Common use of OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO Clause in Contracts

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde 800.894124 oppure al numero 039/9890.703 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line mezzo internet sul sito xxx.xxxxx.xx sezione “Denuncia On-Line” seguendo le relative istruzioni. L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’annullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator organizzatore e/o all’Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la prenotazione. Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa provvederà, con il consenso dell’Assicurato, ad inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire l’apertura del sinistro attraverso il rilascio da parte del medico dell’apposito certificato. In questo caso il rimborso verrà effettuato applicando lo scoperto indicato nell’articolo 61. L’Impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte dell’Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio medico fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro verrà effettuata direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà effettuato con l’applicazione dello scoperto indicato nell’articolo 61. Qualora l’Assicurato non consenta all’Impresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell’evento (mezzo internet o telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 35% tranne nei casi di decesso o ricovero ospedaliero. L’Assicurato deve consentire all’Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso. L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario dell’Impresa verifichi che le condizioni dell’Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata produzione da parte dell’Assicurato dei documenti necessari all’Impresa per la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde 800.894124 oppure al numero 039/9890.703 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line mezzo internet sul sito xxx.xxxxx.xx sezione “Denuncia On-Line” seguendo le relative istruzioni. L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’annullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator organizzatore e/o all’Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la prenotazione. Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa provvederà, con il consenso dell’Assicurato, ad inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire l’apertura del sinistro attraverso il rilascio da parte del medico dell’apposito certificato. In questo caso il rimborso verrà effettuato applicando lo scoperto indicato nell’articolo 61. L’Impresa1.2.L’Impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte dell’Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio medico fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro verrà effettuata direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà effettuato con l’applicazione dello scoperto indicato nell’articolo 61indicatonell’articolo 1.2. Qualora l’Assicurato non consenta all’Impresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell’evento (mezzo internet o telefonicamente), lo scoperto a scopertoa suo carico sarà pari al 35% tranne nei casi di decesso o ricovero ospedaliero. L’Assicurato deve consentire all’Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i professionalei Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso. L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario dell’Impresa verifichi che le condizioni dell’Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata produzione da parte dell’Assicurato dell’assicurato dei documenti necessari all’Impresa per la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la perdita laperdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Viaggi

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde 800.894124 oppure al numero 039/9890.703 039/9890702 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia Ondenuncia on-Line line mezzo internet sul sito xxx.xxxxx.xx sezione “Denuncia On-Line” seguendo le relative istruzioni. L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’annullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator organizzatore e/o all’Agenzia all'Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la prenotazione. Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa provvederà, con il consenso dell’Assicurato, ad inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire l’apertura del sinistro attraverso il rilascio da parte del medico dell’apposito certificato. In questo caso il rimborso verrà effettuato applicando lo scoperto indicato la franchigia indicata nell’articolo 614.2. L’Impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte dell’Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio medico fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro verrà effettuata direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà effettuato con l’applicazione dello scoperto indicato della franchigia indicata nell’articolo 614.2. Qualora l’Assicurato l'Assicurato non consenta all’Impresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell’evento dell'evento (mezzo internet o telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 3520% tranne nei casi di decesso morte o ricovero ospedaliero. L’Assicurato deve consentire all’Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici Xxxxxx che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso. L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario dell’Impresa verifichi che le condizioni dell’Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata produzione da parte dell’Assicurato dell’assicurato dei documenti necessari all’Impresa per la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.

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Samples: wwftravel.it

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde 800.894124 800335747 oppure al numero 039/9890.703 039/65546646 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line mezzo internet sul sito xxx.xxxxx.xx sezione “Denuncia On-Line” seguendo le relative istruzioni. L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’annullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator organizzatore e/o all’Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la prenotazione. Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa provvederà, con il consenso dell’Assicurato, ad inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire l’apertura del sinistro attraverso il rilascio da parte del medico dell’apposito certificato. In questo caso il rimborso verrà effettuato applicando lo scoperto indicato la franchigia indicata nell’articolo 615.2. L’ImpresaL’impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte dell’Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio medico fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro verrà effettuata direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà effettuato con l’applicazione dello scoperto indicato della franchigia indicata nell’articolo 615.2. Qualora l’Assicurato l'Assicurato non consenta all’Impresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell’evento dell'evento (mezzo internet o telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 3520% tranne nei casi di decesso morte o ricovero ospedaliero. In ogni caso verrà applicata, dopo aver dedotto lo scoperto, la franchigia come da tabella indicata nell’articolo 5.2. L’Assicurato deve consentire all’Impresa all’ Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso. L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario dell’Impresa verifichi che le condizioni dell’Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata produzione da parte dell’Assicurato dell’assicurato dei documenti necessari all’Impresa per la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.

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Samples: www.liceotelesiocosenza.edu.it

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde 800.894124 800335747 oppure al numero 039/9890.703 039/6899965 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line mezzo internet sul sito xxx.xxxxx.xx sezione “Denuncia On-Line” seguendo le relative istruzioni24. L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’annullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator organizzatore e/o all’Agenzia ad informare l'Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la prenotazionestato prenotato il viaggio. Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa provvederà, con il consenso dell’Assicurato, ad inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire l’apertura del sinistro attraverso il rilascio da parte del medico dell’apposito certificato. In questo caso il rimborso verrà effettuato applicando lo scoperto indicato la franchigia indicata nell’articolo 613. L’ImpresaLa Impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte dell’Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio medico fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro verrà effettuata direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà effettuato con l’applicazione dello scoperto indicato della franchigia indicata nell’articolo 613. Qualora l’Assicurato l'Assicurato non consenta all’Impresa alla Impresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell’evento (mezzo internet o telefonicamente)dell'evento, lo scoperto a suo carico sarà pari al 3525% tranne nei casi di decesso morte o ricovero ospedaliero. L’Assicurato deve consentire all’Impresa alla Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso. L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario dell’Impresa della Impresa verifichi che le condizioni dell’Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata produzione da parte dell’Assicurato dell’assicurato dei documenti necessari all’Impresa alla Impresa per la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.

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Samples: www.coviaggi.it

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. L’Assicurato o chi per esso è obbligatoIn caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso scritto alla Struttura Organizzativa quando ne ha avuto conoscenza e, entro le ore 24 del comunque, non oltre il decimo giorno successivo al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio)dal momento in cui ne abbia avuto la pos- sibilità, a fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde 800.894124 oppure al numero 039/9890.703 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line mezzo internet sul sito xxx.xxxxx.xx sezione “Denuncia On-Line” seguendo le relative istruzioniparziale deroga dell’art. L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’annullamento 1913 del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator organizzatore e/o all’Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la prenotazione. Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa provvederà, con il consenso dell’Assicurato, ad inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire l’apertura del sinistro attraverso il rilascio da parte del medico dell’apposito certificato. In questo caso il rimborso verrà effettuato applicando lo scoperto indicato nell’articolo 61. L’Impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte dell’Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio medico fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro verrà effettuata direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà effettuato con l’applicazione dello scoperto indicato nell’articolo 61. Qualora l’Assicurato non consenta all’Impresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell’evento (mezzo internet o telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 35% tranne nei casi di decesso o ricovero ospedaliero. L’Assicurato deve consentire all’Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall’esame del sinistro stessoCodice Civile. L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario dell’Impresa verifichi che le condizioni dell’Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata produzione da parte dell’Assicurato dei documenti necessari all’Impresa per la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. L’Assicurato è sollevato da tale obbligo se si è avvalso di medici odontoiatri o centri odontoiatrici con- venzionati ed è stato in questo preventivamente autorizzato dalla Struttura Organizzativa secondo le modalità riportate al successivo art. 25, dalla Struttura organizzativa che formalizzerà la denuncia di sinistro. Successivamente alla denuncia di sinistro, l’Assicurato deve presentare la documentazione medica richiesta a chiusura del sinistro nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 4 mesi (120 giorni) dalla data di scadenza della polizza. L’Assicurato deve consentire le indagini e gli accertamenti necessari nonché, su richiesta della Società, sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da suoi incaricati, fornire ogni infor- mazione e produrre copia di ogni documentazione sanitaria richiesta sciogliendo dal segreto profes- sionale e d’ufficio i medici che lo hanno visitato o curato e gli enti presso i quali è stato ricoverato o curato ambulatorialmente. Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga della facoltà di inviare la documentazione medica e fiscale del sinistro in fotocopia, la Società si riserva il diritto di richiedere, ove lo ritenga necessario, la documen- tazione in originale sia delle fatture che della documentazione medica. Ai fini della valutazione del rimborso di tutte le prestazioni coperte dalla presente polizza, erogate sia in forma Diretta che Indiretta, la Società si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione medica, esiti di esami strumentali o ogni altra documentazione utile alla corretta valutazione del sinistro.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Contro I Danni Alla Persona. Malattia E Infortuni

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde 800.894124 oppure al numero 039/9890.703 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line mezzo internet sul sito xxx.xxxxx.xx sezione “Denuncia On-Line” seguendo le relative istruzioni. L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’annullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator organizzatore e/o all’Agenzia all'Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la prenotazione. Nel N el caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa provvederà, con il consenso dell’Assicurato, ad inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire i mpedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire l’apertura del sinistro attraverso il rilascio da parte p arte del medico dell’apposito certificato. In questo caso il rimborso verrà effettuato applicando lo scoperto indicato nell’articolo 61. L’Impresa4.2 L ’Impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte dell’Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di non n on inviare il proprio medico fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro verrà effettuata direttamente dal d al medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà effettuato con l’applicazione dello scoperto indicato nell’articolo 614.2. Qualora l’Assicurato Q ualora l'Assicurato non consenta all’Impresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare c ertificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell’evento dell'evento (mezzo internet o telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 35% tranne nei casi di decesso o ricovero ospedaliero. L’Assicurato L ’Assicurato deve consentire all’Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso. L’inadempimento L ’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario dell’Impresa verifichi che le condizioni dell’Assicurato d ell’Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata produzione da parte dell’Assicurato dell’assicurato dei documenti necessari all’Impresa per la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Viaggi

