Common use of OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE Clause in Contracts

OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE. L'Organismo affidatario deve ottemperare, nei confronti del personale impiegato nel servizio, agli obblighi derivanti dalle disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L’affidamento della realizzazione del servizio non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra la Pubblica Amministrazione ed i singoli operatori impiegati per l’espletamento del servizio. L'Organismo deve applicare, nei confronti del personale impiegato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni, e in genere da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria. L'Organismo affidatario è obbligato, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione. Tali obblighi vincolano l'Organismo affidatario anche nel caso lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. Inoltre dovrà contenere l'attestazione obbligatoria da parte dell'organismo del puntuale rispetto di tutti gli articoli dei CCNL del settore, con particolare riferimento alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 135/2000 e successive norme applicative. L'Organismo affidatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. È quindi a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata la Stazione Appaltante. L'esecutore dell'appalto dovrà stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto, incluso l'incendio. L'importo della somma assicurata corrisponde all'importo del contratto. L'Organismo solleva fin d'ora Roma Capitale da ogni e qualsiasi onere e responsabilità sia relativamente all'osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti sia per qualunque atto od omissione da parte degli operatori nei confronti delle persone interessate alle attività e di terzi che possano cagionare responsabilità amministrative, civili e penali. L'Organismo è tenuto a tale scopo a provvedere alla stipula di apposita polizza assicurativa RCT a favore degli operatori impegnati nel servizio per un importo proporzionato alla qualità e alla quantità dei rischi. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 1.500.000,00 euro. La polizza per i massimali indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123. La copertura assicurativa decorre dalla data di stipula del contratto e cessa alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione.

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Samples: Patto Di Responsabilita’ Solidale, Patto Di Responsabilita’ Solidale

OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE. L'Organismo affidatario deve ottemperare, Gli obblighi cui l’Appaltatore è sottoposto nei confronti del personale impiegato nel servizio, agli obblighi derivanti assunto ai fini della prestazione del servizio di cui al presente Capitolato sono quelli risultanti dalle disposizioni normative legislative e contrattuali regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali con particolare riferimento agli obblighi previsti: - in materia di parità di trattamento tra uomini e previdenzialidonne sul lavoro; - in materia di igiene e sanità con particolare riferimento al "pacchetto igiene"; - dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da Imprese esercenti servizi di ristorazione. In particolare, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L’affidamento della realizzazione del servizio non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra la Pubblica Amministrazione ed i singoli operatori impiegati per l’espletamento del servizio. L'Organismo l’Appaltatore deve applicare, nei confronti del personale impiegato, applicare le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro del settore, applicabili dalla data di decorrenza del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazionisvolgeranno i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti da dalle successive modifiche e integrazioni, e integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivocollettivo applicabile nelle località che, successivamente stipulato per la categoria, venga successivamente stipulato. L'Organismo affidatario L’Appaltatore è obbligatotenuto, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzionesostituzione o rinnovo. Tali I suddetti obblighi vincolano l'Organismo affidatario l’Appaltatore anche nel caso in cui lo stesso non sia aderente abbia aderito alle associazioni stipulanti sindacali o receda abbia receduto da esse; - dal D. Lgs n. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dalle norme derivanti dalle vigenti disposizioni di legge relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio, per la tutela materiale dei lavoratori. Inoltre dovrà contenere l'attestazione obbligatoria da parte dell'organismo del puntuale L'ERSU potrà richiedere in ogni momento la documentazione comprovante il rispetto di tutti gli articoli dei CCNL tali adempimenti. L’Appaltatore fornisce a semplice richiesta dell’ERSU ed in qualsivoglia momento di esecuzione dell’appalto un elenco nominativo del settorepersonale addetto al servizio con le relative qualifiche, con particolare riferimento alla deliberazione comprova della regolare assunzione e dei pagamenti delle retribuzioni nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e di quant’altro dovuto in dipendenza del Consiglio Comunale n. 135/2000 e successive norme applicativerapporto di lavoro. L'Organismo affidatario assume in proprio ogni responsabilità Detto elenco deve essere aggiornato in caso di infortuni ed in caso nuovi inserimenti anche a carattere temporaneo e/o sostitutivo non appena tale necessità si verifichi. L’Appaltatore ha l’obbligo di danni arrecati alle persone ed alle cosefornire e far indossare al personale addetto all’appalto gli indumenti, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. È quindi a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione calzature e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata la Stazione Appaltante. L'esecutore dell'appalto dovrà stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto, incluso l'incendio. L'importo della somma assicurata corrisponde all'importo del contratto. L'Organismo solleva fin d'ora Roma Capitale gli accessori protettivi previsti da ogni e qualsiasi onere e responsabilità sia relativamente all'osservanza delle disposizioni norme di legge o accordo sindacale ai fini della tutela antinfortunistica e regolamenti sia per qualunque atto od omissione da parte degli operatori nei confronti delle persone interessate alle attività dell’igiene e di terzi che possano cagionare responsabilità amministrative, civili e penali. L'Organismo è tenuto sicurezza sul lavoro ed a tale scopo a provvedere alla stipula dotarlo di apposita polizza assicurativa RCT a favore degli operatori impegnati nel servizio per un importo proporzionato alla qualità e alla quantità dei rischi. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 1.500.000,00 euro. La polizza per i massimali indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo targhetta di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123. La copertura assicurativa decorre dalla data di stipula del contratto e cessa alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzionericonoscimento.

