Common use of Modalità operative Clause in Contracts

Modalità operative. La struttura si impegna a tenere una cartella clinica individuale per l’ospite, contenente, oltre a copia della Scheda di Inserimento, la scheda farmacologica, il PTRI e tutta la documentazione clinica dell’ospite. Detta cartella clinica può essere anche informatizzata e accessibile dall’esterno, purché sia adeguatamente garantita la protezione dei dati personali a norma del GDPR n. 679/2016 (RegolamentoUE 2016/679). La struttura garantisce all’ospite la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita, dei desideri, aspirazioni e abitudini dello stesso, compatibilmente con quanto stabilito nel PTRI, mantenendo e sviluppando le relazioni con i familiari, anche attraverso le visite dei medesimi alla struttura. La struttura si impegna, altresì, a disciplinare i rapporti tra assistito e la struttura medesima nel Regolamento e nella Carta dei Servizi, strumenti di comunicazione e trasparenza che la stessa dovrà predisporre e aggiornare coerentemente con i servizi offerti e che dovrà rendere pubblici. L’ospite della struttura usufruisce delle prestazioni sanitarie previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale e locale. La struttura si impegna a dare attuazione agli interventi previsti dal PTRI, alle prescrizioni mediche e amantenere ogni rapporto con i Servizi invianti per assicurare all’ assistito la fruizione di attività di socializzazione, prevenzione, cura e riabilitazione. La struttura comunica tempestivamente ai Servizi invianti le variazioni più significative dello stato di salute dell’assistito e l’eventuale aggravamento. La struttura è tenuta altresì: - a predisporre per l’assistito e a rendere attivi programmi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo da verificare periodicamente; - a garantire le funzioni di interpretariato e mediazione culturale per gli utenti non italofoni; - in caso di necessità, a chiamare il medico curante dell’assistito o il medico della continuità assistenziale o con la Centrale Operativa del 118, secondo gli accordi presi con l’Azienda per la gestione delle emergenze - urgenze; - a curare la somministrazione e l’autosomministrazione dei farmaci prescritti all’utente (vedi allegato 2); - a seguire la dieta prescritta all’assistito dal medico curante o dal medico specialista; - a dotarsi dei presidi non personalizzati di tipo assistenziale come carrozzine, sollevatori, deambulatori, letti con snodi, sponde, materassi e cuscini antidecubito, nel rispetto dell'appropriatezza della prestazione, senza alcun onere a carico dell’assistito. Tutte le attività e gli interventi di cui sopra devono essere registrati nella cartella clinica individuale. La struttura deve prevedere un protocollo di collaborazione con la rete dei Servizi Aziendali sia sociali che sanitari. In particolare, nel caso di passaggio dell’utente alla maggiore età, provvede ad informare il Direttore dell’UFC Salute Mentale Adulti del progetto residenziale in corso, concordando le modalità di transizione del medesimo. La struttura dovrà inoltre disporre: - degli ausili e dei presidi per l’incontinenza con sistemi di assorbenza (es. pannoloni e traversesalva-letto) di cui all’ allegato 2 del DPCM 12/01/2017, ove necessario; - del materiale per medicazioni ordinarie di cui all’Allegato 1 della Delibera GRT n. 503 del 24/04/1996. Dovrà essere disponibile un defibrillatore; il personale deve essere formato al suo utilizzo, con attestazione BLS-D e PBLS-D. Per tali prestazioni e materiali non potrà essere imputato alcun costo agli assistiti, in quanto rientranti nel corrispettivo riconosciuto dall’Azienda alla Struttura al successivo Art. 6.

