Common use of Organizzazione del lavoro Clause in Contracts

Organizzazione del lavoro. Allo scopo di favorire recuperi di efficienza e/o miglioramento della produttività, in un contesto di grande competitività e di mutato assetto concorrenziale e di comportamento dei consumatori, si conviene di continuare il confronto per punto vendita o per territorio, anche finalizzato a realizzare eventuali accordi su assetti organizzativi. Tali confronti saranno mirati anche a contenere/ridurre eventuali effetti negativi sull'occupazione nei casi in cui le modifiche organizzative adottate richiedano comunque una ridefinizione degli organici funzionale a recuperi di efficienza. Nell'ambito di tali confronti dovrà comunque essere perseguita e privilegiata liimplementazione dei seguenti fattori: - Orario di lavoro Flessibilità oraria giornaliera e/o settimanale programmata, finalizzata a garantire un efficace presidio dei flussi merci e clienti. A fronte di situazioni non prevedibili, quindi non rientranti nella pianificazione oraria definita, sarà comunque garantito il dovuto presidio con il ricorso a soluzioni individuate nell’ambito dei singoli punti vendita. - Mansioni Promiscuità, fungibilità e polivalenza da applicare all'interno delle singole unità produttive e tra i rispettivi settori e reparti. I suddetti confronti saranno realizzati sulla base di proposte organizzative che prevedano la preventiva informazione, non inferiore a due settimane dalla data del primo incontro, sull’andamento del punto vendita / territorio sia sull’aspetto commerciale che sulla composizione dell'organico e delle ore lavorate, suddivise per specifiche tipologie contrattuali. Tali confronti dovranno concludersi entro 45 giorni dal loro avvio, salvo diverso accordo tra le parti. Resta invece inteso che per eventuali casi di procedure previste da disposizioni di legge, tali confronti si svolgeranno nell’ambito delle stesse, nei termini stabiliti dalla legge. A livello nazionale le parti si incontreranno periodicamente, per valutare l’andamento e gli effetti delle modifiche organizzative realizzate o in corso di realizzazione nonché, ove ciò si rendesse necessario, per facilitare i confronti finalizzati a intese a livello di territorio/punto vendita. PUNTI VENDITA IN CRISI Negli ipermercati di Tavagnacco, Marcianise, Torino Corso Grosseto, Frosinone, Portogruaro, Roma Ciliege, Calenzano, Cagliari San Sperate, Romanina, Ancona, Pontecagnano, che hanno registrato un EBIT negativo per 2 anni consecutivi superiore a 1 milione di euro, verranno sospesi i trattamenti economici previsti dal presente Contratto Integrativo Aziendale, con esclusione di quanto indicato per prestazioni domenicali e festive, malattia, pausa retribuita e indennità specialisti banconieri e di funzione, ove prevista. L’avvio della sospensione sarà preceduto da un incontro (da tenersi entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto Integrativo Aziendale) nel corso del quale l'azienda illustrerà le azioni commerciali e organizzative a supporto del business confrontandosi con le XX.XX. territoriali e le RSA/RSU di punto vendita. Seguiranno incontri periodici, con frequenza semestrale, finalizzati alla verifica della situazione. Le parti effettueranno una verifica a livello di punto vendita o di territorio per trovare soluzione ai problemi dei punti vendita di Massa, Lucca, Marcon e Giussano entro 45 giorni dalla sottoscrizione del Contratto Integrativo Aziendale, al fine di ricercare accordi che permettano di invertire le tendenze negative in atto, salvaguardare i livelli occupazionali ed evitare la disapplicazione dei trattamenti del presente Contratto Integrativo Aziendale di cui al punto precedente. Le parti concordano sulla riapplicazione integrale del presente Contratto Integrativo Aziendale qualora i punti vendita in crisi dovessero generare un EBIT positivo su base annua e comunque concordano sull'integrale riapplicazione dello stesso a decorrere dal 1° gennaio 2016.

