Amministrazione Trasparente Clausole campione

Amministrazione Trasparente. Il soggetto fornitore e’ tenuto ad osservare le misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo di Torino, e a segnalare situazioni di illecito ai sensi dell’art. 8 del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, emanato con D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 62. E’ tenuto altresì ad osservare il Codice di Comportamento dell’Università degli Studi di Torino emanato con Decreto Rettorale n. 646 del 29/02/2016 ai sensi dell’art. 54 comma 5 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche”. Il Piano Triennale ed i Codici di Comportamento di cui sopra sono trasmessi a cura della SDSV all’atto della sottoscrizione del presente contratto al soggetto fornitore a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica fornito dallo stesso.
Amministrazione Trasparente. L’ Aggiudicataria prende atto che i dati relativi al presente capitolato saranno pubblicati nel sito internet del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente", in adempimento degli obblighi sanciti dal D.Lgs. n. 33/2013.
Amministrazione Trasparente. Sulla base della normativa vigente3, l’Enac, nel periodo in esame, ha attuato numerose azioni finalizzate a concretizzare il principio della trasparenza. Di seguito si richiamano le principali: • implementazione della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Ente attraverso il Portale Amministrazione Trasparente (PAT); • implementazione di forme di comunicazione e informazione attraverso lo sviluppo dell’interazione tra cittadino e sito web; • utilizzo del canale di comunicazione dell’Ente “EnacChannel” sulla piattaforma YouTube; • formazione interna sulle tematiche legate alla prevenzione della corruzione, alla legalità, all’etica e alla trasparenza; • organizzazione delle giornate della trasparenza; • pubblicazione di numerosi documenti relativi all’attività svolta dall’ENAC tra cui il Bilancio sociale4 congiuntamente al Rapporto; • sviluppo della Carta dei Servizi che rappresenta lo strumento informativo finalizzato a orientare l’utenza nella rete dei servizi resi; • pubblicazione delle relazioni della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’ENAC. 3 In materia di prevenzione della corruzione e trasparenza sono intervenute importanti disposizioni normative a partire dal d.lgs. n.150/2009, attuativo della l. n.15/2009, per continuare poi con la l. n.190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, che ha individuato nella trasparenza uno degli strumenti principali di prevenzione della corruzione. Successivamente, in attuazione della delega contenuta nella l. n.190/2012, il Governo ha adottato il d.lgs. n.33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (c.d. Testo Unico sulla trasparenza) che ha ulteriormente sottolineato il concetto di trasparenza come accessibilità totale, evidenziando la finalità di realizzare una amministrazione pubblica aperta e al servizio del cittadino. Va inoltre menzionato: il d.l. 24 giugno 2014, n.90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”; il d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 sulla disciplina dei contratti pubblici; il d.lgs. 25 maggio 2016, n.97, che reca la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo della l...
Amministrazione Trasparente. Nel corso del 2021 l’Agenzia si è conformata ai nuovi contesti normativi di riferimento, proseguendo gli aggiornamenti e i lavori in tema di amministrazione trasparente. A tal proposito, l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del MEF a seguito della delibera ANAC n. 1134 del 20177, ha condotto nei primi mesi dell’anno verifiche mirate sui dati pubblicati dall’Agenzia nell’apposita sezione “amministrazione trasparente” del sito internet, certificando l’individuazione di misure organizzative e dei responsabili per la pubblicazione dei dati. Attraverso il portale Open Demanio, l’Agenzia rende fruibili all’esterno i dati relativi agli immobili statali in gestione; in particolare, l’Agenzia ha rivolto particolare attenzione alla gestione delle istanze di accesso civico e avviato un sistematico monitoraggio mensile delle richieste pervenute, creando un apposito “registro degli accessi” pubblicato semestralmente sul sito istituzionale. L’Agenzia ha ottemperato agli obblighi di pubblicità dei dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione previsti dall’art. 31 del d. lgs. n. 33 del 2013, pubblicando sul sito istituzionale web dedicato all’amministrazione trasparente anche il referto della Corte dei conti, la relazione del Collegio dei revisori, nonché gli atti dell’Organismo di vigilanza (ODV). Sotto un diverso profilo riferito agli obblighi sanciti dall’art. 24 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” così come modificato dal d.lgs.
