Common use of Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza Clause in Contracts

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D.Lgs. n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. 105, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza.

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Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. L’Appaltatore L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. all'articolo 15 del D.Lgs. Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e gli agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D.Lgs. Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. L'impresa esecutrice L'appaltatore è obbligata obbligato a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente della Stazione appaltante o del coordinatore, l’iscrizione l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatoredall’appaltatore. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppomandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatoredell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. 105dell’articolo 118, comma 14 4, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016Codice dei contratti, l’Appaltatore è l’appaltatore e solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest’ultimoquesto ultimo, degli obblighi di sicurezza.

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Samples: www.asst-nordmilano.it, www.asst-nordmilano.it

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. L’Appaltatore L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del al D.Lgs. n. 81 del 2008n.81/08, con particolare riguardo alle circostanze e ed agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso decretonell’allegato XIII del medesimo D.Lgs. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D.Lgs. n. 81 del 2008alle direttive dell’Unione Europea, nonché alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. L'impresa L’Impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l’iscrizione alla camera Camera di commercioCommercio, industriaIndustria Artigianato e Agricoltura, artigianato e agricoltura, l'indicazione l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatoredall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese Imprese detto obbligo incombe all’impresa all’Impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese Imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatoredell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. 105, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza.

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Samples: www.provincia.brescia.it

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. L’Appaltatore L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. all'articolo 15 del D.Lgs. n. 81 Decreto n.81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e gli agli allegati da XVI a XXV dello stesso decretoDecreto. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D.Lgs. n. 81 Decreto n.81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente della Stazione appaltante o del coordinatore, l’iscrizione l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatoredall’appaltatore. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppomandataria. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatoredell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. 105dell’articolo 118, comma 14 4, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016Codice dei Contratti, l’Appaltatore l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest’ultimoquesto ultimo, degli obblighi di sicurezza.

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Samples: www.comune.roma.it

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. L’Appaltatore L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. all'articolo 15 del D.Lgs. decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e gli allegati da XVI a XXV all’art. 96 all'allegato XIII dello stesso decretodecreto legislativo. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D.Lgs. n. 81 alle direttive 89/391/CEE del 2008Consiglio, nonché del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l’iscrizione l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatoredall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il piano di sicurezza e di coordinamento o coordinamento, ovvero il piano sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatoredell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. 105, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza.

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Samples: Concessione Per La Gestione Del Servizio Di Illuminazione Votiva Cimiteriale

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. L’Appaltatore L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 all'articolo 3 del D.Lgs. n. 81 decreto legislativo n° 626 del 20081994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 8 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 9 e all'allegato IV del decreto legislativo n° 494 del 1996 e s.m.. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione, al D.Lgs. d.P.R. n. 81 222 del 2008, nonché 2003 e alla migliore letteratura tecnica in materia. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l’iscrizione l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatoredall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il piano generale di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatoredell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. 105, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza.

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Samples: www.provincia.pc.it

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’artal D. Lgs. 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto81. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione, al D.LgsD. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 del 2008, nonché e alla migliore letteratura tecnica in materia. L'impresa esecutrice L'Appaltatore è obbligata obbligato a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente Committente o del coordinatoreCoordinatore, l’iscrizione l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il piano Piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano Piano operativo di sicurezza formano parte integrante del integrantedel contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. 105, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza.

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Samples: ww2.gazzettaamministrativa.it

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D.Lgsai contenuti previsti dal decreto legislativo 81/08, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere ag- giornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. L'impresa esecutrice L’Appaltatore è obbligata obbligato a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori la- vori e quindi periodicamente, a richiesta del committente Direttore dei Lavori o del coordinatoreCoordinatore, l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione dichiara- zione circa l'assolvimento l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appaltod’appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. 105, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza.

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Samples: www.ospedaleniguarda.it

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81 del 2008tutela, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D.Lgs. n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materiadalla normativa. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente Committente o del coordinatore, l’iscrizione l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppomandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. 105, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore L’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest’ultimoquesto ultimo, degli obblighi di sicurezza.

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Samples: Accordo Operativo "International Riccione Camping Village E Romagna Camping Village

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. L’Appaltatore L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali e particolari di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso decretoprevisti dal D.lgs 81/08. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D.Lgs. n. 81 del 2008, nonché D.lgs 81/08 e alla migliore letteratura tecnica in materia. L'impresa esecutrice è obbligata o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore: - la propria idoneità tecnico – professionale (nonché quella dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare), anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industriaindustria e artigianato; - l’indicazione dell’organico medio annuo, artigianato distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e agricolturaalle casse edili, l'indicazione dei contratti collettivi applicati nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenzialidipendenti. L’Appaltatore L’affidatario è tenuto tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatoredall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il I piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivosicurezza, ed il piano operativo di sicurezza a qualsiasi titolo redatti, formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatoredell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. 105, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza.