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Modalità operative. La struttura si impegna L’Assicurato è tenuto a tenere una cartella clinica individuale per l’ospite, contenente, oltre a copia della Scheda di Inserimento, la scheda farmacologica, il PTRI fornire i chiarimenti veritieri e tutta la documentazione clinica dell’ospiterichiesta dalla Società per la corretta istruzione del fascicolo. Detta cartella clinica può essere anche informatizzata Nel caso di sostituzione del legale prescelto, l’Assicurato dovrà comunicare la revoca del mandato conferito e accessibile dall’esternoil nominativo ed estremi del Professionista nominato in sostituzione. Ricorrendone le condizioni, purché sia adeguatamente garantita la protezione dei dati personali a norma Società rimborserà entro il massimale le spese, competenze ed onorari - salvo duplicazione attività - del GDPR n. 679/2016 (RegolamentoUE 2016/679)secondo Legale nominato dall’Assicurato, deducendo gli anticipi e/o pagamenti eventualmente effettuati ad altri Professionisti. La struttura garantisce all’ospite Società, in ogni caso, nell'eventualità della sostituzione del legale, non potrà comunque incorrere in un esborso complessivo superiore al preventivo/contratto intercorso tra il legale sostituito e l'assicurato. Qualora sussista conflitto d’interesse fra il Contraente e altre persone assicurate, la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi garanzia è prestata a favore del Contraente. In caso di vitadisaccordo tra l’Assicurato e la Società per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti sull’interpretazione delle clausole del presente contratto, dei desiderila decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, aspirazioni in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ex Art. IX. Le spese di arbitrato per quanto richiesto dall’Arbitro saranno a carico dell’Assicurato e abitudini dello stessodella Società nella misura del 50%. Qualora la decisione dell’Arbitro sia integralmente favorevole all’Assicurato, compatibilmente con quanto stabilito nel PTRI, mantenendo e sviluppando UCA rimborsa le relazioni con i familiari, anche attraverso spese arbitrali sostenute. Per la risoluzione di controversie in materia di contratti assicurativi è prevista altresì la possibilità per l'Assicurato di adire le visite dei medesimi alla struttura. La struttura si impegna, altresìvie giudiziarie: in questo caso l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria come disciplinato dalla normativa vigente, a disciplinare i rapporti tra assistito cui si rimanda per modalità e la struttura medesima nel Regolamento e nella Carta dei Servizi, strumenti termini di comunicazione e trasparenza che la stessa dovrà predisporre e aggiornare coerentemente con i servizi offerti e che dovrà rendere pubblici. L’ospite della struttura usufruisce delle prestazioni sanitarie previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale e locale. La struttura si impegna a dare attuazione agli interventi previsti dal PTRI, alle prescrizioni mediche e amantenere ogni rapporto con i Servizi invianti per assicurare all’ assistito la fruizione di attività di socializzazione, prevenzione, cura e riabilitazione. La struttura comunica tempestivamente ai Servizi invianti le variazioni più significative dello stato di salute dell’assistito e l’eventuale aggravamento. La struttura è tenuta altresì: - a predisporre per l’assistito e a rendere attivi programmi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo da verificare periodicamente; - a garantire le funzioni di interpretariato e mediazione culturale per gli utenti non italofoni; - in caso di necessità, a chiamare il medico curante dell’assistito o il medico della continuità assistenziale o con la Centrale Operativa del 118, secondo gli accordi presi con l’Azienda per la gestione delle emergenze - urgenze; - a curare la somministrazione e l’autosomministrazione dei farmaci prescritti all’utente (vedi allegato 2); - a seguire la dieta prescritta all’assistito dal medico curante o dal medico specialista; - a dotarsi dei presidi non personalizzati di tipo assistenziale come carrozzine, sollevatori, deambulatori, letti con snodi, sponde, materassi e cuscini antidecubito, nel rispetto dell'appropriatezza della prestazione, senza alcun onere a carico dell’assistito. Tutte le attività e gli interventi di cui sopra devono essere registrati nella cartella clinica individuale. La struttura deve prevedere un protocollo di collaborazione con la rete dei Servizi Aziendali sia sociali che sanitari. In particolare, nel caso di passaggio dell’utente alla maggiore età, provvede ad informare il Direttore dell’UFC Salute Mentale Adulti del progetto residenziale in corso, concordando le modalità di transizione del medesimo. La struttura dovrà inoltre disporre: - degli ausili e dei presidi per l’incontinenza con sistemi di assorbenza (es. pannoloni e traversesalva-letto) di cui all’ allegato 2 del DPCM 12/01/2017, ove necessario; - del materiale per medicazioni ordinarie di cui all’Allegato 1 della Delibera GRT n. 503 del 24/04/1996. Dovrà essere disponibile un defibrillatore; il personale deve essere formato al suo utilizzo, con attestazione BLS-D e PBLS-D. Per tali prestazioni e materiali non potrà essere imputato alcun costo agli assistiti, in quanto rientranti nel corrispettivo riconosciuto dall’Azienda alla Struttura al successivo Art. 6presentazione.

