Offerta Economica "BUSTA B" Clausole campione

Offerta Economica "BUSTA B". L’offerta economica è un documento predisposto automaticamente dal Sistema per ogni partecipante; a pena di esclusione nessuna indicazione relativa all’offerta economica deve essere contenuta nella documentazione amministrativa. L’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Titolare dell'Impresa individuale, Legale Rappresentante della Società, di consorzi artigiani, cooperativi, stabili, di consorzi e raggruppamenti già costituiti. In caso di raggruppamento o consorzi di operatori economici non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere firmata digitalmente dai titolari o legali rappresentanti di tutti gli operatori temporaneamente raggruppati/consorziati. Nell’offerta economica, l’operatore economico deve - indicare, a pena di esclusione il ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi. Il ribasso percentuale offerto (unico su tutti i prezzi unitari soggetti a ribasso) non può essere pari a cento. L’offerta dovrà essere unica. Non sono ammesse offerte plurime o in alternativa. Non sono ammesse offerte parziali. Le offerte contenenti condizioni o riserve saranno considerate nulle. L’offerta economica presentata in sede di gara non potrà subire variazioni per tutto il periodo contrattuale e/o delle proroghe. L’offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso. L’offerta è omnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle forniture e servizi connessi elencati nel capitolato speciale tutto incluso e nulla escluso. La validità dell’offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine; Ciascun concorrente (in forma singola, associata o consortile) non può presentare più di un’offerta, ai sensi dell’art.32 co. 4 del d.lgs. n. 50/2016; Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico ha l’obbligo di indicare nell’offerta economica, a pena esclusione, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, qualora ritenute siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità...
Offerta Economica "BUSTA B". Nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel del percorso guidato “invia offerta”, il Concorrente, a pena di esclusione, deve inserire la propria offerta economica consistente nell’indicazione del PREZZO COMPLESSIVO OMNICOMPRENSIVO OFFERTO (fino a un massimo di 2 decimali e IVA esclusa), PER LA FORNITURA E SERVIZI CONNESSI DI CUI ALL’ARTICOLO 4. Tale prezzo deve intendersi comprensivo sia della fornitura sia dei servizi connessi, come specificati nella presente lettera d’invito. Ai fini di una corretta formulazione dell’offerta, si rimanda a quanto indicato all’articolo 4 della presente lettera di invito. Per completare l’inserimento dell’offerta economica il concorrente dovrà inserire nel campo “requisito economico obbligatorio” il modulo, Allegato C alla presente lettera di invito, denominato “Modulo dettaglio offerta economica”, DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO DIGITALMENTE dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare il concorrente munita di comprovati poteri di firma. Attenzione: il suddetto modulo Dettaglio offerta economica (Allegato C) NON deve essere caricato nella busta amministrativa. Deve essere caricato nel campo “requisito economico obbligatorio” della busta economica. Per l’appalto in questione non sono ravvisabili rischi da interferenza e pertanto gli oneri della sicurezza per i suddetti rischi sono pari a € 0,00. La validità dell’offerta economica è di 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta stessa. Al termine della compilazione dell’offerta economica, Xxx.Xxx. genererà un documento in formato “pdf” che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale, sottoscritto con firma digitale e immesso a sistema quale elemento essenziale dell’offerta. Solo a seguito della sottomissione di tale documento in formato pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente potrà completare la presentazione dell’offerta mediante la funzionalità “riepilogo ed invio dell’offerta”. Si suggerisce al concorrente di verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti da SINTEL per procedere all’invio dell’offerta. In ogni caso Sintel darà comunicazione al soggetto concorrente del corretto invio dell’offerta.