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Samples: uiltucsemiliaromagna.it

Organizzazione del lavoro. Allo scopo di favorire recuperi di efficienza e/o Le parti dichiarano che la ricerca dell'efficienza e lo sviluppo della produttività tecnico-economica costituiscono un obiettivo comune, il cui raggiungimento è condizione per il miglioramento della produttivitàcompetitività sui mercati internazionali. Tale concorde obiettivo, per il cui raggiungimento le parti sono chiamate a dare il loro contributo nel rispetto del proprio ruolo istituzionale, va perseguito anche attraverso la ricerca di forme organizzative del lavoro che consentano un miglior impiego di tutte le risorse tecniche ed umane, un più razionale utilizzo degli impianti e la valorizzazione professionale dei lavoratori. In tale quadro significativa importanza assume la nuova classificazione dei lavoratori, strutturata su aree funzionali e livelli tali da consentire di cogliere anche in un contesto futuro i mutamenti che in termini di grande competitività e professionalità si venissero a verificare. In particolare, qualora tali mutamenti fossero collegati con nuove forme di mutato assetto concorrenziale e di comportamento dei consumatoriorganizzazione del lavoro, si conviene di continuare il confronto per punto vendita o per territorio, anche finalizzato a realizzare eventuali accordi su assetti organizzativi. Tali confronti saranno mirati anche a contenere/ridurre eventuali effetti negativi sull'occupazione nei casi in cui le modifiche organizzative adottate richiedano comunque una ridefinizione degli organici funzionale a recuperi di efficienza. Nell'ambito di tali confronti dovrà comunque essere perseguita e privilegiata liimplementazione dei seguenti fattorilivello locale: - Orario di lavoro Flessibilità oraria giornaliera e/o settimanale programmata, finalizzata a garantire un efficace presidio dei flussi merci la Direzione aziendale e clienti. A fronte di situazioni non prevedibili, quindi non rientranti nella pianificazione oraria definita, sarà comunque garantito la R.S.U. esamineranno il dovuto presidio con il ricorso a soluzioni individuate nell’ambito dei singoli punti vendita. contenuto delle nuove posizioni professionali emerse; - Mansioni Promiscuità, fungibilità e polivalenza da applicare all'interno delle singole unità produttive e tra i rispettivi settori e reparti. I suddetti confronti saranno realizzati sulla base di proposte organizzative che prevedano la preventiva informazione, non inferiore a due settimane dalla data del primo incontro, sull’andamento del punto vendita / territorio sia sull’aspetto commerciale che sulla composizione dell'organico e delle ore lavorate, suddivise per specifiche tipologie contrattuali. Tali confronti dovranno concludersi entro 45 giorni dal loro avvio, salvo diverso accordo tra le parti. Resta invece inteso che per eventuali casi di procedure previste da disposizioni di legge, tali confronti si svolgeranno nell’ambito Direzione aziendale procederà all'inquadramento delle stesse, nei termini stabiliti secondo i criteri previsti all'art. 4 del contratto, dandone tempestiva comunicazione alla R.S.U., entro i 5 giorni successivi; - le valutazioni sull'inquadramento operato dalla legge. A livello Direzione aziendale, eventualmente avanzate dalla R.S.U., formeranno oggetto di esame congiunto con la Direzione aziendale ed in caso di divergenza saranno sottoposte, ad iniziativa delle parti aziendali, alla Commissione paritetica nazionale le parti si incontreranno periodicamente, per valutare l’andamento e gli effetti delle modifiche organizzative realizzate o in corso di realizzazione nonché, ove ciò si rendesse necessario, per facilitare i confronti finalizzati a intese a livello di territorio/punto vendita. PUNTI VENDITA IN CRISI Negli ipermercati di Tavagnacco, Marcianise, Torino Corso Grosseto, Frosinone, Portogruaro, Roma Ciliege, Calenzano, Cagliari San Sperate, Romanina, Ancona, Pontecagnano, che hanno registrato un EBIT negativo per 2 anni consecutivi superiore a 1 milione di euro, verranno sospesi i trattamenti economici previsti dal presente Contratto Integrativo Aziendale, con esclusione di quanto indicato per prestazioni