Common use of ONERI PER LA SICUREZZA Clause in Contracts

ONERI PER LA SICUREZZA. In ottemperanza e garantendo il rispetto della normativa vigente, ed in particolare del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche, la ditta Appaltatrice assume ogni responsabilità inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro per tutti i servizi, le opere e le forniture inerenti l’ appalto in oggetto nei confronti del personale impiegato . Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti, gli oneri per la sicurezza sostenuti per l’adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l’attività svolta. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze nell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, di cui all’art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a € 7.200,00.- (settemiladuecento/00) per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2020. Con ciò si intende che l’eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con l’applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nell’allegato DUVRI al presente capitolato, da sottoscriversi da parte della ditta aggiudicataria al momento della sottoscrizione del contratto e congiuntamente nelle successive riunioni di coordinamento tra datore di lavoro dell’impresa aggiudicataria e datore di lavoro committente. L’Impresa si impegna inoltre ad effettuare sopralluogo presso la sede oggetto dell’appalto congiuntamente al Responsabile dei lavori, nonché a partecipare alla riunione di cooperazione e coordinamento e a sottoscriverne il relativo verbale. La ditta Appaltatrice assume altresì ogni responsabilità anche nei confronti dei terzi per danni che dovessero derivare, oltre che dall’attività svolta, dalla cattiva conservazione dei luoghi e delle opere esistenti in ambito cimiteriale imputabili ad inosservanza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato nonché dagli altri atti tutti ad esso connessi e dal relativo contratto. L’Ente appaltante respinge ogni responsabilità per incidenti alle persone o cose, che dovessero essere provocate dall’appaltatore del servizio nel corso della durata del contratto. L’impresa dovrà essere adeguatamente assicurata contro i danni a persone e cose che venissero arrecati dallo stesso nell'espletamento dei servizi in appalto e risponderà direttamente, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o a compensi da parte dei Comuni, salvi gli interventi a favore dell’Impresa da parte di società assicuratrici.

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ONERI PER LA SICUREZZA. In ottemperanza e garantendo Qualsiasi altro onere necessario per il rispetto della normativa vigente, ed in particolare del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche, la ditta Appaltatrice assume ogni responsabilità inerente la sicurezza nei luoghi completamento a regola d’arte di lavoro per tutti i servizimontaggi e gli allestimenti previsti. La documentazione tecnica, (elaborati progettuali, relazioni di calcolo, dichiarazione di corretta posa in opera), relativa alla struttura e materiali utilizzati da consegnare al collaudatore che sarà nominato dalla Coni Servizi ogni qualvolata venga modificata la struttura. L’assistenza tecnica nel corso dei sopralluoghi che le opere autorità competenti eseguiranno per la concessione della agibilità d’uso dell’impianto. Il presidio di due operai manutentori, oltre ad un tecnico audio, un tecnico led-wall e ad un elettricista durante i giorni e le forniture inerenti l’ appalto ore di svolgimento della manifestazione degli Internazionali e degli eventi estivi. Per gli eventi il presidio di base (presidio in oggetto nei confronti occasione dell’ingresso di una nuova produzione nella fase di allestimento e nel successivo disallestimento delle singole personalizzazioni dell’evento), in occasione di ogni evento; la produzione, a firma di un tecnico abilitato, su moduli dei VVF le certificazioni relative alle dichiarazione dei prodotti (DIC. PROD.) con le caratteristiche e resistenze al fuoco. Tale documentazione dovrà essere presentate alla CPV in fase di sopralluogo di agibilità delle strutture. Durante le operazioni di montaggio e di smontaggio l’area dovrà essere completamente cantierizzata con apposite recinzioni in ferro tipo “orsogrill” H=2,00 oscurate da un doppio telo (tipo ombreggiante) e dovranno essere serrate tra loro in modo che siano invalicabili. Il fornitore è obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni impartite dal GOS (Gruppo Operativo di Sicurezza) per le manifestazioni sportive che si svolgeranno allo stadio Olimpico durante le fasi lavorative di montaggio e di smontaggio delle strutture, inoltre dovrà prevedere il presidio di due persone quattro ore prima e durante la partita/manifestazione che si svolgeranno allo stadio Olimpico e comunicare preventivamente i nominativi e il numero di telefono del personale impiegato che effettuerà il presidio. Sono Il fornitore, nell’esecuzione della fornitura, dovrà uniformarsi a totale carico tutte le disposizioni di Xxxxx e di regolamento inerenti all’oggetto della fornitura stessa e, quale unica responsabile dei danni e degli operatori economici partecipanti, gli oneri inconvenienti arrecati nel corso degli allestimenti è tenuta ad adottare tutte le opportune cautele per la sicurezza sostenuti per l’adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l’attività svolta. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze nell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, evitare di cui all’art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a € 7.200,00.- (settemiladuecento/00) per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2020. Con ciò si intende che l’eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con l’applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nell’allegato DUVRI al presente capitolato, da sottoscriversi da parte della ditta aggiudicataria al momento della sottoscrizione del contratto e congiuntamente nelle successive riunioni di coordinamento tra datore di lavoro dell’impresa aggiudicataria e datore di lavoro committente. L’Impresa si impegna inoltre ad effettuare sopralluogo presso la sede oggetto dell’appalto congiuntamente al Responsabile dei lavori, nonché a partecipare alla riunione di cooperazione e coordinamento e a sottoscriverne il relativo verbale. La ditta Appaltatrice assume altresì ogni responsabilità anche nei confronti dei terzi per danni che dovessero derivare, oltre che dall’attività svolta, dalla cattiva conservazione dei luoghi e delle opere esistenti in ambito cimiteriale imputabili ad inosservanza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato nonché dagli altri atti tutti ad esso connessi e dal relativo contratto. L’Ente appaltante respinge ogni responsabilità per incidenti arrecare nocumento alle persone o e danneggiamenti alle cose, che dovessero essere provocate dall’appaltatore del servizio nel corso della durata del contratto. L’impresa dovrà essere adeguatamente assicurata contro i danni a persone e cose che venissero arrecati dallo stesso nell'espletamento dei servizi in appalto e risponderà direttamente, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o a compensi da parte dei Comuni, salvi gli interventi a favore dell’Impresa da parte di società assicuratrici.

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ONERI PER LA SICUREZZA. In ottemperanza e garantendo il rispetto della normativa vigente, ed in particolare del D.LgsCon riferimento al precedente Art. n. 81/08 e successive modifiche, la ditta Appaltatrice assume ogni responsabilità inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro per tutti i servizi, le opere e le forniture inerenti l’ appalto in oggetto nei confronti del personale impiegato . Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti, 2 lettera A punto A1 gli oneri per la sicurezza sostenuti per l’adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l’attività svolta. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze nell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, (non soggetti a ribasso d’asta) relativi agli interventi di cui all’art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono Manutenzione Ordinaria saranno liquidati in base agli stati valutati pari a € 7.200,00.- (settemiladuecento/00) per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2020d’avanzamento dei lavori. Con ciò si intende riferimento al precedente Art. 2 lettera B) Eventuali contratti applicativi successivi che l’eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con l’applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nell’allegato DUVRI al presente capitolatopotranno essere svolti nel periodo di validità contrattuale, da sottoscriversi ad avvenuto effettivo finanziamento da parte della ditta aggiudicataria al momento ragioneria, per l’esecuzione di interventi di Manutenzione Straordinaria di adeguamento e/o di riqualificazione si precisa che: ai sensi della sottoscrizione normativa vigente, in sede di definizione di ciascun intervento si provvederàalla precisaquantificazionedegli oneri della sicurezza(nonsoggettia ribasso), relativi ai lavori compresi nei singoli contratti applicativi, i quali saranno liquidati in baseagli stati d’avanzamentodei lavori. Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 3, del contratto D.lgs. 50/2016, all'esito positivo del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei singoli contratti applicativi il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nel termine di 7 (sette) giorni e congiuntamente nelle successive riunioni non costituisce presunzione di coordinamento tra datore accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Tutti i pagamenti, compreso il saldo, saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva mediante il Documento Unico di lavoro dell’impresa aggiudicataria Regolarità Contributiva (DURC) riferita sia all’Appaltatore sia alle eventuali imprese subappaltrici ed anche agli eventuali lavoratori autonomi. (punto 5.3 del “Protocollo Intesa”). Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D. Lgs 50/2016 nel caso il Responsabile del Procedimento ottenga un documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza relativa a personale dipendente dell'affidatario o del subAppaltatore o dei soggetti titolari di subappalto e datore cottimi di lavoro committentecui all'art. L’Impresa si impegna inoltre ad effettuare sopralluogo presso la sede oggetto dell’appalto congiuntamente al Responsabile dei lavori, nonché a partecipare alla riunione di cooperazione e coordinamento e a sottoscriverne il relativo verbale. La ditta Appaltatrice assume altresì ogni responsabilità anche nei confronti dei terzi per danni che dovessero derivare, oltre che dall’attività svolta, dalla cattiva conservazione dei luoghi e delle opere esistenti in ambito cimiteriale imputabili ad inosservanza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato nonché dagli altri atti tutti ad esso connessi e dal relativo contratto. L’Ente appaltante respinge ogni responsabilità per incidenti alle persone o cose, che dovessero essere provocate dall’appaltatore del servizio nel corso della durata 105 D. Lgs 50/2016 impegnati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento agli enti previdenziali, assicurativi e casse edili. L’impresa dovrà essere adeguatamente assicurata contro i danni a persone Il pagamento della rata di saldo e cose lo svincolo delle ritenute di garanzia dello 0,50 per cento sono condizionati alla certificazione di regolarità contributiva rilasciata mediante il DURC riferita sia all’impresa appaltatrice che venissero arrecati dallo stesso nell'espletamento dei servizi alle eventuali impresa subappaltatrici e/o agli eventuali lavoratori autonomi, salvo l’inutile decorso del termine di trenta giorni dalla richiesta di certificazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per cui l’impresa si presume in appalto e risponderà direttamenteregola. Qualora, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimentoin sede di saldo, senza diritto a rivalsa o a compensi risultassero irregolarità contributive da parte dell’Appaltatore o dei Comunisubappaltatori, salvi gli interventi a favore dell’Impresa da parte di società assicuratricil’Amministrazione Comunale provvederà come indicato dall’art. 30 comma 5 del D. Lgs 50/2016.

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Samples: Accordo Quadro Per l'Affidamento Dei Lavori E Dei Servizi Pluriennali Di Gestione E Manutenzione Del Patrimonio Infrastrutturale Stradale Comunale