MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE Clausole campione

MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE. 1. Il possesso dei requisiti di cui all’articolo precedente viene comprovato attraverso: a) la produzione del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato civile o di mai avvenuto fallimento, emessi dai competenti pubblici uffici del luogo in cui la persona ha risieduto anagraficamente per il periodo maggiore nell’ultimo quinquennio, nel rispetto dei criteri di “sostanziale equivalenza” di cui all’articolo 1, comma 2 della LEGGE SULLE SOCIETÀ; b) la produzione, relativamente a tutte le restanti giurisdizioni, di autocertificazione resa dal soggetto interessato avanti a pubblico Notaio sammarinese, utilizzando il modello allegato al presente Regolamento sotto la lettera A. 2. Ai certificati di cui al primo comma, allo scopo di verificare la competenza territoriale delle pubbliche autorità che li hanno emessi, si aggiunge copia di un DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità. 3. I certificati di cui al primo comma, lettera a), possono risultare anche da documento unico cumulativo. 4. L’eventuale inesistenza di una o più certificazioni “sostanzialmente equivalenti” nell’ordinamento estero di residenza ai fini di cui al precedente comma 1, lettera a), dovrà essere: - asseverata da una “legal opinion”, conforme ai requisiti di cui all’articolo IV.III.1; - sopperita mediante apposita autocertificazione autenticata, con i contenuti richiesti dalla BANCA CENTRALE.
MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE. Per le certificazioni limitate vale quanto riportato nei punti applicabili del presente regolamento. Relativamente alle tecniche/applicazioni, ad integrazione di quanto riportato nei punti applicabili del presente regolamento, valgono le seguenti considerazioni: a) sul certificato saranno specificati metodo e tecnica/applicazione e la validità è supportata dal certificato di metodo in corso di validità b) il certificato di tecnica/applicazione potrà riportare, su richiesta dell’Oganizzazione, Marca e Modello dello strumento utilizzato in fase di addestramento ed esame, che risulterà vincolante al fine dell’applicazione della certificazione ; l’utilizzo di altro strumento prevede un ulteriore periodo di addestramento teorico e pratico, fissato in 40 ore, con il rilascio di un attestato di addestramento. Al termine del percorso formativo, Bureau Veritas chiederà il ritiro del certificato originale per riemettere un nuovo certificato, aggiungendo la nuova strumentazione, ma che riporterà lo stesso numero e scadenza. Emesso da Ufficio: SL IND Approvato: TRQM/X. Xxxxxxx SLM/X.Xxxxxxxx Verificato: COPM/X.Xxxxxx Redatto: SL IND/X. Xxxxx Data emissione : 18/11/2021 Riferimenti EN ISO 9712:2012 ISO 17024:2012 Distribution list PCM IND C.1 ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE
MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE. 18 ALL. C DEFINIZIONE MANSIONI: 19 C.1 ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE 19 C.2 PERSONALE BUREAU VERITAS 19 C.3 CENTRO D’ESAME 19
MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE. 1. Il possesso dei requisiti di indipendenza, di cui ai precedenti articoli, deve essere autocertificato con dichiarazione autentica resa dal soggetto interessato avanti a pubblico Notaio sammarinese, utilizzando uno dei modelli allegati al presente Regolamento sotto le lettere C1, C2 e C3.
MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE. Il certificato di individuazione dello studente ai fini dell’esercizio del diritto all’integrazione scolastica (legge 104/92 – DPR 24.02.94) viene redatto secondo il “Verbale di accertamento per l’individuazione dello studente in situazione di handicap ai sensi del DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006”, allegato all’Accordo di Programma Provinciale. La diagnosi clinica viene espressa utilizzando i codici e le definizioni del ICD – 10 dell’OMS, indicando la sigla “PREV.” accanto alla patologia prevalente. Le conseguenze funzionali vengono di norma descritte secondo le classificazioni dell’ICF.
MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE. 18 Emesso da Ufficio: SL IND Approvato: TRQM/X. Xxxxxxx SLM/X. Xxxxxx Verificato:COPM/X.Xxxxxxxxxxx Redatto: SL IND/X. Xxxxx Data emissione: 15/10/2020 Riferimenti EN ISO 9712:2012 ISO 17024:2012 Distribution list PCM IND ALL. C DEFINIZIONE MANSIONI 18 C.1 ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE 18 C.2 PERSONALE BUREAU VERITAS 18 C.3 CENTRO D’ESAME 19
MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE. 1. Il possesso dei requisiti di professionalità, di cui ai precedenti articoli, dovrà essere certificato attraverso la produzione dei seguenti documenti: a) curriculum vitae, datato, sottoscritto e completo degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti alla data di compilazione ed almeno nei cinque anni anteriori, anche se trattasi di incarichi non valevoli ai fini di cui all’articolo IV.II.3, comma 1, lettera a), in quanto in SOCIETÀ IN DEFAULT; b) autocertificazione resa dal soggetto interessato avanti a pubblico Notaio sammarinese, utilizzando il modello allegato al presente Regolamento sotto la lettera B ovvero, unicamente per i sindaci e fatto salvo il caso di cui al primo punto della lettera c) dell’articolo IV.II.5, certificato di iscrizione o abilitazione professionale.
MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE. Per le certificazioni limitate vale quanto riportato nei punti applicabili del presente regolamento. Relativamente alle tecniche, ad integrazione di quanto riportato nei punti applicabili del presente regolamento, valgono le seguenti considerazioni: a) sul certificato saranno specificati metodo e tecnica e la validità è supportata dal certificato di metodo valido b) il certificato di tecnica potrà riportare, su richiesta dell’Oganizzazione, Marca e Modello dello strumento utilizzato in fase di addestramento ed esame, che risulterà vincolante al fine dell’applicazione della certificazione ; l’utilizzo di altro strumento prevede un ulteriore periodo di addestramento teorico e pratico, fissato in 40 ore, con il rilascio di un attestato di addestramento.