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Samples: Contratto Di Tutela Legale E Perdite Pecuniarie

Modalità operative. La struttura si impegna L’Assicurato è tenuto a tenere una cartella clinica individuale fornire i chiarimenti veritieri e la documentazione richiesta dalla Società per l’ospitela corretta istruzione del fascicolo, contenentenonché in via preventiva le richieste di pagamento formulate dai Professionisti. L’Assicurato non può revocare il mandato conferito o determinarne la dismissione, oltre a copia senza benestare della Scheda di InserimentoSocietà. Nel caso in cui la sostituzione sia stata ratificata, la scheda farmacologicaSocietà rimborserà entro il massimale le spese, competenze ed onorari -salvo duplicazione attività- del secondo Legale nominato dall’Assicurato, deducendo gli anticipi e/o pagamenti eventualmente effettuati ad altri Professionisti. Nel caso di proposta transattiva in sede stragiudiziale e/o giudiziale, l’Assicurato è tenuto a sottoporre alla Società, per la preventiva ratifica, l’indicazione del capitale e delle spese legali. Le spese di soccombenza liquidate a favore dell’Assicurato sono corrisposte dalla Società una volta accertata con idonea documentazione l’impossibilità oggettiva di escussione nei confronti di parte soccombente . Qualora sussista conflitto di interesse fra il PTRI Contraente e tutta altre persone assicurate, la documentazione clinica dell’ospitegaranzia è prestata a favore del Contraente. Detta cartella clinica può In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società sull’interpretazione delle clausole del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ex Art. XI CGP. Le spese di arbitrato saranno a carico dell’Assicurato e della Società nella misura del 50%. Qualora la decisione dell’Arbitro sia favorevole all’Assicurato, UCA rimborsa le spese arbitrali sostenute. Per la risoluzione di controversie in materia di contratti assicurativi è prevista altresì la possibilità per l'Assicurato di adire le vie giudiziarie: in questo caso l'azione civile dovrà essere anche informatizzata preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria come disciplinato dal D. Lgs. n° 28 del 4/3/2010 e accessibile dall’esterno, purché sia adeguatamente garantita la protezione dei dati personali a norma del GDPR n. 679/2016 (RegolamentoUE 2016/679)succ. La struttura garantisce all’ospite la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita, dei desideri, aspirazioni e abitudini dello stesso, compatibilmente con quanto stabilito nel PTRI, mantenendo e sviluppando le relazioni con i familiari, anche attraverso le visite dei medesimi alla struttura. La struttura si impegna, altresìmodifiche, a disciplinare i rapporti tra assistito cui si rimanda per modalità e la struttura medesima nel Regolamento e nella Carta dei Servizi, strumenti termini di comunicazione e trasparenza che la stessa dovrà predisporre e aggiornare coerentemente con i servizi offerti e che dovrà rendere pubblici. L’ospite della struttura usufruisce delle prestazioni sanitarie previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale e locale. La struttura si impegna a dare attuazione agli interventi previsti dal PTRI, alle prescrizioni mediche e amantenere ogni rapporto con i Servizi invianti per assicurare all’ assistito la fruizione di attività di socializzazione, prevenzione, cura e riabilitazione. La struttura comunica tempestivamente ai Servizi invianti le variazioni più significative dello stato di salute dell’assistito e l’eventuale aggravamento. La struttura è tenuta altresì: - a predisporre per l’assistito e a rendere attivi programmi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo da verificare periodicamente; - a garantire le funzioni di interpretariato e mediazione culturale per gli utenti non italofoni; - in caso di necessità, a chiamare il medico curante dell’assistito o il medico della continuità assistenziale o con la Centrale Operativa del 118, secondo gli accordi presi con l’Azienda per la gestione delle emergenze - urgenze; - a curare la somministrazione e l’autosomministrazione dei farmaci prescritti all’utente (vedi allegato 2); - a seguire la dieta prescritta all’assistito dal medico curante o dal medico specialista; - a dotarsi dei presidi non personalizzati di tipo assistenziale come carrozzine, sollevatori, deambulatori, letti con snodi, sponde, materassi e cuscini antidecubito, nel rispetto dell'appropriatezza della prestazione, senza alcun onere a carico dell’assistito. Tutte le attività e gli interventi di cui sopra devono essere registrati nella cartella clinica individuale. La struttura deve prevedere un protocollo di collaborazione con la rete dei Servizi Aziendali sia sociali che sanitari. In particolare, nel caso di passaggio dell’utente alla maggiore età, provvede ad informare il Direttore dell’UFC Salute Mentale Adulti del progetto residenziale in corso, concordando le modalità di transizione del medesimo. La struttura dovrà inoltre disporre: - degli ausili e dei presidi per l’incontinenza con sistemi di assorbenza (es. pannoloni e traversesalva-letto) di cui all’ allegato 2 del DPCM 12/01/2017, ove necessario; - del materiale per medicazioni ordinarie di cui all’Allegato 1 della Delibera GRT n. 503 del 24/04/1996. Dovrà essere disponibile un defibrillatore; il personale deve essere formato al suo utilizzo, con attestazione BLS-D e PBLS-D. Per tali prestazioni e materiali non potrà essere imputato alcun costo agli assistiti, in quanto rientranti nel corrispettivo riconosciuto dall’Azienda alla Struttura al successivo Art. 6presentazione.

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Samples: Contratto Di Tutela Legale E Perdite Pecuniarie

Modalità operative. La struttura si impegna Al fine di fruire dell’anticipazione oggetto della presente Convenzione, i/le lavoratori/trici di cui al punto 4 dovranno presentare la domanda ad una delle Banche che ne danno applicazione, corredata dalla relativa documentazione secondo quanto riportato in allegato, nonché secondo le procedure in uso presso la Banca interessata. Le Banche favoriranno il ricorso a tenere una cartella clinica individuale per l’ospitemodalità operative telematiche, contenente, oltre a copia della Scheda al fine di Inserimento, la scheda farmacologica, il PTRI e tutta la documentazione clinica dell’ospite. Detta cartella clinica può essere anche informatizzata e accessibile dall’esterno, purché sia adeguatamente garantita la protezione dei dati personali a norma del GDPR n. 679/2016 (RegolamentoUE 2016/679). La struttura garantisce all’ospite la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita, dei desideri, aspirazioni e abitudini dello stesso, compatibilmente con limitare quanto stabilito nel PTRI, mantenendo e sviluppando più possibile l’accesso fisico presso le relazioni con i familiari, anche attraverso le visite dei medesimi alla struttura. La struttura si impegna, altresì, a disciplinare i rapporti tra assistito e la struttura medesima nel Regolamento e nella Carta dei Servizi, strumenti di comunicazione e trasparenza che la stessa dovrà predisporre e aggiornare coerentemente con i servizi offerti e che dovrà rendere pubblici. L’ospite della struttura usufruisce delle prestazioni sanitarie previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale e locale. La struttura si impegna a dare attuazione agli interventi previsti dal PTRI, alle prescrizioni mediche e amantenere ogni rapporto con i Servizi invianti per assicurare all’ assistito la fruizione di attività di socializzazione, prevenzione, cura e riabilitazione. La struttura comunica tempestivamente ai Servizi invianti le variazioni più significative dello stato di salute dell’assistito e l’eventuale aggravamento. La struttura è tenuta altresì: - a predisporre per l’assistito e a rendere attivi programmi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo da verificare periodicamente; - a garantire le funzioni di interpretariato e mediazione culturale per gli utenti non italofoni; - in caso di necessità, a chiamare il medico curante dell’assistito o il medico della continuità assistenziale o con la Centrale Operativa del 118, secondo gli accordi presi con l’Azienda per la gestione delle emergenze - urgenze; - a curare la somministrazione e l’autosomministrazione dei farmaci prescritti all’utente (vedi allegato 2); - a seguire la dieta prescritta all’assistito dal medico curante o dal medico specialista; - a dotarsi dei presidi non personalizzati di tipo assistenziale come carrozzine, sollevatori, deambulatori, letti con snodi, sponde, materassi e cuscini antidecubitofiliali, nel rispetto dell'appropriatezza della prestazione, senza alcun onere necessità - in questa fase di emergenza sanitaria – di garantire il maggior contrasto alla diffusione del coronavirus attraverso le misure di “distanziamento sociale” a carico dell’assistito. Tutte le attività tutela della clientela e gli interventi delle persone che lavorano in banca per erogare i servizi previsti dalla normativa di cui sopra devono essere registrati nella cartella clinica individuale. La struttura deve prevedere un protocollo di collaborazione con la rete dei Servizi Aziendali sia sociali che sanitariemergenza tempo per tempo vigente. In particolareriferimento all’apertura dell’apposito conto corrente e alla correlata apertura di credito, le Banche che applicano la Convenzione adotteranno condizioni di massimo favore al fine di evitare costi, in coerenza alla finalità ed alla valenza sociale dell’iniziativa. È fatta salva la facoltà delle Banche che applicano la Convenzione di procedere all’apertura di credito previa istruttoria di merito creditizio da effettuarsi nel più breve tempo possibile e in ogni caso in piena autonomia e discrezionalità, nel caso rispetto delle proprie procedure e delle vigenti disposizioni di passaggio dell’utente alla legge e regolamento in materia di assunzione del rischio. In ogni caso, la banca è tenuta a fornire tempestivamente risposta al richiedente. Le Parti riconoscono l’importante ruolo delle Regioni e delle Province Autonome nel contribuire all’accesso all’anticipazione e ne auspicano il pieno coinvolgimento con opportune forme di intervento, ad esempio attraverso “fondi di garanzia” dei debiti relativi alle anticipazioni medesime. Ai fini di una maggiore etàefficacia della presente Convenzione, provvede ad informare le Parti sottolineano l’importanza fondamentale che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché l’INPS per le ipotesi di CIGO da Covid-19 assicurino il Direttore dell’UFC Salute Mentale Adulti del progetto residenziale in corsocostante e tempestivo monitoraggio delle istanze pervenute dai datori di lavoro, concordando verificandone puntualmente la consistenza rispetto alle risorse finanziarie a disposizione e dandone tempestiva informazione alle Banche anche attraverso ABI e/o le modalità di transizione del medesimo. La struttura dovrà inoltre disporre: - degli ausili e dei presidi per l’incontinenza con sistemi di assorbenza (es. pannoloni e traversesalva-letto) di cui all’ allegato 2 del DPCM 12/01/2017, ove necessario; - del materiale per medicazioni ordinarie di cui all’Allegato 1 della Delibera GRT n. 503 del 24/04/1996. Dovrà essere disponibile un defibrillatore; il personale deve essere formato al suo utilizzo, con attestazione BLS-D e PBLS-D. Per tali prestazioni e materiali non potrà essere imputato alcun costo agli assistiti, in quanto rientranti nel corrispettivo riconosciuto dall’Azienda alla Struttura al successivo Art. 6competenti Commissioni regionali ABI.

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Samples: Accordo Abi – Parte Sociali Per L’anticipazione Sociale Dei Trattamenti Ordinario E in Deroga Ex Covid 19

Modalità operative. La struttura si impegna L'Assicurato è tenuto a tenere una cartella clinica individuale fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta dalla Società per l’ospitela corretta istruzione del fascicolo, contenentenonché in via preventiva le richieste di pagamento formulate dai Professionisti. L’Assicurato non può revocare il mandato conferito o determinarne la dismissione, oltre a copia senza benestare della Scheda di InserimentoSocietà. Nel caso in cui la sostituzione sia stata ratificata, la scheda farmacologicaSocietà rimborserà entro il massimale le spese, competenze ed onorari - salvo duplicazione attività - del secondo Legale nominato dall’Assicurato, deducendo gli anticipi e/o pagamenti eventualmente effettuati ad altri Professionisti. Nel caso di proposta transattiva in sede stragiudiziale e/o giudiziale, l’Assicurato è tenuto a sottoporre alla Società, per la preventiva ratifica, l’indicazione del capitale e delle spese legali. Non è oggetto di copertura assicurativa il PTRI pagamento di sanzioni pecuniarie, perizie di parte ove non sussista contestazione, spese di consulenza se non seguite da trattativa stragiudiziale e/o azione processuale esperita dallo stesso Xxxxxx. Qualora sussista conflitto di interesse fra il Contraente e tutta altre persone assicurate, la documentazione clinica dell’ospitegaranzia è prestata a favore del Contraente. Detta cartella clinica può essere anche informatizzata e accessibile dall’esterno, purché sia adeguatamente garantita la protezione dei dati personali a norma del GDPR n. 679/2016 (RegolamentoUE 2016/679). La struttura garantisce all’ospite la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi In caso di vita, dei desideri, aspirazioni e abitudini dello stesso, compatibilmente con quanto stabilito nel PTRI, mantenendo e sviluppando le relazioni con i familiari, anche attraverso le visite dei medesimi alla struttura. La struttura si impegna, altresì, a disciplinare i rapporti disaccordo tra assistito l'Assicurato e la struttura medesima nel Regolamento e nella Carta dei ServiziSocietà sull’interpretazione delle clausole del presente contratto, strumenti la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comunicazione e trasparenza che la stessa dovrà predisporre e aggiornare coerentemente con i servizi offerti e che dovrà rendere