Oggetto e ambito di applicazione. 1. Il presente Regolamento disciplina le attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito “Codice”) e alle indicazioni fornite dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione. 2. Il presente Regolamento disciplina le modalità semplificate seguite dalla Provincia di Siena per le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi: a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria; b) per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all’allegato IX; c) nei settori speciali, in quanto compatibile; d) le concessioni di lavori pubblici e di servizi. 3. Il Responsabile Unico del Procedimento, nell’esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice). 4. Il presente regolamento si applica anche ad altri enti ed istituzioni che abbiano convenuto di gestire per il tramite della struttura provinciale, centrale di committenza ovvero stazione unica appaltante costituita presso l’Ente di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, le procedure di realizzazione dei lavori e l’acquisizione di beni e servizi. 5. Formano in particolare parte integrante e sostanziale del presente regolamento, e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati dall’azienda in osservanza della l. n. 190/2012, nel testo vigente, nonché gli altri provvedimenti adottati in materia.
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Samples: Regolamento Per l'Affidamento Di Contratti Pubblici
Oggetto e ambito di applicazione. (Artt. 1, 2 e 4 L.R. n. 3/07)
1. Il presente Regolamento disciplina le attività relative ai contratti regolamento detta norme per l'attuazione e l'integrazione della Legge regionale n. 3 del 2007, d’ora innanzi Legge, per tutti gli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea ai sensi dell’artlavori, servizi e forniture che si eseguono nel territorio della regione Campania, nei limiti delle competenze istituzionali della Regione, e nel rispetto del dettato costituzionale, dei principi comunitari, della normativa nazionale ed, in particolare del D.Lgs. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016163/06, n. 50 (di seguito “d’ora innanzi Codice”) , e alle indicazioni fornite dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzionedelle autonomie locali.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità semplificate seguite dalla Provincia di Siena regolamento si applica alle attività ed agli uffici della Regione Campania, nonché, ai sensi dell’art. 3 della Legge, alle stazioni appaltanti nell’ambito dell’affidamento sotto qualsiasi forma e per le procedure di affidamento qualsiasi importo, di lavori, servizi e forniture pubblici o di interesse pubblico che si realizzano nel territorio della regione Campania, con esclusione degli appalti pubblici, comunque realizzati, attinenti allo svolgimento di compiti e servizi:
a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria;
b) per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all’allegato IX;
c) nei settori speciali, in quanto compatibile;
d) le concessioni di lavori pubblici e di servizifunzioni mantenute dallo Stato.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento, nell’esercizio Gli enti locali e le altre amministrazioni aggiudicatrici nel territorio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano regione Campania valutano l’opportunità di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice)adeguare i propri ordinamenti organizzativi ai principi desumibili dal presente regolamento.
4. Il Le disposizioni di cui al presente regolamento si applica anche ad altri enti ed istituzioni che abbiano convenuto di gestire per il tramite della struttura provincialerelative alla qualificazione e selezione dei concorrenti, centrale di committenza ovvero stazione unica appaltante costituita presso l’Ente di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, le alle procedure di realizzazione affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa, ai criteri di aggiudicazione, al subappalto, ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza, alla stipulazione e all’esecuzione dei lavori contratti, ivi compresi direzione dell’esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e l’acquisizione collaudo, ad eccezione dei profili di beni organizzazione e servizicontabilità amministrative, al contenzioso, trovano applicazione salva eventuale diversa previsione sopravvenuta di regolamento statale, in attuazione del Codice.
5. Formano in particolare parte integrante e sostanziale del presente regolamento, e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati dall’azienda in osservanza della l. n. 190/2012, nel testo vigente, nonché gli altri provvedimenti adottati in materia.
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Samples: Regolamento Di Attuazione
Oggetto e ambito di applicazione. 1. Il presente Regolamento disciplina le attività relative ai contratti di importo inferiore L’attribuzione dell’incentivo è finalizzata alla soglia di rilevanza europea ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito “Codice”) e alle indicazioni fornite dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzionevalorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.
2. Il Le norme del presente Regolamento disciplina le modalità semplificate seguite dalla Provincia di Siena per le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizicapo individuano:
a) nei settori ordinari, ivi inclusi le modalità e i servizi attinenti all’architettura criteri di riparto dell’incentivo rapporto all’entità e all’ingegneriaalla complessità delle opere da realizzare;
b) per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all’allegato IXle tipologie degli interventi in base ai quali diversificare l’incentivo;
c) nei settori speciali, in quanto compatibilele figure professionali e i soggetti ammessi;
d) le concessioni i casi di lavori pubblici estensione dell’incentivo a particolari acquisizioni di servizi e di serviziforniture.
3. Il Responsabile Unico Le somme, di cui all’art. 11, commi 4 e 5, della Legge, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del Procedimentolavoro, nell’esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice)come meglio indicato nei successivi commi.
4. Il presente regolamento si applica anche ad altri enti Gli incentivi di cui al comma 3 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed istituzioni che abbiano convenuto esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di gestire per il tramite della struttura provincialecostruzione, centrale demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria e ordinaria, comprese le eventuali connesse progettazioni di committenza ovvero stazione unica appaltante costituita presso l’Ente campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014perizie di variante e suppletive, n. nei casi previsti dall'art. 56, le procedure di realizzazione dei lavori comma 3, della Legge, ad eccezione della lettera e) del medesimo comma e l’acquisizione di beni e servizidel comma 8 del medesimo articolo.
5. Formano in particolare parte integrante e sostanziale del presente regolamentoGli incentivi di cui al comma 3 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.
6. L’importo di cui all’art. 11, e comma 5, della Legge è riconosciuto per le attività di redazione di un atto di pianificazione comunque denominato.
7. Per atti di pianificazione si intendono richiamate nelle procedure gli strumenti di acquisto effettuate pianificazione, programmazione ed organizzazione del territorio regionale, o parti di esso, aventi rilevanza generale o settoriale, in base allo stessoambito urbanistico, le disposizioni del Piano triennale territoriale, ambientale, socio-economico, di prevenzione della corruzione derivazione normativa nazionale o regionale, da adottare perché costituiscano presupposto per la realizzazione di lavori pubblici o l’acquisizione di servizi e del Codice di comportamento adottati dall’azienda in osservanza della l. n. 190/2012, nel testo vigente, nonché gli altri provvedimenti adottati in materiaforniture.
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Samples: Regolamento Di Attuazione
Oggetto e ambito di applicazione. 1. Il La presente Regolamento disciplina stabilisce i criteri, le attività relative ai contratti condizioni e le modalità generali per il conferimento a professionisti esterni all’Amministrazione di importo inferiore alla soglia incarichi di rilevanza europea patrocinio legale dell’Ente, occasionati da singole esigenze di difesa, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 17, comma 1 - lett. d), e dall’art. 4 D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, nonché delle Linee Guida n. 12 ‘Affidamento dei servizi legali’, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 907 del 24.10.2018, pubblicate sulla G.U. Serie Generale n. 264 del 113.11.2018, in vigore dal 28.11.2018.
2. L’incarico di patrocinio legale concerne l’attività, la difesa e la rappresentanza in giudizio dell’Ente da parte di avvocato in occasione di ogni singola vertenza, sia essa di natura stragiudiziale, sia essa presentata innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.
3. La presente disciplina si applica anche se debba essere conferito un incarico di consulenza legale ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 201617, n. 50 (di seguito “Codice”) e alle indicazioni fornite dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione.
2comma 1 - lett. Il presente Regolamento disciplina le modalità semplificate seguite dalla Provincia di Siena per le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi:
a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria;
b) per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all’allegato IX;
c) nei settori speciali, in quanto compatibile;
d) le concessioni di lavori pubblici e di servizi.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento, nell’esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma n. 2, del Codice)D.Lgs. 50/2016, ossia per la preparazione di un’attività di difesa in un procedimento giudiziale o stragiudiziale, anche solo eventuale - eventualità da valutare in base ad indizi concreti o all’elevata probabilità che la questione oggetto della consulenza possa sfociare in uno di tali procedimenti.
4. Il presente regolamento L’incarico di patrocinio legale dell’Ente è affidato ad avvocato esterno qualora non sia possibile fare ricorso a professionalità interne, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi in cui: - si applica anche ad altri enti ed istituzioni che abbiano convenuto ravvisi un potenziale o concreto conflitto di gestire per il tramite della struttura provincialeinteressi, centrale di committenza ovvero stazione unica appaltante costituita presso l’Ente di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, le procedure di realizzazione dei lavori e l’acquisizione di beni e servizi.
5secondo quanto previsto dall’art. Formano in particolare parte integrante e sostanziale del presente regolamento, e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e 24 del Codice deontologico forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 31.01.2014 e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 241 del 16.10.2014, o nell’ipotesi si ravvisino situazioni o circostanze che rendano inopportuna l’assunzione del patrocinio da parte di comportamento adottati dall’azienda legali interni; - la materia da trattare implichi specifiche conoscenze specialistiche di cui i legali interni siano sforniti o l’oggetto della vertenza sia particolarmente delicato e complesso e di valore considerevole; - concomitanza con altre indifferibili scadenze connesse a procedimenti in osservanza della l. n. 190/2012, nel testo vigente, nonché gli altri provvedimenti adottati in materiacorso o altre attività inderogabili.
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Samples: Disciplina Generale Per L’affidamento Di Incarichi Legali Esterni
Oggetto e ambito di applicazione. 1. ) Il presente Regolamento disciplina le attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito “Codice”) e alle indicazioni fornite dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione.
2. ) Il presente Regolamento disciplina le modalità semplificate seguite dalla Provincia di Siena per le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi:
a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria;
b) per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all’allegato IX;
c) nei settori speciali, in quanto compatibile;
d) le concessioni di lavori pubblici e di servizi.
3. ) Il Responsabile Unico del Procedimento, nell’esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice).
4. ) Il presente regolamento si applica anche ad altri enti ed istituzioni che abbiano convenuto di gestire per il tramite della struttura provinciale, centrale di committenza ovvero stazione unica appaltante costituita presso l’Ente di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, le procedure di realizzazione dei lavori e l’acquisizione di beni e servizi.
5. ) Formano in particolare parte integrante e sostanziale del presente regolamento, e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati dall’azienda in osservanza della l. n. 190/2012, nel testo vigente, nonché gli altri provvedimenti adottati in materia.
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