Amministrazione Trasparente. ❖ Procedimenti di accesso civico, generalizzato e documentale. 1. Il Responsabile della protezione dei dati personali e il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, coordinano la loro attività al fine di semplificare e minimizzare l’impatto degli adempimenti sull’attività degli uffici e garantire la massima protezione dei dati personali ogniqualvolta procedimenti di ufficio o attivati su istanza di soggetti esterni, comportino attività di pubblicazione dei dati personali nella sezione “amministrazione trasparente” del sito Istituzionale, ovvero in caso di rilascio di dati personali in occasione di istanze di accesso civico, generalizzato e documentale. 2. In tali ultime ipotesi dovranno essere adottate misure di sicurezza adeguate compresa la pseudonomizzazione, la minimizzazione e la cifratura dei dati personali. ❖ Pubblicità e diffusione di dati personali contenuti in atti e provvedimenti amministrativi. 1. Il Responsabile del procedimento o il Servizio/Ufficio che detiene il dato/documento oggetto di pubblicazione nella Sez. “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., assicura le necessarie misure tecniche ed organizzative affinché, i dati personali contenuti in atti e provvedimenti amministrativi, rispettino i seguenti principi: a) sicurezza; b) completezza; c) esattezza; d) accessibilità; e) legittimità e conformità ai principi di pertinenza, non eccedenza, temporaneità ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite. 2. I documenti di cui al comma 1 sono pubblicati, nei termini indicati nel P.T.P.C. dell’Agenzia, sul sito istituzionale dell’amministrazione sez. “Amministrazione trasparente” e costantemente aggiornati. 3. Non possono essere resi intellegibili i dati non necessari, eccedenti o non pertinenti con la finalità di pubblicazione. 4. I dati particolari idonei a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, associazioni e organizzazioni a carattere filosofico, politico o sindacale possono essere diffusi solo se indispensabili; i dati particolari relativi alla vita sessuale non possono essere diffusi per finalità di trasparenza. 5. I dati particolari idonei a rivelare lo stato di salute non devono essere diffusi. 6. I dati vanno pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’art. 68, D.lgs. n. 82/2005 e sono liberamente riutilizzabili secondo la normativa vigente...
Amministrazione Trasparente. Art. 27 – Trattamento dei dati personali Art. 28 -
Amministrazione Trasparente. INDICAZIONI PER LA PUBBLICAZIONE Tale modalità è utilizzata anche nel sito di Amministrazione trasparente di Iuav, in particolare quando in applicazione di altre disposizioni di legge o al fine di garantire la necessaria pubblicità è già presente nel web una pagina dedicata. Si vedano a titolo esemplificativo i collegamenti ipertestuali tra la sottosezione (di II o II livello): _SCADENZARIO OBBLIGHI AMMINISTRATIVI e altre pagine del web della sezione “Studenti iscritti” SOVVENZIONI CONTRIBUTI E SUSSIDI e altre pagine riferite alla concessione di benefici economici agli studenti e al personale BANDI DI GARA E CONTRATTI e altre pagine del web della sezione “Lavora con noi”. Ne consegue che dati, informazioni e documenti contenuti in pagine del web di ateneo che contengono collegamenti alla sezione di Amministrazione trasparente hanno identici obblighi in merito alla qualità e ai formati dei dati pubblicati, alle scadenze e ai contenuti di legge previsti ai fini di trasparenza. Il responsabile di un servizio competente di dati presenti nell’allegato “Elenco obblighi di trasparenza” deve valutare l’opportunità / utilità del link, verificando l’effettiva rispondenza ai requisiti di trasparenza previsti nella pubblicazione oppure predisporre i documenti coerentemente con la normativa per trasparenza per la pubblicazione diretta nella sotto- sezione di riferimento.
Amministrazione Trasparente. INDICAZIONI PER LA PUBBLICAZIONE Decorso il termine previsto dalla legge, i dati / informazioni / documenti rimossi dalla pubblicazione sul web di ateneo in Amministrazione trasparente tramite Openshare devono essere conservati a cura del responsabile del servizio competente del dato.
Amministrazione Trasparente. INDICAZIONI PER LA PUBBLICAZIONE I responsabili che hanno competenza nella gestione di dati / informazioni / documenti presenti nelle Banche dati sopracitate devono verificarne il rispetto dei requisiti previsti dall’art. 6 del d.lgs. 33/2013, in particolare completezza e integrità, provvedendo eventualmente a ritrasmettere i dati mancanti o aggiornati, tenendo conto che il termine di entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 9-bis è il 24 giugno 2017. Dopo tale termine i dati presenti nelle Banche dati saranno resi trasparenti come collegamento ipertestuale esterno.