pubblicicomune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ex Art. L’ospite della struttura usufruisce delle prestazioni sanitarie previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale e localeXI CGP. La struttura si impegna a dare attuazione agli interventi previsti dal PTRI, alle prescrizioni mediche e amantenere ogni rapporto con i Servizi invianti per assicurare all’ assistito la fruizione Le spese di attività di socializzazione, prevenzione, cura e riabilitazione. La struttura comunica tempestivamente ai Servizi invianti le variazioni più significative dello stato di salute dell’assistito e l’eventuale aggravamento. La struttura è tenuta altresì: - a predisporre per l’assistito e a rendere attivi programmi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo da verificare periodicamente; - a garantire le funzioni di interpretariato e mediazione culturale per gli utenti non italofoni; - in caso di necessità, a chiamare il medico curante dell’assistito o il medico della continuità assistenziale o con la Centrale Operativa del 118, secondo gli accordi presi con l’Azienda per la gestione delle emergenze - urgenze; - a curare la somministrazione e l’autosomministrazione dei farmaci prescritti all’utente (vedi allegato 2); - a seguire la dieta prescritta all’assistito dal medico curante o dal medico specialista; - a dotarsi dei presidi non personalizzati di tipo assistenziale come carrozzine, sollevatori, deambulatori, letti con snodi, sponde, materassi e cuscini antidecubito, nel rispetto dell'appropriatezza della prestazione, senza alcun onere arbitrato saranno a carico dell’assistitodell'Assicurato e della Società nella misura del 50%. Tutte Qualora la decisione dell'Arbitro sia favorevole all'Assicurato, UCA rimborsa le attività e gli interventi spese arbitrali sostenute. L’inosservanza di cui sopra devono essere registrati nella cartella clinica individuale. La struttura deve prevedere un protocollo di collaborazione con una o più disposizioni del presente articolo comporta la rete dei Servizi Aziendali sia sociali che sanitari. In particolare, nel caso di passaggio dell’utente alla maggiore età, provvede ad informare il Direttore dell’UFC Salute Mentale Adulti decadenza dai benefici del progetto residenziale in corso, concordando le modalità di transizione del medesimo. La struttura dovrà inoltre disporre: - degli ausili e dei presidi per l’incontinenza con sistemi di assorbenza (es. pannoloni e traversesalva-letto) di cui all’ allegato 2 del DPCM 12/01/2017, ove necessario; - del materiale per medicazioni ordinarie di cui all’Allegato 1 della Delibera GRT n. 503 del 24/04/1996. Dovrà essere disponibile un defibrillatore; il personale deve essere formato al suo utilizzo, con attestazione BLS-D e PBLS-D. Per tali prestazioni e materiali non potrà essere imputato alcun costo agli assistiti, in quanto rientranti nel corrispettivo riconosciuto dall’Azienda alla Struttura al successivo Art. 6contratto.

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Samples: Convenzione Assicurativa

Modalità operative. La struttura si impegna L’Assicurato è tenuto a tenere una cartella clinica individuale per l’ospite, contenente, oltre a copia della Scheda di Inserimento, la scheda farmacologica, il PTRI fornire i chiarimenti veritieri e tutta la documentazione clinica dell’ospiterichiesta dalla Società per la corretta istruzione del fascicolo. Detta cartella clinica può essere anche informatizzata Nel caso di sostituzione del legale prescelto, l’Assicurato dovrà comunicare la revoca del mandato conferito e accessibile dall’esternoil nominativo ed estremi del Professionista nominato in sostituzione. Ricorrendone le condizioni, purché sia adeguatamente garantita la protezione dei dati personali a norma Società rimborserà entro il massimale le spese, competenze ed onorari -salvo duplicazione attività- del GDPR n. 679/2016 (RegolamentoUE 2016/679)secondo Legale nominato dall’Assicurato, deducendo gli anticipi e/o pagamenti eventualmente effettuati ad altri Professionisti. La struttura garantisce all’ospite Società, in ogni caso, nell'eventualità della sostituzione del legale, non potrà comunque incorrere in un esborso complessivo superiore al preventivo/contratto intercorso tra il legale sostituito e l'assicurato. Qualora sussista conflitto d’interesse fra il Contraente e altre persone assicurate, la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita, dei desideri, aspirazioni e abitudini dello stesso, compatibilmente con quanto stabilito nel PTRI, mantenendo e sviluppando le relazioni con i familiari, anche attraverso le visite dei medesimi alla strutturagaranzia è prestata a favore del Contraente. La struttura si impegnaSocietà garantisce all’Assicurato la piena libertà di scelta, altresìmodalità e termini sulle iniziative da intraprendere in osservanza e rispetto all’autonoma obbligazione intercorrente tra il Contraente/Assicurato e i Professionisti liberamente scelti ex art. VII.2. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti sull’interpretazione delle clausole del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ex Art. XI CGP. Le spese di arbitrato per quanto richiesto dall’arbitro saranno a carico dell’Assicurato e della Società nella misura del 50%. Qualora la decisione dell’Arbitro sia integralmente favorevole all’Assicurato, UCA rimborsa le spese arbitrali sostenute. Per la risoluzione di controversie in materia di contratti assicurativi è prevista altresì la possibilità per l'Assicurato di adire le vie giudiziarie: in questo caso l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria come disciplinato dalla normativa vigente, a disciplinare i rapporti tra assistito cui si rimanda per modalità e la struttura medesima nel Regolamento e nella Carta dei Servizi, strumenti termini di comunicazione e trasparenza che la stessa dovrà predisporre e aggiornare coerentemente con i servizi offerti e che dovrà rendere pubblici. L’ospite della struttura usufruisce delle prestazioni sanitarie previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale e locale. La struttura si impegna a dare attuazione agli interventi previsti dal PTRI, alle prescrizioni mediche e amantenere ogni rapporto con i Servizi invianti per assicurare all’ assistito la fruizione di attività di socializzazione, prevenzione, cura e riabilitazione. La struttura comunica tempestivamente ai Servizi invianti le variazioni più significative dello stato di salute dell’assistito e l’eventuale aggravamento. La struttura è tenuta altresì: - a predisporre per l’assistito e a rendere attivi programmi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo da verificare periodicamente; - a garantire le funzioni di interpretariato e mediazione culturale per gli utenti non italofoni; - in caso di necessità, a chiamare il medico curante dell’assistito o il medico della continuità assistenziale o con la Centrale Operativa del 118, secondo gli accordi presi con l’Azienda per la gestione delle emergenze - urgenze; - a curare la somministrazione e l’autosomministrazione dei farmaci prescritti all’utente (vedi allegato 2); - a seguire la dieta prescritta all’assistito dal medico curante o dal medico specialista; - a dotarsi dei presidi non personalizzati di tipo assistenziale come carrozzine, sollevatori, deambulatori, letti con snodi, sponde, materassi e cuscini antidecubito, nel rispetto dell'appropriatezza della prestazione, senza alcun onere a carico dell’assistito. Tutte le attività e gli interventi di cui sopra devono essere registrati nella cartella clinica individuale. La struttura deve prevedere un protocollo di collaborazione con la rete dei Servizi Aziendali sia sociali che sanitari. In particolare, nel caso di passaggio dell’utente alla maggiore età, provvede ad informare il Direttore dell’UFC Salute Mentale Adulti del progetto residenziale in corso, concordando le modalità di transizione del medesimo. La struttura dovrà inoltre disporre: - degli ausili e dei presidi per l’incontinenza con sistemi di assorbenza (es. pannoloni e traversesalva-letto) di cui all’ allegato 2 del DPCM 12/01/2017, ove necessario; - del materiale per medicazioni ordinarie di cui all’Allegato 1 della Delibera GRT n. 503 del 24/04/1996. Dovrà essere disponibile un defibrillatore; il personale deve essere formato al suo utilizzo, con attestazione BLS-D e PBLS-D. Per tali prestazioni e materiali non potrà essere imputato alcun costo agli assistiti, in quanto rientranti nel corrispettivo riconosciuto dall’Azienda alla Struttura al successivo Art. 6presentazione.

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Samples: Contratto Di Tutela Legale

Modalità operative. La struttura si impegna a tenere una cartella clinica individuale per l’ospite, contenente, oltre a copia della Scheda di Inserimento, la scheda farmacologica, il PTRI e tutta la documentazione clinica dell’ospite. Detta cartella clinica può essere anche informatizzata e accessibile dall’esterno, purché sia adeguatamente garantita la protezione dei dati personali a norma del GDPR n. 679/2016 (RegolamentoUE Regolamento UE 2016/679). La struttura garantisce all’ospite la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita, dei desideri, aspirazioni e abitudini dello stesso, compatibilmente con quanto stabilito nel PTRI, mantenendo e sviluppando le relazioni con i familiari, anche attraverso le visite dei medesimi alla struttura. La struttura si impegna, altresì, a disciplinare i rapporti tra assistito e la struttura medesima nel Regolamento e nella Carta dei Servizi, strumenti di comunicazione e trasparenza che la stessa dovrà predisporre e aggiornare coerentemente con i servizi offerti e che dovrà rendere pubblici. L’ospite della struttura usufruisce delle prestazioni sanitarie previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale e locale. La struttura si impegna a dare attuazione agli interventi previsti dal PTRI, alle prescrizioni mediche e amantenere a mantenere ogni rapporto con i Servizi invianti per assicurare all’ assistito la fruizione di attività di socializzazione, prevenzione, cura e riabilitazione. La struttura comunica tempestivamente ai Servizi invianti le variazioni più significative dello stato di salute dell’assistito e l’eventuale aggravamento. La struttura è tenuta altresì: - a predisporre per l’assistito e a rendere attivi programmi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo da verificare periodicamente; - a garantire le funzioni di interpretariato e mediazione culturale per gli utenti non italofoni; - in caso di necessità, a chiamare il medico curante dell’assistito o il medico della continuità assistenziale o con la Centrale Operativa del 118, secondo gli accordi presi 118 con l’Azienda la quale deve essere previsto un accordo per la gestione delle emergenze - urgenze; - a curare la somministrazione e l’autosomministrazione dei farmaci prescritti all’utente (vedi allegato 2)all’utente; - a seguire la dieta prescritta all’assistito dal medico curante o dal medico specialista; - a dotarsi dei presidi non personalizzati di tipo assistenziale come carrozzine, sollevatori, deambulatori, letti con snodi, sponde, materassi e cuscini antidecubito, nel rispetto dell'appropriatezza della prestazione, senza alcun onere a carico dell’assistito. Tutte le attività e gli interventi di cui sopra devono essere registrati nella cartella clinica individuale. La struttura deve prevedere un protocollo di collaborazione con la rete dei Servizi Aziendali sia sociali che sanitari. In particolare, nel caso di passaggio dell’utente alla maggiore età, provvede ad informare il Direttore dell’UFC Salute Mentale Adulti del progetto residenziale in corso, concordando le modalità di transizione del medesimo. In caso di ricovero ospedaliero dell’utente la struttura ne darà immediata comunicazione al Direttore UFC Salute Mentale Infanzia e Adolescenza e ai Servizi Amministrativi dell’Azienda competenti per territorio. Sulla base del presente atto e del proprio regolamento interno, la struttura assicurerà la necessaria vigilanza sul paziente anche in sede ospedaliera, nonché la continuità del rapporto utente/operatore, assumendo, se del caso, una funzione sostitutiva dei familiari del minore e rispettando il dovere di informativa nei confronti della UFC Salute Mentale Infanzia e Adolescenza. In caso di ricovero ospedaliero è prevista la conservazione del posto con la precisazione che dal giorno di ricovero la retta verrà decurtata dei costi generali non gravanti sulla struttura con detrazione dell’importo di Euro 18,34 da quello della retta. Qualora si renda necessario fornire sostegno e vigilanza anche educativa al minore all’interno della struttura di ricovero da parte di un operatore del Consorzio, allo stesso verrà corrisposto il pagamento delle ore di assistenza fornite all’utente da detto operatore, parametrate al profilo professionale del lavoratore nonché alla collocazione temporale della prestazione resa (orario notturno, festivo) di cui al CCNL e Contratti integrativi in vigore nel tempo e nel luogo ove si svolge il servizio sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale. Il Consorzio deve puntualmente documentare detto servizio. La struttura dovrà inoltre disporre: - degli ausili e dei presidi per l’incontinenza con sistemi di assorbenza (es. pannoloni e traversesalva-lettotraverse salvaletto) di cui all’ allegato 2 del DPCM 12/01/2017, ove necessario; - del materiale per medicazioni ordinarie di cui all’Allegato 1 della Delibera GRT n. 503 del 24/04/1996. Dovrà essere disponibile un defibrillatore; il personale deve essere formato al suo utilizzo, con attestazione BLS-D e PBLS-D. Per tali prestazioni e materiali non potrà essere imputato alcun costo agli assistiti, in quanto rientranti nel corrispettivo riconosciuto dall’Azienda alla Struttura al successivo Artart. 65.

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