OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all' Autorità Garante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai sensi dell'art.3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, l'operatore economico deve comunicare all'Autorità: • gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; • le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; • ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica" (cfr. articolo 3, comma 7 come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett a), n.6 del d.l. n.187/2010). In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n.136, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art.6, comma 4, della legge n.136/2010).
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OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. L'appaltatore L’Appaltante, fermo restante la dichiarazione inerente all’oggetto prot. n. _ del _, dichiara che i sub-fornitori e i sub-contraenti della filiera di imprese, saranno tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010 e successive modificazioni e interpretazioni autentiche (anche ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.L. n. 187/2010), al fine di assicurare la piena tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai rapporti instaurati con il presente contratto e con ogni altro affidamento a questo annesso, connesso, complementare o aggiuntivo. A tal fine l’Appaltatore assume tutti l’obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subfornitori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo al richiamato art. 3 della legge 13 agosto 2010n. 136/2010; si impegna, n.136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna altresì, a dare immediata comunicazione all' Autorità Garante alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma Napoli della notizia dell'inadempimento dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai sensi dell'art.3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, l'operatore economico deve comunicare all'Autorità: • gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; • le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; • ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica" (cfr. articolo 3, comma 7 come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett a), n.6 del d.l. n.187/2010). In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n.136, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art.6, comma 4, della legge n.136/2010).
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OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. L'appaltatore L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all' Autorità Garante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariaInoltre, ai sensi dell'art. Ai sensi dell'art.3 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n.136 n. 136 e successive modifiche, l'operatore economico deve comunicare all'Autoritàall'Autorità : • gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; • le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; • ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica" (( cfr. articolo 3, comma 7 come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett lett. a), n.6 n. 6 del d.l. n.187/2010n. 187/2010). In caso di persone giuridiche, la Per Accettazione: (timbro e firma): La comunicazione de quo qua deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010, n.136n. 136, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art.6( art. 6, comma 4, della legge n.136/2010n. 136/2010).
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OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. L'appaltatore L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all' Autorità Garante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariaInoltre, ai sensi dell'art. Ai sensi dell'art.3 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n.136 n. 136 e successive modifiche, l'operatore economico deve comunicare all'Autoritàall'Autorità : • gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; • le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; • ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica" (( cfr. articolo 3, comma 7 come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett lett. a), n.6 n. 6 del d.l. n.187/2010n. 187/2010). In caso di persone giuridiche, la La comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n.136n. 136, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art.6( art. 6, comma 4, della legge n.136/2010n. 136/2010).
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OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all' Autorità Garante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai sensi dell'art.3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, l'operatore economico deve comunicare all'Autoritàall'Autorità : • gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; • le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; • ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica" (( cfr. articolo 3, comma 7 come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett a), n.6 del d.l. n.187/2010). In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n.136, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art.6, comma 4, della legge n.136/2010).
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OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. L'appaltatore L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all' Autorità Garante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariaInoltre, ai sensi dell'art. Ai sensi dell'art.3 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n.136 n. 136 e successive modifiche, l'operatore economico deve comunicare all'Autoritàall'Autorità : • gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; • le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; • ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica" (cfr. articolo 3, comma 7 come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett lett. a), n.6 n. 6 del d.l. n.187/2010n. 187/2010). In caso di persone giuridiche, la La comunicazione de quo qua deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n.136n. 136, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art.6art. 6, comma 4, della legge n.136/2010n. 136/2010).
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OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. L'appaltatore L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all' Autorità Garante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariaInoltre, ai sensi dell'art. Ai sensi dell'art.3 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n.136 n. 136 e successive modifiche, l'operatore economico deve comunicare all'Autoritàall'Autorità : • gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; • le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; • ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica" (cfr. articolo 3, comma 7 come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett lett. a), n.6 n. 6 del d.l. n.187/2010n. 187/2010). In caso di persone giuridiche, la La comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n.136n. 136, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art.6( art. 6, comma 4, della legge n.136/2010n. 136/2010).
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