DESCRIZIONE DEL GRUPPO DI APPARTENENZA Clausole campione

DESCRIZIONE DEL GRUPPO DI APPARTENENZA. L’Emittente fa parte del gruppo bancario controllato da Unione di Banche Italiane S.c.p.A., capo- gruppo quotata sull’MTA, che alla Data del Prospetto Informativo detiene direttamente il 18,18% dell’Emittente ed indirettamente (tramite Centrobanca) il 46,36% del capitale sociale di IW Bank (cfr. Capitolo 18, Paragrafo 18.1 del presente Prospetto Informativo). Unione di Banche Italiane S.c.p.A. società con sede in Bergamo, piazza Xxxxxxxx Veneto 8, eserci- ta attività di direzione e coordinamento sull’Emittente ai sensi dell’articolo 2497 e seguenti del codice civile. Le disposizioni del Capo IX del Titolo V del Libro V del codice civile (articoli 2497 e ss.) prevedono, tra l’altro: (i) una responsabilità diretta della società che esercita attività di dire- zione e coordinamento nei confronti dei soci e dei creditori sociali delle società soggette alla dire- zione e coordinamento nel caso in cui la società che esercita tale attività, agendo nell’interesse proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, arrechi pregiudizio alla redditività e al valore della partecipazione sociale ovve- ro cagioni, nei confronti dei creditori sociali, una lesione all’integrità del patrimonio della società, e (ii) una responsabilità degli amministratori della società oggetto di direzione e coordinamento che omettano di porre in essere gli adempimenti pubblicitari di cui all’articolo 0000 xxx xxx xxxx- xx civile, per i danni che la mancata conoscenza di tali fatti rechi ai soci o a terzi. UBI Banca, inoltre, è capogruppo di gruppo bancario ai sensi dell’articolo 60 e seguenti del Testo Unico Bancario. Tali disposizioni prevedono, tra l’altro: (i) l’assoggettamento della capogruppo ai controlli di vigilanza consolidata; (ii) l’emanazione da parte della capogruppo di disposizioni alle componenti del gruppo per l’esecuzione delle istruzioni impartite da Banca d’Italia, nell’interesse della stabilità del gruppo; (iii) la collaborazione degli amministratori delle società del gruppo nel fornire dati e informazioni per l’emanazione delle disposizioni di cui al precedente punto (ii). In particolare, ai sensi del regolamento generale aziendale di BPU dell’agosto 2004, il Consiglio di Amministrazione di BPU: approva i progetti di valenza strategica del Gruppo dettando indirizzi e politiche aziendali per la loro conduzione; verifica l’adeguatezza dell’assetto organizzativo del Gruppo; approva il budget del Gruppo; stabi...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).