Remunerazione del concessionario Clausole campione

Remunerazione del concessionario. La convenzione dovrebbe disciplinare le modalità di remunerazione del concessionario, in- dicando il livello, la natura e le modalità di applicazione delle tariffe (in caso di opere a di- retto utilizzo della collettività), e/o il corrispettivo per la disponibilità dell’opera e per l’e- rogazione dei servizi no-core (in caso di opere a diretto utilizzo della PA).
Remunerazione del concessionario. Il concessionario introiterà direttamente, quale esclusiva remunerazione contrattuale, tutte le entrate derivanti dalle attività esercitate nell'impianto, compatibili con la natura delle strutture, dalla pubblicità effettuata all’interno ed all’esterno dell’impianto, e da ogni altra iniziativa lecita e compatibile, idonea a conseguire utili.
Remunerazione del concessionario. Ai sensi dell’art. 165 del D.Lgs. 50/2016 il Concessionario trarrà la maggior parte dei ricavi di gestione dalla vendita dei servizi resi al mercato ed assume su di sé, fin dal momento della presente stipula, il rischio operativo di cui all’art. 3 comma 1 lett. zz) del citato Decreto connesso alla gestione. Pertanto la remunerazione dell’aggiudicatario avverrà mediante la riscossione delle rette da parte dell’utenza con le modalità stabilite dal capitolato speciale nell’ art. 8 del Capitolato Tecnico Prestazionale e/o mediante l’offerta di servizi aggiuntivi. Il Committente può compartecipare alla retta per gli ospiti della Casa di Riposo residenti nel Comune di Civitavecchia che non siano in grado di concorrere al pagamento parziale o totale della stessa. La compartecipazione del Comune è garantita ai soggetti aventi diritto sino a concorrenza degli stanziamenti di bilancio disposti annualmente. I criteri e le modalità di corresponsione al Concessionario della retta mensile da parte dell’ospite e i criteri di compartecipazione dell’Ente al pagamento delle stesse sono dettagliati rispettivamente al Titolo IV del Regolamento di gestione della Casa di Riposo comunale per anziani “Villa Santina”, approvato con deliberazione di C.C. n. 109 del 24.05.2018, e nel capitolato.
Remunerazione del concessionario. ART. 6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTO ART. 7.
Remunerazione del concessionario. Il concessionario introiterà direttamente, quale esclusiva remunerazione contrattuale, tutte le entrate derivanti dalle attività esercitate negli impianti sportivi/ricreativi e derivanti dalla gestione del servizio bar/ristorante, dalla pubblicità effettuata all’interno del centro ed a ogni altra iniziativa previamente autorizzata dal Comune e compatibile con il contenuto della concessione.