Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
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Samples: Contratto D’appalto Per L’esecuzione Dei Lavori Di Realizzazione Modifiche Interne E Adeguamento Degli Impianti , Nella Nuova Sede Del Cpi in Localita’ “Sa Serrixedda” a Quartu Sant’elena, Progetto Esecutivo, Progetto Definitivo Esecutivo
Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 all'art.15 del Decreto n. 81 n.81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
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Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto D.Lgs 09/04/08 n. 81 del 2008e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 95 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.96 e all'allegato IV del D.Lgs 09/04/08 n. 81 e s.m.i..
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Samples: cdn1.regione.veneto.it