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  • Modalità di esecuzione Il Fornitore deve organizzare e mantenere attiva una struttura mobile/pattuglia munita di autovettura (a tale proposito il Fornitore deve produrre alla Città Metropolitana di Milano ed all’Amministrazione contraente le schede tecniche ed i libretti di circolazione di tutti gli automezzi utilizzati, in conformità all’offerta tecnica presentata), operativa nelle fasce orarie e secondo le modalità (durata delle ronde/ispezioni) definite dall'Amministrazione idonea ad effettuare presso lo stabile o presso il parco una serie di controlli finalizzati a garantire l’appropriato livello di sicurezza e a individuare potenziali situazioni anomale. Il servizio consiste in ispezioni esterne e/o interne allo stabile o al parco, anche a piedi nel rispetto delle garanzie di sicurezza. Deve essere sempre disponibile un efficiente collegamento tra le GPG e la Sala Operativa. Le ispezioni devono essere eseguite a intervalli irregolari, da variare di volta in volta per le ispezioni / ronde presso gli immobili mentre ad orari fissi e prestabiliti per la chiusura e l’apertura dei parchi. La struttura mobile/pattuglia deve assicurare ed effettuare, a titolo indicativo e non esaustivo: - l'ispezione del perimetro dello stabile o del parco, osservando eventuali segni di attività sospetta recente o in atto (es. varchi nella rete di protezione, vetri rotti); - la verifica della chiusura dello stabile; - la verifica della chiusura e dell’apertura dei varchi del parco; - la segnalazione della presenza di corpi illuminanti non funzionanti, indicandone con precisione la posizione; - l'esame delle serrature di tutte le porte di sicurezza, rilevando eventuali segni di effrazione; - la verifica del regolare funzionamento dell’impianto antintrusione, ove presente, controllando che i cavi in vista e i segnalatori ottico-acustici siano in condizioni ottimali, che la centralina non dia segnalazioni anormali, e che il dispositivo d’inserzione sia ben fissato e regolarmente funzionante; - di informare le autorità preposte, mantenendosi a loro disposizione, ove siano riscontrate tracce di reati perpetrati o tentati, o altre anomalie sopra elencate; - l’aggiornamento del "registro delle attività" ed, eventualmente, la compilazione del Rapporto di evento anomalo da inoltrare, via mail o altro mezzo di comunicazione da concordare con l'Amministrazione, nel più breve tempo possibile all'Amministrazione.

  • CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo dell’opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del D.P.R. n. 207/2010. Entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l’impresa affidataria. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimento. L’emissione del certificato di regolare esecuzione non costituirà presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi: 1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potrà essere tenuta una contabilità semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso, il certificato di regolare esecuzione potrà essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

  • Modalità di presentazione delle fatture e pagamento La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio riportato nella presente RDO. Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate nella fattura anche le seguenti informazioni:

  • Diritto proprio del Beneficiario Ai sensi dell’Art. 1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrispostegli a seguito di decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.