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Samples: www.amaroma.it

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. L’Appaltatore L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. all'articolo 15 del D.Lgs. Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e gli agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D.Lgs. Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. L'impresa esecutrice L'appaltatore è obbligata obbligato a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente della Stazione appaltante o del coordinatore, l’iscrizione l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici e dalle eventuali altre imprese “esecutrici” compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatoredall’appaltatore. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppomandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatoredell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. 105, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore L’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori e con le altre eventuali imprese “esecutrici” per gli adempimenti, da parte di quest’ultimoquesti, degli obblighi di sicurezza.

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Samples: www.comune.sorrento.na.it

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. L’Appaltatore L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. all'articolo 15 del D.Lgs. decreto legislativo n. 81 del 20082008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli negli articoli da 88 a 104 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso decretoconseguenti. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D.Lgsdel decreto legislativo n.81 del 2008 e s.m.i. n. 81 del 2008, nonché e alla migliore letteratura tecnica in materia. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente della Stazione appaltante o del coordinatore, l’iscrizione l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatoredall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il piano Piano di sicurezza Sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, Coordinamento ed il piano operativo Piano Operativo di sicurezza Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatoredell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. 105, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza.

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Samples: servizi.comune.follonica.gr.it

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’artall'art. 15 del D.Lgs. n. 81 del 200881/2008, e s.m.i. con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 95 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto96 e all'allegato XIII del medesimo D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D.Lgs. n. 81 alle direttive 89/391/CEE del 2008Consiglio, nonché del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appaltoAppalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. 105, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza.

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Samples: Bando Di Gara

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. L’Appaltatore L’aggiudicatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. all'articolo 15 del D.Lgs. Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e gli agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D.Lgs. Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. L'impresa esecutrice L'aggiudicatario è obbligata obbligato a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente dell’Amministrazione Committente o del coordinatore, l’iscrizione l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore L’aggiudicatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatoredall’aggiudicatario. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppomandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il piano Piano di sicurezza Sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, Coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appaltoaccordo quadro. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatoredell’aggiudicatario, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. dell’articolo 105, comma 14 14, ultimo periodo del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore l’aggiudicatario è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest’ultimoquesti ultimi, degli obblighi di sicurezza.

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Samples: Accordo Quadro Per L’esecuzione Di Lavori Di Rifacimento Delle Pavimentazioni E Cassonettature Stradali Del Territorio Comunale

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. L’Appaltatore L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. all'articolo 15 del D.Lgs. n. 81 del 2008DLgs 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e gli agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D.Lgs. n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente della Stazione appaltante o del coordinatorecoordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, l’iscrizione l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatoredall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatoredell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. 105dell’articolo 118, comma 14 4, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016DLgs 163/2006, l’Appaltatore l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest’ultimoquesto ultimo, degli obblighi di sicurezza.

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Samples: www.unifi.it

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. L’Appaltatore L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’artall'art. 15 3 del D.Lgs. DLgs n. 81 626 del 20081994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 8 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto9 e all'allegato IV del DLgs n. 494 del 1996. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D.Lgs. n. 81 alle direttive 89/391/CEE del 2008Consiglio, nonché del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. L'impresa Ai sensi dell’art. 3, comma 8, del DLgs n. 494/1996, l'impresa esecutrice è obbligata o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore: la propria idoneità tecnico – professionale (nonché quella dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare), anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industriaindustria e artigianato; l’indicazione dell’organico medio annuo, artigianato distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e agricolturaalle casse edili, l'indicazione dei contratti collettivi applicati nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenzialidipendenti. L’Appaltatore L’affidatario è tenuto tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatoredall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il piano sostitutivo di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatoredell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. 105, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza.

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Samples: 89.97.181.229

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. all'articolo 15 del D.Lgs. n. 81 del 200881/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e gli agli allegati da XVI a XXV dello stesso decretoD.Lgs. I piani di sicurezza devono essere redatti n. 81/2008. e s.m.i. Il POS è redatto in conformità all’allegato XV al D.Lgs. n. 81 del 200881/2008 e s.m.i., nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente della FER o del coordinatoreCoordinatore, l’iscrizione l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppomandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. 105, comma 14 dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest’ultimoquesto ultimo, degli obblighi di sicurezza. E’ fatta salva, in ogni caso, la facoltà per la FER di richiedere il risarcimento dei danni e di valutare l’inadempimento dell’Appaltatore ai fini della risoluzione del contratto.

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Samples: Accordo Quadro

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’artal D. Lgs. 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto81. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione, al D.LgsD. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 del 2008, nonché e alla migliore letteratura tecnica in materia. L'impresa esecutrice L'Appaltatore è obbligata obbligato a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente Committente o del coordinatoreCoordinatore, l’iscrizione l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il piano Piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano Piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. 105, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza.

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Samples: Contratto

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. L’Appaltatore L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.LgsD. Lgs. n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto81/2008. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D.Lgs. n. 81 alle direttive 89/391/CEE del 2008Consiglio, nonché del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. L'impresa Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D. Lgs. 81/2008., l’impresa esecutrice è obbligata o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore: • la propria idoneità tecnico – professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, l’iscrizione alla camera nonché disponibilità di commercioforza lavoro, industriadi macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), artigianato secondo le modalità dell’Allegato XVII del D. Lgs. 81/2008; • l’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e agricolturaalle casse edili, l'indicazione dei contratti collettivi applicati nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenzialidipendenti. L’Appaltatore L’affidatario è tenuto tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo quanto previsto dall’art. 97 del D. Lgs. 81/2008., al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti congrui con il piano presentato dall’Appaltatoreproprio. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatoredell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. 105, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza.

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Samples: www.agenziademanio.it

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 all'articolo 13 del D.Lgs. decreto legislativo n. 81 626 del 20081994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 8 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto9 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 494 del 1996. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al D.LgsD.p.r. n. 81 222 del 20083 luglio 2003 "Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili", nonché ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese esecutrici e di tutti i lavoratori autonomi operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate esecutrici e di tutti i lavoratori autonomi impegnati nell’esecuzione dei lavori. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivocoordinamento, ed il piano di operativo di sicurezza, il piano sostitutivo di sicurezza formano parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, anche se non materialmente allegati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi suddetti da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. 105, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza.

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Samples: www.cineca.it

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. L’Appaltatore L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. all'articolo 15 del D.Lgs. Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e gli agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D.Lgs. Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori dell'inizio delle attività e quindi periodicamente, a richiesta del committente della Stazione appaltante o del coordinatore, l’iscrizione l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatoredall’appaltatore. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere in campo è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavoridelle attività. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatoredell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. 105dell’articolo 105 del Codice dei contratti, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest’ultimoquesto ultimo, degli obblighi di sicurezza.

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Samples: www.acqualodigiana.it

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. L’Appaltatore L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 all'articolo 3 del D.Lgs. decreto legislativo n. 81 626 del 20081994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 8 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto9 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 494 del 1996. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D.Lgs. n. 81 alle direttive 89/391/CEE del 2008Consiglio, nonché del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l’iscrizione l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatoredall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatoredell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. 105, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza.

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Samples: Bando Di Gara Per Pubblico Incanto

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’artall'art. 15 del D.Lgs. n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e gli agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D.Lgs. n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. L'impresa esecutrice L'Appaltatore è obbligata obbligato a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente della Committente o del coordinatore, l’iscrizione l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppomandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. 105, comma 14 14, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest’ultimoquesto ultimo, degli obblighi di sicurezza. L’Appaltatore, quindi, prima di dare inizio ai lavori dovrà a sue spese, provvedere all'acquisto di un adeguato numero di cassette di pronto soccorso da tenere all'interno del cantiere di lavoro e nei luoghi stabiliti dalla Direzione Lavori. La consistenza, ubicazione, modalità d’uso, ecc. delle cassette di pronto soccorso deve essere relazionata all’attuale normativa vigente. Altrettanto dicasi della eventuale necessità dell’allestimento di una camera di pronto soccorso qualora prevista in relazione alle caratteristiche del cantiere ed alla distanza delle strutture pubbliche di assistenza sanitaria. Durante il corso dei lavori l'Appaltatore dovrà tassativamente ottemperare a tutte le prescrizioni dell'ULSS in materia di infortunistica ed applicare scrupolosamente quanto previsto da tutte le normative vigenti in materia di sicurezza tutela della salute dei lavoratori e prevenzione infortuni con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.

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Samples: www.comune.schio.vi.it

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. L’Appaltatore L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 al Titolo I, Capo III del D.Lgs. n. 81 de- creto legislativo n.81 del 9 aprile 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D.Lgs. n. 81 alle direttive 89/391/CEE del 2008Consiglio, nonché del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti d’attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l’iscrizione l'iscrizione alla camera di commerciocommer- cio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti di- pendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore L’Assuntore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatoredall’appaltatore. In caso di associazione d’associazione temporanea o di consorzio di imprese d’imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appaltod’appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatoredell’appaltatore, comunque in ogni caso accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono possono costituire causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. 105, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza.

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Samples: www.asst-nordmilano.it

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’artal X.Xxx. 15 del D.Lgs. n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto81/2008. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D.Lgs. n. 81 alle direttive 89/391/CEE del 200812 giugno 1989 e 92/57/CEE del 24 giugno 1992, nonché alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l’iscrizione l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. 105, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza.

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Samples: www.urp.cnr.it

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. L’Appaltatore L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. all'articolo 15 del D.Lgs. Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D.Lgs. Decreto Legislativo n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l’iscrizione l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatoredall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatoredell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. 105118, comma 14 4, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016Codice dei contratti, l’Appaltatore è l’appaltatore é solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza.

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Samples: www.provincia.brescia.it

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. L’Appaltatore L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. all'articolo 15 del D.Lgs. Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e gli agli allegati da XVI a XXV dello stesso decretoDecreto. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D.Lgs. Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente della Stazione appaltante o del coordinatore, l’iscrizione l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatoredall’appaltatore. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppomandataria. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatoredell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. 105dell’articolo 118, comma 14 4, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016Codice dei Contratti, l’Appaltatore l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest’ultimoquesto ultimo, degli obblighi di sicurezza.. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito in materia di sicurezza

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Samples: www.cucfondi.it

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. L’Appaltatore L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 95 del D.Lgs. n. D.Lgs n°81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto09.04.2008. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D.Lgs. n. 81 alle direttive 89/391/CEE del 2008Consiglio, nonché del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. L'impresa L’impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatoredall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appaltod’appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatoredell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. 105, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza.

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Samples: Coibentazione a “Cappotto” Ponti Termici

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. L’Appaltatore L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’artall'art. 15 del D.Lgs. n. 81 del 200809.04.2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 art. 95 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto96 e all'allegato XIII del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato a quanto disposto dall’allegato XV al del D.Lgs. n. 81 del 2008, nonché 09.04.2008 e alla migliore letteratura tecnica in materia. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l’iscrizione l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatoredall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il piano Piano di sicurezza Sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, Coordinamento ed il piano operativo Piano Operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatoredell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. 105, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza.

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Samples: www.provincia.re.it

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. L’Appaltatore L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 al Titolo I, Capo III del D.Lgs. n. 81 decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D.Lgs. n. 81 alle direttive 89/391/CEE del 2008Consiglio, nonché del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti d’attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l’iscrizione l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore L’Assuntore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatoredall’appaltatore. In caso di associazione d’associazione temporanea o di consorzio di imprese d’imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appaltod’appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatoredell’appaltatore, comunque in ogni caso accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono possono costituire causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. 105, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza.

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Samples: www.asst-nordmilano.it

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. L’Appaltatore L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. all'articolo 15 del D.Lgs. Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e gli agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D.Lgs. Decreto n. 81 del 2008, nonché non- ché alla migliore letteratura tecnica in materia. L'impresa esecutrice L'appaltatore è obbligata obbligato a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dell'inizio dei lavori e quindi periodicamenteperiodi- camente, a richiesta del committente della Stazione appaltante o del coordinatore, l’iscrizione l'iscrizione alla camera di commerciocom- mercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatoredall’appaltatore. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese ordinario d’imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppomandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio cooperativo o d’imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate im- pegnate nell’esecuzione dei lavori. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed (PSC) e il piano operativo di sicurezza (POS) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatoredell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono costitui- scono causa di risoluzione del contratto. Ai sensi del comma 8 dell’art. 105105 del Codice e sulla base delle disposizioni del D. Lgs 175 del 21.11.2014, comma 14 del D.Lgsil contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appal- tante. n. 50/2016, l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori L’aggiudicatario risponde in solido col subappaltatore per gli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezzaadempimenti contributivi previ- denziali e assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è te- nuto il subappaltatore.

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Samples: www.aceapinerolese.it

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. L’Appaltatore L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. all'articolo 15 del D.Lgs. Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e gli agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D.Lgs. Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. L'impresa esecutrice L'appaltatore è obbligata obbligato a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente della Stazione appaltante o del coordinatore, l’iscrizione l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatoredall’appaltatore. In caso di associazione temporanea raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppomandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatoredell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. 105dell’articolo 118, comma 14 4, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016Codice dei contratti, l’Appaltatore l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest’ultimoquesto ultimo, degli obblighi di sicurezza.

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Samples: www.provincia.siena.it