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde 800.894124 800335747 oppure al numero 039/9890.703 039/65546646 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line mezzo internet sul sito xxx.xxxxx.xx sezione “Denuncia On-Line” seguendo le relative istruzioni24. L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’annullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator organizzatore e/o all’Agenzia ad informare l'Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la prenotazionestato prenotato il viaggio. Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa provvederà, con il consenso dell’Assicurato, ad inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire l’apertura del sinistro attraverso il rilascio da parte del medico dell’apposito certificato. In questo caso il rimborso verrà effettuato applicando lo scoperto indicato la franchigia indicata nell’articolo 615.2. L’ImpresaLa Società, a fronte della sopracitata richiesta da parte dell’Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio medico fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro verrà effettuata direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà effettuato con l’applicazione dello scoperto indicato della franchigia indicata nell’articolo 615.2. Qualora l’Assicurato l'Assicurato non consenta all’Impresa alla Società di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell’evento (mezzo internet o telefonicamente)dell'evento, lo scoperto a suo carico sarà pari al 35% verranno applicati i seguenti scoperti tranne nei casi di decesso morte o ricovero ospedaliero: • 10% in caso di corrispettivo di recesso inferiore o pari al 50%; • 20% in caso di corrispettivo di recesso compreso tra il 51 % e il 75%; • 30% in caso di corrispettivo di recesso compreso tra il 76% e il 100%. In ogni caso verrà applicata, dopo aver dedotto lo scoperto, la franchigia come da tabella indicata nell’articolo 2. L’Assicurato deve consentire all’Impresa alla Società le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso. L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario dell’Impresa della Società verifichi che le condizioni dell’Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata produzione da parte dell’Assicurato dell’assicurato dei documenti necessari all’Impresa alla Società per la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Resta inteso che il calcolo dell’ indennizzo è pari al corrispettivo di recesso previsto alla data in cui si è manifestato l’evento; l'eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte dell'Assicurato nel segnalare l'annullamento, resterà a carico dell'Assicurato. Non saranno ammessi al risarcimento i sinistri denunciati oltre i 5 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento.

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Samples: www.pianetagaia.it

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. L’Assicurato A parziale deroga dell’Art. 1913 Codice Civile, i Sinistri devono essere denunciati per iscritto all’Assicuratore per il tramite del Broker entro 30 (trenta) giorni lavorativi, salvo offerta migliorativa, da quando la richiesta di risarcimento o chi la contestazione è pervenuta all’ufficio preposto della Contraente. L’Assicurato, tramite il Broker, deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, una descrizione contenente le informazioni necessarie ad una corretta comprensione dei fatti, i documenti relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta di tutti gli elementi utili ed a coadiuvare all’Assicuratore per esso è obbligato, entro le ore 24 la migliore soluzione della pratica. L’Assicuratore dovrà dare comunicazione al Broker dell’apertura del giorno successivo al giorno dell’evento Sinistro e dei relativi xxxxxxx xxxxx 00 (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento xxxxxx) giorni dalla ricezione della denuncia del viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde 800.894124 oppure al numero 039/9890.703 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line mezzo internet sul sito xxx.xxxxx.xx sezione “Denuncia On-Line” seguendo le relative istruzioniSinistro. L’Assicurato è altresì obbligato Nel suddetto termine l’Assicuratore si obbliga a comunicare l’annullamento al Broker l’eventuale rifiuto all’apertura del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator organizzatore e/o all’Agenzia Sinistro, motivandola dettagliatamente rispetto agli obblighi contrattuali. L’Assicuratore, ricevuta la documentazione e la perizia di Viaggio presso la quale si è conclusa la prenotazione. Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio per malattia o infortuniovalutazione, senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa provvederà, con il consenso dell’Assicuratoprovvederà entro 30 (trenta) giorni, ad inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario la proposta di risarcimento al fine Terzo danneggiato ed al Broker. La Contraente dà facoltà all’Assicuratore di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione pagare direttamente al viaggio e per consentire l’apertura del sinistro attraverso il rilascio Terzo danneggiato l’importo dovuto a titolo di risarcimento nel termine massimo di 30 (trenta) giorni, salvo offerta migliorativa, dall’avvenuta accettazione della proposta di risarcimento da parte del medico dell’apposito certificatodanneggiato stesso e firma della relativa quietanza, dando contestuale notizia dell’avvenuta liquidazione e dell’importo della stessa al Broker. In questo caso il rimborso verrà effettuato applicando lo scoperto indicato nell’articolo 61. L’Impresa, a fronte Nell’ipotesi di mancata accettazione della sopracitata richiesta proposta di liquidazione da parte dell’Assicuratodel Terzo danneggiato, si riserva l’Assicuratore ne darà tempestiva comunicazione al Broker. La Contraente è tenuta a denunciare all’Assicuratore, tramite il diritto eventualmente Broker, eventuali Sinistri rientranti nella garanzia “Responsabilità civile verso prestatori di non inviare il proprio medico fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro verrà effettuata direttamente dal medico della Centrale Operativalavoro” di cui all’Art. Anche in questo caso il rimborso verrà effettuato con l’applicazione dello scoperto indicato nell’articolo 613.1 (Oggetto dell’assicurazione) lett. Qualora l’Assicurato non consenta all’Impresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell’evento (mezzo internet o telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 35% tranne nei casi di decesso o ricovero ospedaliero. L’Assicurato deve consentire all’Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso. L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario dell’Impresa verifichi che le condizioni dell’Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata produzione da parte dell’Assicurato dei documenti necessari all’Impresa per la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.B) solo ed esclusivamente:

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Samples: Contratto Di Assicurazione

