Risoluzione anticipata dell’accordo Clausole campione

Risoluzione anticipata dell’accordo. Il presente accordo si risolve di diritto in caso di decadenza, sospensione o revoca dell’accreditamento, disposta con decreto della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità. L’accordo si intende risolto, su comunicazione dell’Azienda, qualora l’Ospizio Xxxxxx realizzi una o più delle seguenti fattispecie che si configurano come grave inadempimento: - mancato adempimento degli obblighi informativi, previsti dal presente accordo; - inosservanza dell’obbligo di conservazione e custodia della documentazione prevista dalla normativa sulle prestazioni erogate; - impedimento ai controlli esercitati dall’azienda, ai sensi del presente accordo, decorso il termine di 30 giorni della diffida ad adempiere; - interruzione delle prestazioni per esaurimento del budget; - mancato o incompleto adempimento del debito informativo, decorso il termine di 30 giorni della diffida ad adempiere. L’Azienda si riserva la rivalutazione degli accordi fra le parti in assenza di valutazione e pubblicazione degli outcomes, o di non partecipazione alle fasi di discussione dei processi congiunti di miglioramento delle prassi. L’inadempimento dell’Ospizio Marino determina il diritto dell’Azienda e della Regione al risarcimento dei danni.
Risoluzione anticipata dell’accordo. II presente accordo si risolve di diritto in caso di decadenza, sospensione o revoca dell’accreditamento, disposta con decreto della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia. L’accordo si intende risolto, su comunicazione dell’Azienda, qualora l’Ospizio Xxxxxx realizzi uno o più delle seguenti fattispecie che si configurano come grave inadempimento: • mancato adempimento degli obblighi informativi del presente accordo inosservanza dell’obbligo di conservazione e custodia della documentazione prevista dalla normativa sulle prestazioni erogate • impedimento ai controlli esercitati dall’azienda, • decorso il termine di 30 giorni della diffida ad adempiere interruzione delle prestazioni per esaurimento del budget • mancato o incompleto adempimento del debito informativo, decorso il termine di 30 giorni della diffida ad adempiere L’Azienda si riserva la rivalutazione degli accordi fra le parti in assenza di valutazione e pubblicazione degli outcomes, o di non partecipazione alle fasi di discussione dei processi congiunti di miglioramento delle prassi. L’inadempimento della Struttura determina il diritto dell’Azienda e della Regione al risarcimento dei danni.
Risoluzione anticipata dell’accordo. L’Ente si riserva la facoltà di risolvere il presente accordo in caso di gravi inadempienze imputabili al soggetto gestore. In caso di risoluzione anticipata dell’accordo, il contributo verrà corrisposto fino al giorno della cessazione dell’affidamento.
Risoluzione anticipata dell’accordo. Ogni firmatario può esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso. Il recesso potrà avvenire, salvaguardando eventuali impegni già in corso e non avendo effetto liberatorio in ordine agli impegni assunti nei termini dell’intesa, al verificarsi di una delle seguenti circostanze: 1) Qualora una delle Parti ponga in essere atti che costituiscano, direttamente o indirettamente, gravi violazioni di leggi o regolamenti ovvero, inosservanza di ordinanze e prescrizioni delle autorità competenti; 2) Qualora si verifichi lo scioglimento di una delle parti o comunque si determino sostanziali modifiche all’assetto dell’ accordo di convenzione, tali da far venir meno il rapporto fiduciario sulla base del quale il presente accordo di convenzione è stipulato; 3) Qualora una delle Parti sia inadempiente degli obblighi convenuti nel presente protocollo
Risoluzione anticipata dell’accordo. Le parti si riservano di addivenire alla risoluzione anticipata del presente accordo per impossibilità, per qualsiasi causa sopravvenuta, di proseguire efficacemente la collaborazione. In tal caso ad ASET S.p.A. saranno liquidati solamente gli importi dovuti alla data della notifica dell’avvenuta risoluzione della convenzione relativi alle attività accertate senza che il ASET S.p.A. possa richiedere somme ulteriori per eventuali danni. Le Parti concordano che nel caso di interruzione, o riduzione delle attività per motivazioni estranee alla gestione prevista dal presente accordo, l’importo a base della presente convenzione rimarrà invariato e dovuto per l’anno in corso, fatto salvo che il caso in cui l’interruzione avvenga entro il primo semestre dell’anno, nel qual caso sarà dovuta solo la prima rata di pagamento. E sarà cura delle Parti ridefinire concordemente i reciproci impegni. Ogni modifica del presente accordo dovrà essere formalizzata per iscritto di comune accordo fra le parti.
Risoluzione anticipata dell’accordo. Ogni firmatario può esercitare In qualsiasi momento il diritto di recesso.

