Common use of Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza Clause in Contracts

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII stesso T.U. n. 81/2008. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 222/2003 e all’Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina tecnica in materia. 3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la Stazione Appaltante è tenuta a richiedere d’ufficio il DURC. L’appaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere,in particolare per quanto riguarda gli interventi di cui ai citati artt. 95 e 96 del T.U. n. 81/2008. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4. I piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Pubblici, Appalto, Appalto

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'artall’art. 15 del D.LgsDLgs 81/2008 e s.m. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII stesso T.U. n. 81/2008.i. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 222/2003 al DLgs 81/2008, alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e all’Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina letteratura tecnica in materia. 3. L'impresa Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del DLgs 81/2008 e s.m. e i., l’impresa esecutrice è obbligata o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore: • la propria idoneità tecnico – professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, l'iscrizione alla camera nonché disponibilità di commercioforza lavoro, industriadi macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), artigianato secondo le modalità dell’Allegato XVII del DLgs 81/2008 e agricolturas.m. e i.; • l’indicazione dell’organico medio annuo, l'indicazione distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei contratti collettivi applicati lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti e la Stazione Appaltante è tenuta a richiedere d’ufficio il DURC. L’appaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere,in particolare per quanto riguarda gli interventi di cui ai citati artt. 95 e 96 del T.U. n. 81/2008. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavoridipendenti. 4. I piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

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Samples: Contratto Per L’appalto Di Lavori Pubblici, Capitolato Speciale d'Appalto, Contract for Construction Works

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’appaltatore L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII stesso T.U. n. 81/2008. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 222/2003 e all’Allegato all'Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina tecnica in materia. 3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la Stazione Appaltante è tenuta a richiedere d’ufficio d'ufficio il DURC. L’appaltatore L'appaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere,in particolare per quanto riguarda gli interventi di cui ai citati artt. 95 e 96 del T.U. n. 81/2008. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione nell'esecuzione dei lavori. 4. I piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

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Samples: Appalto, Appalto

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’appaltatore L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'artall’art. 15 del D.LgsDLgs 81/2008 e s.m. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i.i. nonché tutte le disposizioni contenute nei piani di sicurezza (PSC, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII stesso T.U. n. 81/2008POS, DUVRI). 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 222/2003 alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e all’Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina letteratura tecnica in materia. 3. L'impresa Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del DLgs 81/2008 e s.m. e i., l’impresa esecutrice o le imprese esecutrici 4. L’affidatario è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamentetenuto, a richiesta del committente o del coordinatorealtresì, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la Stazione Appaltante è tenuta a richiedere d’ufficio il DURC. L’appaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere,in particolare per , secondo quanto riguarda previsto dall’art. 97 del DLgs 81/2008 e s.m. e i., al fine di rendere gli interventi specifici piani operativi di cui ai citati artt. 95 sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e 96 congrui con il proprio, secondo le disposizioni del T.U. n. 81/2008DUVRI. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. 5. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4. I piani di sicurezza e coordinamento, il piano operativo di sicurezza e il DUVRI formano parte integrante del contratto di appalto.. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'artall’art. 15 del D.LgsDLgs 81/2008 e s.m. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII stesso T.U. n. 81/2008.i. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 222/2003 alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e all’Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina letteratura tecnica in materia. 3. L'impresa esecutrice è obbligata Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del DLgs 81/2008 e s.m. e i., l’Appaltatore esecutore o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori dell’inizio degli interventi e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatorecommittente: 3. L’affidatario è tenuto, l'iscrizione alla camera di commercioaltresì, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la Stazione Appaltante è tenuta a richiedere d’ufficio il DURC. L’appaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere,in particolare per , secondo quanto riguarda previsto dall’art. 97 del DLgs 81/2008 e s.m. e i., al fine di rendere gli interventi specifici piani operativi di cui ai citati artt. 95 sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e 96 del T.U. n. 81/2008congrui con il proprio. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria all’Appaltatore mandatario capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4. I piani Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi, da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

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Samples: Capitolato Tecnico Prestazionale, Capitolato Tecnico Prestazionale

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i., 81/08 con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII stesso T.U. del D.Lgs. n. 81/200881/08 e s.m.i. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 222/2003 e all’Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina tecnica in materia. 3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la Stazione Appaltante è tenuta a richiedere d’ufficio il DURC. L’appaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere,in particolare per quanto riguarda al fine di rendere gli interventi di cui ai citati artt. 95 specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e 96 del T.U. n. 81/2008coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 43. I piani Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII stesso T.U. n. 81/2008. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 222/2003 e all’Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina tecnica in materia. 3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi quin- di periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori la- voratori dipendenti e la Stazione Appaltante è tenuta a richiedere d’ufficio il DURC. L’appaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere,in particolare per quanto riguarda gli interventi di cui ai citati artt. 95 e 96 del T.U. n. 81/2008. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese im- prese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavorila- vori. 41. I piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'artall’art. 15 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII stesso T.U. n. 81/2008.n.81/2008 e 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 222/2003 Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D. Lgs. n.81/2008 e all’Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina tecnica in materia. 3s.m. L'impresa e i., l’impresa esecutrice è obbligata o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore: 3. L’affidatario è tenuto, l'iscrizione alla camera di commercioaltresì, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la Stazione Appaltante è tenuta a richiedere d’ufficio il DURC. L’appaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere,in particolare per , secondo quanto riguarda previsto dall’art. 97 del D. Lgs n.81/2008 e s.m. e i., al fine di rendere gli interventi specifici piani operativi di cui ai citati artt. 95 sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e 96 del T.U. n. 81/2008congrui con il proprio. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4. I piani Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

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Samples: Construction Contract

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'artall’art. 15 del D.LgsDLgs 81/2008 e s.m. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII stesso T.U. n. 81/2008.i. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 222/2003 al DLgs 81/2008, alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e all’Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina letteratura tecnica in materia. 3. L'impresa Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D.Lgs 81/2008 e s.m. e i., l’impresa esecutrice è obbligata o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore: • la propria idoneità tecnico – professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, l'iscrizione alla camera nonché disponibilità di commercioforza lavoro, industriadi macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), artigianato secondo le modalità dell’Allegato XVII del D.Lgs 81/2008 e agricolturas.m. e i.; • l’indicazione dell’organico medio annuo, l'indicazione distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei contratti collettivi applicati lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti e la Stazione Appaltante è tenuta a richiedere d’ufficio il DURC. L’appaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere,in particolare per quanto riguarda gli interventi di cui ai citati artt. 95 e 96 del T.U. n. 81/2008. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavoridipendenti. 4. I piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

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Samples: Appalto

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'artall’art. 15 del D.LgsDLgs n. 81/2008 e s.m. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII stesso T.U. n. 81/2008.i. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 222/2003 alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regola- menti di attuazione e all’Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina letteratura tecnica in materia. 3. L'impresa Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del DLgs n. 81/2008 e s.m. e i., l’impresa esecutrice è obbligata o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore: • - la propria idoneità tecnico – professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, l'iscrizione alla camera nonché disponibilità di commercioforza lavoro, industriadi macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), artigianato secondo le modalità dell’Allegato XVII del DLgs n. 81/2008 e agricolturas.m. e i.; • - l’indicazione dell’organico medio annuo, l'indicazione distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei contratti collettivi applicati lavora- tori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organiz- zazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti e la Stazione Appaltante è tenuta a richiedere d’ufficio il DURC. L’appaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere,in particolare per quanto riguarda gli interventi di cui ai citati artt. 95 e 96 del T.U. n. 81/2008. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavoridipendenti. 4. I piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto Lavori Edili

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 9.4.2008 T.U. n. 81 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII stesso T.U. n. 81/2008. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 222/2003 e all’Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 T.U. 81/2008 ed alla migliore disciplina tecnica in materia. 3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi quin- di periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori la- voratori dipendenti e la Stazione Appaltante è tenuta a richiedere d’ufficio il DURC. L’appaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere,in particolare per quanto riguarda gli interventi di cui ai citati artt. 95 e 96 del T.U. n. 81/2008. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese im- prese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavorila- vori. 4. I piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

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Samples: Construction Contract

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 9.4.2008 al decreto legislativo n. 81 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII stesso T.U. n. 81/2008del 2008. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 222/2003 e all’Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento vigente nonché alla migliore disciplina letteratura tecnica in materia. 3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la Stazione Appaltante è tenuta a richiedere d’ufficio il DURCdipendenti. L’appaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere,in particolare per quanto riguarda , al fine di rendere gli interventi di cui ai citati artt. 95 specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e 96 del T.U. n. 81/2008coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4. I piani Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i.tutela, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 15 e 96 e all'allegato XIII stesso T.U. n. 81/200817- 18 del D.Lgs. 81/08. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 222/2003 alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e all’Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina letteratura tecnica in materia. 3. L'impresa Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/08, l'impresa esecutrice è obbligata o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore: 4. L’affidatario è tenuto, l'iscrizione alla camera di commercioaltresì, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la Stazione Appaltante è tenuta a richiedere d’ufficio il DURC. L’appaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere,in particolare per quanto riguarda , al fine di rendere gli interventi di cui ai citati artt. 95 specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e 96 del T.U. n. 81/2008coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. 5. Il direttore tecnico Piano di cantiere è responsabile del rispetto del Sicurezza e di Coordinamento (PSC) ed il piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4. I piani operativo di sicurezza formano (POS) sono parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