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  • Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Indirizzi Internet:

  • Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 16 (sedici) membri: n. 8 (otto) sono designati dall’ABI; n. 8 (otto) sono designati dalle Organizzazioni sindacali. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato. In caso di cessazione di uno o più Componenti nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale e, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato di Gestione per la gestione dell’attività del F.O.C., di amministrare l’Ente; è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione dell’Ente stesso, inclusa la facoltà di dele- gare determinati poteri e funzioni al Comitato di Gestione e/o al Presidente e/o al Vice Presidente, nonché la facoltà di nominare e revocare il Coordinatore. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente dell’Ente, con lettera raccomandata, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare al domicilio dei componenti almeno dieci giorni prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di alme- no un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunio- ne nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la con- vocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide se vi è la presenza di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei pre- senti. Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarie, l’approvazione del Regolamento e ogni altra decisione di straordinaria amministrazione. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti dele- gato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste per i compo- nenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidente.

  • Somministrazione di lavoro In applicazione di quanto disposto dagli articoli 20 e seguenti del d.lgs. n. 276 del 2003, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso per le attività previste dall’art. 1 del presente CCNL a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa agricola utilizzatrice. A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti casi: a) attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’organico in servizio; b) esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali; c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ai sensi del d.lgs. n. 626 del 94; d) sostituzione di lavoratori assenti; e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali; f) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all’aumento temporaneo dell’attività e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico; g) impossibilità o indisponibilità all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del centro per l’impiego competente; h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti produttivi aziendali. Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare con contratto di somministrazione di lavoro con le modalità previste nel presente articolo. In aggiunta a tali unità il numero dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato è pari al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell’anno precedente e l’unità equivalente3. Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura massima di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell’anno. Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore. L’azienda che attiva il contratto di somministrazione di lavoro ne darà comunicazione, anche attraverso le Organizzazioni dei datori di lavoro, all’Osservatorio regionale entro i 10 giorni successivi. Le parti si attiveranno a livello locale nei confronti dei Servizi per l’impiego al fine di sollecitare l’adozione di politiche attive per favorire la predisposizione delle liste di cui alla lettera g) del secondo comma del presente articolo.

  • Eccezioni Nel caso in cui per cause esogene e ed oggettivamente non riconducibili alla volontà della Compagnia (come ad esempio la fusione di un fondo), non sia possibile pro- cedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la stessa può sospendere temporaneamente la richiesta di riscatto parziale o totale. Al venir meno dei motivi che hanno portato alla sospensione il Contraente potrà ri- chiedere nuovamente il riscatto.

  • SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. Tale seduta virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il canale “Comunicazioni Procedura” di SINTEL. Il RUP supportato dal Seggio di Gara, procederà, in seduta pubblica virtuale, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività: a) Verifica sulla piattaforma SINTEL della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta; b) Verifica sulla piattaforma SINTEL della mera presenza dei documenti richiesti nella Documentazione amministrativa. Le offerte tecniche e quelle economiche, ivi incluso il Documento d’Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di gara, né alla stazione appaltante, né dagli altri concorrenti, né da terzi. Il Seggio di gara, a seguito dello spirare dei termini di presentazione delle offerte/domande di partecipazione, sarà composto da tre membri con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici (il RUP e due assistenti del RUP). Il Seggio di Gara, quindi, concluse le operazioni sopra descritte, procederà, in successive sedute riservate, all’analisi della documentazione presente nella Documentazione amministrativa (presentata in formato elettronico). In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse di Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione tramite la piattaforma di e-procurement Sintel, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all’esclusione del concorrente alle successive fasi di gara. La stazione appaltante al termine della verifica dei requisiti previsti dalla lex specialis procederà alla comunicazione di cui all’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di ammissione/esclusione. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, anche attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:

  • SOSTITUZIONI Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

  • Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenze

  • Campo d’applicazione Art. 5bis Delimitazione9 1 Si distingue fra settore dei trattati internazionali e settore non contemplato da trattati internazionali.

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.