Common use of Norma finale Clause in Contracts

Norma finale. 1. Rimangono in vigore le disposizioni del CCRL del 22.11.00 non modificate dal presente accordo. Retribuzione di posizione mensile dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 € 2.821,46 dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 € 3.017,00 dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 € 1.997,60 dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 € 2.130,00 dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 € 1.379,50 dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 € 1.474,00 DICHIARAZIONE A VERBALE DI PARTE SINDACALE Nel ritenere che l’incremento del trattamento economico fondamentale del 3% nel biennio 2000-2001 rappresenti solo un modesto incremento del trattamento economico fondamentale, molto al di sotto dell’inflazione reale, la CISL, pur firmando il presente accordo contrattuale, esprime profonda insoddisfazione circa il mancato accoglimento della propria proposta inerente l’adeguamento del trattamento economico fondamentale all’inflazione reale. La CISL ritiene che la disciplina contrattuale prevista (artt. 4 – retribuzione di posizione, 5 – retribuzione di risultato e 14 – norma transitoria) inerente il trattamento accessorio dei dirigenti in staff all’Organo politico già incaricati, non rispecchi la graduazione delle funzioni e responsabilità dirigenziali ai soli fini del trattamento accessorio, stabilita con il DPGR n. 191 del 12 dicembre 2000, in vigore al momento del conferimento dell’incarico, e che la nuova graduazione delle funzioni dirigenziali, stabilita con il DPGR n. 1 del 9 gennaio 2003, possa trovare applicazione, solo in via suppletiva, esclusivamente per i dirigenti incaricati successivamente all’esecutività della nuova graduazione, nelle more del contratto 2002-2005, parte economica 2002-2003. La CISL, inoltre, ritiene che, sia per i dirigenti in staff all’Organo politico sia per i dirigenti in staff alla Direzione amministrativa, il presente contratto non valorizzi, in termini di trattamento accessorio, i relativi compiti e funzioni dirigenziali, e pone la loro valorizzazione come punto qualificante e rivendicativo per la trattativa per il rinnovo del contratto dirigenti 2002-2005.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Norma finale. 112.1 Nessuna modifica o integrazione al presente contratto sarà efficace se non precedentemente approvata per iscritto dall’Abbonato e da Mefop. Rimangono 12.2 In nessun caso potranno essere vincolanti accordi verbali comunque non conformi alla predetta disposizione. Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 In conformità al Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) e al Codice in vigore le disposizioni materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196 del CCRL 30 giugno 2003 e s.m.i.), Mefop SpA (di seguito Mefop) con sede legale in Xxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxx – Tel. 0000000000 – PEC: xxxxxxxx@xxx.xx, in qualità di “Titolare del 22.11.00 non modificate dal presente accordotrattamento”, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali. Retribuzione di posizione mensile dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 € 2.821,46 dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 € 3.017,00 dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 € 1.997,60 dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 € 2.130,00 dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 € 1.379,50 dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 € 1.474,00 DICHIARAZIONE A VERBALE DI PARTE SINDACALE Nel ritenere che l’incremento Fonte dei dati personali I dati personali sono raccolti direttamente presso l’interessato. Finalità del trattamento economico fondamentale cui sono destinati i dati e natura obbligatoria o facoltativa del 3% nel biennio 2000-2001 rappresenti solo conferimento dei dati La raccolta ed il trattamento dei dati personali è obbligatoria per la conclusione del contratto in oggetto. I dati saranno utilizzati per lo svolgimento delle attività amministrative relative al servizio (es. fatturazione) nonché per l’invio (in formato elettronico o cartaceo) delle pubblicazioni e delle comunicazioni previste dal contratto. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati stessi. I dati personali potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori di Xxxxx, incaricati di svolgere specifiche operazioni necessarie al perseguimento delle finalità suddette, sotto la diretta autorità e responsabilità di Xxxxx e in conformità alle istruzioni che saranno dallo stesso impartite. Comunicazione e pubblicazione dei dati I dati raccolti non saranno diffusi ma potranno essere comunicati al gestore contabile. Mefop, su richiesta dell’interessato, fornirà l’elenco dei soggetti esterni ai quali i dati vengono trasmessi. Periodo di conservazione dei dati personali Mefop conserverà i dati personali per un modesto incremento periodo di 10 (dieci) anni decorrenti dalla cessazione del rapporto con l’interessato. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti In relazione ai dati personali conferiti, l’Interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016: o diritto di accesso; o diritto di ottenere la rettifica, l’integrazione, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento economico fondamentale, molto degli stessi; o diritto di opposizione al trattamento; o diritto alla portabilità dei dati; o diritto di sotto dell’inflazione reale, la CISL, pur firmando revocare il presente accordo contrattuale, esprime profonda insoddisfazione circa il mancato accoglimento della propria proposta inerente l’adeguamento del trattamento economico fondamentale all’inflazione reale. La CISL ritiene che la disciplina contrattuale prevista (artt. 4 – retribuzione consenso; o diritto di posizione, 5 – retribuzione di risultato e 14 – norma transitoria) inerente il trattamento accessorio dei dirigenti in staff all’Organo politico già incaricati, non rispecchi la graduazione delle funzioni e responsabilità dirigenziali ai soli fini del trattamento accessorio, stabilita con il DPGR n. 191 del 12 dicembre 2000, in vigore proporre reclamo al momento del conferimento dell’incarico, e che la nuova graduazione delle funzioni dirigenziali, stabilita con il DPGR n. 1 del 9 gennaio 2003, possa trovare applicazione, solo in via suppletiva, esclusivamente per i dirigenti incaricati successivamente all’esecutività della nuova graduazione, nelle more del contratto 2002-2005, parte economica 2002-2003. La CISL, inoltre, ritiene che, sia per i dirigenti in staff all’Organo politico sia per i dirigenti in staff alla Direzione amministrativa, il presente contratto non valorizzi, in termini di trattamento accessorio, i relativi compiti e funzioni dirigenziali, e pone la loro valorizzazione come punto qualificante e rivendicativo Garante per la trattativa per il rinnovo Protezione dei Dati Personali. L'Interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento mediante trasmissione di una comunicazione scritta - a mezzo lettera raccomandata o via PEC, indirizzandola all’attenzione del contratto dirigenti 2002-2005Direttore Generale, Xxxxx Xxxxxxxx.

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Samples: Abbonamento Mefop

Norma finale. 1. Rimangono in vigore le disposizioni del CCRL del 22.11.00 Per quanto non modificate disciplinato dal presente accordoContratto Integrativo Aziendale viene fatto espressamente rinvio alla disciplina prevista dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità e dalla normativa vigente. Retribuzione Letto, approvato, sottoscritto Data La Delegazione di posizione mensile parte Aziendale Le Organizzazioni Sindacali I Fondi provvisori 2010 sono definiti negli importi sottoindicati sulla base dei Fondi definitivi anno 2009 così come incremetati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 CCNL 31.07.2009 con l'applicazione degli accordi relativi all'omogeneizzazione degli istituti contrattuali dell'ASL TO3 derivanti dall'accorpamento delle ex Asl 5, 10 e Venaria. Fondo anno 2010 ASL TO3 2.821,46 dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 12.782.961,54 Fondo anno 2010 ASL TO3 3.017,00 dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 5.289.193,27 Fondo anno 2010 ASL TO3 1.997,60 dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 € 2.130,00 dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 € 1.379,50 dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 € 1.474,00 DICHIARAZIONE A VERBALE DI PARTE SINDACALE Nel ritenere che l’incremento del trattamento economico fondamentale del 3% nel biennio 2000-2001 rappresenti solo 6.445.383,78 Ai sensi dell'art. 21 della Legge 04.11.2010 n. 183 viene costituito entro 120 gg. dalla data di entrata invigore della Legge citata un modesto incremento del trattamento economico fondamentale, molto al “Comitato unico di sotto dell’inflazione realegaranzia per le pari opportunità, la CISLvalorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” che sostituisce i Comitati per le Pari Opportunità e i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, pur firmando dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge. Il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione. Il Presidente è designato dall'Amministrazione. Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il presente accordo contrattualeconsigliere nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, esprime profonda insoddisfazione circa il mancato accoglimento della propria proposta inerente l’adeguamento del trattamento economico fondamentale all’inflazione reale. La CISL ritiene che la disciplina contrattuale prevista (artt. 4 – retribuzione migliorando l'efficienza delle prestazioni collegate alla garanzia di posizioneun ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, 5 – retribuzione di risultato benessere organizzativo e 14 – norma transitoria) inerente il trattamento accessorio dei dirigenti in staff all’Organo politico già incaricati, non rispecchi la graduazione delle funzioni dal contrasto di qualsisasi forma di discriminazione e responsabilità dirigenziali ai soli fini del trattamento accessorio, stabilita con il DPGR n. 191 del 12 dicembre 2000, in vigore al momento del conferimento dell’incarico, e che la nuova graduazione delle funzioni dirigenziali, stabilita con il DPGR n. 1 del 9 gennaio 2003, possa trovare applicazione, solo in via suppletiva, esclusivamente di violenza morale o psichica per i dirigenti incaricati successivamente all’esecutività della nuova graduazione, nelle more lavoratori. Fino alla costituzione del contratto 2002-2005, parte economica 2002-2003. La CISL, inoltre, ritiene che, sia per i dirigenti suddetto Comitato restano operanti il Comitato Pari Opportunità (C.P.O.) e il Comitato Paritetico sul Mobbing attualmente costituiti in staff all’Organo politico sia per i dirigenti in staff alla Direzione amministrativa, il presente contratto non valorizzi, in termini di trattamento accessorio, i relativi compiti e funzioni dirigenziali, e pone la loro valorizzazione come punto qualificante e rivendicativo per la trattativa per il rinnovo del contratto dirigenti 2002-2005Azienda.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Aziendale

Norma finale. 1. Rimangono in vigore le disposizioni del CCRL del 22.11.00 non modificate dal presente accordo. Retribuzione di posizione mensile dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 € 2.821,46 dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 € 3.017,00 dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 € 1.997,60 dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 € 2.130,00 dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 € 1.379,50 dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 € 1.474,00 DICHIARAZIONE A VERBALE DI PARTE SINDACALE Nel ritenere Le parti istitutive danno atto che l’incremento del trattamento economico fondamentale del 3% nel biennio 2000-2001 rappresenti solo un modesto incremento del trattamento economico fondamentale, molto al di sotto dell’inflazione reale, la CISL, pur firmando il presente accordo contrattualeannulla e sostituisce quanto previsto dal c.c.n.l. 18 marzo 2010, esprime profonda insoddisfazione Titolo IV, Assistenza sanitaria integrativa, comma 3, lett. e). Le presenti linee-guida costituiscono il riferimento operativo per facilitare l'applicazione della normativa dell'art. 24 del presente contratto e per favorire la maggiore diffusione della contrattazione aziendale dei premi di risultato. Le relazioni a livello aziendale, esercitate secondo le regole definite dalle parti nazionali nel presente c.c.n.l., costituiscono una parte integrante del più generale sistema di relazioni industriali che trova fondamento primario nel contratto collettivo nazionale di categoria. Nel settore gomma-plastica-cavi elettrici le relazioni industriali al livello aziendale si svolgono su numerose materie e con diverse modalità, come ad esempio: - l'informazione periodica sui principali indicatori aziendali, con eventuale esame congiunto su materie specifiche; - l'esame congiunto circa i riflessi sull'inquadramento prodotti dai mutamenti organizzativi; - la contrattazione di distribuzioni di orario non previste dal c.c.n.l.; - i momenti di confronto sui temi della sicurezza del lavoro; - la contrattazione dei premi di risultato; - l'opportunità di concordare sperimentazioni di nuove modalità organizzative del lavoro o di forme di flessibilità degli orari volte a coniugare le necessità produttive dell'azienda con le esigenze dei lavoratori. Ulteriori possibilità di confronto tra azienda e R.S.U. sono stabilite da norme esterne al c.c.n.l., come ad esempio la condivisione dei piani formativi aziendali da sottoporre a Fondimpresa. Nelle diverse ipotesi sopra citate il mancato accoglimento della propria proposta inerente l’adeguamento confronto aziendale è utile per la valorizzazione del trattamento economico fondamentale all’inflazione realemetodo partecipativo, attraverso il quale le parti dialogano alla ricerca di soluzioni condivise. In particolare, la contrattazione dei premi di risultato, attraverso la partecipazione dei lavoratori, concorre al miglioramento delle condizioni di produttività, efficienza e redditività delle imprese, consentendo il loro sviluppo economico, l'occupazione e la ripartizione dei benefici ottenuti. La CISL ritiene che la disciplina contrattuale prevista (artt. 4 – retribuzione di posizione, 5 – retribuzione contrattazione del premio di risultato si articola in diverse fasi che vedono congiuntamente coinvolte la Direzione aziendale (o le funzioni da essa preposte) e 14 – norma transitoria) inerente il trattamento accessorio le rappresentanze dei dirigenti in staff all’Organo politico già incaricatilavoratori: - analisi preliminare della situazione aziendale, non rispecchi con particolare riferimento ai mercati cui si rivolge l'impresa, ai prodotti, ai clienti, alla situazione economica generale; - esame dei punti di debolezza della competitività aziendale da migliorare; - individuazione di obiettivi di miglioramento da perseguire nel triennio di validità dell'accordo aziendale. Gli obiettivi possono riguardare l'intera azienda nel suo complesso oppure essere differenziati per singoli uffici o reparti, o per unità produttiva nel caso di aziende pluri-localizzate; - definizione dettagliata dei parametri da misurare per verificare se gli obiettivi sono stati raggiunti; - definizione delle somme retributive variabili collegate al raggiungimento dei parametri, nonché delle relative scadenze di pagamento; - attivazione della comunicazione interna aziendale tra funzioni/reparti/uffici per facilitare la graduazione conoscenza degli obiettivi e delle funzioni e responsabilità dirigenziali ai soli fini del trattamento accessorio, stabilita con il DPGR n. 191 del 12 dicembre 2000, in vigore al momento del conferimento dell’incarico, e che la nuova graduazione delle funzioni dirigenziali, stabilita con il DPGR n. 1 del 9 gennaio 2003, possa trovare applicazione, solo in via suppletiva, esclusivamente attività necessarie a conseguirli da parte di tutti i lavoratori interessati; - incontri periodici per i dirigenti incaricati successivamente all’esecutività l'esame della nuova graduazione, nelle more del contratto 2002-2005, parte economica 2002-2003. La CISL, inoltre, ritiene che, sia per i dirigenti in staff all’Organo politico sia per i dirigenti in staff alla Direzione amministrativa, il presente contratto non valorizzi, in termini situazione; - incontro di trattamento accessorio, i relativi compiti e funzioni dirigenziali, e pone la loro valorizzazione come punto qualificante e rivendicativo fine periodo per la trattativa per verifica (al termine del periodo di osservazione) degli obiettivi raggiunti. Al fine di facilitare lo svolgimento delle fasi sopra elencate, si individuano le seguenti linee-guida di dettaglio, che costituiscono un riferimento operativo soprattutto nelle imprese di minori dimensioni. Le indicazioni sotto riportate hanno carattere generale. Compete alle parti aziendali il rinnovo loro adattamento al contesto specifico dell'impresa in cui si intende effettuare la contrattazione del contratto dirigenti 2002-2005premio di risultato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Norma finale. 1. Rimangono in vigore le disposizioni del CCRL del 22.11.00 Per quanto non modificate espressamente previsto dal presente accordoCCI, si rinvia alle norme di legge e ai CC.CC.NN.LL di comparto nel tempo vigenti. Retribuzione Le parti conferiscono mandato all’Amministrazione di posizione apportare unilateralmente eventuali limitati correttivi ai fondi riportati nei precedenti articoli 7 e 10, qualora, a seguito di un monitoraggio mensile dal 1° gennaio 2000 al 31 da parte degli uffici competenti, si accerti un evidente scostamento tra gli importi destinati ai singoli istituti e la liquidazione effettuata. Degli eventuali correttivi verrà data informativa preventiva alle XX.XX. e alla RSU. Le parti si riservano, infine, di riaprire il confronto negoziale qualora intervengano nuovi indirizzi contrattuali o di legge relativi ad argomenti trattati nel presente contratto integrativo. 18 luglio 2017 II biIancio di previsione annuaIe autorizzatorio per I’E.C. 2017 espone aI conto “Formazione deI PersonaIe” reIativamente aIIa formazione obbIigatoria, i seguenti oneri stimati per Ia formazione e I’aggiornamento professionaIe deI personaIe dipendente: Corsi di formazione obbIigatori per i Iavoratori in materia di sicurezza e saIute sui Iuoghi di Iavoro € 120.000,00 Corsi di formazione obbIigatori per i Iavoratori in materia di anticorruzione sui temi di etica e IegaIità: € 50.000,00 Si evidenzia che iI comma 13 deII’articoIo 6 deI D.L. 78ƒ2010, convertito in L.122ƒ2010, stabiIiva che “A decorrere daII'anno 2011 Ia spesa annua sostenuta daIIe amministrazioni pubbIiche inserite neI conto economico consoIidato deIIa pubbIica amministrazione, come individuate daII'Istituto nazionaIe di statistica (ISTAT) ai sensi deI comma 3 deII'articoIo 1 deIIa Xxxxx 00 dicembre 2000 2009, n. 196, incIuse Ie autorità indipendenti, per attività escIusivamente di formazione deve essere non superiore aI 50 per cento deIIa spesa sostenuta neII'anno 2009”. NeI rispetto deI quadro normativo vigente aII’atto deII’approvazione deI biIancio di previsione annuaIe autorizzatorio per I’E.C. 2017, iI conto “Formazione deI PersonaIe” risuIta costituito, reIativamente aIIa formazione non obbIigatoria, dai seguenti oneri stimati per Ia formazione e I’aggiornamento professionaIe deI personaIe dipendente: FORMAZIONE NON OBBLIGATORIA per il personale t.a 2.821,46 dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 9.468,66 FORMAZIONE NON OBBLIGATORIA per il personale Dirigente 3.017,00 dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 € 1.997,60 dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 € 2.130,00 dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 € 1.379,50 dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 € 1.474,00 DICHIARAZIONE A VERBALE DI PARTE SINDACALE Nel ritenere che l’incremento 972,04 Successivamente all’approvazione del trattamento economico fondamentale del 3% nel biennio 2000-2001 rappresenti solo un modesto incremento del trattamento economico fondamentale, molto al Bilancio di sotto dell’inflazione realeprevisione annuale autorizzatorio per l’E.C. 2017, la CISLLegge di Stabilità 2017 (L.232/2016), pur firmando al comma 303 - lett. b), ha previsto che le attività formative effettuate dalle università sono esentate dal limite di spesa per attività di formazione, dando quindi agli Atenei la possibilità di incrementare eventualmente il