Modalità di preparazione e somministrazione dei pasti Clausole campione

Modalità di preparazione e somministrazione dei pasti. Il pasto rappresenta un importante momento educativo e di socializzazione dei bambini, che deve essere curato e gestito anche con il coinvolgimento materiale del personale educativo; il pasto inoltre deve essere preparato con attenzione particolare ai fabbisogni calorici dei bambini, nel rispetto delle tabelle dietetiche approvate dal competente servizio AUSL come previsto dalla Direttiva Regionale 646/2005; infine il pasto deve essere somministrato con cura e attenzioni particolari all’età dei fruitori, ai tempi di trasporto ed alle temperature di conservazione. La produzione e somministrazione dei pasti deve essere effettuata in conformità al sistema di analisi e controllo HACCP (D.Lgs. 155/97 s.m.i.), prevedendosi in tal senso, qualora la ditta non ritenga opportuno produrre i pasti in loco, l’obbligo che i pasti siano confezionati in un centro di produzione ubicato ad una distanza non superiore a 10 km, al fine garantire i tempi di percorrenza del tragitto necessario ad effettuare la consegna dei pasti, congrui con il mantenimento delle temperature previste dal sopra descritto sistema di controllo. Il Concessionario si impegna a garantire procedure di acquisto di materie prime non contenenti organismi geneticamente modificati e dare priorità all’utilizzo di prodotti biologici. Per le ragioni espresse, le attività di preparazione e di somministrazione dei pasti, non possono essere subappaltate. Inoltre, nell’ambito della valutazione complessiva del progetto gestionale, vengono valutate positivamente e prioritariamente le proposte di organizzazione che prevedano la preparazione dei pasti presso la cucina del nuovo asilo nido. Il Concessionario deve provvedere alla preparazione e somministrazione dei pasti, garantendo ai richiedenti diete speciali per motivi di natura sanitaria, religiosa, culturale; provvede inoltre alla somministrazione delle bevande ed alla distribuzione di frutta a metà mattina oltre che alla merenda pomeridiana. Deve essere previsto l’utilizzo di piatti, bicchieri e posate in materiale lavabile e non monouso, oltre al loro reintegro in caso di rottura. La qualità del servizio erogato in merito alla preparazione e somministrazione dei pasti, è oggetto di valutazione da parte della Commissione prevista ed istituita con deliberazione comunale n. 19 del 09/02/2008; la ditta risultata aggiudicataria della concessione si impegna a rispettare e ad applicare quanto previsto dalla suddetta deliberazione in merito.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).