CAPITOLATO D’ONERI
LAZIOcrea.LAZIOcrea.REGISTRO UFFICIALE.I.0013499.13-10-
CAPITOLATO D’ONERI
Concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti preconfezionati presso la sede della LAZIOcrea S.p.A.
CAPITOLATO D’ONERI
Concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti preconfezionati presso la sede della LAZIOcrea S.p.A.
C.I.G.: 6813251895
Signed by XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX C=IT
O=Regione
Lazio/80143490581
LAZIOcrea S.p.A. – Società a Socio unico Regione Lazio – Cap. Soc. € 924.400,00
Sede legale e amministrativa: Xxx xxx Xxxxxxxx, 000 00000 Xxxx - T x00 00 000000 F x00 00 00000000
Uffici: Xxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, 00 – Xxxx 00000 – T x00 00 00000000 – F x00 00 00000000 C.F./P.IVA 13662331001 – R.E.A. RM-1464288
PEC Azienda: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx PEC Gare: xxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
Indice
1 Premessa 3
1.1 Introduzione 3
1.2 Definizioni 3
1.3 Riferimenti 4
2 Definizione della concessione 5
2.1 Oggetto 5
2.2 Durata 5
2.3 Descrizione del Servizio 6
2.4 Caratteristiche dei distributori 6
2.5 Installazione e manutenzione 7
2.6 Acqua ed energia elettrica ed utilizzo distributori 8
2.7 Prodotti da erogare e relative caratteristiche merceologiche 8
2.8 Operatività del Servizio 11
2.9 Prezzi dei prodotti erogati e revisione 11
3 Clausole legali 13
3.1 Norme regolatrici e disciplina applicabile 13
3.2 Canone concessorio e utenze 13
3.3 Controlli 14
3.4 Monitoraggio del servizio 14
3.5 Norme igienico-sanitarie 14
3.6 Diritti e pretese di terzi 15
3.7 Obblighi nei confronti del personale 15
3.8 Autorizzazioni e coperture assicurative 16
3.9 Prevenzione e protezione 17
3.10 Cessione del Contratto, sub-concessione e subappalto 19
3.11 Penali 19
3.12 Obblighi di riservatezza 20
3.13 Risoluzione e recesso 20
3.14 Comunicazioni 22
3.15 Spese a carico del gestore 22
3.16 Codice Etico e Modello organizzativo 22
3.17 Clausole di salvaguardia 23
3.18 Controversie e foro competente 23
1 Premessa
1.1 Introduzione
La LAZIOcrea S.p.A., con Determinazione n. 73 del 12/10/2016, ha avviato la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2006 volta all’affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati, rivolto ai dipendenti e visitatori della sede della Società stessa, sita in Xxx xxx Xxxxxxxx, 000- 0000 Xxxx.
1.2 Definizioni
Nel presente Capitolato ciascuno dei seguenti termini assume il significato di seguito riportato:
• “Capitolato d’Oneri” o “Capitolato”, si intende il presente documento che contiene tutte le informazioni relative alle condizioni, alle modalità ed ai termini per l’esecuzione delle attività oggetto della presente concessione;
• “Disciplinare di gara” o “Disciplinare”, si intende il documento, che contiene tutte le informazioni relative alle condizioni, modalità e termini di redazione/presentazione delle offerte, ai criteri di aggiudicazione, alle cause di esclusione e di decadenza dall’aggiudicazione, nonché agli obblighi dell’Aggiudicatario per la stipula del Contratto;
• “Atti di gara”, si intende l’insieme dei seguenti documenti: Lettera di invito, Capitolato d’Oneri, Disciplinare di gara e D.U.V.R.I.;
• “Servizio”, si intende il servizio di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati da espletare nei locali/spazi individuati dalla LAZIOcrea S.p.A. all’interno della propria sede di Xxx xxx Xxxxxxxx 000 x. 00 – 00000 Xxxx;
• “Società Concedente” o “Amministrazione Aggiudicatrice”, si intende la LAZIOcrea S.p.A., con Xxxx Xxxxxx xx 00000 Xxxx, Xxx xxx Xxxxxxxx x. 000;
• “Concessionario” oppure “Gestore”, si intende il soggetto che, essendo risultato Aggiudicatario della presente procedura di gara, ha provveduto a stipulare il relativo Contratto di concessione con la Società Concedente;
• “Concorrente” ovvero “Offerente”, si intende il soggetto, in qualunque forma costituito, che ha presentato un'offerta per concorrere all’aggiudicazione del Servizio;
• “Aggiudicatario”, si intende il soggetto, in qualunque forma costituito, che al termine della presente procedura di gara è risultato aggiudicatario in via definitiva del Servizio;
• “Parti”, congiuntamente, la Società Concedente e il Concessionario.
1.3 Riferimenti
Nel presente Capitolato sono citati dei richiami ai seguenti documenti.
D.Lgs. n. 50/2016 | Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” |
L. n. 136/2010 | Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 136: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” |
X.Xxx. n. 81/2008 | Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” |
X.Xxx. n. 196/2003 | Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali” |
2 Definizione della concessione
2.1 Oggetto
La concessione oggetto della presente procedura selettiva riguarda il servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati, da svolgere nei locali/spazi appositamente individuati della Società Concedente all’interno delle propria sede di Xxx xxx Xxxxxxxx 000 – 00000 Xxxx.
A fronte dell’utilizzo dei locali/spazi, che saranno destinati dalla Società Concedente all’espletamento del Servizio, il Gestore dovrà versare alla Società stessa un canone annuale anticipato non inferiore a quanto previsto nel successivo paragrafo 3.2, fermo restando quanto offerto dal Gestore stesso in sede di procedura negoziata.
Il Servizio dovrà essere reso a beneficio del personale in servizio presso la Società Concedente e dei soggetti terzi comunque autorizzati ad accedere nella suddetta sede (dipendenti regionali, fornitori, consulenti, visitatori ammessi, etc.). Il potenziale bacino di utenza dovrebbe quindi aggirarsi intorno alle 600 (seicento) unità, fermo restando che tale indicazione è resa a titolo puramente indicativo e non vincolante per la Società Concedente.
Al riguardo, si precisa inoltre che la fruizione del Servizio è facoltativa da parte dell’utenza e che, pertanto, il Gestore non potrà pretendere alcun indennizzo o rimborso da parte della Società Concedente, in ragione della eventuale mancata fruizione del Servizio da parte degli utenti.
In caso di trasferimento della Società Concedente presso altra sede, nel corso della durata del Contratto di concessione, la stessa fornirà al Gestore idonei locali/spazi per ripristinare il Servizio. In tal caso, il Gestore provvederà, a propria cura e spese, al trasferimento ed al riadattamento e/o al rinnovo dei distributori automatici e di quant’altro necessario alla piena e corretta esecuzione del suddetto Servizio in conformità alle statuizioni contenute nel presente Capitolato.
2.2 Durata
La concessione avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di stipula del Contratto di concessione. Al termine della concessione, la Società Concedente si
riserva di prorogare il Contratto ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.
Alla scadenza del periodo di durata del Contratto di concessione o dell’eventuale proroga dello stesso, il Gestore, entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data della relativa comunicazione da parte della Società Concedente, dovrà provvedere a propria cura e spese alla rimozione dei distributori installati e di quanto eventualmente posto in essere per l’erogazione del Servizio.
2.3 Descrizione del Servizio
Il Gestore deve installare e gestire, secondo le modalità e le tempistiche indicate nel presente Capitolato, n. 16 distributori automatici ovvero: n. 6 distributori di bevande calde, n. 6 distributori di bevande fredde e alimenti preconfezionati, n. 3 distributori di acqua e n. 1 distributore di gelati preconfezionati.
Due delle sopracitate macchine dovranno avere la possibilità di ricarica attraverso banconote con tagli da 5 euro e 10 euro.
2.4 Caratteristiche dei distributori
Il Gestore deve installare dei distributori di nuova costruzione e di ultima generazione, fermo restando che, per i distributori di bevande calde, l’anno di fabbricazione non deve essere anteriore al 2014. In particolare, i distributori automatici devono:
• essere di facile pulizia e disinfettabili sia all’interno che all’esterno, tali da garantire l’igienicità dei prodotti distribuiti;
• avere il dispositivo” esterno” di erogazione non esposto a contaminazioni;
• mantenere la piena funzionalità e la perfetta efficienza per tutto il periodo di durata contrattuale;
• rispettare la norma CEI 61/233 riferimento europeo EN 00000-0-00 “Norme particolari per i distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita” ed essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica;
• adottare un sistema di pagamento munito di gettoniera elettronica che accetta qualsiasi tipo di moneta, fino ad una taglia minima di 5 centesimi e dotata di apparecchiatura rendi resto e di “lettore” per strumenti elettronici (chiavi elettroniche) in grado di funzionare su tutto il parco macchine
installato. Gli strumenti elettronici di pagamento dovranno quindi essere identici per tutti i distributori automatici installati e conseguentemente funzionanti con sistema unico; la chiave elettronica senza contatti dovrà essere di ultima generazione, di ridotte dimensioni, affidabile, con possibilità di incrementare il credito con una qualsiasi somma di denaro mediante gettoniera posta sui distributori automatici. Nel caso di malfunzionamento dovuto a non manomissioni, la chiave elettronica dovrà essere sostituita dal Gestore con uguale credito accertato senza ulteriori costi da parte dell’utilizzatore.
• avere caratteristiche tecnico-costruttive conformi alle vigenti disposizioni antinfortunistiche ed igienico-sanitarie;
• quelli delle bevande calde, essere allacciati alla rete idrica della Società Concedente;
• avere un’interfaccia utente conforme alle vigenti normative sui disabili.
I distributori automatici e le attrezzature utilizzate per la manutenzione degli stessi devono essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, di prevenzione incendi a norma del D.Lgs. n. 81/2008 e del D.Lgs. n. 17/2010, nonché rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi, fermo restando che di ogni apparecchiatura deve essere fornita la dichiarazione di conformità della macchina rilasciata dalla ditta costruttrice.
2.5 Installazione e manutenzione
Il Gestore del Servizio, entro e non oltre 10 (dieci) naturali e consecutivi dalla data della richiesta di installazione da parte della Società Concedente, deve effettuare, a propria cura e spese ed a regola d’arte, l’installazione dei distributori automatici nei locali/spazi individuati dalla Società stessa e ubicati presso i cinque piani dello stabile. Tali installazioni devono essere effettuate in breve tempo in modo da non interrompere la continuità del Servizio stesso. Spetterà alla Società Concedente predisporre, nei luoghi/spazi individuati, tutti gli allacci idrici ed elettrici necessari al regolare funzionamento dei distributori. In ogni caso il Gestore dovrà installare immediatamente a monte delle macchine distributrici o a protezione della linea elettrica, un interruttore magneto-termico differenziale ad alta sensibilità (pari o inferiore a 0.003 Amp.) sulla linea di alimentazione elettrica con dichiarazione di conformità al D.M. 37/2008, nonché un rubinetto di arresto dell’alimentazione idrica. Qualora nel corso del funzionamento dei distributori si verificassero interruzione/sospensioni all’adduzione elettrica ed idrica spetterà al Gestore il
necessario intervento di ripristino dei distributori stessi entro e non oltre le 24 ore naturali dalla segnalazione comunicata dalla Società Concedente. Sono posti a carico del Gestore tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori, nonché eventuali riparazioni ed i ripristini conseguenti ad eventuali danni agli immobili e relative pertinenze della Società Concedente, causati dall’installazione e dal funzionamento dei predetti distributori. In caso di guasto totale o parziale, il Gestore deve provvedere al ripristino del funzionamento del distributore automatico entro e non oltre le 24 ore naturali dalla segnalazione del guasto stesso da parte della Società Concedente, tramite comunicazione telefonica e/o fax e/o e-mail e/o PEC. A tale proposito ogni macchina distributrice dovrà riportare chiaramente il numero identificativo del distributore e una targhetta con il nominativo e la ragione sociale del Gestore, il suo recapito, il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di eventuali reclami, segnalazione di guasto, segnalazioni di merce o resto esauriti. Al termine della concessione del Servizio il Gestore deve asportare le proprie istallazioni e provvedere ai necessari ripristini, come indicato al precedente paragrafo 2.2.
2.6 Acqua ed energia elettrica ed utilizzo distributori
La Società Concedente metterà a disposizione del Gestore l’utilizzo dell’impianto elettrico e dell’impianto idrico presenti nella sede della Società stessa, per il corretto funzionamento dei distributori (tensione, pressione, etc.). Eventuali danni prodotti ai distributori automatici a seguito di interruzione/sospensione dell’energia elettrica e/o dell’acqua, determinati dalla Società Concedente e/o da terzi, non potranno per nessuna ragione essere addebitati alla Società Concedente, nonché eventuali mancati introiti da parte del Gestore per tale interruzione/sospensione. La Società Concedente sarà comunque esonerata da ogni responsabilità per uso improprio, perdita, danneggiamento, atti vandalici o furto dei distributori automatici e di ogni altro bene destinato dal Gestore all’espletamento del Servizio.
2.7 Prodotti da erogare e relative caratteristiche merceologiche
I distributori automatici devono consentire l’erogazione di:
a) bevande calde;
b) bevande fredde;
c) prodotti di pasticceria e varie (snacks) preconfezionati.
Nel corso della durata del Contratto, la Società Concedente si riserva la facoltà di richiedere al Gestore, senza alcun onere aggiuntivo per la Società stessa, di
aggiungere nei predetti distributori anche yogurt, frutta fresca, panini e tramezzini igienicamente sigillati , nonché un prodotto salato e uno dolce adatti ad una dieta priva di glutine.
Per quanto riguarda la composizione merceologica i prodotti erogati devono avere le seguenti caratteristiche:
a) BEVANDE CALDE:
caffè: dovrà avere una miscela essere di ottima qualità, lavorazione selezionata, macinato all’istante e con grammatura minima di 0,7 gr.
caffè d’orzo: grammatura minima per erogazione 3,2 gr. di caffè d’orzo solubile
cappuccino: latte in polvere almeno gr. 8 ad erogazione;
caffè e cappuccino decaffeinati: con latte in polvere con grammatura minima di 12 gr. ad erogazione;
the: almeno 14 gr. di the in polvere ad erogazione;
cioccolato: almeno gr. 25 di cioccolato in polvere ad erogazione;
Sono possibili erogazioni combinate come: cappuccino con cioccolato, cioccolato con latte, cioccolato extraforte ecc.
b) BEVANDE FREDDE: in lattina, tetrapack o bottiglie in PET per bevande analcoliche, gassate e non, succhi di frutta, the, acqua minerale e varie:
bevanda fredda: contenuto minimo in lattina o in PET ml 330;
succhi: contenuto minimo ml. 200;
acqua minerale naturale o frizzante: bottiglie in PET con contenuto minimo di lt 0,5;
c) PRODOTTI DI PASTICCERIA E VARIE: merendine dolci lievitate: minimo gr. 45;
biscotti e snack al cioccolato: grammature varie;
crackers: minimo gr. 55;
patatine: minimo gr. 25;
merendine salate: minimo gr. 35;
varie: chewin gum, caramelle e cioccolate;
gelati: preconfezionati con xxxxx xxxxxxxxx). Prodotti opzionali:
d) UN PRODOTTO SALATO E UNO DOLCE ADATTI AD UNA DIETA PRIVA DI GLUTINE;
e) YOGURT: con contenuto minimo di 200 ml;
f) FRUTTA FRESCA: in vaschetta sigillata o sacchetto idoneo per contenere alimenti;
g) PANINI E TRAMEZZINI: in vaschetta sigillata trasparente idonea per contenere alimenti;
Tutti i prodotti forniti devono necessariamente essere di primaria marca. Il Gestore deve attenersi alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 109/1992 per quanto concerne l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità di tutti i prodotti posti in vendita. Le denominazioni di tali prodotti, con le relative schede merceologiche, devono essere trasmesse preventivamente all’inserimento nei distributori alla Società Concedente, che entro 10 giorni dal ricevimento comunicherà eventuali osservazioni. Ogni variazione o adeguamento dei prodotti deve essere preventivamente concordata con la Società Concedente che si riserva il diritto di diniego. Qualora la Società Concedente non ritenga opportuna l’erogazione di alcuni prodotti potrà richiederne la sostituzione. I prodotti devono comunque essere di prima qualità, totalmente esenti da OGM, provenienti da primarie ditte produttrici e conformi alle vigenti norme in materia di alimenti, secondo quanto previsto dall’art. 33 del D.P.R. n. 327/1980. Il Gestore deve essere dotato di un manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità alle normative comunitarie e nazionali vigenti. Il Gestore si impegna a fornire prodotti non alimentari (bicchieri, palettine etc.) conformi alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di contatto con gli alimenti e, su richiesta della Società Concedente, lo stesso dovrà, in qualunque momento e senza alcun onero aggiuntivo per la Società stessa, impegnarsi a ricercare ed attuare soluzioni per la fornitura di imballi e/o contenitori compatibili con l’ambiente ovvero bicchieri in materiale compostabile, vista la già programmata raccolta differenziata all’interno della sede della Società Concedente. Il Gestore del Servizio è soggetto alla comunicazione all’Autorità cui spetta la vigilanza igienico-sanitaria della vendita di alimenti e bevande tramite distributori automatici, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 327/1980.
Il Gestore si impegna a sostituire i prodotti almeno 10 giorni prima della loro scadenza. Costituisce grave infrazione la presenza nei distributori di prodotti scaduti e prodotti non autorizzati dalla Società Concedente.
2.8 Operatività del Servizio
Il Servizio deve essere garantito durante tutti i giorni della settimana dal lunedì al venerdì. Il rifornimento dei distributori automatici e le attività di manutenzione ordinaria devono avvenire necessariamente (per esigenze aziendali e di sicurezza) dalle ore 07:30 alle ore 08:30.
Le manutenzioni urgenti e/o straordinarie potranno essere effettuate oltre il predetto orario dal lunedì al venerdì, non oltre le ore 18.00, fermo restando che l’orario per effettuare l’intervento deve essere concordato con la Società Concedente.
Il Servizio deve essere garantito senza interruzioni o sospensioni di nessun tipo.
2.9 Prezzi dei prodotti erogati e revisione
I prezzi dei prodotti erogati non dovranno essere superiori a quelli indicati nella seguente tabella, sia che l’utente utilizzi la chiave elettronica, che monete:
TIPOLOGIA PRODOTTO | PREZZO MASSIMO |
Bevande calde (caffè/cappuccino/the/ cioccolato) | € 0,35 |
Bevande fredde in lattina ml. 330 | € 0,80 |
Acqua naturale e frizzante | € 0,35 |
Biscotti | € 0,60 |
Snacks | € 0,80 |
Gelati | Da € 1,10 a € 2,00 |
I prezzi dei prodotti di cui alle lettere a, b e c di cui al paragrafo 2.7, così come i prodotti opzionali, non ricompresi nella predetta Tabella verranno concordati tra le Parti.
I prezzi dovranno essere esposti in modo da consentire una facile lettura. Durante le prime due annualità contrattuali non è possibile richiedere alcuna variazione dei predetti prezzi sopra indicati o concordati tra le Parti. Ogni variazione di prezzo sarà in ogni caso subordinata all’autorizzazione del Società Concedente che valuterà la congruità della richiesta del Gestore alla luce anche delle eventuali norme e prescrizioni entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, fermo restando quanto previsto nel successivo paragrafo 3.9 del presente Capitolato.
La chiave elettronica può essere richiesta dall’utente con un controvalore (cauzione) di importo massimo pari a Euro 5,00. La distribuzione delle chiavi elettroniche sarà curata dal Gestore del Servizio e la cauzione deve essere restituita contemporaneamente alla riconsegna della chiave.
3 Clausole legali
3.1 Norme regolatrici e disciplina applicabile
Fatte salve le inderogabili disposizioni normative applicabili in materia, i rapporti tra la Società Concedente e il Concessionario saranno regolati, in via graduata:
• dalle clausole del Contratto, che costituiranno la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
• dalle disposizioni contenute negli Atti di gara;
• dall’offerta prodotta dal Concessionario in sede di gara;
• dalle disposizioni normative derogabili applicabili in materia, per quanto non regolato dalle disposizioni/clausole/previsioni sopra indicate.
In considerazione di quanto sopra, gli atti ed i documenti prodotti dalla Società Concedente in occasione della presente procedura di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Concessionario nella medesima sede.
Le Parti, nel corso dell’esecuzione della concessione, si riservano comunque la facoltà di concordare ulteriori condizioni migliorative, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Società Concedente e/o della Regione Lazio.
Le clausole contrattuali, ivi comprese quelle contenute nel presente Capitolato, saranno sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme primarie e secondarie aventi carattere cogente, fermo restando che, in tal caso, il Concessionario non potrà promuovere azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero opporre eccezioni volte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale derivante dalla presente procedura di gara.
3.2 Canone concessorio e utenze
A fronte dell’utilizzo dei locali/spazi, dell’impianto elettrico e dell’impianto idrico presenti nella sede della Società Concedente, per l’espletamento del Servizio e per il funzionamento dei distributori automatici, il Gestore si impegna a versare alla Società Concedente un canone anticipato annuale di importo pari a quanto offerto dal Gestore stesso in sede di procedura selettiva. Il versamento del suddetto canone dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario intestato alla LAZIOcrea S.p.A.
L’importo pari a euro 150,00, oltre I.V.A., dovuto dalla Società Concedente al Gestore per oneri per la sicurezza da interferenze verrà detratta dall’importo del primo canone annuale da versare.
Il Gestore e la Società Concedente assumono tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010.
3.3 Controlli
La Società Concedente si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Gestore possa nulla eccepire, di effettuare in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, verifiche, controlli ed ispezioni circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato, ivi comprese tutte le norme richiamate. In tal caso, il Gestore dovrà prestare la massima collaborazione per consentire lo svolgimento di tali attività.
Qualora, a seguito dei controlli dovessero risultare aspetti di non conformità, il Gestore dovrà provvedere ad eliminare tempestivamente le disfunzioni rilevate, fermo restando quanto previsto in tema di penali, di risoluzione del rapporto contrattuale e di risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Società Concedente.
La Società Concedente si riserva comunque la facoltà di effettuare le verifiche, i controlli e le ispezioni, avvalendosi di soggetti terzi a tal fine incaricati.
3.4 Monitoraggio del servizio
Al fine del monitoraggio del Servizio il Gestore si impegna a trasmettere alla Società Concedente, almeno con cadenza annuale e su supporto informatico, un resoconto/report sui consumi relativi a ciascun distributore installato, nonché un totale dei consumi relativo a tutti i distributori installati. Saranno altresì posti integralmente a carico del Gestore tutti gli oneri per l’acquisizione e l’installazione delle eventuali apparecchiature atte a rilevare i consumi stessi.
3.5 Norme igienico-sanitarie
Il Gestore deve rispettare le norme di cui al D.Lgs. n. 193/2007 “Attuazione della direttiva 2004/41 CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei Regolamenti comunitari nel medesimo settore”, per garantire tutte le procedure atte al mantenimento dello stato di igiene degli alimenti e delle attrezzature e delle corrette metodologie di conservazione degli alimenti. Inoltre deve garantire l’effettuazione di almeno 1 (uno) intervento settimanale di pulizia e igienizzazione assicurando la rigorosa pulizia interna ed esterna dei distributori e
delle relative attrezzature. Il Gestore deve inoltre provvedere allo spostamento delle attrezzature in caso di pulizie periodiche di risanamento ambientale. Il Gestore deve adoperarsi al fine di agevolare la Società Concedente nella gestione della raccolta differenziata e resterà a carico del Gestore stesso la raccolta e lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti nelle operazioni di approvvigionamento e rifornimento, ivi compresi gli scarti di lavorazione (fondi caffè), che quindi non dovranno confluire nei contenitori collocati all’interno dell’azienda concessionaria.
3.6 Diritti e pretese di terzi
La Società Concedente e/o la Regione Lazio non rispondono del caso in cui il Concessionario, nell’esecuzione del Servizio, utilizzi dispositivi, soluzioni tecniche od opere dell’ingegno di cui altri abbiano ottenuto la privativa, senza averne adeguata autorizzazione.
Il Concessionario assume l’obbligo di tenere indenne la Società Concedente e/o la Regione Lazio da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da terzi, nonché da tutti i costi, spese e responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione relativa alla violazione di diritti di proprietà industriale ed intellettuale o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla presente concessione.
Il Concessionario garantirà e manleverà, in ogni tempo, la Concedente e la Regione Lazio, da ogni e qualsiasi pretesa di terzi, derivante da inosservanza, anche parziale, da parte dello stesso delle norme contrattuali e da inadempienze nell’ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere per lo svolgimento della presente concessione. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione o pretesa di terzi di cui sopra, della quale sia venuta a conoscenza.
3.7 Obblighi nei confronti del personale
Il Gestore deve osservare, nei riguardi del personale impiegato nell’espletamento delle attività oggetto della presente Concessione, tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro, con particolare riferimento a quelli sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
Il Gestore sarà pertanto tenuto ad applicare, nei confronti dei lavoratori che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto dell’affidamento, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro
applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni contrattuali, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni contratto collettivo applicabile, successivamente stipulato per la categoria.
Il Gestore deve continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.
Il Gestore dovrà comunicare, al momento della stipula del Contratto, alla Società Concedente il nominativo ed i recapiti (telefonici, compreso un recapito di telefonia mobile, e-mail, fax) del proprio referente per ogni questione attinente l’esecuzione del Servizio, nonché i nominativi del personale deputato alla prestazione del Servizio, assumendo altresì l’obbligo di comunicare per iscritto eventuali sostituzioni del referente/personale o variazioni dei suddetti recapiti.
Il referente sarà responsabile del corretto andamento dell’esecuzione delle attività e del rispetto delle tempistiche indicate nel presente Capitolato. Tale figura rappresenta l’unica interfaccia verso la Società Concedente.
Fermo restando quanto sopra, la Società Concedente si riserva comunque la facoltà di richiedere la sostituzione del personale/referente del Gestore addetto all’espletamento del Servizio, che fosse motivatamente ritenuto non gradito e/o non idoneo dalla medesima Società. L’eventuale esercizio di tale facoltà, nonché la conseguente sostituzione del personale/referente del Gestore, non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Società Concedente.
3.8 Autorizzazioni e coperture assicurative
Il Concessionario, prima dell’effettivo avvio del Servizio, dovrà essere in possesso di tutte le necessarie licenze e autorizzazioni per lo svolgimento delle attività oggetto dello stesso e per la vendita dei prodotti e dovrà, in ogni caso, provvedere a tutti gli adempimenti necessari nei confronti delle Autorità competenti volti ad ottenere il rilascio delle stesse, nonché a trasmettere tutta la relativa documentazione alla Società Concedente.
Il Concessionario deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dall’espletamento del Servizio.
In ogni caso, il Concessionario sarà responsabile penalmente e civilmente dei danni, di qualsiasi genere, che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto della concessione.
Il Concessionario, in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione della presente concessione, solleva e tiene indenne la Società Concedente e/o la Regione Lazio da
qualsiasi responsabilità in caso di infortuni e/o danni eventualmente subiti da persone o cose della Società Concedente e/o della Regione Lazio e/o del Concessionario e/o di terzi, in dipendenza azioni o di omissioni imputabili allo stesso Concessionario o comunque verificatesi in occasione dell’esecuzione delle attività oggetto della concessione.
A tal fine, e ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge a favore del personale impiegato nel Servizio, il Concessionario deve possedere un’adeguata polizza assicurativa, per eventuali danni e infortuni causati a persone o cose nello svolgimento delle attività oggetto della concessione. La suddetta polizza assicurativa deve prevedere, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti della Società Concedente e/o della Regione Lazio e/o di terzi, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti.
Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa di cui sopra, è condizione essenziale sia per la Società concedente che per la Regione Lazio.
Pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui sopra, il Contratto potrà essere risolto di diritto dalla Società Concedente, fatto salvo l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dalla Società stessa.
Resta comunque ferma l’esclusiva responsabilità del Concessionario anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
3.9 Prevenzione e protezione
Il Gestore si obbliga a osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche, sanitarie, di igiene e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate nel corso di esecuzione della concessione. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le predette norme e prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto restano a esclusivo carico del Gestore.
Il Gestore non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Società Concedente, assumendosene ogni relativa alea.
In considerazione di quanto sopra, il Gestore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Società Concedente da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di
sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata della concessione.
Il Gestore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative relative all’esecuzione delle attività contrattuali che dovessero essere impartite dalla Società Concedente e a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sulla loro esecuzione.
Il personale del Gestore potrà accedere nella sede della Società Concedente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, ivi comprese quelle indicate nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.), fermo restando che sarà cura ed onere del Gestore stesso verificare preventivamente tali procedure. Le attività da svolgersi presso tale sede devono essere eseguite dal gestore senza interferire nel normale lavoro degli uffici e nel rispetto delle fasce orarie indicate al precedente paragrafo 2.8.
Il Gestore prende atto che, nel corso dell’esecuzione del Servizio, i suddetti uffici continueranno ad essere utilizzati per fini istituzionali dal personale della Società Concedente e/o da terzi da questi autorizzati.
Il Gestore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
In considerazione di quanto sopra, il Gestore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività istituzionali svolte dal personale della Società Concedente e/o da terzi da questi autorizzati.
Ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, la Società Concedente ha redatto il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I), che sarà allegato al Contratto tra la Società stessa e il gestore per farne parte integrante e sostanziale.
Fermo restando quanto sopra, ai sensi del combinato disposto della Legge n. 136/2010 e del D.Lgs. n. 81/2008, nell’esecuzione delle attività presso le sedi/uffici della Società Concedente, il personale del Gestore deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento conforme a quanto previsto dalle predette norme.
3.10 Cessione del Contratto, sub-concessione e subappalto
È fatto assoluto divieto al Gestore di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, nonché sub-concedere la gestione dei distributori automatici
In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui sopra, la Società Concedente avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
E’ ammesso il subappalto nei limiti e secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
3.11 Penali
La Società Concedente si riserva l’insindacabile facoltà di applicare le penali di seguito specificate:
1) Euro 20,00 per ogni giorno naturale di ritardo rispetto alle tempistiche previste nel presente Capitolato per l’installazione o la disinstallazione dei distributori automatici;
2) Euro 50,00 per ogni difformità di ciascun prodotto riscontrata rispetto agli obblighi contenuti nel presente Capitolato, ivi compresa la mancata comunicazione di inserimento di un nuovo prodotto nei distributori;
3) Euro 200,00 per la presenza di un prodotto scaduto;
4) Euro 200,000 per ogni ora di ritardo, per mancato rifornimento dei distributori, o carenza di prodotti presenti, o per guasto totale o parziale dei distributori stessi, il tutto per periodi superiori a 24 ore naturali dalla segnalazione;
5) Euro 250,00 per mancanza di pulizia dei distributori.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possano dar luogo all’applicazione delle penali saranno contestati dalla Società Concedente al Gestore mediante lettera raccomandata a/r.o PEC. In tal caso, il Gestore dovrà comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Società Concedente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio della Società Concedente ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Società stessa potrà applicare al Gestore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Gli importi delle penali dovranno essere versati versare alla Società Concedente entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla ricevimento della comunicazione di
applicazioni delle penali stesse, fermo restando che, in difetto, la Società Concedente potrà avvalersi della cauzione prodotta dal Gestore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
Il Gestore prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude comunque il diritto della Società Concedente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
3.12 Obblighi di riservatezza
Il Gestore deve mantenere riservati gli eventuali dati e le eventuali informazioni di cui venga a conoscenza (atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico o altro materiale informativo) ovvero di cui abbia solo anche la mera visibilità in ragione delle prestazioni oggetto del presente affidamento, impegnandosi a non divulgarli in alcun modo e sotto qualsiasi forma, nonché a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione delle attività affidate in concessione. Il Gestore deve pertanto osservare gli obblighi di segretezza anzidetti così come devono essere osservati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
In caso di inosservanza degli obblighi suddetti, in qualunque modo accertati, la Società Concedente si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Società stessa.
3.13 Risoluzione e recesso
Oltre alle ipotesi già indicate in altre parti del presente Capitolato, la Società Concedente potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
• accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;
• accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro il Gestore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni e venga incaricato della gestione degli affari del Gestore;
• mancato rispetto nei confronti del proprio personale delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
• cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società Concedente;
• mancata completa reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Concedente;
• mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali;
• dopo due segnalazioni per anno solare relative alla presenza di prodotti scaduti;
• dopo 5 segnalazioni per anno solare relative a difformità nell’esecuzione del Contratto rispetto al contenuto del presente Capitolato;
• qualora il Gestore rifiuti i controlli di cui al punto 3.3 del presente documento.
La Società Concedente, nel caso di giusta causa, avrà il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussisterà una giusta causa di recesso qualora:
• perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nel corso dell’esecuzione della presente Concessione;
• venga proposta una domanda ovvero un ricorso nei confronti o contro il Gestore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la nomina di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni;
• sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Società Concedente, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione della concessione.
L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Concedente con raccomandata a/r ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno
effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessa, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari.
Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, il Gestore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti ulteriori danni alla Società Concedente.
In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa, il Gestore non potrà avanzare alcuna pretesa, anche di natura risarcitoria, allo scopo di ottenere indennizzi e/o rimborsi.
In caso di risoluzione, comunque, la Società Concedente avrà il diritto di escutere la cauzione prestata dal concessionario ovvero di applicare una penale di importo equivalente a quest’ultima, fermo restando il diritto della Società Concedente al risarcimento dell’eventuale maggior costo necessario al regolare completamento della presente concessione.
3.14 Comunicazioni
Qualunque comunicazione scritta del Concessionario alla Società Concedente, riguardante l’esecuzione della presente concessione, deve essere inviata al Responsabile unico del procedimento nominato dalla Società Concedente.
Salvo quanto disposto in altre parti del Contratto, tutte le comunicazioni scritte tra il Concessionario e la Società concedente , riguardanti lo svolgimento delle attività oggetto della concessione , potranno essere inviate con qualunque mezzo di trasmissione (ad esempio, raccomandata A/R, PEC, e-mail, telegramma, etc.) da cui risulti il destinatario, il giorno e l’ora di ricezione.
3.15 Spese a carico del gestore
Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo, sono integralmente poste a carico del Concessionario, ad eccezione di quanto per legge fa carico alla Società Concedente.
In caso d’uso, al Contratto deve essere applicata l’imposta di registro, con ogni relativo onere a carico del Concessionario.
3.16 Codice Etico e Modello organizzativo
Il Concessionario e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti, ivi compresi i suoi dipendenti, collaboratori e consulenti, sono tenuti al rispetto delle disposizioni e delle regole del Codice Etico e del Modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 adottati dalla Società Concedente e pubblicati sul sito istituzionale
xxx.xxxxxxxxx.xx. Il Concessionario dichiara di avere preso piena e completa visione e conoscenza del contenuto dei predetti documenti e di impegnarsi a rispettarli e farli osservare dai predetti soggetti. In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, la Società Concedente è legittimata a valutare l’adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione per inadempimento del Contratto ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del Codice Civile, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
3.17 Clausole di salvaguardia
In qualunque caso di invalidità o inefficacia del Contratto, anche se dovuto a pronunce giurisdizionali di annullamento, ivi compreso l’annullamento di qualsiasi atto di gara disciplinante la presente concessione e propedeutico alla stipula del Contratto stesso e/o dell’aggiudicazione disposta dalla Società concedente al termine della procedura selettiva, il Concessionario non avrà diritto ad alcun corrispettivo, indennizzo o rimborso delle spese sostenute in esecuzione delle attività oggetto della presente concessione, né al risarcimento dell’eventuale maggior danno eventualmente subito. L’invalidità o l’inefficacia di una o più clausole del Contratto, anche se dovuta a pronunce giurisdizionali di annullamento, ivi compreso l’annullamento totale o parziale di qualsiasi atto di gara disciplinante la presente concessione e propedeutico alla stipula del Contratto stesso e/o dell’aggiudicazione disposta dalla Società Concedente al termine della procedura selettiva, non comporterà l’invalidità o l’inefficacia delle altre clausole contrattuali e/o del medesimo atto nel suo complesso. Qualsiasi omissione o ritardo della Società Concedente nella richiesta di adempimento delle disposizioni del Contratto, o di parte di esse, non costituirà in nessun caso rinuncia da parte della Società Concedente ai diritti ad essa spettanti.
3.18 Controversie e foro competente
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Gestore e la Società Concedente, relativamente all’interpretazione del Contratto di concessione e/o all’esecuzione e/o alla cessazione per qualsiasi causa del Contratto stesso, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Roma. Si precisa fin da ora che il Contratto tra la Società Concedente e il Gestore non conterrà alcuna clausola compromissoria.