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde 800.894124 800894124 oppure al numero 039/9890.703 039/9890702 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-On- Line mezzo internet sul sito xxx.xxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxx.xx sezione “Denuncia On-Line” seguendo le relative istruzioni. L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’annullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator organizzatore e/o all’Agenzia all'Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la prenotazione. Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa provvederà, con il consenso dell’Assicurato, ad inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire l’apertura del sinistro attraverso il rilascio da parte del medico dell’apposito certificato. In questo caso il rimborso verrà effettuato applicando lo scoperto indicato la franchigia indicata nell’articolo 615.2. L’ImpresaL’impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte dell’Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio medico fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro verrà effettuata direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà effettuato con l’applicazione dello scoperto indicato della franchigia indicata nell’articolo 615.2. Qualora l’Assicurato l'Assicurato non consenta all’Impresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell’evento dell'evento (mezzo internet o telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 3520% tranne nei casi di decesso morte o ricovero ospedaliero. In ogni caso verrà applicata, dopo aver dedotto lo scoperto, la franchigia come da tabella indicata nell’articolo 5.2. L’Assicurato deve consentire all’Impresa all’ Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso. L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario dell’Impresa verifichi che le condizioni dell’Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata produzione da parte dell’Assicurato dell’assicurato dei documenti necessari all’Impresa per la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.

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Samples: www.avvenimenti.org

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde 800.894124 oppure al numero 039/9890.703 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line mezzo internet sul sito xxx.xxxxx.xx sezione “Denuncia On-Line” seguendo le relative istruzioni. L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’annullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator organizzatore e/o all’Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la prenotazione. Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa provvederà, con il consenso dell’Assicurato, ad inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire l’apertura del sinistro attraverso il rilascio da parte del medico dell’apposito certificato. In questo caso il rimborso verrà effettuato applicando lo scoperto indicato nell’articolo 6118. L’Impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte dell’Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio medico fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro verrà effettuata direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà effettuato con l’applicazione dello scoperto indicato nell’articolo 6118. Qualora l’Assicurato non consenta all’Impresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell’evento (mezzo internet o telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 35% tranne nei casi di decesso o ricovero ospedaliero. L’Assicurato deve consentire all’Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso. L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario dell’Impresa verifichi che le condizioni dell’Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata produzione da parte dell’Assicurato dell’assicurato dei documenti necessari all’Impresa per la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del secondo giorno successivo al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde 800.894124 800894124 oppure al numero 039/9890.703 039/9890702 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-On- Line mezzo internet sul sito xxx.xxxxx.xx www.nobis.it sezione “Denuncia On-Line” seguendo le relative istruzioni. L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’annullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator organizzatore e/o all’Agenzia all'Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la prenotazione. Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa provvederà, con il consenso dell’Assicurato, ad inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire l’apertura del sinistro attraverso il rilascio da parte del medico dell’apposito certificato. In questo caso il rimborso verrà effettuato applicando la franchigia e lo scoperto indicato indicati nell’articolo 615.2. L’ImpresaL’impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte dell’Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio medico fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro verrà effettuata direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà effettuato con l’applicazione dello scoperto indicato e della franchigia indicata nell’articolo 615.2. Qualora l’Assicurato l'Assicurato non consenta all’Impresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del secondo giorno successivo il giorno dell’evento dell'evento (mezzo internet o telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 3525% tranne nei casi di decesso morte o ricovero ospedaliero. In ogni caso verrà applicata, dopo aver dedotto lo scoperto, la franchigia come da tabella indicata nell’articolo 5.2. L’Assicurato deve consentire all’Impresa all’ Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso. L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario dell’Impresa verifichi che le condizioni dell’Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata produzione da parte dell’Assicurato dell’assicurato dei documenti necessari all’Impresa per la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.

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Samples: www.azemar.com

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. L’Assicurato o chi per esso è obbligatoIn caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso scritto alla Struttura Organizzativa quando ne ha avuto conoscenza e, entro le ore 24 del comunque, non oltre il decimo giorno successivo al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio)dal momento in cui ne abbia avuto la possibilità, a fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde 800.894124 oppure al numero 039/9890.703 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line mezzo internet sul sito xxx.xxxxx.xx sezione “Denuncia On-Line” seguendo le relative istruzioniparziale deroga dell’art. L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’annullamento 1913 del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator organizzatore e/o all’Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la prenotazione. Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa provvederà, con il consenso dell’Assicurato, ad inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire l’apertura del sinistro attraverso il rilascio da parte del medico dell’apposito certificato. In questo caso il rimborso verrà effettuato applicando lo scoperto indicato nell’articolo 61. L’Impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte dell’Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio medico fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro verrà effettuata direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà effettuato con l’applicazione dello scoperto indicato nell’articolo 61. Qualora l’Assicurato non consenta all’Impresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell’evento (mezzo internet o telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 35% tranne nei casi di decesso o ricovero ospedaliero. L’Assicurato deve consentire all’Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall’esame del sinistro stessoCodice Civile. L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario dell’Impresa verifichi che le condizioni dell’Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata produzione da parte dell’Assicurato dei documenti necessari all’Impresa per la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. L’Assicurato è sollevato da tale obbligo se si è avvalso di medici odontoiatri o centri odontoiatrici convenzionati ed è stato in questo preventivamente autorizzato dalla Struttura Organizzativa secondo le modalità riportate al successivo art. 25, dalla Struttura organizzativa che formalizzerà la denuncia di sinistro. Successivamente alla denuncia di sinistro, l’Assicurato deve presentare la documentazione medica richiesta a chiusura del sinistro nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 4 mesi (120 giorni) dalla data di scadenza della polizza. L’Assicurato deve consentire le indagini e gli accertamenti necessari nonché, su richiesta della Società, sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da suoi incaricati, fornire ogni informazione e produrre copia di ogni documentazione sanitaria richiesta sciogliendo dal segreto professionale e d’ufficio i medici che lo hanno visitato o curato e gli enti presso i quali è stato ricoverato o curato ambulatorialmente. Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga della facoltà di inviare la documentazione medica e fiscale del sinistro in fotocopia, la Società si riserva il diritto di richiedere, ove lo ritenga necessario, la documentazione in originale sia delle fatture che della documentazione medica. Ai fini della valutazione del rimborso di tutte le prestazioni coperte dalla presente polizza, erogate sia in forma Diretta che Indiretta, la Società si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione medica, esiti di esami strumentali o ogni altra documentazione utile alla corretta valutazione del sinistro.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Contro I Danni Alla Persona. Malattia E Infortuni

