Common use of Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore Clause in Contracts

Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore. Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma da assicurare è pari all’importo del contratto. La polizza deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari a € 1.000.000,00. Le garanzie prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici. Detta polizza dovrà tenere indenne l’aggiudicataria anche per: • morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone, compresi i propri dipendenti autorizzati ad accedere alle strutture utilizzate per la fornitura e posa in opera degli impianti e per l’espletamento del servizio, e cose per fatto imputabile alla responsabilità dell’aggiudicataria o dei suoi collaboratori, dipendenti, consulenti e terzi; • i danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza del contratto. Eventuali franchigie e/o scoperti e limitazioni di copertura assicurativa restano a totale carico dell’aggiudicataria. Le coperture assicurative decorrono dalla data di consegna dei lavori e cessano decorsi dodici mesi dalla data di conclusione del contratto di noleggio operativo. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. La ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale ad essa afferente ai sensi di legge, in seguito all’espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato. Tutti gli obblighi assicurativi, anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'aggiudicataria, la quale ne è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento o l'onere delle spese a carico del Committente o in solido con il Committente, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Committente medesimo. L’Aggiudicataria riconosce a suo carico tutti gli obblighi inerenti all’assicurazione del personale occupato nell’esecuzione dei lavori e del servizio, assumendo in proprio responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente nell’esercizio delle prestazioni, e sollevando totalmente il Comune dalle relative conseguenze. La stessa dovrà consegnare a richiesta copia delle polizze assicurative e delle relative quietanze di pagamento dei premi relativi alle polizze medesime. L’Aggiudicataria è direttamente responsabile per qualsiasi pretesa o azione che possa derivare a terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi. Le spese che l’Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, verranno addebitate all’Aggiudicataria. L’Aggiudicataria è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso terzi dell’esecuzione dei servizi assunti. In ogni caso l’Aggiudicataria riterrà l’Amministrazione Comunale indenne da ogni responsabilità nei confronti di terzi per i suddetti danni. Qualora le polizze sopra indicate, a seguito di verifiche d’ufficio, non dovessero risultare adeguate all’attività oggetto dell’appalto ed a quanto disposto dal presente articolo, l’Aggiudicataria è tenuta a renderle conformi a quanto richiesto dall’Amministrazione Comunale. La mancata presentazione delle polizze nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dell’aggiudicazione o la risoluzione contrattuale. L’aggiudicatario, salvo patto contrario, dovrà provvede all’assicurazione degli apparati e degli impianti a propria cura e spese.

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Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore. Ai 0.Xx sensi dell’articolo 103 103, comma 7 7, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscri- zione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavorilavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzio- ne e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La po- lizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione che copra autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'ob- bligo di assicurazione. 0.Xx copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all’articolo 56 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all’art. 56 per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da par- te della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all’art. 56. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123/2004. 0.Xx garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla stazione Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma salvo quelli derivanti da assicurare è pari all’importo del contratto. La errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari a € 1.000.000,00. Le garanzie prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici. Detta polizza dovrà tenere indenne l’aggiudicataria anche per: • morte, lesioni dell’integrità fisica stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e qualunque danno a persone, compresi i propri dipendenti autorizzati ad accedere alle strutture utilizzate per la fornitura e posa in opera degli impianti e per l’espletamento del servizio, e cose per fatto imputabile alla responsabilità dell’aggiudicataria o dei suoi collaboratori, dipendenti, consulenti e terzi; • i danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza del contratto. Eventuali franchigie e/o scoperti e limitazioni di copertura assicurativa restano a totale carico dell’aggiudicataria. Le coperture assicurative decorrono dalla data di consegna dei lavori e cessano decorsi dodici mesi dalla data di conclusione del contratto di noleggio operativo. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. La ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale ad essa afferente ai sensi di legge, in seguito all’espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato. Tutti gli obblighi assicurativi, anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'aggiudicataria, la quale ne è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento o l'onere delle spese a carico del Committente o in solido con il Committente, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Committente medesimo. L’Aggiudicataria riconosce a suo carico tutti gli obblighi inerenti all’assicurazione del personale occupato nell’esecuzione dei lavori e del servizio, assumendo in proprio responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente nell’esercizio delle prestazioni, e sollevando totalmente il Comune dalle relative conseguenze. La stessa dovrà consegnare a richiesta copia delle polizze assicurative e delle relative quietanze di pagamento dei premi relativi alle polizze medesime. L’Aggiudicataria è direttamente responsabile per qualsiasi pretesa o azione che possa derivare a terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi. Le spese che l’Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, verranno addebitate all’Aggiudicataria. L’Aggiudicataria è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso terzi dell’esecuzione dei servizi assunti. In ogni caso l’Aggiudicataria riterrà l’Amministrazione Comunale indenne da ogni responsabilità nei confronti di terzi per i suddetti danni. Qualora le polizze sopra indicate, a seguito di verifiche d’ufficio, non dovessero risultare adeguate all’attività oggetto dell’appalto ed a quanto disposto dal presente articolo, l’Aggiudicataria è tenuta a renderle conformi a quanto richiesto dall’Amministrazione Comunale. La mancata presentazione delle polizze nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dell’aggiudicazione o la risoluzione contrattuale. L’aggiudicatario, salvo patto contrario, dovrà provvede all’assicurazione degli apparati e degli impianti a propria cura e spese.deve:

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Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore. Ai sensi dell’articolo 103 dell'articolo 103, comma 7 del D.Lgs. D.Lgs 50/2016, l’appaltatore l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavorilavori ai sensi dell'articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione che copra autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Nel caso in cui la consegna dei lavori venga effettuata in via di urgenza il termine per produrre la polizza è fissato in giorni 5 dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria ed in ogni caso prima dell’effettivo inizio delle lavorazioni. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla stazione Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma salvo quelli derivanti da assicurare è pari all’importo del contratto. La errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari a € 1.000.000,00. Le garanzie prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici. Detta polizza dovrà tenere indenne l’aggiudicataria anche per: • morte, lesioni dell’integrità fisica stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e qualunque danno a persone, compresi i propri dipendenti autorizzati ad accedere alle strutture utilizzate per la fornitura e posa in opera degli impianti e per l’espletamento del servizio, e cose per fatto imputabile alla responsabilità dell’aggiudicataria o dei suoi collaboratori, dipendenti, consulenti e terzi; • i danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza del contratto. Eventuali franchigie e/o scoperti e limitazioni di copertura assicurativa restano a totale carico dell’aggiudicataria. Le coperture assicurative decorrono dalla data di consegna dei lavori e cessano decorsi dodici mesi dalla data di conclusione del contratto di noleggio operativo. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. La ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale ad essa afferente ai sensi di legge, in seguito all’espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato. Tutti gli obblighi assicurativi, anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'aggiudicataria, la quale ne è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento o l'onere delle spese a carico del Committente o in solido con il Committente, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Committente medesimo. L’Aggiudicataria riconosce a suo carico tutti gli obblighi inerenti all’assicurazione del personale occupato nell’esecuzione dei lavori e del servizio, assumendo in proprio responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente nell’esercizio delle prestazioni, e sollevando totalmente il Comune dalle relative conseguenze. La stessa dovrà consegnare a richiesta copia delle polizze assicurative e delle relative quietanze di pagamento dei premi relativi alle polizze medesime. L’Aggiudicataria è direttamente responsabile per qualsiasi pretesa o azione che possa derivare a terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi. Le