Common use of Modalità per la denuncia del sinistro Clause in Contracts

Modalità per la denuncia del sinistro. In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 C.C.), con l’indicazione approssimativa del danno, della data, del luogo e delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni. Nei casi di furto, di rapina o di danno che abbia interessato la garanzia di cui all’art. 41 “Atti dolosi”, dell’evento dovrà anche essere fatta denuncia immediata all’Autorità, inoltrando all’Agenzia o alla Società copia della denuncia vistata dall’Autorità stessa. Nel caso di furto totale del veicolo avvenuto all’estero, il Contraente è tenuto a inoltrare alla Agenzia o alla Società copia di denuncia reiterata all’Autorità italiana. Resta fermo quanto disposto dall’art. 9 -“Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di sinistro”.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Della Circolazione Dei Veicoli a Motore E Per I Rischi Accessori Autobus, Autoveicoli Trasporto Cose, Macchine Operatrici E Carrelli, Macchine Agricole, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Della Circolazione Dei Veicoli a Motore E Per I Rischi Accessori – Natanti/, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Della Circolazione Dei Veicoli a Motore E Per I Rischi Accessori Autovetture E Autotassametri/ Dimensione Auto

Modalità per la denuncia del sinistro. In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizzaPolizza, oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 C.C.), con l’indicazione approssimativa del danno, della data, del luogo e delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni. Nei casi di furtoXxxxx, di rapina Rapina o di danno che abbia interessato la garanzia di cui all’art. 41 “Atti dolosi”, dell’evento dovrà anche essere fatta denuncia immediata all’Autorità, inoltrando all’Agenzia o alla Società copia della denuncia vistata dall’Autorità stessa. Nel caso di furto Furto totale del veicolo avvenuto all’estero, il Contraente è tenuto a inoltrare alla Agenzia o alla Società copia di denuncia reiterata all’Autorità italiana. Resta fermo quanto disposto dall’art. 9 -“Obblighi 8.1 - “Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di sinistro”.

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Samples: www.valpiave.it, www.gruppoitas.it

Modalità per la denuncia del sinistro. In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 C.C.), con l’indicazione approssimativa del danno, della data, del luogo e delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni. Nei casi di furto, di rapina o di danno che abbia interessato la garanzia di cui all’art. 41 “Atti dolosi”, dell’evento dovrà anche essere fatta denuncia immediata all’Autorità, inoltrando all’Agenzia o alla Società copia della denuncia vistata dall’Autorità stessa. Nel caso di furto totale del veicolo avvenuto all’estero, il Contraente è tenuto a inoltrare alla Agenzia o alla Società copia di denuncia reiterata all’Autorità italiana. Resta fermo quanto disposto dall’art. 9 -“Obblighi - “Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di sinistro”.

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Samples: Polizza r.c.a./c.v.t. Dimensione Auto