Garanzie fornite dal concessionario Clausole campione

Garanzie fornite dal concessionario. La convenzione dovrebbe, inoltre, specificare le garanzie relative alla corretta esecuzione degli obblighi contrattuali che deve presentare il concessionario, tenendo conto delle vigenti disposizioni di legge. Ad esempio, ai sensi dell’art. 113 del Codice dei contratti pubblici, il concessionario deve costituire una garanzia fideiussoria, pari al 10% dell’importo del costo di costruzione dell’opera (fermo restando l’incremento previso in caso di ribasso ai sensi dell’art. 113), sulla corretta esecuzione degli obblighi relativi alla costruzione dell’opera. Ancora, ai sensi dell’art. 153, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, dalla data di inizio dell’esercizio del servizio, è dovuta – da parte del concessionario – una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi con- trattuali relativi alla gestione dell’opera, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio; ai sensi dell’art. 156, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, sono anche previste garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d’opera.
Garanzie fornite dal concessionario. 1. Le Parti danno atto che il Concessionario ha prestato le seguenti garanzie:
Garanzie fornite dal concessionario. Il concessionario si impegna a fornire al Comune tutte le garanzie previste dal D.Lgs163/06.