Modifica delle condizioni contrattuali. 11.1 Alla BANCA è riconosciuta la facoltà di modificare in qualsiasi momento, quando ricorra un giustificato motivo, le condizioni che regolano il presente contratto, previa comunicazione all’Investitore da inviare mediante lettera semplice con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell’Investitore. Le modifiche si intendono accettate dall’Investitore ove lo stesso non abbia esercitato per iscritto, entro il predetto termine di decorrenza, il diritto di recedere dal rapporto o abbia rifiutato la variazione. In quest’ultimo caso, la BANCA può recedere dal Contratto. 11.2 La BANCA si riserva altresì la facoltà di modificare in qualsiasi momento le condizioni economiche previste nel presente Contratto, previa comunicazione all’Investitore mediante lettera semplice, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione stessa da parte dell’Investitore, ovvero senza preavviso se vi sia un giustificato motivo. Nel caso in cui non accetti tale modifiche, l’Investitore ha comunque facoltà di recedere dal contratto, senza che gli vengano addebitate spese di alcun genere e senza aggravi a suo carico ed ottenendo, in sede di liquidazione, l’applicazione delle condizioni in precedenza praticate. 11.3 Le parti convengono che le modifiche necessarie per adeguarsi alla Normativa di Riferimento verranno automaticamente recepite nel presente Contratto. Le condizioni contrattuali interessate da tali modifiche si intenderanno abrogate e sostituite con la stessa data di decorrenza della disposizione di legge o di regolamento che ha provocato tale modificazione. Resta salvo il diritto di recesso dell’Investitore e della BANCA.
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Samples: Consulting Agreement, Consulting Agreement
Modifica delle condizioni contrattuali. 11.1 Alla BANCA è riconosciuta 13.1 Il presente contratto può essere modificato in ogni momento sulla base del consenso scritto delle parti.
13.2 La Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 118 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, si riserva la facoltà di modificare proporre unilateralmente e in qualsiasi qualunque momento, quando ricorra qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni che regolano modifiche e/o integrazioni, anche in senso sfavorevole per il presente contrattoCliente, previa comunicazione all’Investitore da inviare mediante lettera semplice con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell’Investitore. Le modifiche si intendono accettate dall’Investitore ove lo stesso non abbia esercitato per iscritto, entro il predetto termine di decorrenza, il diritto di recedere dal rapporto o abbia rifiutato la variazione. In quest’ultimo caso, la BANCA può recedere dal Contratto.
11.2 La BANCA si riserva altresì la facoltà di modificare in qualsiasi momento le alle disposizioni contrattuali e alle condizioni economiche previste nel presente in Contratto. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni del Contratto è comunicata espressamente al Cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con un preavviso minimo di 2 (due) mesi in forma scritta mediante comunicazione inviata al Cliente a mezzo lettera raccomandata semplice o altro supporto durevole concordato con il Cliente.
13.3 Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni del Contratto, previa ai sensi del precedente comma, le modifiche e/o le integrazioni proposte dalla Banca entrano in vigore mediante il meccanismo del silenzio assenso, ossia per tacita accettazione da parte del Cliente, decorso il termine di 2 (due) mesi dal ricevimento della comunicazione all’Investitore di cui sopra o il maggior termine in essa stabilito, salvo l’esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente che deve essere effettuato, senza spese a carico dello stesso, mediante lettera sempliceraccomandata a.r. entro il suddetto termine di 2 (due) mesi dalla comunicazione o il maggior termine in essa stabilito. In tal caso, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, decorrenti sino alla data del recesso sono applicate al Cliente le condizioni del Contratto precedentemente applicate dalla data di ricezione della comunicazione stessa da parte dell’Investitore, ovvero senza preavviso se vi sia un giustificato motivo. Nel caso in cui non accetti tale modifiche, l’Investitore ha comunque facoltà di recedere dal contratto, senza che gli vengano addebitate spese di alcun genere e senza aggravi a suo carico ed ottenendo, in sede di liquidazione, l’applicazione delle condizioni in precedenza praticateBanca.
11.3 13.4 Le parti convengono che le modifiche necessarie per adeguarsi alla Normativa modificazioni della normativa di Riferimento carattere primario e di quella di carattere regolamentare verranno automaticamente recepite nel presente Contratto. Le condizioni contrattuali interessate da tali modifiche si intenderanno abrogate e sostituite con la stessa data di decorrenza della disposizione di legge o di regolamento che ha provocato tale modificazione. Resta salvo il diritto di recesso dell’Investitore e della BANCAdi BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A.
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Samples: Deposito a Custodia Ed Amministrazione Di Titoli E Di Strumenti Finanziari
Modifica delle condizioni contrattuali. 11.1 Alla BANCA è riconosciuta 1. Il Concedente può variare, anche in senso sfavorevole all’Utilizzatore, le condizioni di contratto (sia economi- che sia normative), se sussiste un giustificato motivo. Qualora l’Utilizzatore non rivesta la qualifica di Con- sumatore o di Microimpresa, il Concedente avrà la facoltà di modificare in qualsiasi momentounilateralmente il Tasso Leasing, quando ricorra un giustificato motivoindicato nelle Condizioni Particolari, le condizioni che regolano al verificarsi di uno o più dei seguenti eventi: Aumento della differenza di rendimento tra il BTP de- cennale italiano ed il Bund decennale tedesco pari o superiore a 150 bps (rilevabile su “Il Sole 24 ore”) ri- spetto al valore di tale differenza indicato nelle Condi- zioni Particolari. Il Concedente potrà variare il Tasso Leasing nella mi- sura massima di 0,10 punti percentuali per ogni varia- zione di 10 bps del differenziale tra il BTP decennale italiano ed il Bund decennale tedesco e comunque entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa pro tem- pore vigente. Cessione del presente contratto, previa comunicazione all’Investitore da inviare mediante lettera semplice con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione contratto da parte dell’Investitoredell’Utiliz- zatore ad un nuovo soggetto previa autorizzazione scritta del Concedente. Le modifiche si intendono accettate dall’Investitore ove lo stesso non abbia esercitato per iscritto, entro il predetto termine di decorrenza, il diritto di recedere Il Tasso Leasing potrà essere variato in misura adeguata al merito creditizio del Ces- sionario attribuito dal rapporto o abbia rifiutato la variazione. In quest’ultimo caso, la BANCA può recedere dal ContrattoConcedente.
11.2 La BANCA si riserva altresì la facoltà di modificare in qualsiasi momento 2. Il Concedente comunica all’Utilizzatore le condizioni economiche previste nel presente Contratto, previa comunicazione all’Investitore mediante lettera semplice, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione stessa da parte dell’Investitore, ovvero senza preavviso se vi sia un giustificato motivo. Nel caso in cui non accetti tale modifiche, l’Investitore ha comunque facoltà di recedere dal contratto, senza che gli vengano addebitate spese di alcun genere e senza aggravi a suo carico ed ottenendo, in sede di liquidazione, l’applicazione modifiche unilaterali delle condizioni in precedenza praticate.
11.3 contrattuali con i tempi e le modalità previste dall’articolo 118 del Decreto Le- gislativo 385/1993 – Testo Unico Bancario e succes- sive modifiche. I termini di cui a tale articolo sono da computarsi come giorni fissi di calendario. Le parti convengono che le modifiche necessarie per adeguarsi alla Normativa di Riferimento verranno automaticamente recepite nel presente Contrattocontratto verranno au- tomaticamente recepite tutte le eventuali variazioni normative e regolamentari che interverranno succes- sivamente alla firma. Le clausole interessate saranno automaticamente integrate, sostituite o abrogate con decorrenza dalla comunicazione che il Concedente invia all’Utilizzatore, oppure dell’entrata in vigore della norma o disposizione dell’Autorità di vigilanza, quando l’entrata in vigore è successiva alla comunicazione. Il presente contratto costituisce l’unico accordo vigente tra le parti e pertanto annulla e sostituisce ogni pre- cedente accordo di pari oggetto. Le parti si danno re- ciprocamente atto che le condizioni contrattuali interessate sia economiche che normative potranno essere variate o integrate an- che a seguito di specifico accordo da tali modifiche si intenderanno abrogate redigersi esclu- sivamente in forma scritta e sostituite con la stessa data di decorrenza della disposizione di legge o di regolamento che ha provocato tale modificazione. Resta salvo il diritto di recesso dell’Investitore sarà conseguente- mente parte integrante e della BANCAsostanziale delle Condizioni Generali e Particolari del presente contratto.
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Samples: Locazione Finanziaria
Modifica delle condizioni contrattuali. 11.1 16.1 Il presente Contratto può essere modificato in ogni momento sulla base del consenso scritto delle parti.
16.2 Alla BANCA è riconosciuta la facoltà di modificare in qualsiasi momento, quando ricorra un giustificato motivo, le condizioni condizioni, anche economiche, che regolano il presente contratto, previa comunicazione all’Investitore da inviare mediante lettera semplice con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell’Investitore. Le modifiche si intendono accettate dall’Investitore ove lo stesso non abbia esercitato per iscritto, entro il predetto termine di decorrenza, il diritto di recedere dal rapporto o abbia rifiutato la variazione. In quest’ultimo caso, la BANCA può recedere dal Contratto.