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Samples: Contract for Construction Works

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. all'articolo 15 del D.Lgs. 9.4.2008 decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli negli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII stesso T.U. n. 81/2008conseguenti. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 222/2003 all’allegato XV del decreto legislativo n.81 del 2008 e all’Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed s.m.i. e alla migliore disciplina letteratura tecnica in materia. 3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la Stazione Appaltante è tenuta a richiedere d’ufficio il DURCdichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere,in particolare per quanto riguarda , al fine di rendere gli interventi di cui ai citati artt. 95 specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e 96 del T.U. n. 81/2008coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4. I piani Il piano di sicurezza e coordinamento (xxii) ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto Lavori

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. all'articolo 15 del D.Lgs. 9.4.2008 decreto legislativo n. 81 e s.m.i.del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e 95-96-97e all'allegato XIII stesso T.U. XV del decreto legislativo n. 81/200881 del 2008. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 222/2003 e all’Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina tecnica in materiaall’allegato XVII del D.Lgsl 81/2008. 3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la Stazione Appaltante è tenuta a richiedere d’ufficio il DURCdichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere,in particolare per quanto riguarda , al fine di rendere gli interventi di cui ai citati artt. 95 specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e 96 del T.U. n. 81/2008coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4. I piani Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

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Samples: Appalto

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’appaltatore L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII stesso T.U. n. 81/2008. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 222/2003 e all’Allegato all'Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina tecnica in materia. 3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la Stazione Appaltante è tenuta a richiedere d’ufficio d'ufficio il DURC. L’appaltatore L'Appaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere,in particolare per quanto riguarda gli interventi di cui ai citati artt. 95 e 96 del T.U. n. 81/2008. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico Direttore Tecnico di cantiere Cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione nell'esecuzione dei lavori. 4. I piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

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Samples: Appalto

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. all'articolo 15 del D.Lgs. 9.4.2008 decreto legislativo n. 81 e s.m.i.del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 8 e 96 9 e all'allegato XIII stesso T.U. IV del decreto legislativo n. 81/2008494 del 1996 e successive integrazioni (D.Lgs. 528/99 e D.Lgs. 276/03). 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 222/2003 alle direttive 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e all’Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina letteratura tecnica in materia. 3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatorecommittente, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la Stazione Appaltante è tenuta a richiedere d’ufficio il DURCdichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere,in particolare per quanto riguarda , al fine di rendere gli interventi di cui ai citati artt. 95 specifici piani redatti dalle imprese esecutrici compatibili tra loro e 96 del T.U. n. 81/2008. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del coerenti con il piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavoripresentato all’appaltatore. 4. I piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’appaltatore L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 81/2008, e s.m.i., . con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII stesso T.U. del medesimo D.Lgs. n. 81/2008. 281/2008 e s.m.i. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 222/2003 alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e all’Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina letteratura tecnica in materia. 3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la Stazione Appaltante è tenuta a richiedere d’ufficio il DURC. L’appaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere,in particolare per quanto riguarda , al fine di rendere gli interventi di cui ai citati artt. 95 specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e 96 del T.U. n. 81/2008coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4. I piani Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appaltoAppalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

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Samples: Bando Di Gara

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 144.1. L’appaltatore è obbligato ad osservare applicare le misure generali di tutela di cui all'artTesto Unico della Sicurezza d.lgs. 15 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i.81del 09/aprile/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII stesso T.U. n. 81/2008agli allegati del decreto stesso. 244.2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 222/2003 e all’Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina tecnica in materia. 3. L'impresa esecutrice è obbligata Le imprese esecutrici sono obbligate a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la Stazione Appaltante è tenuta a richiedere d’ufficio il DURCdichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere,in particolare per quanto riguarda , al fine di rendere gli interventi di cui ai citati artt. 95 specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e 96 del T.U. n. 81/2008coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 444.3. I piani Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

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Samples: Appalto

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'artal X.Xxx. 15 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII stesso T.U. n. 81/2008. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 222/2003 e all’Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina tecnica in materia. 3. L'impresa L’impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la Stazione Appaltante è tenuta a richiedere d’ufficio il DURCdichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere,in particolare per quanto riguarda , al fine di rendere gli interventi di cui ai citati artt. 95 specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e 96 del T.U. n. 81/2008coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. , Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 43. I piani Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto