Common use of Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza Clause in Contracts

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., l’impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e, quindi, periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore: • la propria idoneità tecnico-professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalità dell’Allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; • l’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. 4. L’affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo quanto previsto dall’art. 97 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio. 5. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, o in alternativa il Piano Sostitutivo di Sicurezza, ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

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Samples: Capitolato Speciale, Capitolato Speciale Dell’intervento, Capitolato Speciale Dell’intervento

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’artall'art. 15 del D.LgsD. Lgs n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 81/2008 da 88 a 104 e ss.mm.ii..gli allegati da XVI a XXV dello stesso Decreto. 2. I piani Piani di sicurezza Sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglioall’allegato XV al D. Lgs n. 81/2008, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., l’impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dell'inizio dei lavori e, quindi, e quindi periodicamente, a richiesta del committente dell’Ente o del coordinatore: • la propria idoneità tecnico-professionale (cioè il possesso Coordinatore, l'iscrizione alla Camera di capacità organizzativeCommercio, nonché disponibilità di forza lavoroIndustria, di macchine Artigianato e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare)Agricoltura, secondo le modalità dell’Allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; • l’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce l'indicazione dei lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti. 4dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario L’Appaltatore è tenuto, altresì, tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo quanto previsto dall’art. 97 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza Piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui coerenti con il proprioPiano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 54. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, di Coordinamento o in alternativa il Piano Sostitutivo di SicurezzaSostitutivo, ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le Ai sensi dell’art. 131, comma 3, del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 5. Ai sensi dell’art. 118, comma 4, terzo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, l’Appaltatore é solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’Appaltatore L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii..s.m. e i. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità al D.Lgs 81/2008, alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D. Lgs. D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.s.m. e i., l’impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e, quindi, periodicamentee quindi pe- riodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore: • la propria idoneità tecnico-tecnico – professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo secon- do le modalità dell’Allegato XVII del D. Lgs. D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.s.m. e i.; • l’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce de- nunce dei lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.INPS), all’Istituto nazionale na- zionale assicurazione infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa relati- va al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentativerappresenta- tive, applicato ai lavoratori dipendenti. 4. L’affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantierecantie- re, secondo quanto previsto dall’art. 97 del D. Lgs. D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.s.m. e i., al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe al- l’impresa mandataria capogruppo. 5. Il Piano piano di Sicurezza sicurezza e Coordinamento, o in alternativa il Piano Sostitutivo di Sicurezza, coordinamento ed il Piano Operativo piano operativo di Sicurezza sicurezza formano parte integrante inte- grante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatoredell’appaltato- re, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. Comune di Montegallo Prot. n .0006286 del 29-09-2021 partenza 1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., l’impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e, quindi, periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore: • la propria idoneità tecnico-professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalità dell’Allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; • l’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. 4. L’affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo quanto previsto dall’art. 97 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio. 5. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, o in alternativa il Piano Sostitutivo di Sicurezza, Coordinamento (PSC) ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) formano parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatoredell’esecutore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contrattocontratto in danno della Stazione Appaltante per grave inadempimento ai sensi dell’art. 72 (in forza di quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50). Potrà peraltro trovare autonoma e diretta applicazione la risoluzione del contratto d’appalto per gravi violazioni in materia di sicurezza, in forza dell’art. 92, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008. 2. L'esecutore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore della sicurezza in base di esecuzione, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. 3. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione (art. 101 c. 3 D.Lgs. n. 81/2008). In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. 4. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 5. L’esecutore dovrà pertanto comunicare al Direttore Xxxxxx e al Responsabile dei lavori prima dell’inizio dei lavori: – il nominativo e il luogo di reperibilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e del Medico Competente, designati ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; – il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum professionale; – ove designato o nominato, il nominativo e il luogo di reperibilità del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 6. Tenuto conto che, in ogni caso, il PSC costituisce parte integrante del contratto di appalto, l'esecutore ha facoltà, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di presentare al Coordinatore per l'Esecuzione eventuali proposte integrative del PSC. È comunque facoltà di tutte le imprese esecutrici, anche durante la realizzazione dell'opera, presentare al Coordinatore per l'Esecuzione, tramite l’impresa affidataria, che provvede alla verifica della congruenza al Piano di Sicurezza e Coordinamento proprio, proposte di modificazioni o integrazioni al PSC per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, sia per meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. 7. L’esecutore deve consegnare il proprio Piano Operativo di Xxxxxxxxx, al Coordinatore per l’Esecuzione prima dell’inizio dei rispettivi lavori e depositare in cantiere copia per i lavoratori dipendenti dello stesso. Il contenuto del POS dovrà essere debitamente portato a conoscenza di tutti i lavoratori presenti nelle diverse sedi lavorative. 8. I piani verranno valutati per verificarne la coerenza con il PSC (ove esistente) e per verificarne i contenuti minimi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui cantieri.

