Attivazione delle convenzioni Clausole campione

Attivazione delle convenzioni. Qualora l’azienda/ente non fosse ancora convenzionata con il Dipartimento di Scienze Veterinarie, è ne- cessario procedere, prima di intraprendere un tirocinio, alla stipula della convenzione mediante il portale “Gestione Tirocini”. A tal fine, occorre collegarsi al sito xxxx://xxxxxxxx.xxx.xxxxx.xx/ , nella “Sezione riservata alle Aziende/Enti” selezionare “Proposta di convenzione con un dipartimento dell'università per tirocini curriculari”. La pro- cedura per la compilazione della convenzione è guidata. La convenzione così generata, dovrà essere stampata in 2 originali (inclusa la scheda informativa, parte integrante della convenzione), timbrata e firmata dal rappresentante legale dell’azienda/ente e quindi in- viata, unitamente a 2 marche da bollo da 16,00 euro cadauna, al Direttore del Dipartimento di Scienze Ve- terinarie - Università di Pisa, Viale delle Piagge, 2 – 56124 PISA.
Attivazione delle convenzioni. La condizione preliminare e indefettibile per l’attivazione della delegazione convenzionale di pagamento è l’esistenza di una convenzione stipulata tra il terzo creditore (delegatario) e l’ATS (delegato), secondo gli schemi allegati quali parti integranti e sostanziali del presente regolamento, allegato A - convenzione per contratti di finanziamento; allegato B - convenzioni per polizze assicurative; allegato C – convenzioni per contributi ad Onlus ed Enti mutualistici.‌ Le convenzioni inerenti alle "deleghe di pagamento" in discorso riguardano:  contratti di finanziamento;‌  contratti di assicurazione sulla vita, contro gli infortuni e le malattie, sulla casa di abitazione e sulla RC auto;  contribuzioni per posizioni previdenziali integrative e, in genere, fondi previdenziali;  erogazioni e liberalità a favore di XXXXX;  versamenti a favore di enti con finalità mutualistiche. È da escludere che possano essere attivate convenzioni per la fruizione di delegazioni convenzionali di pagamento relative a contratti di assicurazione per la copertura di rischi su crediti, oppure a contratti di utenze varie o, ancora, a spese condominiali. Le convenzioni hanno durata quinquennale, con esclusione di tacito rinnovo. Ciascuna delle parti potrà liberamente recedere dalla convenzione stipulata, previa comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno sessanta giorni.‌ Le istanze di attivazione delle convenzioni vanno presentate dal delegatario all'Azienda per la L'ATS, in primo luogo, verificherà l'esistenza dei requisiti soggettivi dell'istante nonché il rispetto delle clausole previste nel vigente Regolamento e nella relativa convenzione stipulata con l'istituto delegatario. Successivamente, verificate tutte le condizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento, procederà a firmare la convenzione e a trasmetterne copia al delegatario.‌ In mancanza della dovuta sottoscrizione non saranno autorizzate pratiche di delegazione di pagamento.
Attivazione delle convenzioni. Per l’attivazione di nuove convenzioni, le aziende o gli enti devono utilizzare il portale di Ateneo “Gestione Tirocini – Università di Pisa”, raggiungibile anche dal sito del Dipartimento, seguendo il link “Convenzioni tirocinio curriculare”. La procedura per l’attivazione di nuove convenzioni è presente sul sito del Dipartimento al link (….) Per la convenzione con aziende/enti all’estero, il docente proponente dovrà presentare al Direttore del Dipartimento il “Training agreement proposal”, con allegata la documentazione di presentazione dell’azienda/ente.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).