Lavoro temporaneo. Le imprese possono ricorrere al contratto di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge stessa:
a) incrementi di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea, anche connessi a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione di commesse o indotte dall'attività di altri settori o dallo svolgimento di manifestazioni particolari;
b) esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto ovvero adempimenti di attività definiti o predeterminati nel tempo e che non possono essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
c) inserimento temporaneo di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale, per le quali sussista la necessità, fino a quando perduri quest'ultima;
d) temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
e) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonchè al ripristino della funzionalità e/o sicurezza degli impianti e/o dei mezzi. I prestatori di lavoro temporaneo, anche a tempo parziale, per le fattispecie individuate alle precedenti lettere da a) ad e), contemporaneamente utilizzati da un'impresa, non potranno superare per ciascun trimestre la media dell'8% dei lavoratori in essa occupati con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5 per cento. In alternativa, è consentita la stipulazione dei contratti di fornitura di lavoro interinale sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purchè non risulti superiore al totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa. Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello di cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa utilizzatrice, assunti successivamente alla data di stipula del presente accordo con la stessa qualifica ovvero, in mancanza di quest'ultima, di pari contenuto professionale. Nel secondo livello di contrattazione, sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi e collegati all'andamento economico dell'azienda ai sensi dell'a...
Lavoro temporaneo. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge 24 giugno 1997 n.196, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell’art.1 let. b) e c) della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie: - per particolari punte di attività; - per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; - per l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall’Istituzione o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale. Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun trimestre la media dell’8% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dall’Istituzione utilizzatrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa é consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purchénon risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’Istituzione. Per le qualifiche di esiguo contenuto professionale é vietato il ricorso al lavoro temporaneo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 4 lett. a) della legge 24 giugno 1997 n.196, Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione di Istituzione ai sensi del punto 4 dell’art.5 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito. L’Istituzione comunica preventivamente alle RSU, od in loro assenza alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla stipula del contratto in questione. Annualmente l’Istituzione utilizzatrice di tale prestazione lavorativa é tenuta a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i. NOTA In riferimento agli istituti contrattuali del lavoro intermittente e del lavoro ripartito le parti si impegnano a costituire un Osservatorio atto a monitorare futuri possibili sviluppi applicativi, cons...
Lavoro temporaneo. Per l’assunzione di personale con contratto di lavoro temporaneo le parti recepiscono i contenuti dell’accordo interconfederale del 23 luglio 1998 intercorso in materia, che fa parte integrante del presente CCNL. Le parti si impegnano a definire nell’ambito del prossimo rinnovo del CCNL le apposite modifiche in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente.
Lavoro temporaneo. 1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 1, lett. b) e
Lavoro temporaneo. In applicazione a quanto stabilito dall’art. 1, comma 2), punto a), legge 24.6.97 n. 196, il contratto di lavoro temporaneo può essere sottoscritto nei seguenti casi:
(1) assistenza specifica nel campo della sicurezza sul lavoro, finalizzata a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici;
(2) sostituzione di lavoratori assenti o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ai sensi del D.lgs. n. 626/94;
(3) adempimento di pratiche di natura tecnico-contabile-amministrativo- commerciale, aventi carattere non ricorrente o che comunque non sia possibile attuare con l’organico in servizio. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può inoltre essere concluso qualora non siano reperibili lavoratori, iscritti nelle liste di collocamento della Sezione circoscrizionale territorialmente competente, disponibili alla assunzione a tempo determinato, con le caratteristiche professionali richieste dall’azienda.
Lavoro temporaneo. Il quinto comma dell’art. 21, lett. B), concernente le qualifiche di esiguo contenuto professionale, è abro- gato ai sensi e per gli effetti della Legge n. 488 del 1999. Le Parti concordano di incontrarsi entro il 31/12/2003 per individuare le mansioni il cui svolgi- mento può presentare maggiore pericolo per la sicu- rezza del prestatore di lavoro o di soggetti terzi, così come previsto dall’art. 64 della citata Legge n. 488 del 1999.
Lavoro temporaneo. Le parti si danno atto che l'evoluzione della disciplina legale sul lavoro temporaneo e le conseguenti regolamentazioni di seguito definite su tale istituto e sul lavoro a tempo determinato ivi comprese le soluzioni legate alla definizione di qualifiche ad esiguo contenuto professionale e le eventuali ulteriori determinazioni da definire nella contrattazione di secondo livello costituiscono un quadro normativo complessivamente finalizzato ed idoneo a favorire un più appropriato e fisiologico utilizzo del lavoro extra e di surroga, di cui all'art. 61 del c.c.n.l. turismo 6 ottobre 1994 ed all'art. 54, comma 4, della legge n. 448/1998, nonché a riferire il ricorso alle forme di appalto nei limiti della legge con particolare riferimento a funzioni e figure professionali tipiche delle imprese turistiche.
Lavoro temporaneo. In relazione a quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 196/1997 e dall'art. 64, comma 1, della legge n. 488/1999, e dell'accordo interconfederale del 18 giugno 1998, il ricorso al lavoro temporaneo, in aggiunta alle ipotesi con- tenute nelle lettere b) e c) del comma 2 del predetto articolo, riguardanti i casi di temporanea utilizzazione in qua- lifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali ed i casi di sostituzione dei lavoratori assenti, è con- sentito nelle seguenti ulteriori ipotesi: - punte di più intensa attività di natura temporanea derivanti da richieste della clientela cui non possa farsi fronte con il normale organico aziendale per la quantità e/o specificità dei servizi richiesti; - quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un servizio predeterminato nel tempo e che non possa esse- re attuato ricorrendo unicamente al normale organico aziendale; - per l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente occupate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale. I prestatori di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie di cui sopra non potranno superare, per ciascun trimestre, la media dell'8% dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purchè non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
Lavoro temporaneo. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dall’art. 1 lettera b) e c) della legge 196, 97, può essere concluso anche per l’aumento delle attività nei seguenti casi: punte di intensa attività cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali; quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo e che non possano essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali; per l’esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale.
Lavoro temporaneo. Le assunzioni di lavoratori temporanei saranno effettuate in base alla Legge N. 196 del 24 giugno 1997. Il ricorso al lavoro temporaneo è ammesso nei seguenti casi:
a) imprevedibili picchi della domanda;
b) sostituzione di personale temporaneamente assente con diritto al mantenimento del posto;
c) eventi particolari;
d) temporanea utilizzazione in mansioni non previste nell’organizzazione;
e) esigenze legate a manutenzione straordinaria. I lavoratori temporanei non potranno superare annualmente il 10% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato. In situazioni particolari ed eccezionali, in sede aziendale, con l’accordo tra Direzione e RSA e, in mancanza di queste ultime, con le XX.XX. territoriali, la percentuale di cui sopra potrà essere aumentata fino ad un massimo del 20%.