Ordinativi di fornitura e modalità di consegna Clausole campione

Ordinativi di fornitura e modalità di consegna. Art. 9 - Reporting e Contact Center
Ordinativi di fornitura e modalità di consegna. 1. Il materiale, nei quantitativi e tipologie richieste, sarà ordinato dalle singole Unità Ordinanti (U.O.) legittimate ad emettere l’acquisto attraverso specifici ordinativi di fornitura e consegna generati dal sistema attraverso la consultazione del catalogo elettronico di cui all’art. 6 mediante l’accesso al portale di cui all’articolo 7. 2. La singola richiesta preciserà almeno le seguenti informazioni : • l’unità ordinante richiedente • il numero e la data di emissione della richiesta • il codice articolo del produttore • il codice utilizzato da ACI • la descrizione del prodotto • la quantità richiesta • il prezzo unitario del prodotto • il valore della richiesta di consegna • l’indicazione del luogo di consegna 3. Il materiale dovrà essere consegnato nei luoghi ( piano, stanza ecc.) e secondo le modalità indicate negli ordinativi a cura e rischio della Società, franco di ogni spesa compreso imballaggio, direttamente al/i piano/i nelle rispettive stanze, entro 4 (quattro) giorni lavorativi presso tutte sedi provinciali ad eccezione di quelle ubicate in Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia i cui termini di consegna sono fissati in 6 (sei) giorni lavorativi. 4. I singoli ordinativi di fornitura per tutte le categorie merceologiche previste a catalogo potranno essere emessi, da ogni unità ordinante, per un importo complessivo minimo pari a € 50,00 (euro cinquanta/00) IVA esclusa, ( cd. valore minimo di consegna) ferma restando la facoltà del Fornitore di dare seguito a richieste di consegna di importo inferiore. 5. Ciascuna unità ordinante potrà effettuare ordinativi di fornitura per un importo massimo annuo pari al budget che verrà loro assegnato per ciascun esercizio finanziario ( cd provvista massima) e comunicato alla Società per le funzionalità del sistema. Sarà onere della Società verificare che i singoli ordinativi di fornitura siano conformi alle provviste massime stabilite dall’ACI e risultino debitamente autorizzate secondo il processo stabilito. Sarà cura del Ufficio Patrimonio e Affari Generali comunicare tempestivamente alla Società le variazioni effettuate in corso d’anno. 6. La consegna, nelle modalità indicate nel paragrafo 1.3 del capitolato tecnico, dovrà essere di norma effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 14.00, sabato, domenica e giorni festivi esclusi, salvo le diverse indicazioni presenti nella sezione “Note”. In ogni caso la consegna si considera effettuata nel giorno e nell’ora risultanti dal documento...
Ordinativi di fornitura e modalità di consegna. 1. Il materiale, nei quantitativi e tipologie richieste, sarà ordinato dalle singole unità ordinanti attraverso specifici ordinativi di fornitura generati dal sistema attraverso la consultazione del catalogo elettronico di cui all’art. 6 mediante l’accesso al portale di cui all’articolo 7. 2. Il materiale dovrà essere consegnato nei luoghi ( piano, stanza ecc.) e secondo le modalità indicate negli ordinativi a cura e rischio della Società, franco di ogni spesa compreso imballaggio, direttamente al/i piano/i nelle rispettive stanze, entro 4 (quattro) giorni lavorativi presso tutte sedi provinciali ad eccezione di quelle ubicate in Sardegna e Sicilia i cui termini di consegna sono fissati in 6 (sei) giorni lavorativi. 3. I singoli ordinativi di fornitura per tutte le categorie merceologiche previste a catalogo potranno essere emessi per un importo complessivo minimo pari a € 50,00 (euro cinquanta/00) IVA esclusa. 4. Ciascuna unità ordinante potrà effettuare ordinativi di fornitura per un importo massimo annuo pari al budget che verrà loro assegnato per ciascun esercizio finanziario e comunicato alla Società per le funzionalità del sistema. Sarà onere della Società verificare che i singoli ordinativi di fornitura siano conformi alle provviste massime stabilite dall’ACI e risultino debitamente autorizzate secondo il processo stabilito. Sarà cura del Servizio Patrimonio e Affari Generali comunicare tempestivamente alla società le variazioni effettuate in corso d’anno. 5. La consegna dovrà essere di norma effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, sabato, domenica e giorni festivi esclusi, salvo le diverse indicazioni presenti nella sezione “Note”. In ogni caso la consegna si considera effettuata nel giorno e nell’ora risultanti dal documento di trasporto. 6. La Società, in ogni caso a fronte di situazioni di urgenza e necessità dell’ACI, si obbliga ad assolvere alle richieste di fornitura trasmesse dalle varie unità ordinanti attraverso via fax e/o e-mail ai numeri e/o indirizzi comunicati dal fornitore, provvedendo nel contempo all’aggiornamento del sistema in merito agli ordinativi di fornitura non generati a sistema. 7. Al materiale dovrà essere allegato idoneo documento di trasporto, compilato secondo la legislazione vigente, che riporti gli estremi del contratto e delle tipologie e quantità dei beni dei singoli ordinativi di fornitura, l’unità ordinante, il numero e la data di richiesta, il nome del Vettore; il documento di trasporto dovrà...

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  • Fatturazione e modalità di pagamento 1. Ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 le fatture emesse nei confronti della Committente, comprensive di IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate. 2. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni l’Appaltatore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 3. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili alla Committente, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori. 4. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall’Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento. 5. Ai sensi dell’art. 103 comma, 6, d.lgs. 50/2016 l’operatore economico è tenuto a prestare una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria assicurativa per il pagamento della rata di saldo. 6. L’emissione, trasmissione e il ricevimento delle fatture dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007 solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55 e s.m.i., l’Agenzia non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. 7. Le fatture dovranno essere intestate a Agenzia delle entrate-Riscossione. Il Fornitore dovrà riportare sulla fattura elettronica il codice IPA che sarà indicato nell’ordinativo di fornitura, il numero di CIG nonché dovrà completare i seguenti campi facoltativi con le informazioni che in fase di verifica di conformità/regolare esecuzione saranno comunicate dal Direttore dell’Esecuzione: a. Dati Ricezione (Blocco di dati 2.1.5) con indicazione: b. “Riferimento Numero Linea della fattura” (2.1.5.1);