  • Certificazioni L’IMPRESA dovrà fornire entro la data di conclusione dei lavori di realizzazione dell’impianto: • la documentazione attestante che l’impianto fotovoltaico è realizzato con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati per altri impianti (in conformità con l’articolo 4, comma 7 del D.M. 6 febbraio 2006 che integra l’articolo 4, comma 3 del D.M. 28 luglio 2005); • la documentazione di acquisto dei principali componenti dell’impianto (moduli fotovoltaici, inverter ed eventuali protezioni d’interfaccia); • la certificazione di garanzia dei moduli; la certificazione, rilasciata dal costruttore, deve attestare il numero di anni di garanzia delle prestazioni e deve essere riferita a tutti i moduli fotovoltaici installati; • la certificazione di conformità per i moduli fotovoltaici; la certificazione, rilasciata da un laboratorio accreditato, deve attestare la conformità alla norma CEI EN 61215, per moduli al silicio cristallino, e alla CEI EN 61646 per moduli a film sottile; • la certificazione di conformità per gli inverter; la certificazione, rilasciata da un organismo di certificazione abilitato e riconosciuto, deve attestare la conformità del prodotto alle normative tecniche applicabili e deve fare riferimento alle prove di tipo effettuate. L’IMPRESA dovrà eseguire la posa in opera dell’impianto a regola d’arte e in rispetto della normativa vigente di materia. In particolare si richiama l’attenzione sui seguenti aspetti: • l’ottimo fissaggio dei moduli con strutture di sostegno in carpenteria metallica (telai) e ancoraggio dei telai alla copertura mediante fissaggio meccanico con stop ad espansione e successiva impermeabilizzazione con resina epossidica; • la posa a regola d’arte dei cavi di collegamento tra le stringhe fotovoltaiche e l’inverter, assicurando un’adeguata protezione IP65 secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento; • la messa a terra dei supporti metallici mediante collegamento elettrico, con sezione non inferiore a 16 mm2, direttamente al pozzetto o alla rete di protezione scariche atmosferiche (gabbia di Xxxxxxx).

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • Modalità di aggiudicazione Il procedimento di gara si svolgerà in parte in seduta pubblica e in parte in seduta riservata, presso l’edificio 2 del parco scientifico e tecnologico della Sardegna, sede di Pula (CA) con inizio l’8 marzo 2016, alle ore 15:00, fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di posporre tale appuntamento per ragioni tecnico organizzative. In caso di posticipo si indicherà il nuovo appuntamento almeno 5 giorni antecedenti la nuova data della prima seduta pubblica per il tramite del sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, sezione Gare e appalti, cod. 169_15. Quando la seduta è pubblica è ammesso a presenziare allo svolgimento della gara chiunque vi abbia interesse. Nella prima seduta pubblica si procederà alle seguenti operazioni: - individuazione dei concorrenti che hanno trasmesso il plico entro il termine stabilito, nel rispetto delle formalità richieste dai documenti di gara; - effettuazione del sorteggio ai sensi dell’articolo 48 del d. lgs. 163/2006 finalizzato all’individuazione degli offerenti tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dal presente capitolato; - esame della documentazione amministrativa presentata dai partecipanti; - apertura della busta “OFFERTA TECNICA” presentata dai concorrenti ammessi alla gara, verifica amministrativa sulla avvenuta presentazione dei documenti progettuali richiesti per l’“OFFERTA TECNICA”, ai fini dell’ammissione dei concorrenti alla successiva fase di gara; - (in una o più sedute riservate alla presenza dei soli componenti della commissione) analisi e valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi, ai fini dell’attribuzione del punteggio, come indicato nel presente documento. Nella seconda seduta pubblica, comunicata all’indirizzo PEC o fax indicato in sede di dichiarazione (Allegato A), si procederà alle seguenti operazioni: - comunicazione del punteggio attribuito a ciascuna delle offerte tecniche; - apertura della busta “OFFERTA ECONOMICA” e attribuzione del punteggio, come indicato nel presente documento.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • Modalità di trattamento dei dati Tutti i tuoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e sono trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati e di apposite banche dati, in termini non incompatibili con tali scopi e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.