Common use of Offerta fuori sede Clause in Contracts

Offerta fuori sede. Nell’attività di offerta svolta fuori dalla propria sede legale o dalla propria Filiale di Torino (l’”Offerta Fuori Sede”) di strumenti o prodotti finanziari e di servizi di investimento, la SIM, nel rapporto diretto con il Cliente, si avvale di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede iscritti ad apposito Albo (di seguito “consulenti finanziari”). La natura, la frequenza e le date della documentazione da fornire al Cliente a rendiconto dell'attività svolta Nella prestazione dei Servizi Amministrati e nel Servizio di collocamento, l’Intermediario fornisce prontamente al Cliente, su supporto duraturo, le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine. L’Intermediario invia al Cliente un avviso, su supporto duraturo, che confermi l’esecuzione dell’ordine quanto prima e, al più tardi, il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione. Se l’Intermediario deve ricevere la conferma da un terzo, l’avviso sarà inoltrato al Cliente al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. L’Intermediario non invierà alcun avviso di conferma qualora la stessa debba essere già fornita al Cliente da un soggetto diverso dal medesimo Intermediario. L’Intermediario fornisce al Cliente, su sua esplicita richiesta, informazioni circa lo stato del suo ordine. Nel caso di ordini per un Cliente relativi a quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente, l’Intermediario ha facoltà di fornire al cliente, almeno ogni sei mesi, le informazioni relative all’esecuzione dell’ordine in sostituzione del predetto avviso di conferma. L’avviso di conferma dell’ordine contiene le informazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente. Inoltre l’Intermediario potrà fornire un rendiconto periodico dei Servizi Amministrati solo su specifica richiesta del Cliente col quale verrà pattuita anche la relativa periodicità. Nell'ipotesi in cui detenga strumenti finanziari o disponibilità liquide del Cliente, la SIM invia con cadenza trimestrale al Cliente un rendiconto che include le informazioni previste dalla normativa di riferimento e, in particolare, i dettagli di tutti gli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide detenuti dalla SIM per il Cliente alla fine del periodo oggetto del rendiconto. Nel caso di operazioni non regolate, le informazioni di cui sopra sono basate sulla data di negoziazione e sulla data di regolamento. In ogni caso, con il rendiconto di fine anno, la SIM invia al Cliente, in forma personalizzata, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei servizi di investimento prestati e degli strumenti finanziari oggetto delle operazioni eseguite/raccomandate, nonché gli effetti dei costi sulla redditività di tali strumenti finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. È facoltà del Cliente richiedere ulteriori dettagli. Nell’ambito del Servizio di Gestione di Portafogli, salvo diversa richiesta del Cliente o diversi obblighi di legge, la Società invia con cadenza trimestrale il rendiconto relativo al periodo di riferimento, redatto secondo le modalità e avente i contenuti previsti dall'articolo 60, paragrafo 2, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalle altre disposizioni normative tempo per tempo vigenti. Nel caso in cui il Cliente scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite, con l'addebito dei relativi costi, la SIM gli invierà una comunicazione di conferma dell'operazione, contenente le informazioni richieste dalla normativa tempo per tempo vigente al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma, salvo il caso in cui tale conferma risulta già a carico di un terzo. In queste ipotesi la SIM fornirà comunque al Cliente il rendiconto periodico almeno ogni 12 mesi ovvero con cadenza trimestrale in relazione ai portafogli interessati da operazioni su strumenti finanziari derivati. Nell'ipotesi in cui il contratto tra la SIM e il Cliente autorizzi un portafoglio caratterizzato da effetto leva, la SIM fornirà il rendiconto periodico con cadenza almeno mensile. Il rendiconto di fine anno del servizio di gestione è comprensivo di una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l’investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi ed alle altre caratteristiche del Cliente, nonché del rendiconto in forma personalizzata dei costi e degli oneri connessi alla prestazione del servizio, riportando i costi totali in forma aggregata addebitati al Cliente nel periodo di riferimento, nonché gli effetti dei costi sulla redditività del servizio, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. La SIM comunicherà altresì al Cliente: i) quando il valore complessivo del portafoglio, valutato all'inizio di qualsiasi periodo oggetto della comunicazione, subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%, non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo; ii) nel caso in cui nel portafoglio gestito siano presenti posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali, quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. Tale comunicazione, se non diversamente concordato con il Cliente, sarà effettuata su supporto durevole, strumento per strumento e non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo Nell'ipotesi in cui detenga strumenti finanziari o disponibilità liquide del Cliente, la SIM riepiloga la situazione di tali strumenti finanziari o disponibilità liquide secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente all’interno dei rendiconti periodici. Nell’ambito del Servizio di Consulenza in materia di Investimenti la SIM, al momento dell’erogazione delle raccomandazioni, rilascerà al Cliente su supporto durevole un’attestazione contenente gli elementi essenziali nonché l’esito della raccomandazione oggetto della consulenza stessa ed una dichiarazione di adeguatezza, contenente la descrizione del consiglio fornito e l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente. La SIM, in aggiunta a tale attestazione, rilascerà al cliente un rendiconto annuale riepilogativo delle raccomandazioni fornite, contenente anche le informazioni in forma personalizzata in merito ai costi del servizio prestato e degli strumenti finanziari, riportando i costi totali in forma aggregata addebitati al Cliente ed un’illustrazione che mostra l’effetto cumulativo dei costi sulla redditività del portafoglio nel periodo di riferimento. Su richiesta del Cliente tali informazioni sono fornite anche in forma analitica. Informazioni aggiuntive relative alla prestazione del servizio di gestione di portafogli

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Samples: Informative Document on Investment Services, Informative Document on Investment Services

Offerta fuori sede. Nell’attività Ai sensi dell’articolo 30 del TUF, si intende per offerta fuori sede la promozione ed il collocamento presso il pubblico: (i) di offerta svolta fuori strumenti finanziari, in luogo diverso dalla propria sede legale o dalla propria Filiale di Torino dalle dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, e/o (l’”Offerta Fuori Sede”ii) di servizi e attività di investimento, in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l’attività. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di clienti professionali, come individuati ai sensi dell’articolo 6, commi 2-quinquies e 2- sexies del TUF. L’offerta fuori sede di strumenti o prodotti finanziari e ovvero di servizi di investimento, la SIM, nel rapporto diretto con il Cliente, si avvale di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede iscritti ad apposito Albo (di seguito “consulenti finanziari”). La natura, la frequenza e le date della documentazione da fornire al Cliente a rendiconto dell'attività svolta Nella prestazione dei Servizi Amministrati e nel Servizio di collocamento, l’Intermediario fornisce prontamente al Cliente, su supporto duraturo, le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine. L’Intermediario invia al Cliente un avviso, su supporto duraturo, che confermi l’esecuzione dell’ordine quanto prima e, al più tardi, il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione. Se l’Intermediario deve ricevere la conferma da un terzo, l’avviso sarà inoltrato al Cliente al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. L’Intermediario non invierà alcun avviso di conferma qualora la stessa debba investimento può essere già fornita al Cliente da un soggetto diverso dal medesimo Intermediario. L’Intermediario fornisce al Cliente, su sua esplicita richiesta, informazioni circa lo stato del suo ordine. Nel caso di ordini per un Cliente relativi a quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente, l’Intermediario ha facoltà di fornire al cliente, almeno ogni sei mesi, le informazioni relative all’esecuzione dell’ordine in sostituzione del predetto avviso di conferma. L’avviso di conferma dell’ordine contiene le informazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente. Inoltre l’Intermediario potrà fornire un rendiconto periodico dei Servizi Amministrati effettuata solo su specifica richiesta del Cliente col quale verrà pattuita anche la relativa periodicità. Nell'ipotesi in cui detenga strumenti finanziari o disponibilità liquide del Cliente, la SIM invia con cadenza trimestrale al Cliente un rendiconto che include le informazioni previste dalla normativa di riferimento e, in particolare, i dettagli di tutti gli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide detenuti dalla SIM per il Cliente alla fine del periodo oggetto del rendiconto. Nel caso di operazioni non regolate, le informazioni di cui sopra sono basate sulla data di negoziazione e sulla data di regolamento. In ogni caso, con il rendiconto di fine anno, la SIM invia al Cliente, in forma personalizzata, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di investimento collocamento (con o senza assunzione a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente) e dalle Sgr, dalle società di gestione armonizzate e dalle SICAV, limitatamente alle quote e alle azioni di Oicr. Le banche possono effettuare l’offerta fuori sede dei propri servizi e attività di investimento. Ove l’offerta abbia per oggetto servizi e attività prestati e degli strumenti finanziari