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Samples: www.regione.sardegna.it, www.sardegnaprogrammazione.it

OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE. L'Organismo affidatario deve ottemperare, nei confronti del personale impiegato nel servizio, agli obblighi derivanti dalle disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L’affidamento della realizzazione del servizio non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra la Pubblica Amministrazione ed i singoli operatori impiegati per l’espletamento del servizio. L'Organismo deve applicare, nei confronti del personale impiegato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni, e in genere da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria. L'Organismo affidatario è obbligato, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione. Tali obblighi vincolano l'Organismo affidatario anche nel caso lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. Inoltre dovrà contenere l'attestazione obbligatoria da parte dell'organismo del puntuale rispetto di tutti gli articoli dei CCNL del settore, con particolare riferimento alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 135/2000 e successive norme applicative. L'Organismo affidatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. È quindi a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata la Stazione Appaltante. L'esecutore dell'appalto dovrà stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto, incluso l'incendio. L'importo della somma assicurata corrisponde all'importo del contratto. L'Organismo solleva fin d'ora Roma Capitale da ogni e qualsiasi onere e responsabilità sia relativamente all'osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti sia per qualunque atto od omissione da parte degli operatori nei confronti delle persone interessate alle attività e di terzi che possano cagionare responsabilità amministrative, civili e penali. L'Organismo è tenuto a tale scopo a provvedere alla stipula di apposita polizza assicurativa RCT a favore degli operatori impegnati nel servizio per un importo proporzionato alla qualità e alla quantità dei rischi. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 1.500.000,00 euro. La polizza per i massimali indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123. La copertura assicurativa decorre dalla data di stipula del contratto e cessa alla data di emissione em issione dell'attestazione di regolare esecuzione.

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Samples: Patto Di Responsabilita’ Solidale

OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE. L'Organismo affidatario Il Gestore deve ottemperareosservare, nei confronti riguardi del personale impiegato nel servizionell’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione, agli tutti gli obblighi derivanti dalle da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro lavoro, con particolare riferimento a quelli sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e di assicurazioni sociali e previdenzialiretribuzione dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L’affidamento della realizzazione del servizio non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra la Pubblica Amministrazione ed i singoli operatori impiegati per l’espletamento del servizio. L'Organismo deve Il Gestore sarà pertanto tenuto ad applicare, nei confronti del personale impiegatodei lavoratori che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto dell’affidamento, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioniprestazioni contrattuali, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazionied integrazioni e, e in genere genere, da ogni contratto collettivocollettivo applicabile, successivamente stipulato per la categoria. L'Organismo affidatario è obbligato, altresì, a Il Gestore deve continuare ad applicare i suindicati suddetti contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione. Tali obblighi vincolano l'Organismo affidatario anche Il Gestore dovrà comunicare, al momento della stipula del Contratto, alla Società Concedente il nominativo ed i recapiti (telefonici, compreso un recapito di telefonia mobile, e-mail, fax) del proprio referente per ogni questione attinente l’esecuzione del Servizio, nonché i nominativi del personale deputato alla prestazione del Servizio, assumendo altresì l’obbligo di comunicare per iscritto eventuali sostituzioni del referente/personale o variazioni dei suddetti recapiti. Il referente sarà responsabile del corretto andamento dell’esecuzione delle attività e del rispetto delle tempistiche indicate nel caso lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da essepresente Capitolato. Inoltre dovrà contenere l'attestazione obbligatoria da parte dell'organismo Tale figura rappresenta l’unica interfaccia verso la Società Concedente. Fermo restando quanto sopra, la Società Concedente si riserva comunque la facoltà di richiedere la sostituzione del puntuale rispetto di tutti gli articoli dei CCNL personale/referente del settore, con particolare riferimento alla deliberazione Gestore addetto all’espletamento del Consiglio Comunale n. 135/2000 e successive norme applicative. L'Organismo affidatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terziServizio, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appaltofosse motivatamente ritenuto non gradito e/o non idoneo dalla medesima Società. L’eventuale esercizio di tale facoltà, qualunque ne sia nonché la natura o conseguente sostituzione del personale/referente del Gestore, non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la causa. È quindi a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata la Stazione Appaltante. L'esecutore dell'appalto dovrà stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto, incluso l'incendio. L'importo della somma assicurata corrisponde all'importo del contratto. L'Organismo solleva fin d'ora Roma Capitale da ogni e qualsiasi onere e responsabilità sia relativamente all'osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti sia per qualunque atto od omissione da parte degli operatori nei confronti delle persone interessate alle attività e di terzi che possano cagionare responsabilità amministrative, civili e penali. L'Organismo è tenuto a tale scopo a provvedere alla stipula di apposita polizza assicurativa RCT a favore degli operatori impegnati nel servizio per un importo proporzionato alla qualità e alla quantità dei rischi. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 1.500.000,00 euro. La polizza per i massimali indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123. La copertura assicurativa decorre dalla data di stipula del contratto e cessa alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzioneSocietà Concedente.

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Samples: www.laziocrea.it