Altri permessi Clausole campione

Altri permessi. La generalità dei lavoratori ha altresì diritto al godimento dei permessi previsti dalla normativa vigente per: 1. Portatori di handicap (art. 33 comma 2 L. n. 104/1992); 2. Familiari di portatori di handicap (art. 33 comma 3 L. 104/1992); 3. Donatori di sangue (art. 1 L. n. 584/1967; artt. 1 e 3 D.M. 8 aprile 1968); 4. Donatori di midollo osseo (art. 5 L. n. 52/2001); 5. Lavoratori studenti (art. 10 L. n. 300/1970); 6. Svolgimento di funzioni presso i seggi elettorali (art. 119 D.P.R. n. 361/1957); 7. Lavoratori eletti negli enti pubblici territoriali e non (art. 79 D.Lgs. n. 267/2000); 8. Volontari del soccorso alpino e speleologico ( art. 1 L. n. 162/1992); 9. Volontari della protezione civile (art. 10 D.P.R. 613/1994).
Altri permessi. Al lavoratore verrà concesso un permesso retribuito di massimo 3 giorni nell’arco di un anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2° grado nonché del convivente, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica. Al lavoratore che ne faccia richiesta sarà inoltre concesso, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di aspettativa, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Nell’ambito del periodo di cui sopra, al lavoratore assunto a tempo indeterminato ed avente un’anzianità di servizio non inferiore ad un anno, sarà altresì concessa un’aspettativa da un minimo di 15 giorni ad un massimo di tre mesi, per gravi e comprovate necessità personali di carattere oggettivamente straordinario. Illavoratore, al termine del periodo di aspettativa di cui al comma precedente, potrà partecipare a corsi di riqualificazione o di aggiornamento professionale al di fuori dell’orario di lavoro. Formazione Formazione continua ai sensi dell'art. 6, legge n. 53/2000Ai sensi dell'art. 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53 il monte ore complessivo a disposizione dei lavoratori sarà determinato all’inizio di ogni anno moltiplicando 6 ore per il numero di dipendenti occupati nell’azienda; il calcolo del monte ore e il suo utilizzo possono essere fatti anche su base biennale, moltiplicando 6 ore per 2 per il numero di dipendenti. Nelle aziende con meno di 25 dipendenti il calcolo del monte ore nonché il suoutilizzo avvengono su base biennale. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite ogni anno.
Altri permessi. Vengono riconosciute le seguenti tipologie di ulteriori permessi retribuiti: a) per nascita figlio/a: 2 giorni lavorativi entro 15 giorni a partire dal giorno del- l’evento; b) per decesso di un parente entro il 2° grado o del convivente purché la stabile convivenza risulti da idonea certificazione: 3 giorni lavorativi entro 7 giorni a partire dal giorno dell’evento; c) altre evenienze (decesso nipote ex xxxxxx, suocero/a, cognato/a, zio/a): 1 giorno entro 7 giorni a partire dal giorno dell’evento; d) traslochi: 1 giorno a ridosso dell’evento, per una sola volta nell’anno; e) primo inserimento di figli presso asili nido: 4 ore complessive, per ogni figlio, da fruire in concomitanza con l’effettivo inserimento e comunque nel corso della mattinata. Per la fruizione è necessaria l’autorizzazione del proprio re- sponsabile gerarchico e la presentazione tempestiva della documentazione at- testante l’iscrizione o la frequenza, allegandola all’apposita modulistica aziendale. In caso di dipendenti genitori dello stesso figlio le ore spettano in ogni caso ad uno solo dei due. Qualora non si usufruisse in tutto o in parte di questo permesso, è possibile usufruirne per la parte residua, nel rispetto delle regole sopra indicate, per l’inserimento alla scuola materna presentando la me- desima documentazione. Per i punti b) e c) è necessario consegnare al rientro idonea certificazione rilasciata dal Comune competente. Nel caso in cui ciò non avvenisse, l’assenza sarà consi- derata non giustificata. Per il punto c) è possibile consegnare un’autocertificazione attestante l’evento e il grado di parentela, laddove il dipendente abbia oggettive difficoltà nel reperire la certificazione di cui sopra. In questi casi, la Compagnia si riserva la possibilità di richiedere comunque la certificazione rilasciata dal Comune competente entro un mese dall’evento. I trattamenti sopra previsti sulle singole fattispecie sono sostitutivi di quanto di- sposto in materia dalla L. 53/2000. Le Parti si incontreranno qualora intervenissero significative modifiche legislative per valutarne i riflessi e le conseguenze.
Altri permessi. Permessi per donatori di sangue: se il lavorato- re è in riduzione di orario per tutta la giornata perce- pirà quanto spetta a titolo di contratto di solidarietà. Se la riduzione di orario interessa solo una parte del- le ore della giornata, la retribuzione sarà in parte a carico del permesso donatori di sangue e in parte in contratto di solidarietà.
Altri permessi. E’ intendimento delle Parti facilitare l’utilizzo di permessi previsti dalla vigente normativa a beneficio di colleghi con rilevanti problemi di salute, con particolare riferimento a: - permessi cure invalidi e mutilati civili, - permessi visita medica. E’ inoltre intendimento delle Parti incentivare la fruizione di permessi legati alla paternità e, in particolare, prevedere: - permessi non retribuiti per malattia figlio successivo al 3° anno di età da parte dei padri in aggiunta agli analoghi permessi concessi dalla legge alla madre/padre; - la possibilità di concedere l’aspettativa non retribuita per puerperio (ex armonizzazione) anche ai padri; - una ulteriore giornata di permesso per nascita figlio, senza defalcare le giornate facoltative dal congedo materno, con raddoppio in caso di parto gemellare e plafond triplo in caso di parto plurigemellare.

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  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • ONERI PER LA SICUREZZA Gli oneri per la sicurezza si riferiscono ai costi delle misure preventive da porre in essere per ridurre o eliminare i soli rischi interferenti (art. 26, comma 5, D.Lgs 81/08). Tali costi non sono soggetti a ribasso d’asta, devono essere preventivamente quantificati dalla stazione appaltante in maniera analitica e non a percentuale.

  • REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico- finanziario e tecnico-organizzativo di seguito indicati. a) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1, del Codice dei Contratti D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; b) non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio; a) iscrizione specifica per le attività oggetto della gara al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto. a) Xxxxxx dichiarazioni/referenze bancarie rilasciate da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385; b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/200 concernete il fatturato globale di impresa e l’importo relativo a forniture a quelle oggetto del presente Accordo Quadro o analoghe, realizzati negli ultimi tre esercizi (2011-2012 e 2013) ; c) Attestati comprovanti i requisiti di cui all’art. 42, comma 1, lett. a) D.Lgs 163/2006, contenente l’elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni (2011-2012 e 2013) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e/o privati, ovvero dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000;

  • NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Generalità

  • Operazioni peritali Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto. 2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono . 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’A.S.L. Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m. 4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m. 5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. 6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla A.S.L. Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa. 7. L’A.S.L. Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m. 8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L. Roma 1, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà dell’A.S.L. Roma 1 richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

  • Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto. 2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

  • Permessi per cariche sindacali I lavoratori componenti Organismi direttivi delle XX.XX. (firmatarie del presente contratto) nazionali, regionali, provinciali o comprensoriali di categoria e confederali hanno diritto, ai sensi dell'art.30 dello Statuto dei lavoratori, a permessi retribuiti per partecipare a convegni a livello nazionale indetti dalle XX.XX. firmatarie del presente contratto, purché debitamente documentate dalle XX.XX. nazionali stesse. Inoltre hanno diritto a permessi retribuiti fino ad un massimo, per dirigente, di 12 ore al mese non cumulabili, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto almeno 24 ore prima dal responsabile territoriale di categoria delle XX.XX. sopra indicate, salvo il verificarsi di impedimenti derivanti da inderogabili esigenze di servizio, di cui deve essere data comunicazione alle XX.XX. firmatarie del presente contratto. I nominativi dei lavoratori di cui al 1° comma e le eventuali variazioni dovranno essere comunicati per iscritto dalle XX.XX. predette all’Amministrazione in cui il lavoratore presta servizio.

  • Clausola di salvaguardia Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.

  • Clausola di rinvio Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l’Amministrazione e l’appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.