Obblighi del somministratore Clausole campione

Obblighi del somministratore. Il somministratore si obbliga a pagare direttamente al prestatore di lavoro quanto dovuto a titolo di trattamento economico, nonché a versare i relativi contributi previdenziali e assistenziali, ivi compreso il contributo di cui all’art. 12, comma 1 del D.lgs. 276/2003. Il somministratore si obbliga altresì, a norma dell’art.33,comma 3 del D.lgs 81/2015 a comunicare per iscritto al prestatore di lavoro gli elementi di cui all’art.33,comma 1 del D.lgs 81/2015, nonché la data d’inizio e la durata prevedibile dell’attività lavorativa presso l’utilizzatore, all’atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all’atto dell’invio presso l’utilizzatore.
Obblighi del somministratore. Nei confronti della Fondazione il Somministratore si impegna a svolgere il servizio con la massima cura e diligenza, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e nel rispetto delle modalità di seguito descritte. Considerata la specificità e peculiarità del servizio richiesto, al fine di garantire il diretto controllo dei requisiti e dei risultati prestazionali nonché per ragioni di sicurezza e riservatezza nello svolgimento del servizio e nel trattamento dei dati, la cessione anche parziale del contratto è vietata, pena la risoluzione del contratto stesso in danno del Somministratore. Il Somministratore si obbliga, altresì, oltre a quanto previsto nella successiva sezione 4 (Disciplina del rapporto di lavoro dei prestatori):
Obblighi del somministratore. Fondamenti di Diritto 2007 ✓ Informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive ✓ Formarli e addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività ai sensi del D.Lgs .626/94 Il contratto di somministrazione può prevedere che tali obblighi siano adempiuti dall’utilizzatore.
Obblighi del somministratore. Art. 35, comma 4, X.Xxx. n. 81/2015 Il somministratore deve: • informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive; • formare ed addestrare i lavoratori all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tali obblighi siano adempiuti dall’utilizzatore; in tale caso ne va data indicazione nel contratto con il lavoratore.
Obblighi del somministratore. La Società fornitrice si impegna ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove viene eseguito il contratto, purché debitamente portati a conoscenza dell’Aggiudicatario. Il Fornitore si impegna inoltre ad: - indicare il nominativo del Referente- Responsabile incaricato della gestione del servizio; - dar seguito solamente a richieste scritte di fornitura di somministrazione che l’Ente invierà al Referente-Responsabile nominato; - assunzione dell’obbligo del pagamento diretto ai lavoratori somministrati del medesimo trattamento economico previsto per i dipendenti diretti dell’Amministrazione, al versamento dei contributi previdenziali, nonché all’iscrizione degli stessi lavoratori presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; - invio dei lavoratori somministrati entro i termini previsti nell’offerta tecnica; - mettere a disposizione dell’Ente, in ogni momento, le copie delle buste paga dei lavoratori somministrati attestanti la regolarità dell’inquadramento e della retribuzione, nonché copia della documentazione previdenziale; - stipulare separati contratti di fornitura per ogni singolo lavoratore; - esercitare l’azione disciplinare nei confronti del personale somministrato in applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 276/2003; - aprire un ufficio presso il Comune di Bisaccia, oppure entro 35 Km dalla sede municipale destinato all’espletamento di tutti gli adempimenti burocratici che impegnano gli operai (sottoscrizione contratti, presentazione di documentazione amministrativa, firme buste paga ed ogni altro adempimento connesso al contratto di lavoro). - Per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti si rinvia agli obblighi previsti in via generale per le Agenzie di Lavoro Temporaneo dal D. Lgs. 276/2003 e dal CCNL per le Agenzie di Somministrazione del 24.07.2008.

Related to Obblighi del somministratore

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).