11.2 La BANCA si riserva altresì la facoltà di modificare in qualsiasi momento le condizioni economiche previste nel presente Contratto, previa comunicazione all’Investitore mediante lettera semplice, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione stessa da parte dell’Investitore. Le modifiche si intendono accettate dall’Investitore ove lo stesso non abbia esercitato per iscritto, ovvero senza preavviso se vi sia un giustificato motivo. Nel caso in cui non accetti entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione di tale modifichecomunicazione, l’Investitore ha comunque facoltà il diritto di recedere dal contrattorecedere, senza che gli vengano addebitate spese di alcun genere e senza aggravi a suo carico ed ottenendocarico, dal rapporto. In tal caso, in sede di liquidazioneliquidazione del rapporto, l’applicazione l’Investitore ha diritto all’applicazione delle condizioni in precedenza praticate.
11.3 16.3 Le parti convengono che le modifiche necessarie per adeguarsi alla Normativa di Riferimento verranno automaticamente recepite nel presente Contratto. Le condizioni contrattuali interessate da tali modifiche si intenderanno abrogate e sostituite con la stessa stes sa data di decorrenza della disposizione di legge o di regolamento che ha provocato tale modificazione. Resta salvo il diritto di recesso dell’Investitore e della BANCAdi BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A.
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Samples: Contratto Quadro Relativo Ai Servizi Di Negoziazione
Modifica delle condizioni contrattuali. 11.1 Alla BANCA è riconosciuta la facoltà Il presente Contratto potrà essere modificato esclusivamen- te per iscritto con il consenso di entrambe le parti. La Compagnia, in presenza di un giustificato motivo (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un cambiamento della normativa primaria e secondaria vigente o mutati criteri gestionali) si riserva il diritto di modificare unilateralmente le presenti condizioni contrattuali, dandone comunicazione scritta al Contraente. Entro 30 giorni dal momento in qualsiasi momentocui ha ricevuto la comunica- zione, quando ricorra un giustificato motivoil Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche dovrà darne comunicazione, le condizioni che regolano il presente contratto, previa comunicazione all’Investitore da inviare mediante lettera semplice rac- comandata con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorniavviso di ricevimento, decorrenti alla Compagnia oppu- re, in caso di collocamento da parte di intermediari autoriz- zati, con le modalità ed ai recapiti con gli stessi concordati, esercitando l’opzione di riscatto anche prima del decorso di un mese dalla data di ricezione decorrenza degli effetti della comunicazione da parte dell’Investitoredella Compagnia. Le modifiche si intendono accettate dall’Investitore ove lo stesso non abbia esercitato per iscritto, entro il predetto termine In mancanza di decorrenzacomunicazione da parte del Contraente, il diritto Contratto rimane in vigore alle nuove condizioni. La Compagnia, di recedere dal rapporto o abbia rifiutato la variazione. In quest’ultimo casopropria iniziativa e senza preventivo consenso del Contraente, la BANCA può recedere dal Contratto.
11.2 La BANCA si riserva altresì la facoltà di modificare in qualsiasi momento le condizioni economiche previste nel presente Contratto, previa comunicazione all’Investitore mediante lettera semplice, con preavviso non inferiore a 30 o integrate il Contratto (trentaivi inclusi il Glossario e gli Allegati) giorni, decorrenti dalla data al solo fine di ricezione della comunicazione stessa da parte dell’Investitore, sanare eventuali ambiguità o errori tipografici ovvero senza preavviso se vi sia un giustificato motivo. Nel caso in cui non accetti tale modifiche, l’Investitore ha comunque facoltà di recedere dal contratto, senza aspetti operativi o procedurali (là dove la Compagnia ragionevolmente ritenga che gli vengano addebitate spese di alcun genere e senza aggravi a suo carico ed ottenendo, in sede di liquidazione, l’applicazione delle condizioni in precedenza praticate.
11.3 Le parti convengono che le modifiche necessarie per adeguarsi alla Normativa di Riferimento verranno automaticamente recepite nel presente Contratto. Le condizioni contrattuali interessate da tali modifiche si intenderanno abrogate e sostituite con la stessa data o integrazioni non abbiano un effetto sostanzialmente pregiudizievole sul Contraente). Il Contraente sarà prontamente informato di decorrenza della disposizione di legge tali modifiche o di regolamento che ha provocato tale modificazione. Resta salvo il diritto di recesso dell’Investitore e della BANCAintegrazioni.