domenicali e festive, malattia, pausa retribuita e indennità specialisti banconieri e di funzione, ove prevista. L’avvio della sospensione sarà preceduto da un incontro (da tenersi entro e non oltre 15 20 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto Integrativo Aziendale) nel corso del quale l'azienda illustrerà le azioni commerciali e organizzative a supporto del business confrontandosi con le XX.XX. territoriali e le RSA/RSU di punto vendita. Seguiranno incontri periodici, con frequenza semestrale, finalizzati alla verifica della situazione. Le parti effettueranno una verifica a livello di punto vendita o di territorio per trovare soluzione ai problemi dei punti vendita di Massa, Lucca, Marcon e Giussano entro 45 giorni dalla sottoscrizione del Contratto Integrativo Aziendale, al fine di ricercare accordi che permettano di invertire le tendenze negative in atto, salvaguardare i livelli occupazionali ed evitare la disapplicazione dei trattamenti del presente Contratto Integrativo Aziendale comunicazione di cui al precedente alinea. Inoltre, qualora l'importanza delle suddette nuove forme di organizzazione del lavoro fosse ritenuta tale da costituire un punto precedentedi riferimento per l'intero settore, Direzione aziendale e R.S.U. potranno proporre alla Commissione paritetica nazionale, di cui all'art. Le parti concordano sulla riapplicazione integrale 4 del presente Contratto Integrativo Aziendale qualora i punti vendita contratto, di valutare le eventuali integrazioni o modifiche da apportare al sistema classificatorio, in crisi dovessero generare un EBIT positivo su base annua e comunque concordano sull'integrale riapplicazione dello stesso a decorrere dal 1° gennaio 2016occasione del successivo rinnovo contrattuale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Organizzazione del lavoro. Allo scopo Ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità, le parti dichiarano che lo sviluppo della produttività tecnico- economica passa anche attraverso miglior utilizzo di favorire recuperi tutte le risorse tecniche ed umane e la valorizzazione della professionalità che possono essere ricercati mediante nuove forme organizzative consistenti in una diversa distribuzione di efficienza mansioni del ciclo produttivo o di attività operativa nella forma di Polivalenza e della polifunzionalità intendendosi per Polivalenza l'effettivo intervento su più posizioni di lavoro all'interno della medesima Posizione Organizzativa e per Polifunzionaiità l'effettivo esercizio di mansioni svolte su più Posizioni Organizzative. Tale ricerca può comprendere da parte delle aziende l'accorpamento di più mansioni - senza peraltro escluderne le singole effettuazioni - anche mediante fasi di lavoro di gruppo compatibili con le esigenze di produttività e realizzate attraverso fasi sperimentali reversibili supportate all'occorrenza da iniziative di addestramento. Per l'attivazione delle fasi sperimentali reversibili è necessaria la consultazione preventiva e l'esame delle questioni connesse con la RSU che deve esaurirsi entro il termine massimo di due mesi. Sia la sperimentazione che l'adozione definitiva della nuova distribuzione può comprendere sistemi di rotazione nell'ambito di mansioni appartenenti a non più di due livelli contigui. Nel corso di queste fasi sperimentali potranno essere individuate nuove figure professionali che, in caso di esito positivo delle sperimentazioni medesime e della definitiva adozione delle nuove formule organizzative, saranno inquadrate nella scala classificatoria sulla base delle declaratorie contrattuali ed utilizzando per analogia i profili esistenti. L'azienda adotterà definitivamente il sistema sperimentato, compresa l'eventuale rotazione, dopo un esame dei risultati con la RSU assistita dai componenti del gruppo interessato. Le aziende condividono l'opportunità di ricercare, nel rispetto e nella concreta attuazione delle Leggi di parità n. 903/1977, n. 125/1991, del D.Lgs. n. 151/2001 e del D.Lgs. n. 198/2000 e successive modifiche ed integrazioni, soluzioni tendenti a superare divisioni professionali tra lavori tradizionalmente maschili e lavori tradizionalmente femminili. Chiarimento a verbale Al fine del