Common use of NORMATIVA APPLICABILE Clause in Contracts

NORMATIVA APPLICABILE. Per quanto non diversamente disposto con il presente atto, si applicano le normative e regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici in quanto applicabili e compatibili. L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni indicate all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, assumendosi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e si impegna, altresì, a comunicare al Comune di Pordenone tutte le informazioni previste dalla normativa medesima. Il presente contratto verrà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Pordenone ed alla Prefettura (Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pordenone) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. In applicazione alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, articolo 2, comma 3, e del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Pordenone e Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti approvato con deliberazione giuntale n. 51/2014, gli obblighi di condotta ivi previsti sono estesi, per quanto compatibili nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore dell’Amministrazione pubblica. A tal fine l’appaltatore dichiara di aver preso visione del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Pordenone e Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti approvato con deliberazione giuntale n. 51/2014 e di essere a conoscenza della possibile risoluzione del contratto nel caso fossero violati gli obblighi derivanti dal Codice stesso. L’appaltatore dichiara di conoscere le disposizioni di cui all’art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001, comma 16-ter: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.” Agli effetti del presente atto l’appaltatore elegge domicilio presso la residenza comunale di Pordenone.

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Samples: Contratto D’appalto, Contratto D’appalto Per Servizi Di Copertura Assicurativa, Contratto D’appalto

NORMATIVA APPLICABILE. 1. Per quanto tutto ciò che non diversamente disposto con il è espressamente regolamentato dalla presente atto, convenzione si applicano le normative e regolamenti vigenti rinvia alle “Linee guida in materia di contratti pubblici in quanto applicabili tirocini” approvate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e compatibili. L’appaltatore dichiara le Province Autonome di essere a conoscenza delle Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 e alla X.X.X. 00/00/0000 x.0000 xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx e/o alle disposizioni indicate all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e di altre Regioni e/o alla normativa nazionale di riferimento, ivi incluse successive modifiche e integrazioni. In ogni caso le parti operano in conformità alla legislazione vigente al momento di avvio dei singoli progetti formativi attivati nell’intero arco di durata della presente convenzione. 2. Per la responsabilità derivante dai comportamenti dai valori e dalle regole deontologiche di condotta, il soggetto ospitante prende atto che l’Università degli Studi di Milano è assoggettata al proprio Codice Etico, adottato in ottemperanza alla L. 240/2010, art. 2, comma 4, pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina dedicata, quale patrimonio condiviso di valori e di regole deontologiche di condotta in tutti i rapporti derivanti dalla sua attività istituzionale. L’Università prende atto che il soggetto ospitante è tenuto all’osservanza del proprio modello e del proprio codice etico. 3. Ciascuna parte si impegna a osservare i principi contenuti nel Codice Etico di controparte e ad applicarli ove compatibili con le norme alle quali è soggetta, in esecuzione delle attività svolte nell’ambito della presente convenzione. 4. In tale contesto ed integrazionientro i limiti sopra evidenziati, assumendosi gli obblighi ciascuna parte si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti e amministratori, atti o comportamenti in contrasto con i principi del Modello -ove esistente- e del Codice Etico adottati da controparte e con le disposizioni di tracciabilità dei flussi finanziari e si impegna, altresì, a comunicare al Comune di Pordenone tutte le informazioni previste dalla normativa medesimalegge in materia. 5. Il presente contratto verrà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzioneConsapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi materia di banche o della società Poste Italiane S.p.A. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Pordenone ed alla Prefettura (Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pordenone) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. In applicazione alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62Documentazione Amministrativa, articolo 2, comma 3, il soggetto promotore e del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Pordenone e Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti approvato con deliberazione giuntale n. 51/2014, gli obblighi di condotta ivi previsti sono estesiil soggetto ospitante dichiarano, per quanto compatibili nei confronti di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore dell’Amministrazione pubblica. A tal fine l’appaltatore dichiara di aver preso visione del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 requisiti, dei vincoli e del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Pordenone e Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti approvato con deliberazione giuntale n. 51/2014 e di essere a conoscenza della possibile risoluzione del contratto nel caso fossero violati gli degli obblighi derivanti dal Codice stesso. L’appaltatore dichiara di conoscere le disposizioni di cui all’art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001, comma 16-ter: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferitiprevisti dalla normativa vigente.” Agli effetti del presente atto l’appaltatore elegge domicilio presso la residenza comunale di Pordenone.

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Samples: Convenzione Di Tirocinio, Internship Agreement, Convenzione Di Tirocinio

NORMATIVA APPLICABILE. Per quanto non diversamente disposto Il Cliente è invitato a leggere con attenzione le presenti condizioni generali di vendita prima di effettuare prenotazioni e/o ordini attraverso il presente attoSito. Effettuando una qualsivoglia prenotazione e/o ordine il Cliente accetta implicitamente ed integralmente le presenti condizioni generali di vendita le quali, pertanto, si applicano le normative considerano conosciute ed accettate dal Cliente in ogni sua pattuizione e regolamenti vigenti in materia previsione, nessuna esclusa e/o eccettuata. Il contratto di contratti pubblici vendita di prodotti e servizi concluso attraverso il Sito è disciplinato dalle presenti condizioni generali di vendita oltre che, in quanto applicabili e compatibili. L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni indicate all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioniapplicabili, assumendosi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e si impegna, altresì, a comunicare al Comune di Pordenone tutte le informazioni previste dalla normativa medesima. Il presente contratto verrà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Pordenone ed alla Prefettura (Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pordenone) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. In applicazione alle dalle disposizioni del Decreto Legislativo 6 dicembre 2005 n. 206 (“Codice del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 Consumo”), così come modificate da ultimo dal D.lgs 170/2021, del D.Lgs. n. 62, articolo 2, comma 3, 70/2003 e dalle previsioni del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Pordenone e Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti approvato con deliberazione giuntale n. 51/2014, gli obblighi di condotta ivi previsti sono estesiCivile, per quanto compatibili nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo qui già non espressamente previsto. Le presenti CGV valgono per ordini di imprese fornitrici di beni prodotti e/o servizi presenti sul Sito, nella versione pubblicata al momento dell’ordine. Si precisa che l’offerta dei prodotti e/o Servizi presenti sul Sito è indirizzata esclusivamente alle persone fisiche maggiorenni, con piena capacità di contrarre o minori di età compresa fra i 16 e i 18 anni dietro autorizzazione e/o sotto la supervisione di un genitore o tutore e/o giuridiche che non intendano venderli e/o commercializzarli nell’ambito dell’esercizio di una qualsivoglia attività d’impresa; pertanto, Unieuro si riserva il diritto di non accettare gli ordini che per quantità e/o natura dei prodotti non risultino compatibili con il normale fabbisogno di un utilizzatore medio finale (in favore dell’Amministrazione pubblica. A tal fine l’appaltatore dichiara di aver preso visione del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Pordenone e Regolamento tali casi sarà possibile rivolgersi al canale dedicato alle aziende, raggiungibile anche attraverso il sito internet nella sezione “soluzioni per lo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti approvato con deliberazione giuntale n. 51/2014 e di essere a conoscenza della possibile risoluzione del contratto nel caso fossero violati gli obblighi derivanti dal Codice stesso. L’appaltatore dichiara di conoscere le disposizioni di cui all’art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001, comma 16-ter: “I dipendenti la tua azienda”) oppure ordini provenienti da soggetti – anche Affiliati – che, negli ultimi tre in ragione della quantità di prodotti ordinati, della frequenza e continuità degli ordini e della periodicità degli stessi o di altri elementi che verranno valutati da Unieuro di volta in volta, si presume intendano venderli e/o commercializzarli a terzi nell’ambito della loro attività di impresa. I minori di età compresa fra i 16 e i 18 anni e le persone soggette a tutela o curatela ovvero ad amministrazione di serviziosostegno possono procedere all’acquisto dei prodotti e servizi dopo essere stati autorizzati da un genitore o da un tutore, hanno esercitato poteri autoritativi curatore e/o negoziali amministratore e/o sotto la sua supervisione. In tali casi l’acquisto sarà efficace in quanto Unieuro riterrà esistente una tacita preventiva autorizzazione che risulterà confermata dall’atto solutorio di pagamento sia con mezzi affidati dal genitore o tutore, curatore o amministratore al minore, e/o alla persona soggetta a tutela, curatela o amministrazione di sostegno per conto delle pubbliche amministrazioni questo fine o per disporne liberamente oppure, con l’approvazione del genitore o tutore o curatore o amministratore di cui all'articolo quest’ultimo, da un terzo. Le presenti CGV si applicano altresì all’offerta dei servizi correlati alla società dell’informazione che si rivolgono ai minori di età uguale o superiore ai 16 anni per i quali l’art. 8, par. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto Regolamento Europeo 2016/679 prevede espressamente la capacità di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteriprestare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed Per ulteriori informazioni è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferitipossibile consultare la Privacy Policy del sito.” Agli effetti del presente atto l’appaltatore elegge domicilio presso la residenza comunale di Pordenone.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita, Condizioni Generali Di Vendita

NORMATIVA APPLICABILE. Per quanto non diversamente disposto con il presente atto, si applicano le normative e regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici in quanto applicabili e compatibili. L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni indicate all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, assumendosi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e si impegna, altresì, a comunicare al Comune di Pordenone tutte le informazioni previste dalla normativa medesima. Il presente contratto verrà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. A.. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Pordenone ed alla Prefettura (Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pordenone) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. In applicazione alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, articolo 2, comma 3, e del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Pordenone e Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti approvato con deliberazione giuntale n. 51/2014, gli obblighi di condotta ivi previsti sono estesi, per quanto compatibili nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore dell’Amministrazione pubblica. A tal fine l’appaltatore dichiara di aver preso visione del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Pordenone e Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti approvato con deliberazione giuntale n. 51/2014 e di essere a conoscenza della possibile risoluzione del contratto nel caso fossero violati gli obblighi derivanti dal Codice stesso. L’appaltatore dichiara di conoscere le disposizioni di cui all’art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001, comma 16-ter: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.” Agli effetti del presente atto l’appaltatore elegge domicilio presso la residenza comunale di Pordenone.

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Samples: Contratto D’appalto, Contratto D’appalto

NORMATIVA APPLICABILE. Per L’Offerta, in considerazione del controvalore dell’Esborso Massimo pari a Euro 3.669.461,25, non richiede la pubblicazione di un documento di offerta sottoposto all’approvazione di Consob ovvero di Borsa Italiana, non risultando integrata la fattispecie di cui all’art. 1, comma 1, lett. v) del TUF (“offerta pubblica di acquisto o scambio”), alla luce di quanto non diversamente disposto con previsto dall’articolo 34-ter, comma 1, lett. c) del Regolamento Emittenti. In relazione all’Offerta, tuttavia, IDI ha deciso di pubblicare, in ogni caso, ai fini di una completa informativa, il presente attoDocumento di Offerta ai sensi dell’art. 6-bis del Regolamento Euronext Growth e dell’art. 10 dello Statuto, si applicano le normative che, come precisato, non è stato né sarà esaminato o approvato da Consob e regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici in quanto applicabili e compatibili. L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni indicate all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, assumendosi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e si impegna, altresì, a comunicare al Comune di Pordenone tutte le informazioni previste dalla normativa medesima. Il presente contratto verrà risolto di dirittoBorsa Italiana S.p.A.. In particolare, ai sensi dell’art. 1456 10 dello Statuto, in conformità con l’art. 6-bis del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso Regolamento Euronext Growth: “a partire dal momento in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materi di banche o della offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società Poste Italiane S.p.A. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione quotate di cui al Comune d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di Pordenone seguito, “TUF”) ed alla Prefettura ai regolamenti Consob di attuazione (Ufficio territoriale del Governo della Provincia qui di Pordenoneseguito, “la disciplina richiamata”) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. In applicazione limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato”. Poiché l’Offerente, alla Data del Decreto del Presidente Documento di Offerta, dispone della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria di BFC, articolo 2trovano applicazione i casi di esenzione previsti dall’art. 101 bis, comma 3, e del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Pordenone e Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti approvato con deliberazione giuntale n. 51/2014TUF e, gli obblighi di condotta ivi previsti pertanto, non sono estesi, per quanto compatibili nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore dell’Amministrazione pubblica. A tal fine l’appaltatore dichiara di aver preso visione del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Pordenone e Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti approvato con deliberazione giuntale n. 51/2014 e di essere a conoscenza della possibile risoluzione del contratto nel caso fossero violati gli obblighi derivanti dal Codice stesso. L’appaltatore dichiara di conoscere applicabili all’Offerta le disposizioni di cui all’art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001102, commi 5 e 2, all’art. 103, comma 163-ter: “I dipendenti chebis, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati artt. 104, 104-bis e 104-ter del TUF, nonché ogni altra disposizione del TUF che li hanno conclusi pone a carico dell’Offerente o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dell’Emittente specifici obblighi informativi nei confronti dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferitidipendenti o dei loro rappresentanti.” Agli effetti del presente atto l’appaltatore elegge domicilio presso la residenza comunale di Pordenone.