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Samples: Life Portfolio Italy Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Unit Linked
Modifica delle condizioni contrattuali. 11.1 Alla BANCA Con l’introduzione dell’articolo 4-ter si intende disciplinare la possibilità di modificare il contratto da parte degli operatori. Sempre più spesso, infatti, si assiste a rimodulazioni tariffarie o contrattuali non sempre giustificabili. Pertanto, in applicazione dell’articolo 70 del Codice, ai sensi del quale gli utenti devono essere resi edotti delle condizioni del contratto al momento della stipula, si ritiene innanzitutto di dover precisare, al comma 1, che gli operatori non possono modificare le clausole dei contratti in corso, ovvero le caratteristiche del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso. Al comma seguente, poi, si ripropone la norma di cui all’articolo 70, comma 4, del Codice, ribadendo che l’utente deve essere informato con adeguato preavviso, non inferiore ad un mese, delle eventuali modifiche delle condizioni contrattuali ed economiche del contratto, e del suo diritto di recedere o di passare ad altro operatore senza penali, qualora non accetti le nuove condizioni. Il comma 3, di contro, ha una portata innovativa ed è riconosciuta volto a specificare gli effetti di quanto previsto dalla predetta norma del Codice delle comunicazioni elettroniche in ordine al momento di efficacia del recesso formulato in occasione di modifiche contrattuali. In effetti, nella pratica alcuni operatori fanno decorrere l’efficacia interruttiva del rapporto dalla decorrenza del termine di preavviso (generalmente pari a trenta giorni) contrattualmente stabilito per il recesso, e non dal momento di entrata in vigore delle nuove condizioni contrattuali. Un esempio chiarirà meglio lo scenario sopra delineato: l’operatore il 30 novembre 2012 comunica al proprio cliente che il 1 gennaio 2013 il prezzo del servizio aumenterà; il cliente manda una raccomandata di recesso che perviene all’operatore il 15 dicembre 2012, pertanto l’operatore tiene attivo il servizio fino al 14 gennaio 2013 applicando il termine di preavviso di 30 giorni. In questo modo, però, il cliente sarà tenuto a pagare per i 14 giorni intercorrenti dal 1 al 14 gennaio il nuovo prezzo stabilito dall’operatore, che invece non ha mai accettato. Al fine di scongiurare una simile interpretazione del combinato di disposizioni legislative e negoziali, dunque, si propone di specificare a livello regolamentare ciò che il buon senso vorrebbe ovvio, e cioè che la comunicazione di recesso pervenuta prima dell’entrata in vigore delle innovazioni contrattuali rende inapplicabili all’utente le modifiche, con conseguente cessazione del vincolo tra le parti, a decorrere da tale momento. Lo stesso comma 4 dell’articolo 70, poi, riconosce all’Autorità la facoltà di modificare in qualsiasi momento, quando ricorra un giustificato motivo, stabilire le condizioni che regolano il presente contratto, previa comunicazione all’Investitore da inviare mediante lettera semplice con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell’Investitore. Le modifiche si intendono accettate dall’Investitore ove lo stesso non abbia esercitato modalità per iscritto, entro il predetto termine di decorrenza, il diritto di recedere dal rapporto o abbia rifiutato la variazionesuddetta comunicazione. In quest’ultimo casoattuazione di tale previsione, dunque, al comma 4 si prescrive che la BANCA può recedere dal Contratto.
11.2 La BANCA si riserva altresì la facoltà comunicazione delle modifiche contrattuali all’utenza debba avvenire secondo le modalità di modificare in qualsiasi momento le condizioni economiche previste nel presente Contratto, previa comunicazione all’Investitore mediante lettera semplice, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione stessa da parte dell’Investitore, ovvero senza preavviso se vi sia un giustificato motivocui all’allegato A del regolamento. Nel caso in cui non accetti tale modifiche, l’Investitore ha comunque facoltà di recedere dal contratto, senza che gli vengano addebitate spese di alcun genere e senza aggravi a suo carico ed ottenendoTale allegato, in sede sostanza, sancisce diverse modalità di liquidazionecomunicazione a seconda che si tratti di utenze in abbonamento o prepagate, l’applicazione delle condizioni in precedenza praticate.
11.3 Le parti convengono che le modifiche necessarie stabilendo invece una formulazione univoca per adeguarsi alla Normativa di Riferimento verranno automaticamente recepite nel presente Contratto. Le condizioni contrattuali interessate da tali modifiche si intenderanno abrogate e sostituite con la stessa data di decorrenza della disposizione di legge o di regolamento che ha provocato tale modificazione. Resta salvo il l’informazione sul diritto di recesso dell’Investitore e senza penali, onde evitare espressioni poco chiare o estremamente succinte, registrate anche in occasione di recenti campagne di rimodulazione. Infine, per garantire la vigilanza di questa Autorità in ordine alle modifiche che verranno introdotte in futuro, il comma 5 richiede che la comunicazione di cui al comma 4 sia contemporaneamente inviata all’indirizzo pec dell’Autorità, insieme con una descrizione della BANCA.modifica. Introduzione dell’articolo 4-ter:
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