conseguimento di una maggiore produttività tecnico-economica delle imprese e di una più elevata professionalità dei lavoratori soprattutto in relazione all'introduzione di nuove tecnologie produttive, nuove mansioni individuali e/o miglioramento della produttivitàriconducibili al lavoro di gruppo verranno sperimentate con carattere di reversibilità e, ove realizzate, in un contesto caso di grande competitività e di mutato assetto concorrenziale e di comportamento dei consumatori, si conviene di continuare il confronto per punto vendita o per territorio, anche finalizzato a realizzare eventuali accordi su assetti organizzativi. Tali confronti saranno mirati anche a contenere/ridurre eventuali effetti negativi sull'occupazione nei casi in cui le modifiche organizzative adottate richiedano comunque una ridefinizione degli organici funzionale a recuperi di efficienza. Nell'ambito di tali confronti dovrà comunque essere perseguita e privilegiata liimplementazione dei seguenti fattori: - Orario di lavoro Flessibilità oraria giornaliera e/o settimanale programmata, finalizzata a garantire un efficace presidio dei flussi merci e clienti. A fronte di situazioni non prevedibili, quindi non rientranti nella pianificazione oraria definita, sarà comunque garantito il dovuto presidio con il ricorso a soluzioni individuate nell’ambito dei singoli punti vendita. - Mansioni Promiscuità, fungibilità e polivalenza da applicare all'interno delle singole unità produttive e tra i rispettivi settori e reparti. I suddetti confronti saranno realizzati sulla base di proposte organizzative che prevedano la preventiva informazione, non inferiore a due settimane dalla data del primo incontro, sull’andamento del punto vendita / territorio sia sull’aspetto commerciale che sulla composizione dell'organico e delle ore lavorate, suddivise per specifiche tipologie contrattuali. Tali confronti dovranno concludersi entro 45 giorni dal loro avvio, salvo diverso accordo tra le parti. Resta invece inteso che per eventuali casi di procedure previste da disposizioni di legge, tali confronti si svolgeranno nell’ambito delle stesse, nei termini stabiliti dalla legge. A livello nazionale le parti si incontreranno periodicamente, per valutare l’andamento e gli effetti delle modifiche organizzative realizzate o in corso di realizzazione nonché, ove ciò si rendesse necessario, per facilitare i confronti finalizzati a intese a livello di territorio/punto vendita. PUNTI VENDITA IN CRISI Negli ipermercati di Tavagnacco, Marcianise, Torino Corso Grosseto, Frosinone, Portogruaro, Roma Ciliege, Calenzano, Cagliari San Sperate, Romanina, Ancona, Pontecagnano, che hanno registrato un EBIT negativo per 2 anni consecutivi superiore a 1 milione di euroesito positivo, verranno sospesi i trattamenti economici previsti dal presente Contratto Integrativo Aziendale, con esclusione di quanto indicato per prestazioni domenicali e festive, malattia, pausa retribuita e indennità specialisti banconieri e di funzione, ove prevista. L’avvio della sospensione sarà preceduto da un incontro (da tenersi entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto Integrativo Aziendale) nel corso del quale l'azienda illustrerà le azioni commerciali e organizzative a supporto del business confrontandosi con le XX.XX. territoriali e le RSA/RSU di punto vendita. Seguiranno incontri periodici, con frequenza semestrale, finalizzati alla verifica della situazione. Le parti effettueranno una verifica a livello di punto vendita o di territorio per trovare soluzione ai problemi dei punti vendita di Massa, Lucca, Marcon e Giussano entro 45 giorni dalla sottoscrizione del Contratto Integrativo Aziendale, al fine di ricercare accordi che permettano di invertire le tendenze negative in atto, salvaguardare individuati i livelli occupazionali ed evitare la disapplicazione dei trattamenti del presente Contratto Integrativo Aziendale di cui al punto precedente. Le parti concordano sulla riapplicazione integrale del presente Contratto Integrativo Aziendale qualora i punti vendita in crisi dovessero generare un EBIT positivo su base annua e comunque concordano sull'integrale riapplicazione dello stesso a decorrere dal 1° gennaio 2016appartenenza.

