OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, l'operatore economico deve comuni- care al Fondo: gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servi- zio alla quale sono dedicati; le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. La comunicazione de qua deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli ele- menti informativi di cui all'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136, comporta, a ca- rico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro ( art. 6, comma 4, della legge n. 136/2010).
Appears in 1 contract
Samples: fondofba.it
OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, l'operatore economico deve comuni- care al Fondocomunicare all'Autorità : gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servi- zio dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica" ( cfr. articolo 3, comma 7 come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. a), n. 6 del d.l. n. 187/2010). Per Accettazione: (timbro e firma): La comunicazione de qua deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli ele- menti elementi informativi di cui all'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136, comporta, a ca- rico carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro ( art. 6, comma 4, della legge n. 136/2010).
Appears in 1 contract
Samples: www.agcm.it
OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, l'operatore economico deve comuni- care al Fondocomunicare all'Autorità : • gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servi- zio dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; • le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; • ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica" (cfr. articolo 3, comma 7 come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. a), n. 6 del d.l. n. 187/2010). La comunicazione de qua deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli ele- menti elementi informativi di cui all'art. 3, 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136, comporta, a ca- rico carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro ( (art. 6, comma 4, della legge n. 136/2010).
Appears in 1 contract
Samples: www.agcm.it
OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. L'affidatario L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 n.136 e successive modifiche. Inoltre, ai L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all' Autorità Garante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai sensi dell'art. 3 dell'art.3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 n.136 e successive modifiche, l'operatore economico deve comuni- care al Fondocomunicare all'Autorità : • gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servi- zio dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; • le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; • ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione de qua deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di apposita procuraconti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica" ( cfr. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli ele- menti informativi di cui all'art. articolo 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136, comporta, a ca- rico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro ( art. 6come modificato dall'articolo 7, comma 41, della legge n. 136/2010lett a), n.6 del d.l. n.187/2010).
Appears in 1 contract
Samples: agcm.it
OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, l'operatore economico deve comuni- care al Fondocomunicare all'Autorità : • gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servi- zio dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; • le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; • ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica" (cfr. articolo 3, comma 7 come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. a), n. 6 del d.l. n. 187/2010). La comunicazione de qua quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli ele- menti elementi informativi di cui all'art. 3, 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136, comporta, a ca- rico carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro ( art. 6, comma 4, della legge n. 136/2010).
Appears in 1 contract
Samples: www.agcm.it
OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. L'affidatario L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, l'operatore economico deve comuni- care al Fondocomunicare all'Autorità : gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servi- zio dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica" ( cfr. articolo 3, comma 7 come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. a), n. 6 del d.l. n. 187/2010). La comunicazione de qua quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli ele- menti elementi informativi di cui all'art. 3, 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136, comporta, a ca- rico carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro ( art. 6, comma 4, della legge n. 136/2010).
Appears in 1 contract
Samples: www.agcm.it
OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. L'affidatario L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 n.136 e successive modifiche. Inoltre, ai L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all' Autorità Garante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai sensi dell'art. 3 dell'art.3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 n.136 e successive modifiche, l'operatore economico deve comuni- care al Fondocomunicare all'Autorità: • gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servi- zio dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; • le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; • ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica" (cfr. articolo 3, comma 7 come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett a), n.6 del d.l. n.187/2010). In caso di persone giuridiche, la comunicazione de qua quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli ele- menti elementi informativi di cui all'art. 3, 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136n.136, comporta, a ca- rico carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro ( art. 6(art.6, comma 4, della legge n. 136/2010n.136/2010).
Appears in 1 contract
Samples: www.agcm.it