spese che l’Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, verranno addebitate all’Aggiudicataria. L’Aggiudicataria è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso terzi dell’esecuzione dei servizi assunti. In ogni caso l’Aggiudicataria riterrà l’Amministrazione Comunale indenne da ogni responsabilità nei confronti di terzi per i suddetti danni. Qualora le polizze sopra indicate, a seguito di verifiche d’ufficio, non dovessero risultare adeguate all’attività oggetto dell’appalto ed a quanto disposto dal presente articolo, l’Aggiudicataria è tenuta a renderle conformi a quanto richiesto dall’Amministrazione Comunale. La mancata presentazione delle polizze nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dell’aggiudicazione o la risoluzione contrattuale. L’aggiudicatario, salvo patto contrario, dovrà provvede all’assicurazione degli apparati e degli impianti a propria cura e spese.deve:

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Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore. Ai sensi dell’articolo 103 A norma dell'art. 103, comma 7 7, del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'Appaltatore è obbligato, obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 dieci giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma da assicurare è pari all’importo polizza del contratto. La polizza presente comma deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un massimale pari a € 1.000.000,00minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. Le La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici. Detta polizza dovrà tenere indenne l’aggiudicataria anche per: • morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone, compresi i propri dipendenti autorizzati ad accedere alle strutture utilizzate per la fornitura e posa in opera degli impianti e per l’espletamento del servizio, e cose per fatto imputabile alla responsabilità dell’aggiudicataria o dei suoi collaboratori, dipendenti, consulenti e terzi; • i danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza del contratto. Eventuali franchigie e/o scoperti e limitazioni di copertura assicurativa restano a totale carico dell’aggiudicataria. Le coperture assicurative decorrono decorre dalla data di consegna dei lavori e cessano cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi dodici 12 (dodici) mesi dalla data di conclusione ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del contratto certificato di noleggio operativo. Qualora sia previsto un periodo di garanziacollaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la polizza assicurativa garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio). Il premio è sostituita da una polizza che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni stabilito in garanzia misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltantefino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità al Codice dei Contratti. La ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale ad essa afferente ai sensi garanzia assicurativa contro tutti i rischi di legge, in seguito all’espletamento esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di quanto richiesto dal presente capitolato. Tutti gli obblighi assicurativiimpianti e opere, anche infortunisticipreesistenti, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'aggiudicatariasalvo quelli derivanti da errori di progettazione, la quale ne è la sola responsabileinsufficiente progettazione, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento o l'onere delle spese a carico del Committente o in solido con il Committente, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Committente medesimo. L’Aggiudicataria riconosce a suo carico tutti gli obblighi inerenti all’assicurazione del personale occupato nell’esecuzione dei lavori e del servizio, assumendo in proprio responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente nell’esercizio delle prestazioni, e sollevando totalmente il Comune dalle relative conseguenze. La stessa dovrà consegnare a richiesta copia delle polizze assicurative e delle relative quietanze di pagamento dei premi relativi alle polizze medesime. L’Aggiudicataria è direttamente responsabile per qualsiasi pretesa o azione che possa derivare a terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi. Le spese che l’Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, verranno addebitate all’Aggiudicataria. L’Aggiudicataria è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso terzi dell’esecuzione dei servizi assunti. In ogni caso l’Aggiudicataria riterrà l’Amministrazione Comunale indenne da ogni responsabilità nei confronti azioni di terzi per i suddetti danni. Qualora le polizze sopra indicate, a seguito o cause di verifiche d’ufficio, non dovessero risultare adeguate all’attività oggetto dell’appalto ed a quanto disposto dal presente articolo, l’Aggiudicataria è tenuta a renderle conformi a quanto richiesto dall’Amministrazione Comunale. La mancata presentazione delle polizze nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dell’aggiudicazione o la risoluzione contrattuale. L’aggiudicatario, salvo patto contrario, dovrà provvede all’assicurazione degli apparati e degli impianti a propria cura e spese.forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma

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Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore. Ai sensi dell’articolo 103 dell'articolo 103, comma 7 del D.Lgs. D.Lgs 50/2016, l’appaltatore l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavorilavori ai sensi dell'articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione che copra autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Nel caso in cui la consegna dei lavori venga effettuata in via di urgenza il termine per produrre la polizza è fissato in giorni 5 dalla data di comunicazione (A75A12 R12 Capitolato speciale di appalto.docx) 26 La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema‐tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla stazione Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma salvo quelli derivanti da assicurare è pari all’importo del contratto. La errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari a € 1.000.000,00. Le garanzie prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici. Detta polizza dovrà tenere indenne l’aggiudicataria anche per: • morte, lesioni dell’integrità fisica stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e qualunque danno a persone, compresi i propri dipendenti autorizzati ad accedere alle strutture utilizzate per la fornitura e posa in opera degli impianti e per l’espletamento del servizio, e cose per fatto imputabile alla responsabilità dell’aggiudicataria o dei suoi collaboratori, dipendenti, consulenti e terzi; • i danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza del contratto. Eventuali franchigie e/o scoperti e limitazioni di copertura assicurativa restano a totale carico dell’aggiudicataria. Le coperture assicurative decorrono dalla data di consegna dei lavori e cessano decorsi dodici mesi dalla data di conclusione del contratto di noleggio operativo. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. La ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale ad essa afferente ai sensi di legge, in seguito all’espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato. Tutti gli obblighi assicurativi, anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'aggiudicataria, la quale ne è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento o l'onere delle spese a carico del Committente o in solido con il Committente, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Committente medesimo. L’Aggiudicataria riconosce a suo carico tutti gli obblighi inerenti all’assicurazione del personale occupato nell’esecuzione dei lavori e del servizio, assumendo in proprio responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente nell’esercizio delle prestazioni, e sollevando totalmente il Comune dalle relative conseguenze. La stessa dovrà consegnare a richiesta copia delle polizze assicurative e delle relative quietanze di pagamento dei premi relativi alle polizze medesime. L’Aggiudicataria è direttamente responsabile per qualsiasi pretesa o azione che possa derivare a terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi. Le spese che l’Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, verranno addebitate all’Aggiudicataria. L’Aggiudicataria è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso terzi dell’esecuzione dei servizi assunti. In ogni caso l’Aggiudicataria riterrà l’Amministrazione Comunale indenne da ogni responsabilità nei confronti di terzi per i suddetti danni. Qualora le polizze sopra indicate, a seguito di verifiche d’ufficio, non dovessero risultare adeguate all’attività oggetto dell’appalto ed a quanto disposto dal presente articolo, l’Aggiudicataria è tenuta a renderle conformi a quanto richiesto dall’Amministrazione Comunale. La mancata presentazione delle polizze nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dell’aggiudicazione o la risoluzione contrattuale. L’aggiudicatario, salvo patto contrario, dovrà provvede all’assicurazione degli apparati e degli impianti a propria cura e spese.deve:

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Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore. Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza di assicurazione Si precisa che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma da assicurare è pari all’importo del contratto. La polizza deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari a € 1.000.000,00. Le garanzie prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici. Detta polizza dovrà tenere indenne l’aggiudicataria anche per: • morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone, compresi i propri dipendenti autorizzati ad accedere alle strutture utilizzate per la fornitura e posa in opera degli impianti e per l’espletamento del servizio, e cose per fatto imputabile alla responsabilità dell’aggiudicataria o dei suoi collaboratori, dipendenti, consulenti e terzi; • i danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza del contratto. Eventuali franchigie e/o scoperti e limitazioni di copertura assicurativa restano a totale carico dell’aggiudicataria. Le coperture assicurative decorrono dalla data di consegna dei lavori e cessano decorsi dodici mesi dalla data di conclusione del contratto di noleggio operativo. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. La ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale ad essa afferente ai sensi di legge, in seguito all’espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato. Tutti gli obblighi assicurativi, anche infortunisticiantinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a totale carico dell'aggiudicatariadell'appaltatore, la il quale ne è la sola responsabile, il solo responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo l'obbligo del pagamento o l'onere delle spese a carico del Committente dell'Ente o in solido con il Committentequest'ultimo, con esclusione del diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti del Committente dell'Ente medesimo. L’Aggiudicataria riconosce L’appaltatore è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati nello svolgimento della propria attività e persone o cose anche per cause di forza maggiore; la stazione appaltante è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità; Fermo restando il contenuto della polizza assicurativa RCA sugli scuolabus di proprietà dell'Unione dei Comuni del Guilcier, quali ulteriori garanzie per tutte le prestazioni di servizio non coperte dalla stessa, la ditta aggiudicataria si impegna a suo carico stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO, con massimale minimo non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione di euro) per sinistro blocco unico, da intendersi come integrativa o aggiuntiva rispetto a quelle, obbligatorie per legge, relative ai singoli automezzi e per il personale. Detta polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche minime: essere stipulata ed estesa con riferimento al presente appalto; avere una durata pari a quella dell’appalto affidato; nella quale la stazione appaltante dovrà essere considerata “terzi” a tutti gli obblighi inerenti all’assicurazione effetti; essere stipulata per danni e responsabilità civile verso terzi, che possono derivare agli operatori od essere da questi causati agli utenti, a terzi, ai loro beni o strutture durante l’espletamento del servizio esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità; prevedere la copertura dei rischi connessi al trasporto degli alunni che vengono considerati terzi trasportati nonché tutte le operazioni preparatorie ed accessorie in genere, attinenti all’espletamento del servizio oggetto del presente appalto. il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla ditta appaltatrice sia nei confronti di terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell’Ente. L’appaltatore risponderà per intero dei sinistri che possano colpire l’alunno durante il trasporto scolastico e della perdita o rottura delle cose che l’alunno porta con se, esonerando l’Ente da ogni addebito civile; dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi l'Unione dei Comuni del Guilcier e i suoi dipendenti, fatti salvi i casi di dolo; il novero degli assicurati dovrà espressamente comprendere, oltre all’appaltatore, l'Unione dei Comuni del Guilcier. dovrà coprire i rischi degli utenti per i percorsi dall’uscita del pullman all’entrata della scuola. La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale occupato nell’esecuzione dei lavori e dipendente dell’Ditta, durante l’esecuzione del servizio, assumendo in proprio responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente nell’esercizio delle prestazioni, e sollevando totalmente il Comune dalle relative conseguenzeconvenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell’appalto. La stessa dovrà consegnare a richiesta copia Copia delle polizze assicurative e delle relative quietanze di pagamento dovranno essere presentate all'Unione dei premi relativi alle polizze medesime. L’Aggiudicataria è direttamente responsabile per qualsiasi pretesa o azione che possa derivare a terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi. Le spese che l’Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, verranno addebitate all’Aggiudicataria. L’Aggiudicataria è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso terzi dell’esecuzione dei servizi assunti. In ogni caso l’Aggiudicataria riterrà l’Amministrazione Comunale indenne da ogni responsabilità nei confronti di terzi per i suddetti danniComuni del Guilcier contestualmente alla sottoscrizione del contratto. Qualora si verifichi un sinistro riconducibile, in tutto o in parte, alla responsabilità dell'appaltatore, l'Unione dei Comuni del Guilcier si riserva di recedere dall'affidamento del servizio. Per le polizze sopra indicateresponsabilità dell’appaltatore, a seguito di verifiche d’ufficiosi richiama l’art. 1681 del c.c., non dovessero risultare adeguate all’attività oggetto dell’appalto ed a quanto disposto dal presente articoloprecisando che si debbono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, l’Aggiudicataria è tenuta a renderle conformi a quanto richiesto dall’Amministrazione Comunale. La mancata presentazione delle polizze nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dell’aggiudicazione o la risoluzione contrattuale. L’aggiudicatario, salvo patto contrario, dovrà provvede all’assicurazione degli apparati durante le soste e degli impianti a propria cura e spesele fermate.

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Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore. Ai sensi dell’articolo 103 103, comma 7 7, del D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavoridi avvio dell’esecuzione, a produrre una polizza di assicurazione assicurativa che copra i danni subiti tenga indenne la Stazione appaltante dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma da assicurare è pari all’importo del contratto. La polizza deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità respon- sabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione (R.C.T.) nell’esecuzione dell’appalto. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei lavori per un massimale pari a € 1.000.000,00rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicura- zione. Le garanzie prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici. Detta polizza dovrà tenere indenne l’aggiudicataria anche per: • morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone, compresi i propri dipendenti autorizzati ad accedere alle strutture utilizzate per la fornitura e posa in opera degli impianti e per l’espletamento del servizio, e cose per fatto imputabile alla responsabilità dell’aggiudicataria o dei suoi collaboratori, dipendenti, consulenti e terzi; • i danni sopra descritti La copertura assicurativa suddetta di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza all’ art. 103 del contrattoD.lgs. Eventuali 50/2016 non dovrà essere inferiore all’importo, al netto dell’IVA, di € 1.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di € 500.000,00 per danni a persone e € 500.000,00 per danni a cose con esplicita clausola relativa all’inclusione anche dei danni am- bientali, il tutto senza franchigie e/o scoperti e limitazioni di sorta. La copertura assicurativa restano a totale carico dell’aggiudicataria. Le coperture delle predette garanzie assicurative decorrono decorre dalla data del verbale di consegna dei lavori avvio dell’appalto e cessano cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo/di regolare esecuzione/verifica conformità de- finitiva e comunque decorsi dodici 12 (dodici) mesi dalla data di conclusione del contratto di noleggio operativo. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. La ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale ad essa afferente ai sensi di legge, in seguito all’espletamento di quanto richiesto ultimazione dell’appalto risultante dal presente capitolato. Tutti gli obblighi assicurativi, anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'aggiudicataria, la quale ne è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento o l'onere delle spese a carico del Committente o in solido con il Committente, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Committente medesimo. L’Aggiudicataria riconosce a suo carico tutti gli obblighi inerenti all’assicurazione del personale occupato nell’esecuzione dei lavori e del servizio, assumendo in proprio responsabilità civile e penale relativo certificato; in caso di infortuni emissione del certificato di collaudo/di regolare esecuzione/verifica conformità per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora col- laudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effet- ti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di danni arrecati eventualmente nell’esercizio delle prestazioni, collaudo provvisorio/di regolare esecuzio- ne/verifica conformità. Il premio è stabilito in misura unica e sollevando totalmente il Comune dalle relative conseguenze. La stessa dovrà consegnare a richiesta copia delle polizze assicurative e delle relative quietanze indivisibile per le coperture di pagamento dei premi relativi alle polizze medesime. L’Aggiudicataria è direttamente responsabile per qualsiasi pretesa o azione che possa derivare a terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi. Le spese che l’Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, verranno addebitate all’Aggiudicataria. L’Aggiudicataria è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso terzi dell’esecuzione dei servizi assunti. In ogni caso l’Aggiudicataria riterrà l’Amministrazione Comunale indenne da ogni responsabilità nei confronti di terzi per i suddetti danni. Qualora le polizze sopra indicate, a seguito di verifiche d’ufficio, non dovessero risultare adeguate all’attività oggetto dell’appalto ed a quanto disposto dal presente articolo, l’Aggiudicataria è tenuta a renderle conformi a quanto richiesto dall’Amministrazione Comunale. La mancata presentazione delle polizze nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dell’aggiudicazione o la risoluzione contrattuale. L’aggiudicatario, salvo patto contrario, dovrà provvede all’assicurazione degli apparati e degli impianti a propria cura e spese.cui ai commi 3 e

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