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  • OFFERTA ECONOMICA La busta dell’offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, le dichiarazioni seguenti, e d e v e e s s e r e redatta utilizzando preferibilmente la Scheda C allegata al presente disciplinare. Come specificato al punto precedente l’offerta deve essere contenuta in una busta recante esternamente i dati dell’Impresa partecipante e la scritta “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA” sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura. A pena di esclusione, la dichiarazione di offerta deve essere resa e sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa singola/consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006 e sottoscritta da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento, in caso di Associazione Temporanea di Imprese/Consorzio/GEIE/ di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D. Lgs. n. 163/2006, deve altresì essere datata e recare marca da bollo da €. 14,62. Tale dichiarazione, redatta su carta legale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sul bollo, dovrà contenere l’indicazione della percentuale di ribasso della offerta, nonché dell’oggetto dell'appalto con il relativo importo a base d’asta. Il ribasso deve essere formulato con un numero massimo di tre cifre decimali dopo la virgola. La suddetta percentuale di ribasso dovrà essere indicata in cifre e in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione. La mancanza della sottoscrizione e dell’oggetto dei lavori comporterà la nullità dell’offerta. A. di offrire un prodotto rispondente a tutto quanto richiesto nel Capitolato Speciale d'Appalto; B. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali;

  • CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 1. La “BUSTA C –Offerta Economica” deve contenere tante buste economiche quanti sono i lotti di partecipazione ed in ciascuna inserire: a) l’offerta economica in bollo, redatta secondo lo schema riportato nell’Allegato B.3 “Modello di Offerta Economica” del presente disciplinare di gara; b) supporto informatico contenente l’offerta economica. 2. L’offerta economica deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, su ogni facciata dal legale rappresentante dell’operatore concorrente in forma singola o del consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c), del Codice, oppure dal legale rappresentate del soggetto mandatario in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituito, oppure, nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE costituendi, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituendi il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo. 3. L’offerta dovrà indicare il prezzo dei dispositivi offerti formulato a ribasso sull’importo posto a base d’appalto. A pena di esclusione, l’offerta economica non può essere superiore all’importo complessivo posto a base d’asta per ciascun lotto. 4. Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario o di GEIE, costituiti o da costituirsi, a pena di esclusione, l’offerta economica deve specificare le parti del servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati, con indicazione dell’importo o della percentuale del corrispettivo di competenza dei singoli soggetti. 5. L’Amministrazione valuta la congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 del Codice. 6. Eventuali indicazioni di prezzo, sia pure parziali, poste al di fuori di detta busta e la mancanza anche parziale della documentazione richiesta o redatta con modalità difformi da quelle sopra prescritte, comportano l'esclusione dalla gara.

  • DISCIPLINA ECONOMICA Art. 26 Anticipazione del prezzo ......................................................................................................................... Art. 27 Pagamenti in acconto .............................................................................................................................. Art. 28 Pagamenti a saldo....................................................................................................................................

  • Oneri economici 1. La partecipazione al TDH di cui al presente Accordo è su base volontaria e non genera alcuna remunerazione diretta per le Parti coinvolte. Non sono previsti oneri economici a carico delle Parti né sono previsti corrispettivi e/o rimborsi spese a favore di una delle Parti ed a carico dell’altra, in ragione della finalità di cooperazione tra le Parti stesse oggetto del presente Accordo. 2. Ciascuna Parte, pertanto, si fa carico dei propri costi, diretti ed indiretti, nessuno escluso, per la pubblicazione sul TDH e per la fornitura di contenuti redazionali e/o editoriali da parte dell’Aderente.

  • Obblighi dell’operatore economico 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga: a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74, legge 23 dicembre 1978, n.833, secondo le modalità stabilite per i dipendenti del settore terziario, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n.33; b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure: 1) 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza); 2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°; 3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 123. Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto - ai sensi dell'art. 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia, nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia. Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui ai successivi artt. 107 e 111.

  • CONDIZIONI ECONOMICHE 9.1 Le Condizioni economiche sono le condizioni di prezzo proposte al Cliente nell’ambito della presente Offerta PLACET, sono allegate al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • Conto economico Nota Integrativa. Ai suddetti documenti di sintesi segue il rendiconto redatto per la fase di accumulo. Non si è resa necessaria la redazione del rendiconto per la fase di erogazione, poiché il Fondo nell'esercizio in esame non ha erogato direttamente prestazioni in forma di rendita. Stante la struttura multicomparto, sono stati redatti distinti rendiconti per ciascun comparto; i rendiconti sono composti da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. Il bilancio di esercizio del Fondo Pensione Alifond è assoggettato a revisione contabile.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)