Mutamento di mansioni. In relazione ad esigenze di carattere tecnico, organizzativo e produttivo, il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti al suo livello purché ciò non comporti un peggioramento economico né un mutamento sostanziale della sua posizione. Al lavoratore che sia adibito non occasionalmente e con carattere di prevalenza a mansioni di livello superiore al suo, dovrà essere corrisposto un compenso di importo pari alla differenza fra la retribuzione di fatto percepita e quella minima del predetto livello superiore; comunque, trascorso un periodo di tre mesi continuativi nel disimpegno di mansioni di livello superiore, il lavoratore acquisisce il passaggio al livello superiore salvo che si tratti di sostituzione temporanea di altri lavoratori assenti per motivi che diano diritto alla conservazione del posto; in tal caso il compenso di cui sopra spetterà dopo venti giorni e per tutta la durata della sostituzione, senza che ne derivi il passaggio di livello. Se tali mansioni superiori vengono svolte per periodi frazionati, il nuovo livello e la relativa retribuzione saranno riconosciute quando la somma di tali periodi sia superiore a tre mesi nell’arco di nove mesi.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Mutamento di mansioni. In relazione ad esigenze Il prestatore di carattere tecnico, organizzativo e produttivo, il lavoratore può lavoro deve essere assegnato temporaneamente adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni diverse da quelle inerenti al suo livello purché ciò non comporti un peggioramento economico né un mutamento sostanziale equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della sua posizioneretribuzione. Al lavoratore che sia adibito non occasionalmente e con carattere di prevalenza destinato a compiere mansioni di rientranti nel livello superiore al suo, dovrà essere corrisposto corrisposto, in aggiunta, un compenso di importo pari non inferiore alla differenza fra la retribuzione tra le retribuzioni contrattuali dei due livelli, composte dai minimi tabellari e dalla indennità di fatto percepita e quella minima del predetto livello superiore; comunque, trascorso contingenza dei due livelli. Trascorso un periodo di tre mesi continuativi nel disimpegno di mansioni dei livelli quadri e 5º e di due mesi nel disimpegno di mansioni degli altri livelli, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nel livello superiore, il lavoratore acquisisce il passaggio al livello superiore salvo che si tratti di sostituzione temporanea di altri lavoratori assenti altro lavoratore assente per motivi che diano diritto alla conservazione del posto; in tal malattia, ferie, richiamo alle armi, gravidanza, aspettativa, eccetera, nel qual caso spetterà al lavoratore, per il compenso di cui sopra spetterà dopo venti giorni e per tutta la durata periodo della sostituzione, lo stipendio e la contingenza del livello superiore, senza che ne derivi il passaggio di livello. Se tali mansioni superiori vengono svolte per periodi frazionati, il nuovo livello e la relativa retribuzione saranno riconosciute quando la somma di tali periodi sia superiore a tre mesi nell’arco di nove mesi.
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Mutamento di mansioni. In relazione ad esigenze Il prestatore di carattere tecnico, organizzativo e produttivo, il lavoratore può lavoro deve essere assegnato temporaneamente adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni diverse da quelle inerenti al suo livello purché ciò non comporti un peggioramento economico né un mutamento sostanziale equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della sua posizioneretribuzione. Al lavoratore che sia adibito non occasionalmente e con carattere di prevalenza destinato a compiere mansioni di rientranti nel livello superiore al suo, dovrà essere corrisposto corrisposto, in aggiunta, un compenso di importo pari non inferiore alla differenza fra la retribuzione di fatto percepita e quella minima del predetto livello superiore; comunquetra le retribuzioni contrattuali dei due livelli, trascorso composte dai minimi conglobati dei due livelli. Trascorso un periodo di tre mesi continuativi nel disimpegno di mansioni superiori al livello di appartenenza, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nel livello superiore, il lavoratore acquisisce il passaggio al livello superiore salvo che si tratti di sostituzione temporanea di altri lavoratori assenti altro lavoratore assente per motivi che diano diritto alla conservazione malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso spetterà al lavoratore il minimo conglobato del posto; in tal caso il compenso di cui sopra spetterà dopo venti giorni e per tutta la durata della sostituzionelivello superiore, senza che ne derivi il passaggio di livello. Se tali mansioni superiori vengono svolte per periodi frazionati, il nuovo livello e la relativa retribuzione saranno riconosciute quando la somma di tali periodi sia superiore a tre mesi nell’arco di nove mesi.
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Mutamento di mansioni. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni inerenti al livello assegnatogli all'atto dell'assunzione o a quello successivamente acquisito. In caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente. Il lavoratore promosso ad un livello superiore ha diritto alla retribuzione relativa al nuovo livello, oltre agli importi in cifra delle maggiorazioni derivanti da eventuali scatti di anzianità già maturati. Ove il dipendente, all'atto della promozione, percepisca una retribuzione di fatto superiore al tratta-mento economico previsto per il nuovo livello, conserverà la relativa eccedenza come assegno "ad perso-nam", avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie. In relazione ad alle esigenze di carattere tecnico, organizzativo e produttivo, aziendali il lavoratore può essere assegnato temporaneamente assegnato, temporaneamente, a mansioni diverse da quelle inerenti al suo livello proprio livello, purché ciò non comporti un alcun peggioramento economico e normativo né un mutamento sostanziale della sua posizione. Al lavoratore che sia adibito non occasionalmente e con carattere di prevalenza a mansioni di livello superiore al suo, dovrà essere corrisposto un compenso di importo pari alla differenza fra la retribuzione di fatto percepita e quella minima del predetto livello superiore; comunque, trascorso Trascorso un periodo di tre due mesi continuativi nel disimpegno di mansioni proprie di un livello superiore, al dipendente sarà attribuita a tutti gli effetti il lavoratore acquisisce il passaggio al livello superiore superiore, salvo che si tratti di sostituzione temporanea di altri lavoratori assenti altro lavoratore assente per motivi che diano diritto alla malattia, ferie, chiamata e richiamo alle armi e per ogni altro caso di conservazione del posto; in tal caso il compenso di cui sopra spetterà dopo venti giorni e per tutta la durata della sostituzione, senza che ne derivi il passaggio di livello. Se tali mansioni superiori vengono svolte per periodi frazionati, il nuovo livello e la relativa retribuzione saranno riconosciute quando la somma di tali periodi sia superiore a tre mesi nell’arco di nove mesi.
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Mutamento di mansioni. In relazione ad esigenze di carattere tecnico, organizzativo e produttivo, il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti al suo livello purché ciò non comporti un peggioramento economico né un mutamento sostanziale della sua posizione. Al lavoratore che sia viene temporaneamente adibito non occasionalmente e con carattere di prevalenza a mansioni di rientranti in un livello superiore al suoa quello del suo inquadramento, dovrà deve essere corrisposto un compenso corrisposta una retribuzione di importo pari non inferiore alla differenza fra la retribuzione di fatto percepita tra il trattamento economico da lui goduto e quella minima del predetto il minimo tabellare previsto per il livello superiore; comunque, trascorso un periodo di . Qualora l’esercizio delle suddette mansioni si prolunghi per oltre tre mesi continuativi nel disimpegno di mansioni di livello superioreconsecutivi, il lavoratore acquisisce il passaggio diritto ad essere inquadrato in via definitiva al livello superiore superiore, salvo che si tratti l’incarico affidatogli non sia stato disposto per la sostituzione di sostituzione temporanea di altri lavoratori assenti per motivi che diano un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto; in tal caso il compenso posto di cui sopra spetterà dopo venti giorni e per tutta la durata della sostituzione, senza che ne derivi il lavoro. Il suddetto passaggio di livellolivello è riconosciuto al lavoratore anche quando le mansioni di livello superiore sono state ricoperte con carattere non continuativo. Se tali A tal fine è necessario che il lavoratore abbia svolto per almeno sette mesi mansioni proprie del 1°, 2° o 3° livello ovvero per mansioni di livello inferiore, almeno quattro mesi. Qualora risulti che già in passato il lavoratore adibito a mansioni superiori vengono svolte per periodi frazionatiabbia acquisito il livello inerente alle mansioni superiori cui viene adibito, lo stesso acquisirà nuovamente il nuovo livello e la relativa retribuzione saranno riconosciute superiore quando la somma permanenza nelle nuove mansioni perduri per un periodo di tali periodi sia superiore tempo non inferiore a tre mesi nell’arco quello previsto per il periodo di nove mesiprova.
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Mutamento di mansioni. In L’impiegato, in relazione ad alle esigenze di carattere tecnicoaziendali, organizzativo e produttivo, il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti al suo proprio livello purché purchè ciò non comporti un alcun peggioramento economico né nè un mutamento sostanziale della alla sua posizione. Al lavoratore che sia adibito non occasionalmente e con carattere di prevalenza All’impiegato destinato temporaneamente a compiere mansioni di rientranti nel livello superiore al suo, dovrà proprio deve essere corrisposto un compenso di importo pari non inferiore alla differenza fra la retribuzione di fatto percepita tra il trattamento economico goduto e quella minima quello minimo contrattuale del predetto livello superiore; comunque, trascorso . Trascorso un periodo di tre mesi continuativi nel disimpegno di mansioni di livello superiore, il lavoratore acquisisce superiore avverrà senz’altro il passaggio al dell’impiegato, a tutti gli effetti, a tale livello fatto salvo quanto previsto dall’art. 104 per il conseguimento della qualifica di quadro. Tuttavia agli effetti del passaggio di livello previsto dal comma precedente il disimpegno delle mansioni nel livello superiore salvo che si tratti e presso la medesima azienda può essere effettuato anche non continuativamente. In tal caso la somma dei singoli periodi, agli effetti del passaggio, deve raggiungere, entro un periodo di sostituzione temporanea tre anni, rispettivamente sei mesi nel disimpegno di mansioni di settimo livello e 4 mesi nel disimpegno di mansioni di altri lavoratori assenti livelli. L’esplicazione di mansioni di livello superiore in sostituzione di un altro impiegato assente per motivi che diano diritto alla conservazione del posto; in tal caso il compenso di cui sopra spetterà dopo venti giorni e per tutta la durata della sostituzionemalattia, senza che ne derivi il infortunio, ferie, servizio militare, aspettativa ecc. non da luogo al passaggio di livello. Se tali mansioni superiori vengono svolte per periodi frazionaticategoria, salvo il nuovo livello e la relativa retribuzione saranno riconosciute quando la somma caso di tali periodi sia superiore a tre mesi nell’arco di nove mesimancata riammissione dell’impiegato sostituito nelle sue precedenti mansioni.
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