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Samples: Offerta Pubblica Di Acquisto Obbligatoria Totalitaria

NORMATIVA APPLICABILE. Per quanto non diversamente disposto con il presente atto, i relativi allegati, e le disposizioni in essi richiamate, si applicano le normative e regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici in quanto applicabili e compatibili. L’appaltatore La ditta appaltatrice dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni indicate all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, assumendosi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e si impegna, altresì, a comunicare al Comune di Pordenone tutte le informazioni previste dalla normativa medesima. Il presente contratto verrà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. A.. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Pordenone ed alla Prefettura (Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pordenone) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. In applicazione alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, articolo 2, comma 3, e del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Pordenone e Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti approvato con deliberazione giuntale n. 51/2014, gli obblighi di condotta ivi previsti sono estesi, per quanto compatibili nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore dell’Amministrazione pubblica. A tal fine l’appaltatore la ditta appaltatrice dichiara di aver preso visione del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Pordenone e Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti approvato con deliberazione giuntale n. 51/2014 e di essere a conoscenza della possibile risoluzione del contratto nel caso fossero violati gli obblighi derivanti dal Codice stesso. L’appaltatore La ditta appaltatrice dichiara di conoscere le disposizioni di cui all’art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001, comma 16-ter: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.” Agli effetti del presente atto l’appaltatore la ditta appaltatrice elegge domicilio presso la residenza comunale di Pordenone.

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Samples: Contratto D’appalto

NORMATIVA APPLICABILE. Per quanto non diversamente disposto con il espressamente indicato nel presente attobando valgono, si applicano le normative e regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici in quanto applicabili applicabili, le vigenti disposizioni: - del D. Lgs. n. 50/2016 e compatibili. L’appaltatore dichiara successivo avviso di essere a conoscenza delle disposizioni indicate all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 rettifica pubblicato in GU n. 136 164 del 15/07/2016 esclusivamente per gli articoli dello stesso richiamati nei documenti di gara; - del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore ed espressamente richiamate nei documenti di gara; - del Codice Civile; - del X.X. 00 novembre 1923 n. 2440 sull’amministrazione del patrimonio e successive modifiche ed integrazioni, assumendosi gli obblighi di tracciabilità sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento approvato con X.X. 00 maggio 1924 n. 827; - dei flussi finanziari e si impegna, altresì, a comunicare al Comune di Pordenone tutte le informazioni previste dalla normativa medesima. Il presente contratto verrà risolto di diritto, ai regolamenti comunali; Ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Pordenone ed alla Prefettura (Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pordenone) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. In applicazione alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, articolo 2, comma 3, e del Codice X.X.X. 00 xxxxxx 0000 x. 00 (Xxxxxxxxxxx xxxxxxx codice di Comportamento aziendale del Comune di Pordenone e Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra lavorativa comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione giuntale n. 51/2014pubblici), gli obblighi di condotta ivi previsti da tale decreto e dal“Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Paderno Dugnano” sono estesi, per quanto compatibili estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo degli operatori economici esecutori di imprese fornitrici di beni o servizi appalti in favore dell’Amministrazione pubblicadell'Amministrazione. A tal fine l’appaltatore dichiara di aver preso visione del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e del Codice di Comportamento aziendale del il Comune di Pordenone e Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti approvato Paderno Dugnano mette a disposizione sul suo sito istituzionale all’indirizzo: il testo di entrambi i codici di comportamento sopra citati, affinché l’impresa che risulterà aggiudicataria li metta, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgano attività in favore dell’Ente (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con deliberazione giuntale n. 51/2014 e gli strumenti ritenuti adeguati. Pertanto, nel contratto d’appalto sono inserite apposite clausole di essere a conoscenza della possibile risoluzione o decadenza del contratto nel rapporto in caso fossero violati gli di violazione degli obblighi derivanti dal Codice stessodai predetti codici. L’appaltatore dichiara di conoscere le disposizioni di cui all’artIl contratto non conterrà clausola compromissoria ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001209, comma 16-ter: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione 2 del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteriD. Lgs. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferitin.50/2016.” Agli effetti del presente atto l’appaltatore elegge domicilio presso la residenza comunale di Pordenone.

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Samples: Bando Di Gara