Oneri accessori. Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l’allegato A. Per quanto ivi non previsto, le parti fanno altresì riferimento e richiamano in ogni caso le norme vigenti, gli usi locali, nonché le tabelle concordate fra tutte o fra alcune delle organizzazioni stipulanti il presente Accordo. Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
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Samples: Territorial Agreement, Locazione Abitativa Agevolata, Locazione Abitativa Agevolata
Oneri accessori. Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G D al decreto emanato dal Ministro delle del- le infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l’allegato A. Per quanto ivi non previsto, le parti fanno altresì riferimento e richiamano in ogni caso le norme vigenti, gli usi locali, nonché le tabelle concordate fra tutte o fra alcune delle organizzazioni stipulanti In sede di consuntivo il presente Accordo. Il pagamento degli oneri anzidetti anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del con- duttore, deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere ottene- re l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti docu- menti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annualecanone, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo rendiconto dell'anno precedenteprecedente (11) Per le spese di cui al presente articolo il conduttore versa una quota di euro salvo congua- glio (12).
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Samples: Contratti Di Locazione, Contratti Di Locazione, Contratti Di Locazione a Canone Concordato
Oneri accessori. Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l’allegato A. Per quanto ivi non previstoIn sede di consuntivo, le parti fanno altresì riferimento e richiamano in ogni caso le norme vigenti, gli usi locali, nonché le tabelle concordate fra tutte o fra alcune delle organizzazioni stipulanti il presente Accordo. Il pagamento degli oneri anzidetti anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) , dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno rendiconto dell’anno precedente. Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota (con periodicità non definita in sede contrattuale) di euro (ammontare non definito in sede contrattuale), salvo conguaglio.
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Samples: Locazione Abitativa Agevolata, Locazione Abitativa Agevolata
Oneri accessori. Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l’allegato A. Per quanto ivi non previstol’Allegato B. In sede di consuntivo, le parti fanno altresì riferimento e richiamano in ogni caso le norme vigenti, gli usi locali, nonché le tabelle concordate fra tutte o fra alcune delle organizzazioni stipulanti il presente Accordo. Il pagamento degli oneri anzidetti anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo rendiconto dell'anno precedente. Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza. Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota di euro 2, salvo conguaglio.
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Samples: Locazione Abitativa Di Natura Transitoria, Locazione Abitativa Di Natura Transitoria
Oneri accessori. Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge Legge n. 431/1998 e 431/1998. In sede di cui consuntivo, il presente contratto costituisce l’allegato A. Per quanto ivi non previsto, le parti fanno altresì riferimento e richiamano in ogni caso le norme vigenti, gli usi locali, nonché le tabelle concordate fra tutte o fra alcune delle organizzazioni stipulanti il presente Accordo. Il pagamento degli oneri anzidetti anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo rendiconto dell'anno precedente. Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e altro ). Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota di euro salvo conguaglio.
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Samples: Territorial Agreement, Territorial Agreement
Oneri accessori. Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l’allegato A. Per quanto ivi non previsto, le parti fanno altresì riferimento e richiamano in ogni caso le norme vigenti, gli usi locali, nonché le tabelle concordate fra tutte o fra alcune delle organizzazioni stipulanti il presente Accordo431/1998. Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente. In sede di consuntivo, il locatore o il suo amministratore, provvederà a comunicare la quota di spettanza del conduttore desunta dalla rendicontazione. Il locatore si obbliga a comunicare all'amministratore condominiale i dati e le informazioni del conduttore al fine dell'adempimento della c.d. Anagrafe Condominiale di cui alla legge 220/2012.
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Samples: Locazione Abitativa Agevolata
Oneri accessori. Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l’allegato A. Per quanto ivi non previstoIn sede di consuntivo, le parti fanno altresì riferimento e richiamano in ogni caso le norme vigenti, gli usi locali, nonché le tabelle concordate fra tutte o fra alcune delle organizzazioni stipulanti il presente Accordo. Il pagamento degli oneri anzidetti anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) , dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annualecanone, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo rendiconto dell'anno precedente. Per le spese di cui al presente articolo il conduttore versa una quota di euro salvo conguaglio.
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Samples: Locazione Abitativa Agevolata
Oneri accessori. Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia dell'economia e delle finanze ai sensi dell’articolo dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 431/98 e di cui il presente contratto costituisce l’allegato l'allegato A. Per quanto ivi non previstoIn sede di consuntivo, le parti fanno altresì riferimento e richiamano in ogni caso le norme vigenti, gli usi locali, nonché le tabelle concordate fra tutte o fra alcune delle organizzazioni stipulanti il presente Accordo. Il pagamento degli oneri anzidetti anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - – anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annualecanone, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo rendiconto dell'anno precedente. Per le spese di cui al presente articolo il conduttore versa una quota di euro _salvo conguaglio.
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Oneri accessori. Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l’allegato A. Per quanto ivi non previstoIn sede di consuntivo, le parti fanno altresì riferimento e richiamano in ogni caso le norme vigenti, gli usi locali, nonché le tabelle concordate fra tutte o fra alcune delle organizzazioni stipulanti il presente Accordo. Il pagamento degli oneri anzidetti anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) , dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo rendiconto dell'anno precedente.. (11) Per le spese di cui al presente articolo il conduttore versa una quota di euro salvo conguaglio. (12)
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Oneri accessori. Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l’allegato A. Per quanto ivi non previstoIn sede di consuntivo, le parti fanno altresì riferimento e richiamano in ogni caso le norme vigenti, gli usi locali, nonché le tabelle concordate fra tutte o fra alcune delle organizzazioni stipulanti il presente Accordo. Il pagamento degli oneri anzidetti anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) , dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo rendiconto dell'anno precedenteprecedente (11). Per le spese di cui al presente articolo il conduttore versa una quota di euro salvo conguaglio (12).
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Oneri accessori. Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l’allegato A. Per quanto ivi non previstoIn sede di consuntivo, le parti fanno altresì riferimento e richiamano in ogni caso le norme vigenti, gli usi locali, nonché le tabelle concordate fra tutte o fra alcune delle organizzazioni stipulanti il presente Accordo. Il pagamento degli oneri anzidetti anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) , dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo rendiconto dell'anno precedente. Per le spese di cui al presente articolo il conduttore versa una quota di euro salvo conguaglio.
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Oneri accessori. Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l’allegato A. Per quanto ivi non previstoIn sede di consuntivo, le parti fanno altresì riferimento e richiamano in ogni caso le norme vigenti, gli usi locali, nonché le tabelle concordate fra tutte o fra alcune delle organizzazioni stipulanti il presente Accordo. Il pagamento degli oneri anzidetti anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) , dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo rendiconto dell'anno precedenteprecedente [11]. Per le spese di cui al presente articolo il conduttore versa una quota di euro salvo conguaglio [12].
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