ONERI DEL CONDUTTORE Clausole campione

ONERI DEL CONDUTTORE. Sono, in ogni caso, a carico del conduttore i seguenti oneri: a) spese di gestione, ivi compresa la fornitura di acqua energia elettrica, riscaldamento; b) tassa sui rifiuti solidi urbani Sono a carico del conduttore le riparazioni di ordinaria manutenzione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle da fare agli impianti di acqua, gas, luce e sanitari, alle serrature e chiavi, ai cardini degli infissi, alle superfici dei muri e dei soffitti e degli infissi, alla pavimentazione e ai rivestimenti. Non provvedendovi il conduttore, vi provvederà il locatore richiedendone la spesa. E’ altresì a carico del conduttore l’ordinaria manutenzione dell’area antistante il locale che è lasciata ad uso pubblico. Rimane a carico del locatore la manutenzione straordinaria dell’immobile. Sono nondimeno a carico del conduttore tutti gli interventi a carattere straordinario che si rendessero necessari a ripristinare l’uso dell’immobile qualora siano al medesimo imputabili per dolo o colpa.
ONERI DEL CONDUTTORE. Sono a carico del Conduttore le riparazioni di ordinaria manutenzione di cui agli articoli 1576 e 1609 C.C., dei locali e degli impianti dell’immobile, ed espressamente, fra esse, quelle relative agli impianti di acqua, luce, gas, riscaldamento, condizionamento e sanitari, alle serrature e alle chiavi, ai cardini degli infissi, alla superficie dei muri e dei soffitti, alle piastrelle di pavimentazione e di rivestimento, oltre alla revisione degli estintori e delle uscite di sicurezza. Il Conduttore dovrà mantenere in perfetto stato di pulizia e decoro le aree interne e quelle esterne circostanti l’attività, comprensive dell’aiuola sotto alla cucina e dell’area di ricovero dei cassonetti dei rifiuti. Sono a carico del conduttore tutte le spese necessarie per il funzionamento e la gestione dell’attività, nonché tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento e TARI, i cui contratti devono essere direttamente intestati al conduttore. Nella sala ristorante è presente una porta di collegamento con il locale a fianco, sempre di proprietà comunale, adibito ad attività socioculturali per anziani, che rimarrà chiusa per separare i due locali. È vietata qualsiasi modifica, innovazione o trasformazione da apportare ai locali senza il preventivo consenso scritto della parte locatrice, fermo restando che ogni spesa, anche se autorizzata, ivi comprese quelle relative alle pratiche amministrative che fossero necessarie, rimarrà ad integrale carico della parte conduttrice. Gli eventuali lavori, innovazioni o modificazioni, ove richiesto dalla parte locatrice, verranno rimossi al termine della locazione, sempre a cura e spese della parte conduttrice. Ogni aggiunta che non possa essere rimossa senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione, pur autorizzata, resterà acquisita alla proprietà a titolo gratuito. Le eventuali migliorie ed addizioni che la parte conduttrice apportasse all’immobile resteranno a vantaggio della proprietà e della parte locatrice. Sono per intero a carico del Conduttore tutti gli adeguamenti, aggiunte e/o innovazioni che norme dovessero imporre per lo svolgimento dell’attività cui è destinata la presente locazione. La parte conduttrice è costituita custode della cosa locata e ne risponde in caso di danni attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso. Il Conduttore esonera espressamente il Locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare a sé o a terzi frequentatori dell’immobile ...
ONERI DEL CONDUTTORE. Sono, in ogni caso, a carico del conduttore i seguenti oneri: a) la voltura a suo carico, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, delle utenze inerenti il Servizio Idrico Integrato, la fornitura di energia elettrica relativa al bar-ristorante e la fornitura di gas gpl; b) il rimborso delle spese per la fornitura elettrica relativa al complesso immobile ad uso spogliatoi ed impianti sportivi, valutate mediante la lettura delle apparecchiature conta-KWatt in esse installate (lettura tennis-bocce = …………………….….……… lettura spogliatoi = ………………….……, lettura campo calcetto/tennis = ……………………………………....…….. alla data di sottoscrizione del presente contratto); tali rimborsi saranno corrisposti dal Conduttore alla presentazione della pertinente bolletta quietanzata; c) il rimborso delle spese per il consumo del gasolio per il riscaldamento dell’ immobile adibito ad uso esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sulla base delle letture sul conta-litri in ingresso al bruciatore annesso alla caldaia a servizio del bar-ristorante ( lettura = …………………..……… alla data di sottoscrizione del presente contratto); tali rimborsi saranno corrisposti dal Conduttore contestualmente alla rata di affitto trimestrale; d) il pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani; Sono a carico del Conduttore le riparazioni di ordinaria manutenzione, quali quelle da farsi agli impianti di acqua, gas, luce e sanitari, alle serrature e chiavi, ai cardini degli infissi, alle superfici dei muri e dei soffitti e degli infissi, alle pavimentazioni e ai rivestimenti. Non provvedendovi il Conduttore, vi provvederà il Locatore richiedendone la spesa. E’ altresì a carico del Conduttore l’ordinaria manutenzione dell’area antistante il bar-ristorante che è lasciata ad uso pubblico. Rimane a carico del Locatore la manutenzione straordinaria dell’immobile. Sono, nondimeno, a carico del Conduttore tutti gli interventi a carattere straordinario che si rendessero necessari a ripristinare l’uso dell’immobile qualora siano al medesimo imputabili per dolo o colpa.
ONERI DEL CONDUTTORE. 5.1 Sono, in ogni caso, a carico del conduttore i seguenti oneri: − spese di gestione ivi compresa la fornitura di acqua, energia elettrica, gas per riscaldamento; − spese per la pulizia di tutti i locali oggetto di locazione e per quelli in uso condiviso con la palestra comunale; − tributo sui rifiuti solidi urbani. 5.2 Sono a carico del conduttore le riparazioni di manutenzione ordinaria, quali quelle da farsi agli impianti di acqua, luce, gas e sanitari, alle serrature e chiavi, agli infissi, alle superfici dei muri e dei soffitti, alle pavimentazioni e ai rivestimenti. Non provvedendovi il conduttore, vi provvederà il locatore richiedendone la spesa. 5.3 Rimane a carico del locatore la manutenzione straordinaria dell’immobile. Sono, nondimeno, a carico del conduttore tutti gli interventi a carattere straordinario che si rendessero necessari a ripristinare l’uso dell’immobile qualora siano al medesimo imputabili per dolo o colpa. 5.4 Il conduttore si obbliga a gestire l’immobile per le finalità cui lo stesso è destinato. 5.5 Il conduttore si obbliga a riconsegnare l’immobile alla scadenza del contratto nello stato di fatto in cui si trova, con le addizioni e modifiche apportate, come autorizzate.