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Samples: Contratto d'Appalto

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., l’impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e, quindi, periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore: • la propria idoneità tecnico-professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalità dell’Allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; • l’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. 4. L’affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo quanto previsto dall’art. 97 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio. 5. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, o in alternativa il Piano Sostitutivo di Sicurezza, Coordinamento (PSC) ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) formano parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatoredell’esecutore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contrattocontratto in danno della Stazione Appaltante per grave inadempimento ai sensi dell’art. 72 (in forza di quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50 e ss.mm.ii.). Potrà peraltro trovare autonoma e diretta applicazione la risoluzione del contratto d’appalto per gravi violazioni in materia di sicurezza, in forza dell’art. 92, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008. 2. L'esecutore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore della sicurezza in base di esecuzione, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. 3. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione (art. 101 c. 3 D.Lgs. n. 81/2008). In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. 4. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 5. L’esecutore dovrà pertanto comunicare al Direttore Xxxxxx e al Responsabile dei lavori prima dell’inizio dei lavori: – il nominativo e il luogo di reperibilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e del Medico Competente, designati ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; – il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum professionale; – ove designato o nominato, il nominativo e il luogo di reperibilità del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 6. Tenuto conto che, in ogni caso, il PSC costituisce parte integrante del contratto di appalto, l'esecutore ha facoltà, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di presentare al Coordinatore per l'Esecuzione eventuali proposte integrative del PSC. È comunque facoltà di tutte le imprese esecutrici, anche durante la realizzazione dell'opera, presentare al Coordinatore per l'Esecuzione, tramite l’impresa affidataria, che provvede alla verifica della congruenza al Piano di Sicurezza e Coordinamento proprio, proposte di modificazioni o integrazioni al PSC per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, sia per meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. 7. L’esecutore deve consegnare il proprio Piano Operativo di Xxxxxxxxx, al Coordinatore per l’Esecuzione prima dell’inizio dei rispettivi lavori e depositare in cantiere copia per i lavoratori dipendenti dello stesso. Il contenuto del POS dovrà essere debitamente portato a conoscenza di tutti i lavoratori presenti nelle diverse sedi lavorative. 8. I piani verranno valutati per verificarne la coerenza con il PSC (ove esistente) e per verificarne i contenuti minimi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui cantieri.

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Samples: Appalto

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’Appaltatore L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 agli articoli 15, 95 e 96, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..s.m. e i. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE all’art. 100 del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica D.Lgs. n°81/2008 in materiaosservanza dei contenuti minimi esplicitati nell’allegato XV dello stesso X.Xxx. 3. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D. Lgs. DLgs 81/2008 e ss.mm.ii., l’impresa esecutrice o s.m. e i.,Impresa appaltatrice e le singole imprese esecutrici è/subappaltatrici/ subaffidatarie sono obbligata/e obbligate a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dell'inizio dei lavori e, quindi, e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore: • coordinatore (CSE) la propria idoneità tecnico-tecnico – professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalità dell’Allegato XVII del D. LgsD.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.s.m. e i. comprendente: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n°81/2008; c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007; d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. n°81/2008; ed inoltre l’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale Nazionale della previdenza sociale Previdenza Sociale (I.N.P.S.INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni Nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.INAIL) e alle casse ediliCasse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. 4. L’affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo quanto previsto dall’art. 97 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio. 5. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, o in alternativa il Piano Sostitutivo di Sicurezza, ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’Appaltatore è obbligato ad a osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e ss.mm.ii..agli adempimenti descritti agli artt. 95 e 96 e all'allegato XIII del medesimo decreto. 2. I piani Piani di sicurezza Sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992europee, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., l’impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente tempestivamente, prima dell’inizio dell'inizio dei lavori e, quindi, e quindi periodicamente, a su richiesta del dell'Ente committente o del coordinatore: • la propria idoneità tecnico-professionale (cioè il possesso Coordinatore, l'iscrizione alla Camera di capacità organizzativeCommercio, nonché disponibilità di forza lavoroIndustria, di macchine Artigianato e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare)Agricoltura, secondo le modalità dell’Allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; • l’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce l'indicazione dei lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti. 4dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario L’Appaltatore è tenuto, altresì, tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo quanto previsto dall’art. 97 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui coerenti con il propriopiano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese, detto obbligo ricade sull’impresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 54. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, o in alternativa il Piano Sostitutivo di Sicurezza, ed Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

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Samples: Contract for Extraordinary Maintenance Works

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’Appaltatore Una copia dei piani con tutti i documenti allegati sarà tenuta presso la baracca di cantiere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. 2. Prima dell’inizio dei lavori l’appaltatore comunica il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere, responsabile del rispetto dei piani di sicurezza. 3. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’artall'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..n. 81/08. 24. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE dell’allegato XV del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.D.Lgs. n. 81/08 35. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., l’impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e, quindi, periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore: • la propria idoneità tecnico-professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalità dell’Allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; • l’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. 4. L’affidatario L’appaltatore è tenuto, altresì, tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo quanto previsto dall’art. 97 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui coerenti con il propriopiano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 56. Il Piano piano di Sicurezza sicurezza e Coordinamento, o in alternativa il Piano Sostitutivo di Sicurezza, coordinamento ed il Piano Operativo piano operativo di Sicurezza formano sicurezza fa parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatoredell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

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Samples: Construction Contract

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’Appaltatore L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.LgsD. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..s.m. e i. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità al D. Lgs. 81/2008, alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.s.m. e i., l’impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e, quindi, del servizio e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore: • la propria idoneità tecnico-tecnico – professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalità dell’Allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.s.m. e i.; • l’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. 4. L’affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo quanto previsto dall’art. 97 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.s.m. e i., al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. 5. Il Piano piano di Sicurezza sicurezza e Coordinamento, o in alternativa il Piano Sostitutivo di Sicurezza, coordinamento ed il Piano Operativo piano operativo di Sicurezza sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatoredell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

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Samples: Servizio Di Manutenzione Delle Alberature

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., l’impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e, quindi, periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore: la propria idoneità tecnico-tecnico – professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalità dell’Allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; l’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. 4. L’affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo quanto previsto dall’art. 97 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio. 5. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, o in alternativa il Piano Sostitutivo di Sicurezza, ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto