma. e) Le parti si danno atto che, l’Amministrazione – con cadenza quadrimestrale – renderà specifica informativa alle XX.XX. della dirigenza medica in ordine alle vacanze della dotazione organica che potrebbero essere coperte attraverso l’applicazione dell’Istituto della mobilità volontaria, da effettuarsi secondo i criteri previsti dalle normative vigenti. Le parti si danno, altresì, atto che ove sussistano specifiche ragioni, possono essere costituite commissioni paritetiche con finalità di definire criteri e principi – nell’applicazione dell’istituto contrattuale di che trattasi – volti ad incrementare gli standard di qualità, efficacia ed efficienza.
Mobilità d’ufficio quando la mobilità d’ufficio comporta lo spostamento oltre i 10 chilometri dalla sede di assegnazione la graduatoria dovrà essere fatta secondo i criteri di cui al successivo comma 6. Il personale sarà spostato secondo l’ordine inverso (dall’ultimo al primo) rispetto alla graduatoria.
Mobilità d’ufficio. 1 Il dipendente, può essere trasferito d'Ufficio previa consultazione con le XX.XX. stipulanti il presente contratto, soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. 2 Le parti convengono che, nel corso della fase di ristrutturazione della Società, in considerazione dell'oggettiva carenza di personale su tutto il territorio nazionale, i trasferimenti d'Ufficio, per il personale di cui al punto 1, potranno essere operati compatibilmente con la disponibilità del dipendente. 3 È vietato il trasferimento d'Ufficio per motivi disciplinari. 4 In caso di trasferimento d'Ufficio è corrisposta l'indennità di trasferta di cui al successivo art. 50 punto A, per 90 giorni al dipendente senza conviventi a carico e per 120 giorni al dipendente con congiunti conviventi a carico. 5 Al dipendente con congiunti conviventi a carico vengono, altresì, corrisposti cinque giorni di indennità di trasferta per ognuno dei primi tre congiunti e due giorni per ognuno dei rimanenti congiunti oltre i tre. 6 Al dipendente sono rimborsate le spese di viaggio e di trasloco debitamente documentate ed è corrisposta una indennità di prima sistemazione. 7 Il trasporto dei mobili e degli effetti personali deve essere assicurato a carico della Società contro il rischio di danni. 8 Il dipendente che per effetto del trasferimento d'ufficio debba corrispondere un'indennità per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato, ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di sei mesi di locazione. 9 Le indennità e i rimborsi di cui ai commi precedenti sono dovuti solo nel caso in cui il dipendente venga trasferito in comune diverso da quello di provenienza ed ivi stabilisca la propria abitazione. 10 Per le operazioni inerenti il trasloco la Società accorda al dipendente i seguenti permessi straordinari retribuiti: - giorni tre, oltre il viaggio al dipendente senza congiunti conviventi a carico; - giorni sei, oltre il viaggio al dipendente con congiunti conviventi a carico. 11 Al dipendente, trasferito d’ufficio e licenziato non per motivi disciplinari, compete oltre all'indennità dovuta per risoluzione del rapporto di lavoro, il rimborso delle spese di viaggio e di trasloco, dalla località di trasferimento fino alla precedente residenza, purché quest’ultimo trasferimento avvenga effettivamente entro sei mesi dall’avvenuto licenziamento. 12 In caso di decesso del dipendente in servizio, le norme di cui al precedente comma,...