oggetto delle operazioni eseguite/raccomandateda altri intermediari, nonché gli effetti le banche devono essere autorizzate allo svolgimento dei costi sulla redditività servizi di tali strumenti collocamento. Ai sensi dell’articolo 31 del TUF, i soggetti autorizzati si avvalgono, per l’offerta fuori sede, di promotori finanziari, che devono essere iscritti nell’apposito albo unico tenuto da un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. L’attività di promotore finanziario deve essere svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto, il quale sarà responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche qualora tali danni siano conseguenti a responsabilità del promotore finanziario accertata in sede penale. Nella prestazione della propria attività, i promotori finanziari sono tenuti al rispetto di regole di comportamento e presentazione nei casi e secondo quanto previsto confronti degli investitori, stabilite dalla normativa di riferimentoConsob con proprio regolamento. È facoltà del Cliente richiedere ulteriori dettagli. Nell’ambito del Servizio di Gestione di PortafogliL’Emittente ha istituito la funzione Compliance deputata, salvo diversa richiesta del Cliente o diversi obblighi di legge, la Società invia con cadenza trimestrale il rendiconto relativo al periodo di riferimento, redatto secondo le modalità previsioni delle Istruzioni di Vigilanza Banca d’Italia, al monitoraggio costante dell’evoluzione normativa e avente ai conseguenti adeguamenti. Alla funzione Compliance l’Emittente ha affidato anche i contenuti previsti dall'articolo 60, paragrafo 2, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 compiti e successive modifiche e integrazioni, nonché dalle altre disposizioni normative tempo per tempo vigenti. Nel caso in cui il Cliente scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite, con l'addebito dei relativi costi, la SIM gli invierà una comunicazione di conferma dell'operazione, contenente le informazioni richieste responsabilità derivanti dalla normativa tempo per tempo vigente al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma, salvo il caso in cui tale conferma risulta già a carico di un terzo. In queste ipotesi la SIM fornirà comunque al Cliente il rendiconto periodico almeno ogni 12 mesi ovvero con cadenza trimestrale in relazione ai portafogli interessati da operazioni su strumenti finanziari derivati. Nell'ipotesi in cui il contratto tra la SIM e il Cliente autorizzi un portafoglio caratterizzato da effetto leva, la SIM fornirà il rendiconto periodico con cadenza almeno mensile. Il rendiconto di fine anno del servizio di gestione è comprensivo di una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l’investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi ed alle altre caratteristiche del Cliente, nonché del rendiconto in forma personalizzata dei costi e degli oneri connessi disciplina attinente alla prestazione del servizio, riportando i costi totali in forma aggregata addebitati al Cliente nel periodo dei servizi di riferimento, nonché gli effetti dei costi sulla redditività del servizio, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. La SIM comunicherà altresì al Cliente: i) quando il valore complessivo del portafoglio, valutato all'inizio di qualsiasi periodo oggetto della comunicazione, subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%, non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo; ii) nel caso in cui nel portafoglio gestito siano presenti posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali, quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. Tale comunicazione, se non diversamente concordato con il Cliente, sarà effettuata su supporto durevole, strumento per strumento e non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo Nell'ipotesi in cui detenga strumenti finanziari o disponibilità liquide del Cliente, la SIM riepiloga la situazione di tali strumenti finanziari o disponibilità liquide secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente all’interno dei rendiconti periodici. Nell’ambito del Servizio di Consulenza in materia di Investimenti la SIM, al momento dell’erogazione delle raccomandazioni, rilascerà al Cliente su supporto durevole un’attestazione contenente gli elementi essenziali nonché l’esito della raccomandazione oggetto della consulenza stessa ed una dichiarazione di adeguatezza, contenente la descrizione del consiglio fornito e l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente. La SIM, in aggiunta a tale attestazione, rilascerà al cliente un rendiconto annuale riepilogativo delle raccomandazioni fornite, contenente anche le informazioni in forma personalizzata in merito ai costi del servizio prestato e degli strumenti finanziari, riportando i costi totali in forma aggregata addebitati al Cliente ed un’illustrazione che mostra l’effetto cumulativo dei costi sulla redditività del portafoglio nel periodo di riferimento. Su richiesta del Cliente tali informazioni sono fornite anche in forma analitica. Informazioni aggiuntive relative alla prestazione del servizio di gestione di portafogliinvestimento.

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Samples: Prospetto Informativo

Offerta fuori sede. Nell’attività Nel caso di offerta svolta fuori dalla propria sede legale o dalla propria Filiale di Torino sede, anche se realizzata attraverso soggetti terzi, i fogli informativi riportano, oltre alle informazioni sull’intermediario committente, i dati e la qualifica (l’”Offerta Fuori Sede”1) di strumenti o prodotti finanziari e di servizi di investimento, la SIM, nel del soggetto che entra in rapporto diretto con il Clientecliente (ad esempio, si avvale dipendente, promotore finanziario, agente in attività finanziaria) ed eventuali costi ed oneri aggiuntivi derivanti da tali modalità di consulenti finanziari abilitati offerta. Il soggetto che procede all’offerta fuori sede iscritti ad apposito Albo deve consegnare al cliente, in tempo utile prima che il contratto sia concluso o che il cliente sia vincolato da un’offerta, il foglio informativo e, se è prevista, una Guida ai sensi del paragrafo 2, nonché, in caso di conti di pagamento di cui al paragrafo 4.1.1-bis della sezione VI, il Documento informativo sulle spese. In caso di contratto di finanziamento, viene consegnato al cliente anche un documento contenente i Xxxxx Effettivi Globali Medi (di seguito TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. consulenti finanziarilegge antiusura”). La naturaL’intermediario committente acquisisce un’attestazione del cliente circa l’avvenuta consegna e la conserva agli atti. Queste previsioni non si applicano se il soggetto incaricato dell’offerta è un intermediario, fermo restando quanto stabilito nel paragrafo 3 (2). L’intermediario committente fornisce al soggetto che effettua l’offerta fuori sede (anche se si tratta di un altro intermediario) i dati e la frequenza e le date documentazione necessari per l’assolvimento degli obblighi di pubblicità, in conformità delle previsioni della documentazione da fornire al Cliente a rendiconto dell'attività svolta Nella prestazione dei Servizi Amministrati e nel Servizio presente sezione. L’intermediario committente verifica che il soggetto incaricato dell’offerta rispetti gli obblighi di collocamentotrasparenza previsti dalla presente sezione. In particolare, l’Intermediario fornisce prontamente al Cliente, su supporto duraturo, le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine. L’Intermediario invia al Cliente un avviso, su supporto duraturo, che confermi l’esecuzione dell’ordine quanto prima e, al più tardise il foglio informativo, il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione. Se l’Intermediario deve ricevere Documento informativo sulle spese e i documenti previsti dal paragrafo 2 sono predisposti dal soggetto incaricato dell’offerta, l’intermediario committente ne accerta la conferma da un terzo, l’avviso sarà inoltrato al Cliente al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione conformità alle disposizioni vigenti e l’idoneità a conseguire pienamente le finalità della conferma dal terzo medesimo. L’Intermediario non invierà alcun avviso di conferma qualora la stessa debba essere già fornita al Cliente da un soggetto diverso dal medesimo Intermediario. L’Intermediario fornisce al Cliente, su sua esplicita richiesta, informazioni circa lo stato del suo ordine. Nel caso di ordini per un Cliente relativi a quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente, l’Intermediario ha facoltà di fornire al cliente, almeno ogni sei mesi, le informazioni relative all’esecuzione dell’ordine in sostituzione del predetto avviso di conferma. L’avviso di conferma dell’ordine contiene le informazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente. Inoltre l’Intermediario potrà fornire un rendiconto periodico dei Servizi Amministrati solo su specifica richiesta del Cliente col quale verrà pattuita anche la relativa periodicità. Nell'ipotesi in cui detenga strumenti finanziari o disponibilità liquide del Cliente, la SIM invia con cadenza trimestrale al Cliente un rendiconto che include le informazioni previste dalla normativa di riferimento e, in particolare, i dettagli di tutti gli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide detenuti dalla SIM per il Cliente alla fine del periodo oggetto del rendiconto. Nel caso di operazioni non regolate, le informazioni di cui sopra sono basate sulla data di negoziazione e sulla data di regolamento. In ogni caso, con il rendiconto di fine anno, la SIM invia al Cliente, in forma personalizzata, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei servizi di investimento prestati e degli strumenti finanziari oggetto delle operazioni eseguite/raccomandate, nonché gli effetti dei costi sulla redditività di tali strumenti finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. È facoltà del Cliente richiedere ulteriori dettagli. Nell’ambito del Servizio di Gestione di Portafogli, salvo diversa richiesta del Cliente o diversi obblighi di legge, la Società invia con cadenza trimestrale il rendiconto relativo al periodo di riferimento, redatto secondo le modalità e avente i contenuti previsti dall'articolo 60, paragrafo 2, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalle altre disposizioni normative tempo per tempo vigenti. Nel caso in cui il Cliente scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite, con l'addebito dei relativi costi, la SIM gli invierà una comunicazione di conferma dell'operazione, contenente le informazioni richieste dalla normativa tempo per tempo vigente al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma, salvo il caso in cui tale conferma risulta già a carico di un terzo. In queste ipotesi la SIM fornirà comunque al Cliente il rendiconto periodico almeno ogni 12 mesi ovvero con cadenza trimestrale in relazione ai portafogli interessati da operazioni su strumenti finanziari derivati. Nell'ipotesi in cui il contratto tra la SIM e il Cliente autorizzi un portafoglio caratterizzato da effetto leva, la SIM fornirà il rendiconto periodico con cadenza almeno mensile. Il rendiconto di fine anno del servizio di gestione è comprensivo di una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l’investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi ed alle altre caratteristiche del Cliente, nonché del rendiconto in forma personalizzata dei costi e degli oneri connessi alla prestazione del servizio, riportando i costi totali in forma aggregata addebitati al Cliente nel periodo di riferimento, nonché gli effetti dei costi sulla redditività del servizio, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. La SIM comunicherà altresì al Cliente: i) quando il valore complessivo del portafoglio, valutato all'inizio di qualsiasi periodo oggetto della comunicazione, subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%, non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo; ii) nel caso in cui nel portafoglio gestito siano presenti posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali, quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. Tale comunicazione, se non diversamente concordato con il Cliente, sarà effettuata su supporto durevole, strumento per strumento e non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo Nell'ipotesi in cui detenga strumenti finanziari o disponibilità liquide del Cliente, la SIM riepiloga la situazione di tali strumenti finanziari o disponibilità liquide secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente all’interno dei rendiconti periodici. Nell’ambito del Servizio di Consulenza disciplina in materia di Investimenti la SIMtrasparenza. L’intermediario che offre i prodotti e i servizi di un altro intermediario, al momento dell’erogazione delle raccomandazioniprima di procedere all’offerta, rilascerà al Cliente su supporto durevole un’attestazione contenente controlla se le informazioni ricevute sono complete e idonee a conseguire pienamente le finalità della disciplina in materia di trasparenza. Rimane fermo quanto previsto dagli articoli 45 e seguenti del Codice del Consumo, ove ne ricorrano i presupposti. (1) Per i soggetti iscritti in albi o elenchi, sono riportati anche gli elementi essenziali nonché l’esito estremi dell'iscrizione. (2) L’esenzione dall’obbligo della raccomandazione oggetto della consulenza stessa ed una dichiarazione di adeguatezza, contenente la descrizione del consiglio fornito e l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente. La SIM, in aggiunta a tale attestazione, rilascerà consegna al cliente un rendiconto annuale riepilogativo delle raccomandazioni fornitedel foglio informativo, contenente anche del Documento informativo sulle spese e/o degli altri documenti informativi (es. la Guida pratica) vale solo per i casi in cui l’offerta avvenga presso le informazioni in forma personalizzata in merito ai costi dipendenze del servizio prestato e degli strumenti finanziari, riportando i costi totali in forma aggregata addebitati al Cliente ed un’illustrazione che mostra l’effetto cumulativo dei costi sulla redditività del portafoglio nel periodo di riferimento. Su richiesta del Cliente tali informazioni sono fornite anche in forma analitica. Informazioni aggiuntive relative alla prestazione del servizio di gestione di portafoglisoggetto incaricato.

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Samples: Fidejussione