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  • Obblighi del Comune 10.1. Il Comune affida in esclusiva al Concessionario, per tutta la durata del presente contratto, la gestione della Farmacia di cui è titolare. 10.2. Il Comune, ai fini dell’adempimento da parte del Concessionario degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a cooperare per agevolare l’espletamento dei servizi affidati al Concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti. 10.3. Il Comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all’organizzazione d’impresa del Concessionario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal Contratto. 10.4. Il Comune adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal Contratto e cura che dette misure vengano rispettate.

  • Impegni del Comune Il Comune si impegna, per la durata del presente Accordo, a: 1. organizzare, amministrare e gestire i servizi minimi di trasporto pubblico locale, di cui al precedente art. 2, mediante l’affidamento ad azienda esterna specializzata nel servizio, (oppure gestione in economia) adattandoli costantemente alle variazioni delle esigenze della domanda di mobilità sul proprio territorio, anche attraverso l’eventuale istituzione dei servizi “a chiamata”; 2. garantire l’espletamento del servizio di trasporto con veicoli idonei, utilizzando per la salita/discesa dei passeggeri dagli autobus esclusivamente fermate autorizzate per il servizio di trasporto pubblico locale; 3. espletare le procedure per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale delle linee, richiamate al medesimo art. 2, nel territorio di competenza, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007, anche eventualmente mettendo a disposizione dell’affidatario del servizio mezzi di proprietà comunale, che potranno essere utilizzati a seconda delle esigenze di servizio definendo adeguatamente gli obblighi di servizio per la gestione ordinaria e straordinaria dei medesimi; 4. redigere e sottoscrivere regolare contratto di servizio, articolato nelle seguenti sezioni: SEZIONE I PARTE GENERALE, contenente le norme di carattere generale e quelle che regolano i rapporti con l’Agenzia della mobilità piemontese in materia di coordinamento delle attività di programmazione unitaria ed integrata dei servizi e relativamente alla rendicontazione del servizio, nei tempi e nei modi richiesti dalla Regione Piemonte, al fine di adempiere agli obblighi informativi derivanti dalla SEZIONE II SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, 5. trasmettere all’Agenzia il preventivo annuale del servizio, entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno di riferimento; 6. rendicontare all’Agenzia gli esiti derivanti dall’attività di gestione del contratto di servizio, inclusivi dei dati riferiti ai servizi effettivamente svolti, nonché il numero dei passeggeri trasportati, con riferimento a ogni singola corsa, entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento; 7. promuovere, con gli strumenti di comunicazione che riterrà opportuno, l’offerta del servizio pubblico e il suo utilizzo.

  • (Norme regolatrici del contratto) Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme: a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni); b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni); c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili; d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l' approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi; f) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti); g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012; h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica; i) l’articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016); j) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) g), h) e i) , in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato. L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

  • Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

  • Obblighi del Contraente Il Contraente, per usufruire delle riduzioni di Premio praticate da MILANO ASSICURAZIONI , si impegna a: 2.1.1 fare installare ed attivare il Contatore satellitare da un installatore convenzionato con OCTO Telematics Italia Srl (di seguito denominato “installatore convenzionato”), entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di effetto della Polizza se successiva; 2.1.2 avvisare immediatamente il Servizio Clienti di OCTO Telematics Italia Srl o l’installatore convenzionato, qualora fosse impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe; 2.1.3 comunicare immediatamente a MILANO ASSICURAZIONI il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico per consentire la reperibilità ai fini della corretta erogazione dei servizi; 2.1.4 trasferire il Contatore satellitare in caso di sostituzione del veicolo e a fissare autonomamente l’appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, 2.1.5 fare disinstallare il Contatore satellitare in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del veicolo assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento della Polizza per qualunque motivo, fissando autonomamente l’appuntamento con un installatore convenzionato e avvertire tempestivamente MILANO ASSICURAZIONI , che provvederà a darne comunicazione ad OCTO Telematics Italia Srl per le operazioni di recupero del Contatore satellitare presso l’installatore stesso; 2.1.6 recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento del Contatore satellitare, segnalato dal Servizio Clienti di OCTO Telematics Italia Srl, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato; 2.1.7 informare il nuovo Contraente, nel caso di cessione del contratto di assicurazione, dell’installazione del Contatore satellitare sul veicolo e dell’esistenza del Contratto di Abbonamento con OCTO Telematics Italia Srl; se il Contraente cessionario non intende subentrare nel Contratto di Abbonamento, il cedente dovrà darne comunicazione a MILANO ASSICURAZIONI ; e, se il dispositivo è in comodato, provvedere alla disinstallazione del Contatore satellitare dal veicolo assicurato, fissando l’appuntamento con un installatore convenzionato; 2.1.8 contattare immediatamente la Sala Operativa di Sicurezza incaricata da OCTO Telematics Italia Srl (dall’Italia numero verde 800 662424 Dall’Estero +00 00000000000) dopo il furto o la rapina del veicolo, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca; 2.1.9 recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento del Contatore satellitare: - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del veicolo effettuate da installatori non convenzionati; - dopo un incidente, un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al Contatore satellitare o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti OCTO Telematics Italia Srl mediante lettera o altri mezzi telematici.

  • Invariabilità del corrispettivo 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

  • Ammontare del contratto L'importo contrattuale ammonta a € ............ (euro ) al netto dell'I.V.A., I prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali.

  • Oggetto del contratto Sono oggetto del presente Contratto esclusivamente le concessioni di prestiti rimborsabili mediante cessioni di quote di pensione disciplinati dalla Legge 180 erogati dal Contraente a favore di pensionati. Sono invece esclusi dalla presente garanzia le concessioni di prestiti per i quali la Legge 180 esclude la cedibilità della pensione o del trattamento o dell'assegno. Con il presente Contratto Assicurazione Temporanea Caso Morte a premio unico e capitale decrescente con ammortamento alla francese per la copertura della cessione del quinto della pensione (denominato Life Protection per la cessione del quinto della pensione), la Società riconosce al Beneficiari designati la corresponsione della Prestazione Assicurata, pari al valore attuale, alla data del decesso, delle rate di ammortamento del finanziamento recanti scadenza successiva alla morte dell'Assicurato e rimaste insolute. Pertanto la Prestazione Assicurata sarà commisurata al valore scontato, al T.A.N. convenuto nel Contratto di Prestito, delle quote mensili rimaste insolute. In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza della relativa copertura assicurativa inserita nella polizza collettiva, questa si considererà estinta ed il Premio acquisito dall'Assicuratore. La presente copertura assicurativa ha valore in relazione ad eventi futuri ed incerti successivi alla data di decorrenza del contratto assicurativo e, pertanto, non opera qualora il decesso dell’Assicurato sia dovuto a patologie già diagnosticate e/o sottoposte a cure in epoca antecedente alla data di decorrenza del contratto assicurativo e delle quali l’Assicurato abbia sottaciuto l’esistenza in occasione della compilazione della modulistica relativa alla valutazione del suo stato di salute in fase assuntiva. Resta ferma la facoltà della Società di far valere le esclusioni (nelle forme e nei limiti previsti all’Art. 6 delle presenti Condizioni contrattuali) o di far ricorso ad azioni di regresso nei confronti degli eredi per il recupero delle somme pagate.