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde 800.894124 oppure al numero 039/9890.703 039.9890.703 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line mezzo internet sul sito xxx.xxxxx.xx sezione “Denuncia On-Line” seguendo le relative istruzioni. L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’annullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator organizzatore e/o all’Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la prenotazione. Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa provvederà, con il consenso dell’Assicurato, ad inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire l’apertura del sinistro attraverso il rilascio da parte del medico dell’apposito certificato. In questo caso il rimborso verrà effettuato applicando lo scoperto indicato la franchigia indicata nell’articolo 615.2. L’ImpresaL’impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte dell’Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio medico fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro verrà effettuata direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà effettuato con l’applicazione dello scoperto indicato della franchigia indicata nell’articolo 615.2. Qualora l’Assicurato non consenta all’Impresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell’evento (mezzo internet o telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 3520% tranne nei casi di decesso morte o ricovero ospedaliero. In ogni caso verrà applicata, dopo aver dedotto lo scoperto, la franchigia come da tabella indicata nell’articolo 5.2. L’Assicurato deve consentire all’Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici Xxxxxx che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso. L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario dell’Impresa verifichi che le condizioni dell’Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata produzione da parte dell’Assicurato dell’assicurato dei documenti necessari all’Impresa per la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.. determinato l’impossibilità ad intraprendere il viaggio. L’eventuale maggior corrispettivo di alla data in cui si è manifestato l’evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi in Viaggio

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde 800.894124 oppure al numero 039/9890.703 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line mezzo internet sul sito xxx.xxxxx.xx sezione “Denuncia On-Line” seguendo le relative istruzioni. L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’annullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator organizzatore e/o all’Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la prenotazione. Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa provvederà, con il consenso dell’Assicurato, ad inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire l’apertura del sinistro attraverso il rilascio da parte del medico dell’apposito certificato. In questo caso il rimborso verrà effettuato applicando lo scoperto indicato nell’articolo 61. L’Impresa4.2L’Impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte dell’Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio medico fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro verrà effettuata direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà effettuato con l’applicazione dello scoperto indicato nell’articolo 61indicatonell’articolo 4.2. Qualora l’Assicurato non consenta all’Impresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell’evento (mezzo internet o telefonicamente), lo scoperto a scopertoa suo carico sarà pari al 35% tranne nei casi di decesso o ricovero ospedaliero. L’Assicurato deve consentire all’Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i professionalei Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso. L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario dell’Impresa verifichi che le condizioni dell’Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata produzione da parte dell’Assicurato dell’assicurato dei documenti necessari all’Impresa per la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Viaggi

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 24.00 del giorno successivo al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde 800.894124 800335747 oppure al numero 039/9890.703 039/6899965 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line mezzo internet sul sito xxx.xxxxx.xx sezione “Denuncia On-Line” seguendo le relative istruzioni24. L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’annullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator organizzatore e/o all’Agenzia ad informare immediatamente l'Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la prenotazione. Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa provvederà, con stato prenotato il consenso dell’Assicurato, ad inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire l’apertura del sinistro attraverso il rilascio da parte del medico dell’apposito certificato. In questo caso il rimborso verrà effettuato applicando lo scoperto indicato nell’articolo 61. L’Impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte dell’Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio medico fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro verrà effettuata direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà effettuato con l’applicazione dello scoperto indicato nell’articolo 61. Qualora l’Assicurato non consenta all’Impresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell’evento (mezzo internet o telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 35% tranne nei casi di decesso o ricovero ospedalieroviaggio. L’Assicurato deve consentire all’Impresa alla Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso. L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario dell’Impresa della Impresa verifichi che le condizioni dell’Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata produzione da parte dell’Assicurato dell’assicurato dei documenti necessari all’Impresa alla Impresa per la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. L’indennizzo spettante all’Assicurato è pari al corrispettivo di recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso di cancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si è manifestato l’evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato l’impossibilità ad intraprendere il viaggio. L’eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Contraente in conseguenza di un ritardo da parte dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento del viaggio al Tour Operator resterà a carico dell’Assicurato.

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Samples: www.olympia.it

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde 800.894124 oppure al numero 039/9890.703 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line mezzo internet sul sito xxx.xxxxx.xx sezione “Denuncia On-Line” seguendo le relative istruzioni. L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’annullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator organizzatore e/o all’Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la prenotazione. Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa provvederà, con il consenso dell’Assicurato, ad inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire l’apertura del sinistro attraverso il rilascio da parte del medico dell’apposito certificato. In questo caso il rimborso verrà effettuato applicando lo scoperto indicato nell’articolo 6153. L’Impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte dell’Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio medico fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro verrà effettuata direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà effettuato con l’applicazione dello scoperto indicato nell’articolo 6153. Qualora l’Assicurato non consenta all’Impresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell’evento (mezzo internet o telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 35% tranne nei casi di decesso o ricovero ospedaliero. L’Assicurato deve consentire all’Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso. L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario dell’Impresa verifichi che le condizioni dell’Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata produzione da parte dell’Assicurato dell’assicurato dei documenti necessari all’Impresa per la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde 800.894124 800-894152 oppure al numero 039/9890.703 039.9890.723 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line mezzo internet sul sito xxx.xxxxx.xx sezione “Denuncia On-Line” seguendo le relative istruzioni. L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’annullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator organizzatore e/o all’Agenzia all'Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la prenotazione. Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa provvederà, con il consenso dell’Assicurato, ad inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire l’apertura del sinistro attraverso il rilascio da parte del medico dell’apposito certificato. In questo caso il rimborso verrà effettuato applicando lo scoperto indicato nell’articolo 616.3. L’Impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte dell’Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio medico fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro verrà effettuata direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà effettuato con l’applicazione dello scoperto indicato nell’articolo 616.3. Qualora l’Assicurato Q ualora l'Assicurato non consenta all’Impresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell’evento dell'evento (mezzo internet o telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 3525% tranne nei casi di decesso morte o ricovero ospedaliero. L’Assicurato deve consentire all’Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso. L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario dell’Impresa verifichi che le condizioni dell’Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata produzione da parte dell’Assicurato dell’assicurato dei documenti necessari all’Impresa per la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Danni

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde 800.894124 800894124 oppure al numero 039/9890.703 039/9890702 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line mezzo internet sul sito xxx.xxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxx.xx sezione “Denuncia On-Line” seguendo le relative istruzioni. L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’annullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator organizzatore e/o all’Agenzia all'Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la prenotazione. Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa provvederà, con il consenso dell’Assicurato, ad inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire l’apertura del sinistro attraverso il rilascio da parte del medico dell’apposito certificato. In questo caso il rimborso verrà effettuato applicando lo scoperto indicato la franchigia indicata nell’articolo 611.2. L’ImpresaLa Impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte dell’Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio medico fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro verrà effettuata direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà effettuato con l’applicazione dello scoperto indicato della franchigia indicata nell’articolo 611.2. Qualora l’Assicurato l'Assicurato non consenta all’Impresa alla Impresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell’evento dell'evento (mezzo internet o telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 3520% tranne nei casi di decesso morte o ricovero ospedaliero. L’Assicurato deve consentire all’Impresa alla Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso. L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario dell’Impresa della Impresa verifichi che le condizioni dell’Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata produzione da parte dell’Assicurato dell’assicurato dei documenti necessari all’Impresa alla Impresa per la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.

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Samples: www.ottoemezzoviaggi.it

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. L’Assicurato In caso di sinistro, l’assicurato che ritiene di essere contagiato dal virus HIV o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio)dell’epatite B o C, a fare immediata denuncia telefonica contattando causa di un evento accidentale come descritto al punto che precede, deve darne avviso scritto al Broker che gestisce il numero verde 800.894124 oppure contratto entro tre giorni dal momento in cui è avvenuto il fatto. Contemporaneamente deve essere inviata per raccomandata al numero 039/9890.703 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line mezzo internet sul sito xxx.xxxxx.xx sezione “Denuncia On-Line” seguendo le relative istruzioni. L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’annullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator organizzatore e/o all’Agenzia di Viaggio Broker una descrizione dettagliata dell’evento certificata dall’Ente presso la il quale si è conclusa la prenotazioneverificato il fatto accidentale. Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni Entro 6 giorni dall’evento, l’assicurato deve sottoporsi ad un primo test per le patologie assicurate, presso un ospedale o istituto di rinunciare cura pubblico o privato. Qualora dal test risulti che l’assicurato è sieropositivo, non sarà dovuto alcun indennizzo e l’assicurazione prevista al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa provvederà, con il consenso dell’Assicurato, ad inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare punto che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire l’apertura del sinistro attraverso il rilascio da parte del medico dell’apposito certificatoprecede cessa nei suoi confronti. In questo caso di sieronegatività, entro i successivi 180 giorni, l’assicurato dovrà sottoporsi ad un secondo test presso lo stesso ospedale o istituto di cura pubblico o privato. La società, riscontrati gli adempimenti prescritti e constatato il rimborso verrà effettuato applicando lo scoperto indicato nell’articolo 61contagio, ove certificato dal secondo test immunologico, liquiderà l’indennizzo previsto dall’assicurazione. L’ImpresaTutte le spese mediche relative ai test sono a carico dell’assicurato; tuttavia, a fronte della sopracitata richiesta da parte dell’Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio medico fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro verrà effettuata direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà effettuato con l’applicazione dello scoperto indicato nell’articolo 61. Qualora l’Assicurato non consenta all’Impresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell’evento (mezzo internet o telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 35% tranne nei casi di decesso o ricovero ospedaliero. L’Assicurato deve consentire all’Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso. L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario dell’Impresa verifichi che le condizioni dell’Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata produzione sinistro indennizzabile a termini di polizza, anche dette spese saranno rimborsate dalla società. L’assicurato ha l’obbligo di farsi identificare, pena la decadenza dal beneficio dell’assicurazione, al momento di sottoporsi al test immunologico. In relazione ai rischi descritti al punto che precede ed alla procedura di accertamento della sieropositività, si conviene che: - in caso di aggressione a seguito della quale l’assicurato si trovi in condizioni di non autosufficienza (tali da parte dell’Assicurato dei documenti necessari all’Impresa richiedere l’intervento di terzi per il soccorso, con conseguente ricovero in strutture sanitarie), l’assicurato deve sottoporsi al test non appena ne abbia avuto la corretta valutazione possibilità e, comunque, entro 180 giorni dall’aggressione; - l’aggressione deve risultare da denuncia, anche contro ignoti, all’autorità competente; in caso di trasfusione resa necessaria da evento traumatico, l’assicurato è esonerato dal primo test, restando confermata la necessità di sottoporvisi entro i 180 giorni dalla trasfusione; la cartella clinica completa costituirà corredo necessario della richiesta pratica di rimborso possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzosinistro.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Contro Gli Infortuni

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. L’Assicurato A) Modalità per la denuncia del sinistro L'Assicurato deve mettersi in contatto con la Società non appena venga a conoscenza di un qualsiasi evento coperto da questa polizza. Nel caso che, a causa di una dichiarazione tardiva, vengano pregiudicati gli interessi della Società, l’Assicurato perderà qualsiasi diritto di risarcimento. La Società, ha affidato l’incarico, con apposito mandato, alla Società International Care Company s.r.l., (“Outsourcer”) che agisce anche tramite la propria Centrale Operativa, per la gestione, per suo conto, di tutti i sinistri relativi le sezioni della presente Polizza collettiva, pertanto: §1) - Sinistri di Assistenza durante il viaggio e rimborso spese mediche (Sezione A della polizza) In caso di richieste di assistenza o di rientro anticipato o di necessità di sostenere spese mediche di emergenza per malattia improvvisa o infortunio in viaggio o prima della partenza, contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero della Centrale Operativa di Assistenza: NUMERO VERDE (dall’Italia): 800 230 661 e comunicando subito le seguenti informazioni: - Nome e cognome dell’Assicurato malato/infortunato - Nome del Contraente e, Numero della Polizza collettiva (indicati nel “Certificato Assicurativo”) - Motivo della chiamata - Numero telefonico e/o indirizzo al quale è reperibile l’Assicurato malato/infortunato. §2) - Sinistri Bagaglio (Sezione B della polizza) In caso di sinistro l’Assicurato deve:  in caso di furto/rapina/scippo:  inoltrare denuncia alle Competenti Autorità di Polizia entro 24 ore dalla constatazione dell’evento;  se i beni oggetto del sinistro erano sottoposti alla custodia di un terzo (es. albergatore) inoltrare immediato reclamo scritto al terzo responsabile, e chiedere ad esso il risarcimento del danno;  in caso di mancata riconsegna, smarrimento o danneggiamento a carico del Vettore:  alla constatazione del danno, informare immediatamente la Compagnia Aerea o la competente società di trasporti, facendosi rilasciare una copia autentica del modulo di denuncia di danni relativo all’evento denunciato (Property Irregularity Report per le Compagnie Aeree o documento equivalente per altro tipo di Vettore);  richiedere il risarcimento alla Compagnia aerea o alla Società di trasporti per iscritto, allegando l’originale della denuncia;  nel caso il bagaglio venga considerato definitivamente smarrito, attendere dichiarazione finale di smarrimento emessa dalla Compagnia Aerea con indicazione dell’importo riconosciuto a titolo di risarcimento. In ogni caso l’Assicurato deve, entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione del viaggio, denunciare il sinistro alla Compagnia con una delle seguenti modalità: via mail all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx via telefono al numero: 000 000 000 00 allegando anche la denuncia di xxxxx (in originale, a meno che lo stesso non sia stato trasmesso al vettore responsabile, e in questo caso sarà sufficiente una copia) e fornire la ragionevole prova (es. scontrini o ricevute di acquisto) del possesso dei beni sottratti. §3) - Sinistri di Annullamento Viaggio (Sezione C della polizza) L’Assicurato, o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde 800.894124 oppure alla Compagnia come segue: via mail all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx via telefono al numero 039/9890.703 numero: 000 000 000 00 (attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line mezzo internet sul sito xxx.xxxxx.xx sezione “Denuncia On-Line” seguendo le relative istruzioni. 24) L’Assicurato è altresì obbligato tempestivamente a comunicare l’annullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator organizzatore e/o all’Agenzia all'Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la prenotazione. Nel L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C. La Società potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l’Assicurato sarà tenuto a trasmettere. In particolare, nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio per sua malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa provvederàCompagnia si riserva il diritto di inviare, con il consenso dell’Assicurato, ad inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire l’apertura del sinistro attraverso il rilascio da parte del medico dell’apposito certificatoviaggio. In questo caso il rimborso verrà effettuato applicando lo scoperto la franchigia come indicato nell’articolo 61. L’Impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte dell’Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio medico fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro verrà effettuata direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà effettuato con l’applicazione dello scoperto indicato nell’articolo 61al punto 3 delle “Condizioni speciali applicabili alla Sezione C”. Qualora l’Assicurato l'Assicurato non consenta all’Impresa alla Società di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario e/o di effettuare la visita al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell’evento dell'evento (mezzo internet email o telefonicamente), lo scoperto a carico suo carico e di tutti i compagni di viaggio che dovessero di conseguenza annullare il viaggio sarà pari al 35% del 20%, tranne nei casi di decesso morte o ricovero ospedaliero. Successivamente a tale deduzione, verrà in ogni caso applicata la franchigia prevista dal punto 3 delle Condizioni speciali applicabili alla Sezione C. L’Assicurato deve consentire all’Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, libera dal segreto professionale nei confronti della Società i Medici che lo hanno visitato e curato medici eventualmente investiti dall’esame §4) - Denunce di Sinistro diverse dalle richieste di cui ai precedenti punti Qualsiasi sinistro diverso da quelli indicati ai punti precedenti deve essere denunciato alla Compagnia, entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione del sinistro stesso. L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario dell’Impresa verifichi che le condizioni dell’Assicurato non siano tali viaggio, tramite l’Outsourcer da impedire la sua partecipazione questa incaricata della gestione dei sinistri con una delle seguenti modalità: via mail all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx via telefono al viaggio e/o numero: 000 000 000 00 (attivo 24 ore su 24) In particolare, in caso di mancata produzione sinistro rientrante nella Sezione D (Ripetizione del viaggio), l’Assicurato che intende fruire della garanzia sarà inoltre obbligato ad inviare, entro 60 giorni dalla data di interruzione del viaggio avvenuto ai sensi di polizza, una richiesta scritta indicando: - nome, cognome, xxxxxxxxx, numero di telefono dell’Assicurato che ha interrotto il viaggio; - numero di Polizza e numero del progressivo indicato nel proprio Certificato Assicurativo; - la causa dell’interruzione del viaggio; - programma del viaggio; - data del rientro; - certificato di pagamento del viaggio. I dati di cui ai primi due punti sono da parte dell’Assicurato dei documenti necessari all’Impresa per la corretta valutazione fornire in riferimento a tutti gli Assicurati, con lui viaggianti, qualora avessero, anche questi ultimi, rinunciato di conseguenza al proseguimento della richiesta fruizione del viaggio ai sensi di rimborso possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzopolizza.

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Samples: www.globalassistance.it

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. L’Assicurato o chi per esso è obbligatoIn caso di complicanza che possa prevedibilmente far insorgere un Sinistro coperto dalla presente assicurazione, entro l’Assicurato dovrà immediatamente consultare un medico e seguire le ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde 800.894124 oppure al numero 039/9890.703 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line mezzo internet sul sito xxx.xxxxx.xx sezione “Denuncia On-Line” seguendo le relative istruzionisue prescrizioni. L’Assicurato è altresì obbligato dovrà avvisare per iscritto l’Intermediario immeditamente all’insorgere della complicanza o dopo aver consultato il medico, al più tardi prima dell’inizio del trattamento di cura. Ogni denuncia di xxxxxxxx dovrà essere inoltrata per iscritto al seguente indirizzo: 4beauty Digital GmbH, Xxxxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxx. La denuncia di xxxxxxxx dovrà rappresentare dettagliatamente la Complicanza Assicurata e il relativo trattamento di cura e dovrà essere corredata da ogni documentazione e informazione ad essa connessa, compresi gli orginali delle fatture di spesa (anche se precedentemente inviati all’assicurazione o cassa di assistenza sanitaria che hanno rigettato il rimborso, la presa in carico o l’indennizzo delle spese). L’Assicurato s’impegna a comunicare l’annullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator organizzatore inviare tempestivamente ogni ulteriore informazione e documentazione che l’Assicuratore e/o all’Agenzia l’Intermediario potranno richiedere e prestare tutta la collaborazione possibile. Prima dell’inizio di Viaggio presso ogni trattamento, l’Assicurato dovrà inviare all’Assicuratore una stima dei costi fornita dal medico curante. In caso di fibrosi capsulare, l’Assicurato dovrò fornire prova del grado tramite bipsia (i cui costi sono oggetto di copertura ai sensi dell’articolo 11) lettera c). La biopsia del tessuto dovrà essere eseguita al più tardi durante l’intervento chirurgico di fibrosi capsulare. L’Assicurato dovrà immediatamente inoltrare all’Intermediario ogni comunicazione ricevuta dalla propria assicurazione o cassa di assistenza sanitaria con cui la quale si è conclusa la prenotazione. Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedalierostessa rigetti il rimborso, la Centrale Operativa provvederàpresa in carico o l’indennizo delle spese per i trattamenti di cura delle Complicanze Assicurate. L’Assicuratore potrà richiedere di opporsi a tale rifiuto, con il consenso dell’Assicuratoeventualmente anche per via giudiziaria, ad inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario nel qual caso l’Assicurato sarà obbligato a seguire l’indicazione dell’Assicuratore. Si precisa che i costi connessi a tale opposizione saranno a carico dell’Assicuratore. L'inadempimento di uno degli obblighi previsti al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire l’apertura del sinistro attraverso il rilascio da parte del medico dell’apposito certificato. In questo caso il rimborso verrà effettuato applicando lo scoperto indicato nell’articolo 61. L’Impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte dell’Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio medico fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro verrà effettuata direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà effettuato con l’applicazione dello scoperto indicato nell’articolo 61. Qualora l’Assicurato non consenta all’Impresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell’evento (mezzo internet o telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 35% tranne nei casi di decesso o ricovero ospedaliero. L’Assicurato deve consentire all’Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso. L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario dell’Impresa verifichi che le condizioni dell’Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata produzione da parte dell’Assicurato dei documenti necessari all’Impresa per la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzoall'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Delle Complicanze Da Medicina Estetica