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Samples: www.uiltecfvg.it

Organizzazione del lavoro. Allo scopo di favorire recuperi di efficienza e/o miglioramento della produttivitàLe parti convengono che, in un contesto di grande competitività e di mutato assetto concorrenziale e di comportamento dei consumatoricoerenza con quanto definito nel capitolo “Relazioni sindacali”, si conviene di continuare il confronto per punto vendita o per territoriorealizzare intese sull’organizzazione del lavoro , anche finalizzato avverrà a realizzare eventuali accordi livello di singola unità produttiva con le RSA/RSU, con l’assistenza delle OOSS territoriali di Filcams-Cgil,Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Tale confronto, su assetti organizzativi. Tali confronti saranno mirati anche a contenere/ridurre eventuali effetti negativi sull'occupazione nei casi in cui le modifiche organizzative adottate richiedano comunque richiesta di una ridefinizione delle parti, potrà vertere su temi quali l’organizzazione del lavoro, composizione degli organici funzionale a recuperi di efficienza. Nell'ambito di tali confronti dovrà comunque essere perseguita e privilegiata liimplementazione dei seguenti fattori: - Orario organici, orario di lavoro Flessibilità oraria giornaliera e/o settimanale programmatae turni, finalizzata a garantire un efficace presidio dei flussi merci ivi comprese le problematiche inerenti al lavoro domenicale ecc., e clienti. A fronte inoltre avverrà anche in occasione delle nuove aperture di situazioni non prevedibili, quindi non rientranti nella pianificazione oraria definita, sarà comunque garantito il dovuto presidio con il ricorso a soluzioni individuate nell’ambito dei singoli nuovi punti vendita. - Mansioni PromiscuitàLe stesse parti convengono e s’impegnano ad esaurire il confronto entro 30 giorni di calendario dal primo incontro avente per oggetto una delle materie sopra indicate. Trascorso infruttuosamente tale termine, fungibilità e polivalenza da applicare all'interno delle singole unità produttive e tra i rispettivi settori e repartile parti convengono sulla possibilità di agire liberamente nel rispetto dei reciproci ruoli. I suddetti confronti saranno realizzati sulla base programmi di proposte organizzative organizzazione e riorganizzazione del lavoro devono ispirarsi a modelli che prevedano valorizzino la preventiva informazioneprofessionalità, non inferiore a due settimane dalla data migliorino complessivamente le condizioni di vita e di lavoro in tutti i loro aspetti, migliorando al contempo la qualità del primo incontroservizio e conseguendo un più razionale e migliore utilizzo degli impianti, sull’andamento del punto vendita / territorio sia sull’aspetto commerciale che sulla composizione dell'organico più elevati livelli di redditività, produttività ed efficienza, anche attraverso una più equa ripartizione dei ritmi e delle ore lavoratedei carichi di lavoro, suddivise per specifiche tipologie contrattualie un accrescimento della professionalità. Tali confronti dovranno concludersi entro 45 giorni dal loro avvio, salvo diverso accordo tra le parti. Resta invece inteso che per eventuali casi di procedure previste da disposizioni di legge, tali confronti si svolgeranno nell’ambito delle stesse, nei termini stabiliti dalla legge. A livello nazionale le Le parti si incontreranno periodicamente, per valutare l’andamento e gli effetti delle modifiche organizzative realizzate o danno atto che resta in corso di realizzazione nonché, ove ciò si rendesse necessario, per facilitare i confronti finalizzati a intese vigore quanto già definito in accordi precedenti a livello di territorio/punto vendita. PUNTI VENDITA IN CRISI Negli ipermercati di Tavagnacco, Marcianise, Torino Corso Grosseto, Frosinone, Portogruaro, Roma Ciliege, Calenzano, Cagliari San Sperate, Romanina, Ancona, Pontecagnano, che hanno registrato un EBIT negativo per 2 anni consecutivi superiore a 1 milione di euro, verranno sospesi singola unità su tutti i trattamenti economici previsti dal presente Contratto Integrativo Aziendale, con esclusione di quanto indicato per prestazioni domenicali e festive, malattia, pausa retribuita e indennità specialisti banconieri e di funzione, ove prevista. L’avvio della sospensione sarà preceduto da un incontro (da tenersi entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione temi relativi all’organizzazione del presente Contratto Integrativo Aziendale) nel corso del quale l'azienda illustrerà le azioni commerciali e organizzative a supporto del business confrontandosi con le XX.XX. territoriali e le RSA/RSU di punto vendita. Seguiranno incontri periodici, con frequenza semestrale, finalizzati alla verifica della situazione. Le parti effettueranno una verifica a livello di punto vendita o di territorio per trovare soluzione ai problemi dei punti vendita di Massa, Lucca, Marcon e Giussano entro 45 giorni dalla sottoscrizione del Contratto Integrativo Aziendale, al fine di ricercare accordi che permettano di invertire le tendenze negative in atto, salvaguardare i livelli occupazionali ed evitare la disapplicazione dei trattamenti del presente Contratto Integrativo Aziendale di cui al punto precedentelavoro. Le parti concordano sulla riapplicazione integrale di estendere a 12 mesi il periodo previsto dall’art. 4, comma 3 del presente Contratto Integrativo Aziendale qualora i punti vendita in crisi dovessero generare un EBIT positivo su base annua e comunque concordano sull'integrale riapplicazione dello stesso a decorrere dal 1° gennaio 2016Dl.Lgs. 66/2003, ai soli fini dell’obbligo di comunicazione agli enti competenti.

