Organi di tutela interni Clausole campione

Organi di tutela interni. Al fine di garantire la tutela degli utenti, il Gestore ha istituito la Commissione Conciliativa. L’esame dei reclami viene deferito alla Commissione Conciliativa solo qualora l’utente si dichiari insoddisfatto dell’esito della sua istanza di reclamo (entro 30 giorni dall’esito del reclamo) o quando ha presentato un reclamo senza ottenere alcuna risposta dal Gestore (entro 45 giorni) e consente all’utente di risolvere rapidamente e gratuitamente eventuali controversie, in merito a: - importi addebitati in fattura, - funzionalità dell’apparecchio misuratore, - preventivazione, - costruzione nuovi allacci, - mancata attivazione della fornitura, - sospensione della fornitura. Il deferimento alla Commissione non comporta oneri di spesa per l’utente. L’utente deve presentare domanda di conciliazione compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito internet del Gestore xxx.xxx.xx nella sezione Clienti – Conciliazione – Conciliazione paritetica AQP e consultabile in Appendice della Carta del Servizio (Allegato 7). La domanda va inoltrata entro 30 giorni dall'esito del reclamo presso l'Ufficio di Conciliazione (Via Xxxxxxxx n. 36, 70121 Bari tel. 080/234.3105 - 080/234.3106, e-mail: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xx, PEC xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx) o presso gli Uffici Commerciali del Gestore e sospende, per tutta la durata della procedura, il pagamento delle fatture contestate ivi compresi gli interessi di mora. I tempi massimi previsti dalla Carta dei Servizi sono i seguenti: - richiesta della conciliazione dalla data di risposta al reclamo: 30 giorni, - richiesta della conciliazione in caso di assenza di risposta al reclamo: 45 giorni, - per la convocazione: 60 giorni, - per la conclusione del procedimento: 90 giorni. Al termine della procedura viene sottoscritto, da entrambe le parti, il verbale di accordo (che assume efficacia di accordo transattivo) o di mancato accordo. Con la sottoscrizione della domanda di conciliazione, l’utente e il Gestore si impegnano ad accettare integralmente le risultanze del verbale di conciliazione. Nel caso in cui l’utente non sia soddisfatto dell’esito del reclamo di prima istanza formulatodal Gestore, come stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 142/2019, può rivolgersi al Servizio Conciliazione ARERA, la cui procedura è del tutto gratuita, mentre può presentare reclamo di seconda istanza allo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente ARERA per le sole controversie in tema di bonus sociale idrico.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).