OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE. a) L’offerta economica e la gestione conseguente dell’appalto devono essere conformi alle prescrizioni di cui all’art. 97 del D.Lgs 50/2016; b) L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare: 1. dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi; 2. dovrà, inoltre, provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc.. c) Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono pertanto a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione medesima e di indennizzo da parte della medesima. d) L'impresa aggiudicataria, nei confronti dei lavoratori impiegati nello specifico appalto, ha l’obbligo assoluto: 1. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue la prestazione oggetto dell’appalto; 2. della regolare corresponsione delle spettanze mensili maturate. e) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati ai commi b) c) e d) del presente articolo, accertata dall’Amministrazione o ad esso segnalata dall'Ispettorato del lavoro, l’Amministrazione medesima comunica all'impresa e se del caso anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede alla sospensione del pagamento della prestazione della fornitura. f) Le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. g) Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non viene effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. h) Per le sospensioni dei pagamenti di cui al comma e l'impresa non può opporre eccezione all’Amministrazione, né ha titolo a risarcimento di danni. i) Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'appaltatore si obbliga a dimostrare, a semplice richiesta dell'Amministrazione, che corrisponde ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore a quella prevista dalle vigenti Leggi e Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali e Provinciali ed adempie a tutti gli obblighi di legge in materia di Assicurazioni Sociali.
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Samples: Appalto Per La Manutenzione, Appalto Per Lo Sviluppo Della Piattaforma Integrata Di Infomobilità, Appalto Per La Manutenzione Di Licenze Vmware
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE. a) L’offerta economica e la gestione conseguente dell’appalto devono essere conformi alle prescrizioni Gli obblighi cui l’Appaltatore è sottoposto nei confronti del personale assunto ai fini della prestazione del servizio di cui all’art. 97 del D.Lgs 50/2016;
b) L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle al presente Capitolato sono quelli risultanti dalle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 legislative e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:
1. dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
2. dovrà, inoltre, provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc..
c) Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono pertanto a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione medesima e di indennizzo da parte della medesima.
d) L'impresa aggiudicataria, nei confronti dei lavoratori impiegati nello specifico appalto, ha l’obbligo assoluto:
1. assicurazioni sociali con particolare riferimento agli obblighi previsti: - in materia di applicare integralmente tutte le norme contenute nel parità di trattamento tra uomini e donne sul lavoro; - in materia di igiene e sanità con particolare riferimento al "pacchetto igiene"; - dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la specifica il personale dipendente da Imprese esercenti servizi di ristorazione. In particolare, l’Appaltatore deve applicare le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro del settore, applicabili dalla data di decorrenza del contratto, alla categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo nella località in cui si esegue svolgeranno i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nelle località che, per la prestazione oggetto dell’appalto;
2categoria, venga successivamente stipulato. L’Appaltatore è tenuto, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione o rinnovo. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui lo stesso non abbia aderito alle associazioni sindacali o abbia receduto da esse; - dal D. Lgs n. 81/2008 in materia di tutela della regolare corresponsione delle spettanze mensili maturate.
e) In caso salute e sicurezza sul lavoro e dalle norme derivanti dalle vigenti disposizioni di inottemperanza agli obblighi precisati ai commi b) c) e d) del presente articololegge relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, accertata dall’Amministrazione o ad esso segnalata dall'Ispettorato all'igiene del lavoro, l’Amministrazione medesima comunica all'impresa alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e se del caso anche all'Ispettorato suddettovecchiaia, l'inadempienza accertata e procede alla sospensione del pagamento della prestazione della fornitura.
f) Le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di cui al presente articolo.
g) Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non viene effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
h) Per le sospensioni esercizio, per la tutela materiale dei pagamenti lavoratori. L'ERSU potrà richiedere in ogni momento la documentazione comprovante il rispetto di cui al comma e l'impresa non può opporre eccezione all’Amministrazione, né ha titolo a risarcimento di danni.
i) Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'appaltatore si obbliga a dimostrare, tali adempimenti. L’Appaltatore fornisce a semplice richiesta dell'Amministrazionedell’ERSU ed in qualsivoglia momento di esecuzione dell’appalto un elenco nominativo del personale addetto al servizio con le relative qualifiche, che corrisponde ai propri dipendenti una retribuzione con comprova della regolare assunzione e dei pagamenti delle retribuzioni nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e di quant’altro dovuto in dipendenza del rapporto di lavoro. Detto elenco deve essere aggiornato in caso di nuovi inserimenti anche a carattere temporaneo e/o sostitutivo non inferiore a quella prevista dalle vigenti Leggi appena tale necessità si verifichi. L’Appaltatore ha l’obbligo di fornire e Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali far indossare al personale addetto all’appalto gli indumenti, le calzature e Provinciali ed adempie a tutti gli obblighi accessori protettivi previsti da norme di legge in materia o accordo sindacale ai fini della tutela antinfortunistica e dell’igiene e sicurezza sul lavoro ed a dotarlo di Assicurazioni Socialiapposita targhetta di riconoscimento.
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Samples: Service Agreement, Service Agreement
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE. a) L’offerta economica L'Organismo affidatario deve ottemperare, nei confronti del personale impiegato nel servizio, agli obblighi derivanti dalle disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L’affidamento della realizzazione del servizio non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra la gestione conseguente dell’appalto devono essere conformi Pubblica Amministrazione ed i singoli operatori impiegati per l’espletamento del servizio. L'Organismo deve applicare, nei confronti del personale impiegato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni, e in genere da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria. L'Organismo affidatario è obbligato, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione. Tali obblighi vincolano l'Organismo affidatario anche nel caso lo stesso non sia aderente alle prescrizioni associazioni stipulanti o receda da esse. Inoltre dovrà contenere l'attestazione obbligatoria da parte dell'organismo del puntuale rispetto di cui all’art. 97 tutti gli articoli dei CCNL del D.Lgs 50/2016;
b) L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 settore, con particolare riferimento alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 135/2000 e successive modifiche norme applicative. L'Organismo affidatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed integrazioniin caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in particolare:
1dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale È quindi a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e tutte le cautele atti a necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi;
2; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata la Stazione Appaltante. dovràL'esecutore dell'appalto dovrà stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, inoltreanche preesistenti, provvedere verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto, incluso l'incendio. L'importo della somma assicurata corrisponde all'importo del contratto. L'Organismo solleva fin d'ora Roma Capitale da ogni e qualsiasi onere e responsabilità sia relativamente all'osservanza delle disposizioni di tutte le norme legge e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc..
c) Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono pertanto a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa regolamenti sia per qualunque atto od omissione da parte degli operatori nei confronti dell'Amministrazione medesima delle persone interessate alle attività e di indennizzo da parte della medesima.
d) L'impresa aggiudicatariaterzi che possano cagionare responsabilità amministrative, nei confronti civili e penali. L'Organismo è tenuto a tale scopo a provvedere alla stipula di apposita polizza assicurativa RCT a favore degli operatori impegnati nel servizio per un importo proporzionato alla qualità e alla quantità dei lavoratori impiegati nello specifico appalto, ha l’obbligo assoluto:
1rischi. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Il massimale per l'assicurazione contro la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore responsabilità civile verso terzi è pari a 1.500.000,00 euro. La polizza per il tempo in cui si esegue la prestazione oggetto dell’appalto;
2. della regolare corresponsione delle spettanze mensili maturate.
e) In caso di inottemperanza i massimali indicati dovrà essere conforme agli obblighi precisati ai commi b) c) e d) del presente articolo, accertata dall’Amministrazione o ad esso segnalata dall'Ispettorato del lavoro, l’Amministrazione medesima comunica all'impresa e se del caso anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede alla sospensione del pagamento della prestazione della fornitura.
f) Le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi schemi tipo di cui al presente articoloDecreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123. La copertura assicurativa decorre dalla data di stipula del contratto e cessa alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione.
g) Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non viene effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
h) Per le sospensioni dei pagamenti di cui al comma e l'impresa non può opporre eccezione all’Amministrazione, né ha titolo a risarcimento di danni.
i) Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'appaltatore si obbliga a dimostrare, a semplice richiesta dell'Amministrazione, che corrisponde ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore a quella prevista dalle vigenti Leggi e Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali e Provinciali ed adempie a tutti gli obblighi di legge in materia di Assicurazioni Sociali.
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Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale, Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE. a) L’offerta economica Gli obblighi cui il Gestore è sottoposto nei confronti del personale assunto ai fini delle prestazioni previste dal presente Capitolato d'Appalto sono quelle risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali con particolare riferimento agli obblighi previsti: - dalla legge 9 dicembre 1977, n° 903 e s.m.i. in materia di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro; - da tutte le vigenti norme sanitarie ed in particolare dal "pacchetto igiene"; - dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da Imprese esercenti servizi di ristorazione. In particolare, I'impresa dovrà applicare le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro del settore, applicabili dalla data di decorrenza del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgeranno i lavori, nonché di rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nelle località che, per la gestione conseguente dell’appalto devono essere conformi categoria, venga successivamente stipulato. Il Gestore è tenuto, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione o rinnovo. I suddetti obblighi vincolano il Gestore anche nel caso in cui lo stesso non abbia aderito alle prescrizioni di cui all’art. 97 del D.Lgs 50/2016;
b) L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate associazioni sindacali o abbia receduto da esse; - dal D.Lgs. 81/2008 n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:
1. dovrà ottemperare alle materia di sicurezza del lavoro e dalle norme derivanti dalle vigenti disposizioni di legge relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
2. dovràsul lavoro, inoltre, provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc..
c) Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono pertanto a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione medesima e di indennizzo da parte della medesima.
d) L'impresa aggiudicataria, nei confronti dei lavoratori impiegati nello specifico appalto, ha l’obbligo assoluto:
1. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue la prestazione oggetto dell’appalto;
2. della regolare corresponsione delle spettanze mensili maturate.
e) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati ai commi b) c) e d) del presente articolo, accertata dall’Amministrazione o ad esso segnalata dall'Ispettorato all'igiene del lavoro, l’Amministrazione medesima comunica all'impresa alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e se del caso anche all'Ispettorato suddettovecchiaia, l'inadempienza accertata la tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio, per la tutela materiale dei lavoratori. In materia antinfortunistica il Gestore dovrà affiggere nei locali adibiti alla preparazione e procede alla sospensione del pagamento della prestazione della fornitura.
f) Le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento cottura degli obblighi alimenti adeguati cartelli riportanti le principali norme di cui al presente articolo.
g) Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non viene effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
h) Per le sospensioni dei pagamenti di cui al comma e l'impresa non può opporre eccezione all’Amministrazione, né ha titolo a risarcimento di danni.
i) Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'appaltatore si obbliga a dimostrareprevenzione degli infortuni; il Gestore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell'Amministrazionedell'ERSU, che corrisponde ai propri dipendenti una retribuzione dimostrare di avere provveduto a quanto sopra. L'ERSU potrà richiedere in ogni momento la documentazione comprovante il rispetto di tali adempimenti. L’Appaltatore fornisce a semplice richiesta dell’ERSU ed in qualsivoglia momento di esecuzione dell’appalto un elenco nominativo del personale addetto al servizio con le relative qualifiche, con comprova della regolare assunzione e dei pagamenti delle retribuzioni nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e di quant’altro dovuto in dipendenza del rapporto di lavoro. Detto elenco deve essere aggiornato in caso di nuovi inserimenti anche a carattere temporaneo e/o sostitutivo non inferiore a quella prevista dalle vigenti Leggi appena tale necessità si verifichi. L’appaltatore ha l’obbligo di fornire e Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali far indossare al personale addetto all’appalto gli indumenti, le calzature e Provinciali ed adempie a tutti gli obblighi accessori protettivi previsti da norme di legge in materia o accordo sindacale ai fini della tutela antinfortunistica e dell’igiene e sicurezza sul lavoro ed a dotarlo di Assicurazioni Socialiapposita targhetta di riconoscimento. Il gestore, a richiesta dell'ERSU, esibirà la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge, relativi al personale impiegato.
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Samples: Service Agreement
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE. a) L’offerta economica Il Gestore deve osservare, nei riguardi del personale impiegato nell’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione, tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative e la gestione conseguente dell’appalto devono essere conformi alle prescrizioni di cui all’art. 97 del D.Lgs 50/2016;
b) L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:
1. dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
2. dovrà, inoltre, provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti contrattuali in materia di assicurazioni socialilavoro, infortuni sul lavoro ecc..
c) Tutti gli obblighi con particolare riferimento a quelli sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono relativi. Il Gestore sarà pertanto a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione medesima e di indennizzo da parte della medesima.
d) L'impresa aggiudicatariatenuto ad applicare, nei confronti dei lavoratori che saranno impiegati nello specifico appaltonelle prestazioni oggetto dell’affidamento, ha l’obbligo assoluto:
1. condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la specifica lavoro applicabili alla categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo nella località in cui si esegue svolgono le prestazioni contrattuali, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni contratto collettivo applicabile, successivamente stipulato per la prestazione oggetto dell’appalto;
2categoria. Il Gestore deve continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione. Il Gestore dovrà comunicare, al momento della regolare corresponsione delle spettanze mensili maturate.
stipula del Contratto, alla Società Concedente il nominativo ed i recapiti (telefonici, compreso un recapito di telefonia mobile, e) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati ai commi b) c) e d-mail, fax) del proprio referente per ogni questione attinente l’esecuzione del Servizio, nonché i nominativi del personale deputato alla prestazione del Servizio, assumendo altresì l’obbligo di comunicare per iscritto eventuali sostituzioni del referente/personale o variazioni dei suddetti recapiti. Il referente sarà responsabile del corretto andamento dell’esecuzione delle attività e del rispetto delle tempistiche indicate nel presente articoloCapitolato. Tale figura rappresenta l’unica interfaccia verso la Società Concedente. Fermo restando quanto sopra, accertata dall’Amministrazione o ad esso segnalata dall'Ispettorato la Società Concedente si riserva comunque la facoltà di richiedere la sostituzione del lavoro, l’Amministrazione medesima comunica all'impresa e se personale/referente del caso anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede alla sospensione Gestore addetto all’espletamento del pagamento della prestazione della fornitura.
f) Le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.
g) Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non viene effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
h) Per le sospensioni dei pagamenti di cui al comma e l'impresa non può opporre eccezione all’Amministrazione, né ha titolo a risarcimento di danni.
i) Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'appaltatore si obbliga a dimostrare, a semplice richiesta dell'AmministrazioneServizio, che corrisponde ai propri dipendenti una retribuzione fosse motivatamente ritenuto non inferiore a quella prevista dalle vigenti Leggi e Contratti Collettivi gradito e/o non idoneo dalla medesima Società. L’eventuale esercizio di Lavoro Nazionali e Provinciali ed adempie a tutti gli obblighi di legge in materia di Assicurazioni Socialitale facoltà, nonché la conseguente sostituzione del personale/referente del Gestore, non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Società Concedente.
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Samples: Concessione Del Servizio Di Distribuzione Automatica Di Bevande E Alimenti Preconfezionati
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE. a) 1. L’offerta economica e la gestione conseguente dell’appalto devono deve essere conformi conforme alle prescrizioni della normativa vigente in tema di cui all’artsicurezza sul luogo di lavoro.
2. 97 del D.Lgs 50/2016;
b) L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:
1. a) dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni infortuni, dotando il personale di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
2. b) dovrà, inoltre, provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc..
c) dovrà provvedere all’ informazione e formazione sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.
3. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono pertanto a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione del committente medesima e di indennizzo da parte della medesima.
d) L'impresa aggiudicataria4. L'appaltatore, nei confronti dei lavoratori impiegati nello specifico appalto, ha l’obbligo assoluto:
1. assoluto di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale contratto collettivo nazionale di Lavoro lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue la prestazione oggetto dell’appalto;fornitura. L’appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni della appaltatore stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
25. L’appaltatore ha altresì l’obbligo della regolare corresponsione delle spettanze mensili maturatematurate nei confronti dei lavoratori impiegati nell’appalto.
e) 6. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati ai commi b) c) e d) del presente articolosopracitati, accertata dall’Amministrazione dal committente o ad esso essa segnalata dall'Ispettorato del lavoroLavoro, l’Amministrazione medesima comunica all'impresa e il committente comunicherà all’appaltatore e, se del caso anche all'Ispettorato suddettodel Lavoro, l'inadempienza la inadempienza accertata e procede procederà alla sospensione del pagamento della prestazione della fornitura.
f) Le pagamento, destinando le somme così cosi accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.
g) sopra. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non viene sarà effettuato all’appaltatore sino a quando dall'Ispettorato del lavoro Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono siano stati integralmente adempiuti.
h) Per le ; per tali sospensioni dei pagamenti di cui al comma e l'impresa o ritardi nel pagamento l’appaltatore non può opporre eccezione all’Amministrazioneeccezioni al committente, né ha a titolo di risarcimento danni o a risarcimento di danniinteressi.
i) 7. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'appaltatore si obbliga a dimostrare, a semplice richiesta dell'Amministrazionedel committente, che corrisponde ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore a quella prevista dalle vigenti Leggi e Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali e Provinciali ed adempie a tutti gli obblighi di legge in materia di Assicurazioni Sociali.
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OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE. a) 1. L’offerta economica e la gestione conseguente dell’appalto devono essere conformi alle prescrizioni di cui all’art. 97 del D.Lgs 50/2016;.
b) 2. L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:
1. a) dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
2. b) dovrà, inoltre, provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc..
c) 3. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono pertanto a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione medesima e di indennizzo da parte della medesima.
d) L'impresa aggiudicataria4. L'impresa, nei confronti dei lavoratori impiegati nello specifico appalto, ha l’obbligo assoluto:
1. a) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue la prestazione oggetto dell’appalto;
2. b) della regolare corresponsione delle spettanze mensili maturate.
e) 5. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati ai commi b) c) 2, 3 e d) 4 del presente articolo, accertata dall’Amministrazione o ad esso segnalata dall'Ispettorato del lavoro, l’Amministrazione medesima comunica all'impresa e se del caso anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede alla sospensione del pagamento della prestazione della fornitura.
f) 6. Le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.
g) 7. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non viene effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
h) 8. Per le sospensioni dei pagamenti di cui al comma e 5 l'impresa non può opporre eccezione all’Amministrazione, né ha titolo a risarcimento di danni.
i) 9. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'appaltatore l’impresa si obbliga a dimostrare, a semplice richiesta dell'Amministrazione, che corrisponde ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore a quella prevista dalle vigenti Leggi e Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali e Provinciali ed adempie a tutti gli obblighi di legge in materia di Assicurazioni Sociali.
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OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE. a) L’offerta economica L'Organismo affidatario deve ottemperare, nei confronti del personale impiegato nel servizio, agli obblighi derivanti dalle disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L’affidamento della realizzazione del servizio non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra la gestione conseguente dell’appalto devono essere conformi Pubblica Amministrazione ed i singoli operatori impiegati per l’espletamento del servizio. L'Organismo deve applicare, nei confronti del personale impiegato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni, e in genere da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria. L'Organismo affidatario è obbligato, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione. Tali obblighi vincolano l'Organismo affidatario anche nel caso lo stesso non sia aderente alle prescrizioni associazioni stipulanti o receda da esse. Inoltre dovrà contenere l'attestazione obbligatoria da parte dell'organismo del puntuale rispetto di cui all’art. 97 tutti gli articoli dei CCNL del D.Lgs 50/2016;
b) L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 settore, con particolare riferimento alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 135/2000 e successive modifiche norme applicative. L'Organismo affidatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed integrazioniin caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in particolare:
1dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale È quindi a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e tutte le cautele atti a necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi;
2; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata la Stazione Appaltante. dovràL'esecutore dell'appalto dovrà stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, inoltreanche preesistenti, provvedere verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto, incluso l'incendio. L'importo della somma assicurata corrisponde all'importo del contratto. L'Organismo solleva fin d'ora Roma Capitale da ogni e qualsiasi onere e responsabilità sia relativamente all'osservanza delle disposizioni di tutte le norme legge e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc..
c) Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono pertanto a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa regolamenti sia per qualunque atto od omissione da parte degli operatori nei confronti dell'Amministrazione medesima delle persone interessate alle attività e di indennizzo da parte della medesima.
d) L'impresa aggiudicatariaterzi che possano cagionare responsabilità amministrative, nei confronti civili e penali. L'Organismo è tenuto a tale scopo a provvedere alla stipula di apposita polizza assicurativa RCT a favore degli operatori impegnati nel servizio per un importo proporzionato alla qualità e alla quantità dei lavoratori impiegati nello specifico appalto, ha l’obbligo assoluto:
1rischi. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Il massimale per l'assicurazione contro la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore responsabilità civile verso terzi è pari a 1.500.000,00 euro. La polizza per il tempo in cui si esegue la prestazione oggetto dell’appalto;
2. della regolare corresponsione delle spettanze mensili maturate.
e) In caso di inottemperanza i massimali indicati dovrà essere conforme agli obblighi precisati ai commi b) c) e d) del presente articolo, accertata dall’Amministrazione o ad esso segnalata dall'Ispettorato del lavoro, l’Amministrazione medesima comunica all'impresa e se del caso anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede alla sospensione del pagamento della prestazione della fornitura.
f) Le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi schemi tipo di cui al presente articoloDecreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123. La copertura assicurativa decorre dalla data di stipula del contratto e cessa alla data di em issione dell'attestazione di regolare esecuzione.
g) Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non viene effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
h) Per le sospensioni dei pagamenti di cui al comma e l'impresa non può opporre eccezione all’Amministrazione, né ha titolo a risarcimento di danni.
i) Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'appaltatore si obbliga a dimostrare, a semplice richiesta dell'Amministrazione, che corrisponde ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore a quella prevista dalle vigenti Leggi e Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali e Provinciali ed adempie a tutti gli obblighi di legge in materia di Assicurazioni Sociali.
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