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  • Risoluzione anticipata Il contratto si risolve di diritto qualora il contraente o l’Assicurato siano sottoposti a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria/speciale. La garanzia è prestata solo per i sinistri già presi in carico dalla Società e fino alla loro definizione.

  • Risoluzione anticipata del contratto In caso di vendita del veicolo che comporti cessione del contratto di assicurazione, il Contraente e il nuovo proprietario sono tenuti a darne immediata comunicazione all’Impresa, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dell’appendice di cessione. Il Contraente resta tenuto al pagamento delle eventuali rate di premio successive, fino al momento di detta comunicazione. Non verranno accettate richieste di variazione sui contratti ceduti, salvo i casi di reimmatricolazione e di ulteriore cessione. I contratti ceduti non possono in nessun caso essere sospesi. In caso di vendita (o consegna in conto vendita), di demolizione o di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del veicolo, il Contraente ha altresì diritto alla risoluzione anticipata del contratto facendone richiesta all’Impresa tramite Internet (xxx.xxxxxxxx.xx, inserendo i propri codici personali) o telefonicamente (800-20.20.20 o 040-67.68.666) e inviando i documenti necessari: - in caso di vendita (o consegna in conto vendita): atto di vendita (o attestazione di consegna in conto vendita), nonché il certificato, il contrassegno e la Carta Verde; - in caso di demolizione del veicolo: copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato o da un concessionario o succursale di casa costruttrice attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione, nonché il certificato, il contrassegno e la Carta Verde; - in caso di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del veicolo: l’attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione, nonché il certificato, il contrassegno e la Carta Verde. Alla ricezione dei documenti l’Impresa metterà a disposizione dell’Assicurato il premio non usufruito, escluse imposte e contributo S.S.N., per 12 mesi. In caso di furto del veicolo il contratto può essere risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata all’Autorità competente, e il Contraente deve comunicarlo all’Impresa fornendo copia di tale documento. L’Impresa, limitatamente alla garanzia RCA, restituisce il premio non usufruito, escluse imposte e contributo al S.S.N.

  • CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 37 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 37

  • Anticipazioni di tesoreria 1. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente - presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell'Organo esecutivo - è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro i limiti stabiliti dalla normativa al tempo vigente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l’utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi in giornata, contemporanea incapienza delle contabilità speciali e assenza degli estremi di applicazione di cui al successivo art. 13. 2. L'Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare. 3. Il Tesoriere è obbligato a procedere di iniziativa per l'immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l’Ente, su indicazioni del Tesoriere e nei termini di cui il precedente art. 6 comma 4 provvede all’emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo, se necessario, alla preliminare variazione di bilancio. 4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare al Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente. 5. Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000 può sospendere, fino al 31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria.

  • CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale: III.2.2) Capacità economica e finanziaria: III.2.3) Capacità tecnica: III.2.4) Appalti riservati:

  • DURATA DELL’ACCORDO QUADRO La data di stipula dell’Accordo Quadro con l’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara sancirà la data di inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro, che avrà come scadenza temporale massima due anni dalla data dell’affidamento dell’appalto, fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’Accordo. L’Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può aggiudicare il singolo contratto attuativo. Nel rispetto della vigente normativa in materia il Responsabile del Procedimento potrà procedere alla esecuzione anticipata di interventi previsti nel presente Accordo Quadro, preliminarmente alla stipula dell’Accordo stesso. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, alla scadenza del contratto, anche in caso di ripetizione di servizi analoghi o di rinnovo, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di richiedere la proroga del servizio/fornitura per il periodo massimo di quattro mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, cui l’Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi, a semplice richiesta dell’Amministrazione.

  • Durata dell’Accordo Il presente accordo ha durata dall’01/01/2022 al 31/12/2024. La revi- sione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell’allegato 1 e del relativo budget as- segnato alla struttura. Non è ammessa proroga automatica e/o tacita. In caso di cessazione dell’attività su iniziativa dell’erogatore, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

  • Estinzione anticipata Il Cliente può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il mutuo senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo. Per i contratti di mutuo ipotecario stipulati per finalità diverse dall’acquisto o dalla ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività economica o professionale, il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo pagando unicamente un compenso omnicomprensivo stabilito dal contratto, che non potrà essere superiore al 2% del capitale residuo

  • Eccezioni Nel caso in cui per cause esogene e ed oggettivamente non riconducibili alla volontà della Compagnia (come ad esempio la fusione di un fondo), non sia possibile pro- cedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la stessa può sospendere temporaneamente la richiesta di riscatto parziale o totale. Al venir meno dei motivi che hanno portato alla sospensione il Contraente potrà ri- chiedere nuovamente il riscatto.

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;