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Samples: Ipotesi Di Accordo Integrativo Aziendale Per I Dipendenti Delle Societa’

Organizzazione del lavoro. Allo scopo Al fine di favorire recuperi assicurare agli OTI l'effettivo godimento delle ferie, riposi e festività, nonchè di efficienza e/o miglioramento della produttivitàconsentire la continuità dell'attività produttiva e considerando la realtà del mercato del lavoro, in un contesto la Direzione aziendale, entro il mese di grande competitività e Aprile di mutato assetto concorrenziale e di comportamento ogni anno fornirà alla R.S.A. che ne fa richiesta il prospetto riepilogativo dei consumatori, si conviene di continuare il confronto per punto vendita o per territorio, anche finalizzato a realizzare eventuali accordi su assetti organizzativi. Tali confronti saranno mirati anche a contenere/ridurre eventuali effetti negativi sull'occupazione nei casi in cui le modifiche organizzative adottate richiedano comunque una ridefinizione degli organici funzionale a recuperi di efficienza. Nell'ambito di tali confronti dovrà comunque essere perseguita e privilegiata liimplementazione dei seguenti fattori: - Orario di lavoro Flessibilità oraria giornaliera e/o settimanale programmata, finalizzata a garantire un efficace presidio dei flussi merci e clienti. A fronte di situazioni non prevedibili, quindi non rientranti nella pianificazione oraria definita, sarà comunque garantito il dovuto presidio con il ricorso a soluzioni individuate nell’ambito dei singoli punti vendita. - Mansioni Promiscuità, fungibilità e polivalenza da applicare all'interno delle singole unità produttive e tra i rispettivi settori e reparti. I suddetti confronti saranno realizzati sulla base di proposte organizzative che prevedano la preventiva informazione, non inferiore a due settimane dalla data del primo incontro, sull’andamento del punto vendita / territorio sia sull’aspetto commerciale che sulla composizione dell'organico permessi individuali e delle ore lavorateferie maturate dai lavoratori a tempo indeterminato, suddivise per specifiche tipologie contrattuali. Tali confronti dovranno concludersi entro 45 giorni dal loro avvioal fine di garantire, salvo diverso previo confronto e accordo tra le parti, l'effettivo godimento degli istituti di cui sopra e ove possibile, tenendo conto dei bisogni e delle esigenze del lavoratore, compatibilmente con la necessità della dinamica produttiva, in tempo utile adotterà le misure atte allo scopo (organizzazione di turni di lavoro, sostituti, ecc.). Resta invece inteso che per eventuali casi In tal caso, il rapporto di procedure previste da disposizioni di leggelavoro con gli operai eventualmente assunti a tale scopo, tali confronti si svolgeranno nell’ambito delle stesse, nei termini stabiliti dalla legge. A livello nazionale le parti si incontreranno periodicamente, per valutare l’andamento e gli effetti delle modifiche organizzative realizzate o in corso di realizzazione nonché, ove ciò si rendesse necessario, per facilitare i confronti finalizzati a intese a livello di territorio/punto vendita. PUNTI VENDITA IN CRISI Negli ipermercati di Tavagnacco, Marcianise, Torino Corso Grosseto, Frosinone, Portogruaro, Roma Ciliege, Calenzano, Cagliari San Sperate, Romanina, Ancona, Pontecagnano, che hanno registrato un EBIT negativo per 2 anni consecutivi superiore a 1 milione di euro, verranno sospesi i trattamenti economici previsti dal presente Contratto Integrativo Aziendale, con esclusione cesserà al termine di quanto indicato per prestazioni domenicali e festive, malattia, pausa retribuita e indennità specialisti banconieri e di funzione, ove previstaadottato. L’avvio della sospensione sarà preceduto da un incontro (da tenersi entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione Le Organizzazioni provinciali firmatarie del presente Contratto Integrativo Aziendale) nel corso accordo, si impegneranno ad individuare soluzioni formalmente più snelle che, incidendo sulle norme del quale l'azienda illustrerà le azioni commerciali