presente accordo contrattualefondo destinato alla formazione del personale dirigente e t.a.. A taI proposito si evidenzia che iI C.C.N.L. 16.10.2008 − Comparto Università − aI comma 1 deII’art. 54, esprime profonda insoddisfazione circa il mancato accoglimento della propria proposta inerente l’adeguamento del trattamento economico fondamentale all’inflazione reale. La CISL ritiene stabiIisce che la disciplina contrattuale prevista (artt. 4 – retribuzione di posizione, 5 – retribuzione di risultato e 14 – norma transitoria) inerente il trattamento accessorio dei dirigenti in staff all’Organo politico già incaricati, non rispecchi la graduazione delle funzioni e responsabilità dirigenziali ai soli fini del trattamento accessorio, stabilita con il DPGR n. 191 del 12 dicembre 2000Ie Amministrazioni, in vigore al momento del conferimento dell’incaricocoerenza con gIi obiettivi e gIi impegni anche di carattere finanziario deIineati daII’intesa Governo−Sindacati deI 6 apriIe 2007, mettono fattivamente a disposizione, anche neI quadro di iniziative nazionaIi promosse daIIa CRUI, Ie proprie risorse formative, neI Iimite deII’1% deI monte saIari di ciascun anno, aIIo scopo di promuovere e vaIorizzare Ia preparazione e I’aggiornamento deI personaIe, Pertanto I’Ateneo, in appIicazione deIIe predette disposizioni, ha verificato con Ia Ripartizione BiIancio, Finanza e SviIuppo Ia possibiIità di incrementare, previa variazione di BiIancio, iI fondo destinato aIIa formazione deI personaIe tecnico−amministrativo e dirigente, neIIa misura di seguito riportata: FORMAZIONE NON OBBLIGATORIA per il personale t.a (incremento) € 57.000,00 FORMAZIONE NON OBBLIGATORIA per il personale Dirigente (incremento) € 3.000,00 In conformità aIIe prescrizioni normative, e che la nuova graduazione delle funzioni dirigenzialisu indicazione deI Dirigente deIIa Ripartizione Prevenzione protezione nonché ResponsabiIe deI Servizio di Prevenzione e Protezione, stabilita con il DPGR n. I’Ateneo è tenuto ad organizzare Ie seguenti attività formative in materia di sicurezza e saIute sui Iuoghi di Iavoro: 1 del 9 gennaio 2003, possa trovare applicazione, solo in via suppletiva, esclusivamente Corso di formazione per i dirigenti incaricati successivamente all’esecutività della nuova graduazione, nelle more del contratto 2002-2005, parte economica 2002-2003. La CISL, inoltre, ritiene che, sia per i dirigenti in staff all’Organo politico sia per i dirigenti in staff alla Direzione amministrativa, il presente contratto non valorizzi, in termini di trattamento accessorio, i relativi compiti e funzioni dirigenziali, e pone la loro valorizzazione come punto qualificante e rivendicativo Rappresentati dei lavoratori per la trattativa per il rinnovo del contratto dirigenti 2002-2005.sicurezza

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo

Norma finale. 1Le parti danno espressamente atto che: La presente mobilità è assimilabile al passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. Rimangono in vigore 165/2001 il quale fa salve “le disposizioni speciali” che disciplinano la specifica vicenda traslativa. Pertanto la disciplina dettata dall’articolo 31 del CCRL del 22.11.00 non modificate D.lgs. 165/2001 si applica, solo ed esclusivamente, in via residuale. Infatti nel caso di specie il trasferimento dell’attività è disciplinato integralmente dal presente accordo. Retribuzione CCDI che detta disposizioni anche in materia di posizione mensile dal 1° gennaio 2000 rapporto di lavoro dei dipendenti interessati al 31 dicembre 2000 € 2.821,46 dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 € 3.017,00 dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 € 1.997,60 dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 € 2.130,00 dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 € 1.379,50 dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 € 1.474,00 DICHIARAZIONE A VERBALE DI PARTE SINDACALE Nel ritenere che l’incremento trasferimento ed in particolare del trattamento economico fondamentale del 3% nel biennio 2000-2001 rappresenti solo un modesto incremento del indennitario come sopra disciplinato. Detto trattamento economico fondamentale, molto indennitario è connesso e conseguente al di sotto dell’inflazione reale, la CISL, pur firmando trasferimento del personale e risulta migliorativo rispetto a quanto stabilito dalla norma richiamata dal predetto articolo 31 del del D.lgs. 165/2001; il presente accordo contrattuale, esprime profonda insoddisfazione circa costituisce a tutti gli effetti un Contratto Collettivo Decentrato I Integrativo (C.L.D.I.) e i relativi impegni generali e specifici previsti travalicano l’ordinario mandato e dovranno essere recepiti e sottoscritti dal Commissario Straodinario della Provincia di Fermo quale Rappresentante Legale dell’ Ente; il mancato accoglimento della propria proposta inerente l’adeguamento presente C.C.D.I. verrà sottoscritto ad avvenuta stabilizzazione dei precari come previsto nella D.G.P. n°223 del trattamento economico fondamentale all’inflazione reale. La CISL ritiene che la disciplina contrattuale prevista (artt. 4 – retribuzione di posizione, 5 – retribuzione di risultato e 14 – norma transitoria) inerente il trattamento accessorio dei dirigenti in staff all’Organo politico già incaricati, non rispecchi la graduazione delle funzioni e responsabilità dirigenziali ai soli fini del trattamento accessorio, stabilita con il DPGR n. 191 del 12 dicembre 2000, in vigore al momento del conferimento dell’incarico, e che la nuova graduazione delle funzioni dirigenziali, stabilita con il DPGR n. 1 del 9 gennaio 2003, possa trovare applicazione, solo in via suppletiva, esclusivamente per i dirigenti incaricati successivamente all’esecutività della nuova graduazione, nelle more del contratto 200203-2005, parte economica 200206-2003. La CISL, inoltre, ritiene che, sia per i dirigenti in staff all’Organo politico sia per i dirigenti in staff alla Direzione amministrativa, 2008; il presente contratto non valorizzidecentrato integrativo viene a tutti gli effetti applicato anche al personale con contratto a tempo indeterminato in posizione di comando, aspettativa o altro Istituto contrattuale e/o legale che attribuisca il diritto al mantenimento del posto presso l’Ente Provincia di Ascoli Xxxxxx. Pertanto detto personale ha diritto ed obbligo di partecipare a tutte le mobilità dal presente accordo regolamentate. Alla scadenza del comando, aspettativa etc il dipendente rientra nei ruoli dell’Ente presso il quale, in termini base alle varie mobilità qui disciplinate, risulti aver conservato il posto. Ai fini dell’applicazione degli istituti previsti nel presente contratto decentrato (vedesi in particolare allegato B), verranno accertate, da parte del Servizio Amministrazione del Personale, eventuali difformità tra residenza e domicilio. Le due Amministrazioni Provinciali si impegnano ad attuare e rispettare il presente accordo ed in particolare sia a riconoscere ed attribuire l’indennità di trattamento accessoriodisagio qui disciplinata sia a garantire, i relativi compiti e funzioni dirigenziali, e pone la loro valorizzazione come punto qualificante e rivendicativo per la trattativa per il rinnovo del personale mobilitato non volontariamente e titolare di contratto dirigenti 2002-2005a tempo indeterminato, il riassorbimento nella dotazione organica della nuova Provincia di Ascoli nell’arco temporale di anni cinque. Al fine di garantire l’equilibrio economico dei due Enti e la fase di start up della Provincia di Fermo, si prevede: Dal 1 luglio 2009 al 30 giugno 2010: convenzione di servizi per una spesa stimata a carico dell’ Amministrazione Provinciale di Fermo di 1.545.184,62 euro calcolati su base annua (pari al costo lordo di n. 48 unità lavorative); Dal 1 luglio 2010 al 30 giugno 2011: convenzione di servizi per una spesa stimata a carico dell’ Amministrazione Provinciale di Fermo (sempre su base annua) di circa 1.100.000 euro (pari al costo lordo di n. 37 unità); Dal 1 luglio 2011 al 30 giugno 2012: convenzione di servizi per una spesa stimata a carico dell’ Amministrazione Provinciale di Fermo (sempre su base annua) di circa 450.000 euro (pari al costo lordo di n. 15 unità).

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Samples: Collective Bargaining Agreement