Modifiche alle caratteristiche del servizio richiesto. La convenzione dovrebbe disciplinare i casi di modifica alle caratteristiche del servizio ri- chiesto, individuando in particolare: i) le tipologie di modifica (uso, capacità, performance, standard); ii) gli eventuali investimenti, iii) la procedura per l’adeguamento del capitolato prestazionale, iv) le modalità di copertura degli investimenti e v) gli strumenti di revisione del PEF. Dovrebbero essere previsti standard di massima trasparenza nell’attuare tali modifiche da parte del concessionario. Ai fini del controllo sui costi aggiuntivi dovrebbero essere previsti: i) sistemi di bench- marking; ii) value for money test; iii) market testing.