Nomina dei periti liquidatori Clausole campione

Nomina dei periti liquidatori. La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le Parti, oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico. I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro od anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Se una delle Parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori della Provincia in cui è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettantegli.
Nomina dei periti liquidatori. Mancando l'accordo sulla liquidazione dei danni, questo è deferito a due Periti, uno nominato dalla Società e uno nominato dall’ARPAS. Tali Periti, in caso di persistenza del disaccordo, nomineranno un terzo Perito, con onere economico ripartito fra le parti; la conseguente decisione sarà eventualmente presa a maggioranza e sarà vincolante sia per la Società sia per l’ARPAS. Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo Perito la scelta, su istanza di una delle due parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede l’ARPAS.
Nomina dei periti liquidatori. Si procede alla liquidazione del danno mediante accordo diretto tra le Parti, ovvero quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato con apposito atto. Per il caso in cui i periti non potessero mettersi d'accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni sui punti controversi saranno prese a maggioranza di voti. Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno all’uopo intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo di essi, può essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. A richiesta di una delle Parti il terzo Perito dovrà essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro. Se una delle Parti non avesse provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, di cui al capoverso precedente, la scelta sarà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, il quale deciderà dopo aver sentito le Parti o i loro Delegati. Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio perito; quella del terzo fa carico per metà all’Assicurato che conferisce alla società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dall’indennità dovutagli.

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  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Livelli di Contrattazione 1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale momento organizzativo del Sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori. Le novità normative introdotte nel quadro istituzionale, sono destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale, aziendale.

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