collocamento, potranno assicurare tempestivamente alle aziende il reperimento della manodopera con adeguate capacità sostitutive. Le Commissioni intersindacali dedicheranno specifici studi ai sensi degli artt. 9 e organizzative 10 del c.c.n.l./94. Per i lavoratori non addetti a supporto lavori che presentano fattori di nocività, verrà garantito un periodo di ferie continuativo, a richiesta del business confrontandosi lavoratore, non inferiore ai 2/3 del periodo di ferie spettanti, compatibilmente con le XX.XXesigenze aziendali. territoriali e Per gli altri lavoratori OTI, il periodo continuativo di ferie, a richiesta, non potrà essere inferiore alla metà del periodo delle ferie spettanti compatibilmente con le RSA/RSU esigenze aziendali. Il lavoratore è tenuto ad indicare il periodo i ferie prescelto entro il 20 maggio di punto vendita. Seguiranno incontri periodici, con frequenza semestrale, finalizzati alla verifica della situazione. Le parti effettueranno una verifica a livello di punto vendita o di territorio per trovare soluzione ai problemi dei punti vendita di Massa, Lucca, Marcon e Giussano entro 45 giorni dalla sottoscrizione del Contratto Integrativo Aziendale, al fine di ricercare accordi che permettano di invertire le tendenze negative in atto, salvaguardare i livelli occupazionali ed evitare la disapplicazione dei trattamenti del presente Contratto Integrativo Aziendale di cui al punto precedente. Le parti concordano sulla riapplicazione integrale del presente Contratto Integrativo Aziendale qualora i punti vendita in crisi dovessero generare un EBIT positivo su base annua e comunque concordano sull'integrale riapplicazione dello stesso a decorrere dal 1° gennaio 2016ciascun anno.

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Samples: Contratto Provinciale Di Lavoro

Organizzazione del lavoro. Allo scopo Le parti dichiarano che la ricerca dell'efficienza e lo sviluppo della produttività tecnico-economica costituiscono un obiettivo comune, il cui raggiungimento è condizione per il miglioramento della competitività sui mercati internazionali. Tale concorde obiettivo, per il cui raggiungimento le parti sono chiamate a dare il loro contributo nel rispetto del proprio ruolo istituzionale, va perseguito anche attraverso la ricerca di favorire recuperi forme organizzative del lavoro che consentano un miglior impiego di efficienza tutte le risorse tecniche ed umane, un più razionale utilizzo degli impianti e la valorizzazione professionale dei lavoratori. In tale quadro significativa importanza assume la nuova classificazione dei lavoratori, strutturata su aree funzionali e livelli tali da consentire di cogliere anche in futuro i mutamenti che in termini di professionalità si venissero a verificare. In particolare, qualora tali mutamenti fossero collegati con nuove forme di organizzazione del lavoro, a livello locale: - la Direzione aziendale e la R.S.U. esamineranno il contenuto delle nuove posizioni professionali emerse; - la Direzione aziendale procederà all'inquadramento delle stesse, secondo i criteri previsti all'art. 4 del contratto, dandone tempestiva comunicazione alla R.S.U., entro i 5 giorni successivi; - le valutazioni sull'inquadramento operato dalla Direzione aziendale, eventualmente avanzate dalla R.S.U., formeranno oggetto di esame congiunto con la Direzione aziendale ed in caso di divergenza saranno sottoposte, ad iniziativa delle parti aziendali, alla Commissione paritetica nazionale entro 20 giorni dalla comunicazione di cui al precedente alinea. Inoltre, qualora le suddette nuove forme di organizzazione del lavoro dovessero far emergere nuove figure professionali caratterizzate anche dalla polivalenza (intesa come intervento su più posizioni di lavoro all'interno del medesimo livello) e/o miglioramento della produttivitàdalla polifunzionalità (intesa come esercizio di mansioni svolte su più aree funzionali), che comportino un incremento di professionalità e la cui importanza sia anche tale da costituire un punto di riferimento per l'intero settore, Direzione aziendale e R.S.U. potranno proporre alla Commissione paritetica nazionale, di cui all'art. 4 del contratto, di valutare le eventuali integrazioni o modifiche da apportare al sistema classificatorio, in un contesto di grande competitività e di mutato assetto concorrenziale e di comportamento dei consumatori, si conviene di continuare il confronto per punto vendita o per territorio, anche finalizzato a realizzare eventuali accordi su assetti organizzativi. Tali confronti saranno mirati anche a contenere/ridurre eventuali effetti negativi sull'occupazione nei casi in cui le modifiche organizzative adottate richiedano comunque una ridefinizione degli organici funzionale a recuperi di efficienza. Nell'ambito di tali confronti dovrà comunque essere perseguita e privilegiata liimplementazione dei seguenti fattori: - Orario di lavoro Flessibilità oraria giornaliera e/o settimanale programmata, finalizzata a garantire un efficace presidio dei flussi merci e clienti. A fronte di situazioni non prevedibili, quindi non rientranti nella pianificazione oraria definita, sarà comunque garantito il dovuto presidio con il ricorso a soluzioni individuate nell’ambito dei singoli punti vendita. - Mansioni Promiscuità, fungibilità e polivalenza da applicare all'interno delle singole unità produttive e tra i rispettivi settori e reparti. I suddetti confronti saranno realizzati sulla base di proposte organizzative che prevedano la preventiva informazione, non inferiore a due settimane dalla data occasione del primo incontro, sull’andamento del punto vendita / territorio sia sull’aspetto commerciale che sulla composizione dell'organico e delle ore lavorate, suddivise per specifiche tipologie contrattuali. Tali confronti dovranno concludersi entro 45 giorni dal loro avvio, salvo diverso accordo tra le parti. Resta invece inteso che per eventuali casi di procedure previste da disposizioni di legge, tali confronti si svolgeranno nell’ambito delle stesse, nei termini stabiliti dalla legge. A livello nazionale le parti si incontreranno periodicamente, per valutare l’andamento e gli effetti delle modifiche organizzative realizzate o in corso di realizzazione nonché, ove ciò si rendesse necessario, per facilitare i confronti finalizzati a intese a livello di territorio/punto vendita. PUNTI VENDITA IN CRISI Negli ipermercati di Tavagnacco, Marcianise, Torino Corso Grosseto, Frosinone, Portogruaro, Roma Ciliege, Calenzano, Cagliari San Sperate, Romanina, Ancona, Pontecagnano, che hanno registrato un EBIT negativo per 2 anni consecutivi superiore a 1 milione di euro, verranno sospesi i trattamenti economici previsti dal presente Contratto Integrativo Aziendale, con esclusione di quanto indicato per prestazioni domenicali e festive, malattia, pausa retribuita e indennità specialisti banconieri e di funzione, ove prevista. L’avvio della sospensione sarà preceduto da un incontro (da tenersi entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto Integrativo Aziendale) nel corso del quale l'azienda illustrerà le azioni commerciali e organizzative a supporto del business confrontandosi con le XX.XX. territoriali e le RSA/RSU di punto vendita. Seguiranno incontri periodici, con frequenza semestrale, finalizzati alla verifica della situazione. Le parti effettueranno una verifica a livello di punto vendita o di territorio per trovare soluzione ai problemi dei punti vendita di Massa, Lucca, Marcon e Giussano entro 45 giorni dalla sottoscrizione del Contratto Integrativo Aziendale, al fine di ricercare accordi che permettano di invertire le tendenze negative in atto, salvaguardare i livelli occupazionali ed evitare la disapplicazione dei trattamenti del presente Contratto Integrativo Aziendale di cui al punto precedente. Le parti concordano sulla riapplicazione integrale del presente Contratto Integrativo Aziendale qualora i punti vendita in crisi dovessero generare un EBIT positivo su base annua e comunque concordano sull'integrale riapplicazione dello stesso a decorrere dal 1° gennaio 2016successivo rinnovo contrattuale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro