Pagamenti della Compagnia. 17.1. Le richieste di pagamento sottoscritte dagli aventi diritto e la relativa documentazione dovranno essere inviate alla Compagnia che, a seguito degli accertamenti necessari, eseguirà il pagamento entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della documentazione completa. Ad ogni richiesta di pagamento devono essere allegate le coordinate bancarie su cui effettuare il pagamento tramite bonifico bancario. In caso di richieste incomplete, i tempi necessari per la liquidazione potrebbero risultare maggiori. 17.2. Nel caso in cui il Contratto sia collegato ad attivi caratterizzati da liquidità ridotta, la Compagnia potrebbe avere tempi di liquidazione di tali attivi più lunghi rispetto a quelli previsti. 17.3. La Compagnia non può in alcun modo essere ritenuta responsabile in caso di conseguenze negative per il Contraente o per il Beneficiario dovuti al prolungamento dei tempi di liquidazione dei suddetti attivi. 17.4. Il Contraente accetta e conviene che, qualora la Compagnia non abbia potuto ragionevolmente provvedere alla liquidazione degli attivi entro il termine previsto, la Compagnia potrà procedere alla liquidazione della Prestazione Assicurativa e alla liquidazione in caso di Riscatto Totale o Riscatto Parziale, mediante trasferimento della titolarità degli attivi sottostanti contenuti nel Fondo Interno a favore del Contraente o del Beneficiario, nei limiti consentiti dalla legge applicabile. Il Contraente ha inoltre la possibilità di abbandonare tali titoli; in questo caso la Compagnia non più alcun obbligo riguardante il loro pagamento. 17.5. Le spese e gli oneri connessi con il trasferimento degli attivi sottostanti a favore del Contraente o del Beneficiario saranno a carico di questi. La presente clausola si applica sia in caso di Riscatto Totale che in caso di Liquidazione della Prestazione Assicurativa: • In caso di riscatto, la Compagnia non è tenuta a corrispondere al Contraente l’ammontare riscattato prima del giorno di liquidazione successivo alla sua domanda di riscatto e non è tenuta a corrispondere al Beneficiario la Prestazione Assicurativa prima del giorno di liquidazione successivo alla sua richiesta di liquidazione. 17.6. La Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile dell’eventuale sospensione della quotazione di uno o più degli attivi sottostanti o di un lock-up deciso dall’emittente o dal distributore di un attivo in cui un Fondo.
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Samples: Investment Insurance Product, Investment Insurance Product Information
Pagamenti della Compagnia. 17.115.1. Le richieste Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a comprovare i presupposti dell’obbligo di pagamento sottoscritte dagli e ad individuare esattamente gli aventi diritto. A tal fine è in ogni caso necessario che siano consegnati, oltre ai documenti indicati al comma 15.2 per i diversi casi di pagamento, i seguenti documenti:
15.2. Sono inoltre previsti, per i diversi casi di pagamento, i documenti di seguito indicati:
15.3. In presenza di particolari esigenze istruttorie la Compagnia si riserva altresì di richiedere ulteriori documenti prima di procedere al pagamento. A titolo esemplificativo, è necessario che siano consegnati da ciascun avente diritto e i seguenti documenti:
15.4. Ai fini dei precedenti commi di questo articolo, in luogo degli originali della polizza, delle appendici o della proposta potrà essere consegnata una dichiarazione di smarrimento di detti originali.
15.5. La Compagnia, verificata l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento, metterà a disposizione la relativa documentazione dovranno essere inviate alla Compagnia che, a seguito degli accertamenti necessari, eseguirà il pagamento somma dovuta entro 60 (sessanta) trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa. Ad ogni richiesta Il pagamento mediante bonifico su conto corrente bancario indicato dall’avente diritto si intende effettuato dalla Compagnia nel momento in cui impartisca l’ordine di pagamento devono essere allegate le coordinate bancarie su cui effettuare il pagamento tramite bonifico bancarioed a rischio dell’avente diritto. In caso di richieste incomplete, i tempi necessari per la liquidazione potrebbero risultare maggiori.
17.2. Nel caso in cui il Contratto sia collegato ad attivi caratterizzati da liquidità ridottainadempimento dell’obbligo di pagamento del dovuto nel termine stabilito, la Compagnia potrebbe avere tempi di liquidazione di tali attivi più lunghi rispetto a quelli previsti.
17.3. La Compagnia non può in alcun modo essere ritenuta responsabile in caso di conseguenze negative per il Contraente o per il Beneficiario dovuti al prolungamento dei tempi di liquidazione dei suddetti attivi.
17.4. Il Contraente accetta e conviene che, qualora la Compagnia non abbia potuto ragionevolmente provvedere alla liquidazione degli attivi entro il termine previsto, la Compagnia potrà procedere alla liquidazione della Prestazione Assicurativa e alla liquidazione in caso di Riscatto Totale o Riscatto Parziale, mediante trasferimento della titolarità degli attivi sottostanti contenuti nel Fondo Interno a favore del Contraente o del Beneficiario, nei limiti consentiti dalla legge applicabile. Il Contraente ha inoltre la possibilità di abbandonare tali titoli; in questo caso la Compagnia non più alcun obbligo riguardante il loro pagamento.
17.5. Le spese e gli oneri connessi con il trasferimento degli attivi sottostanti a favore del Contraente o del Beneficiario saranno a carico di questi. La presente clausola si applica sia in caso di Riscatto Totale che in caso di Liquidazione della Prestazione Assicurativa: • In caso di riscatto, la Compagnia non è sarà unicamente tenuta a corrispondere a titolo di risarcimento del danno agli aventi diritto gli interessi moratori al Contraente l’ammontare riscattato prima del giorno saggio legale secondo la legge italiana. L’importo dovuto dalla Compagnia a titolo di liquidazione successivo alla sua domanda prestazione assicurata o di valore di riscatto e non è tenuta altrimenti soggetto a corrispondere al Beneficiario variazioni quindi, a titolo esemplificativo, non è ulteriormente rivalutato né aumentato per interessi dopo che, rispettivamente, si sia verificato l’evento assicurato o sia stata ricevuta la Prestazione Assicurativa prima del giorno dichiarazione di liquidazione successivo alla sua richiesta di liquidazioneriscatto.
17.615.6. La Compagnia Per consentire la liquidazione delle somme al lordo di ritenuta d’acconto sulle imposte irlandesi, viene richiesta al cliente beneficiario dei diritti conferiti dalla polizza (Policyholder) una dichiarazione firmata di non potrà essere ritenuta responsabile dell’eventuale sospensione residenza nella Repubblica d’Irlanda. A fini esplicativi di seguito viene data indicazione della quotazione definizione di uno o più degli attivi sottostanti o di un lock-up deciso dall’emittente o dal distributore di un attivo in cui un Fondoresidenza nella Repubblica d’Irlanda.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Unit Linked, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Unit Linked
Pagamenti della Compagnia. 17.1. Le richieste Per il pagamento della prestazione, in caso si verifichi un evento coperto dal Contratto, devono essere preventivamente consegnati alla Compagnia i documenti necessari per dar corso alla liquidazione, affinché si possa verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento sottoscritte dagli e individuare gli aventi diritto diritto. Per il pagamento della prestazione in caso di invalidità totale e permanente (qualora richiamata in polizza), la relativa documentazione dovranno essere inviate alla liquidazione della somma assicurata avverrà all’atto del riconoscimento dello stato di invalidità dell’Assicurato. Al pagamento del Capitale, il Contratto resterà privo di qualsiasi ulteriore effetto. La Compagnia che, a seguito degli accertamenti necessari, eseguirà esegue il pagamento entro 60 (sessanta) 30 giorni dal ricevimento della documentazione completarichiesta. Ad ogni richiesta Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei beneficiari, al tasso legale (art. 1224, 1° co., c.c.). Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente Agenzia della Compagnia. Alla data di pagamento devono essere allegate le coordinate bancarie redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, i diritti derivanti da un qualsiasi Contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui effettuare i diritti stessi si fondano, ai sensi dell’articolo 2952, comma 2 del Codice Civile modificato dal Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012, n.245. Tale prescrizione resterà in vigore, salvo eventuali modifiche successive. Superato questo termine senza alcuna richiesta da parte dell’interessato, il pagamento tramite bonifico bancario. In caso di richieste incomplete, i tempi necessari per la liquidazione potrebbero risultare maggiori.
17.2. Nel caso in cui il Contratto sia collegato ad attivi caratterizzati da liquidità ridotta, la Compagnia potrebbe avere tempi di liquidazione di tali attivi più lunghi rispetto a quelli previsti.
17.3. La Compagnia diritto alle prestazioni si prescrive e non può essere esercitato, in alcun modo essere ritenuta responsabile in caso di conseguenze negative per il Contraente o per il Beneficiario dovuti al prolungamento dei tempi di liquidazione dei suddetti attivi.
17.4. Il Contraente accetta quanto le somme maturate e conviene che, qualora la Compagnia non abbia potuto ragionevolmente provvedere alla liquidazione degli attivi riscosse entro il termine previstodi prescrizione del relativo diritto sono infatti devolute, la Compagnia potrà procedere alla liquidazione ai sensi dell’art. 1 comma 345 della Prestazione Assicurativa e alla liquidazione in caso di Riscatto Totale o Riscatto Parziale, mediante trasferimento della titolarità degli attivi sottostanti contenuti nel Fondo Interno a favore del Contraente o del Beneficiario, nei limiti consentiti dalla legge applicabile. Il Contraente ha inoltre la possibilità di abbandonare tali titoli; in questo caso la Compagnia non più alcun obbligo riguardante il loro pagamenton. 266/2005 al fondo “depositi dormienti”.
17.5. Le spese e gli oneri connessi con il trasferimento degli attivi sottostanti a favore del Contraente o del Beneficiario saranno a carico di questi. La presente clausola si applica sia in caso di Riscatto Totale che in caso di Liquidazione della Prestazione Assicurativa: • In caso di riscatto, la Compagnia non è tenuta a corrispondere al Contraente l’ammontare riscattato prima del giorno di liquidazione successivo alla sua domanda di riscatto e non è tenuta a corrispondere al Beneficiario la Prestazione Assicurativa prima del giorno di liquidazione successivo alla sua richiesta di liquidazione.
17.6. La Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile dell’eventuale sospensione della quotazione di uno o più degli attivi sottostanti o di un lock-up deciso dall’emittente o dal distributore di un attivo in cui un Fondo.
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Pagamenti della Compagnia. 17.118.1. Le richieste Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a comprovare i presupposti dell’obbligo di pagamento sottoscritte dagli e ad individuare esattamente gli aventi diritto.
18.2. Sono inoltre previsti, per i diversi casi di pagamento, i documenti di seguito indicati:
18.3. In presenza di particolari esigenze istruttorie la Compagnia si riserva altresì di richiedere ulteriori documenti prima di procedere al pagamento. A titolo esemplificativo, è necessario che siano consegnati da ciascun avente diritto e i seguenti documenti:
18.4. In fase di erogazione della rendita vitalizia, la relativa Compagnia potrà inoltre richiedere documentazione dovranno comprovante l’esistenza in vita dell’aderente (o del beneficiario reversionario), anche in forma di autocertificazione.
18.5. Ai fini dei precedenti commi di questo articolo, in luogo degli originali della polizza, delle appendici o del modulo di adesione potrà essere inviate alla Compagnia checonsegnata una dichiarazione di smarrimento di detti originali.
18.6. La Compagnia, verificata l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento, metterà a seguito degli accertamenti necessari, eseguirà il pagamento disposizione la somma dovuta entro 60 (sessanta) trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa. Ad ogni , tranne nel caso di richiesta di riscatto o trasferimento, per cui sono validi i termini stabiliti dall’art.12 del Regolamento del PIP. Il pagamento devono essere allegate le coordinate bancarie mediante bonifico su conto corrente bancario indicato dall’avente diritto si intende effettuato dalla Compagnia nel momento in cui effettuare il pagamento tramite impartisca l’ordine di bonifico bancarioed a rischio dell’avente diritto. In caso di richieste incomplete, i tempi necessari per la liquidazione potrebbero risultare maggiori.
17.2. Nel caso in cui il Contratto sia collegato ad attivi caratterizzati da liquidità ridottainadempimento dell’obbligo di pagamento del dovuto nel termine stabilito, la Compagnia potrebbe avere tempi di liquidazione di tali attivi più lunghi rispetto a quelli previsti.
17.3. La Compagnia non può in alcun modo essere ritenuta responsabile in caso di conseguenze negative per il Contraente o per il Beneficiario dovuti al prolungamento dei tempi di liquidazione dei suddetti attivi.
17.4. Il Contraente accetta e conviene che, qualora la Compagnia non abbia potuto ragionevolmente provvedere alla liquidazione degli attivi entro il termine previsto, la Compagnia potrà procedere alla liquidazione della Prestazione Assicurativa e alla liquidazione in caso di Riscatto Totale o Riscatto Parziale, mediante trasferimento della titolarità degli attivi sottostanti contenuti nel Fondo Interno a favore del Contraente o del Beneficiario, nei limiti consentiti dalla legge applicabile. Il Contraente ha inoltre la possibilità di abbandonare tali titoli; in questo caso la Compagnia non più alcun obbligo riguardante il loro pagamento.
17.5. Le spese e gli oneri connessi con il trasferimento degli attivi sottostanti a favore del Contraente o del Beneficiario saranno a carico di questi. La presente clausola si applica sia in caso di Riscatto Totale che in caso di Liquidazione della Prestazione Assicurativa: • In caso di riscatto, la Compagnia non è sarà unicamente tenuta a corrispondere a titolo di risarcimento del danno agli aventi diritto gli interessi moratori al Contraente l’ammontare riscattato prima del giorno saggio legale secondo la legge italiana. L’importo dovuto dalla Compagnia a titolo di liquidazione successivo alla sua domanda prestazione assicurata o di valore di riscatto e non è tenuta altrimenti soggetto a corrispondere al Beneficiario variazioni quindi, a titolo esemplificativo, non è ulteriormente rivalutato né aumentato per interessi dopo che, rispettivamente, si sia verificato l’evento assicurato o sia stata ricevuta la Prestazione Assicurativa prima del giorno dichiarazione di liquidazione successivo alla sua richiesta di liquidazioneriscatto.
17.6. La Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile dell’eventuale sospensione della quotazione di uno o più degli attivi sottostanti o di un lock-up deciso dall’emittente o dal distributore di un attivo in cui un Fondo.
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Samples: Piano Individuale Pensionistico Di Tipo Assicurativo
Pagamenti della Compagnia. 17.1Per tutti i pagamenti della Compagnia, devono esser e preventivamente consegnati alla stessa, per il tramite del competente Soggetto distributore oppure a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Compagnia, Xxx X xxxx Xxxxxx, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia, i documenti necessari in relazione alla causa del pag amento richiesto, con l eccezione della documentazione gi prodotta in precedenza e ancora in corso di validit (vedi Allegato A). Le richieste Qualora l esame della suddetta documentazione evide nzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell obbligo di pagamento sottoscritte dagli o l individuazione degli aventi diritto e la relativa documentazione dovranno essere inviate alla Compagnia che, a seguito degli accertamenti necessari, eseguirà il pagamento entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della documentazione completa. Ad ogni richiesta o l adempimento agli obblighi di pagamento devono essere allegate le coordinate bancarie su cui effettuare il pagamento tramite bonifico bancario. In caso di richieste incomplete, i tempi necessari per la liquidazione potrebbero risultare maggiori.
17.2. Nel caso in cui il Contratto sia collegato ad attivi caratterizzati da liquidità ridottanatura fiscale, la Compagnia potrebbe avere tempi di liquidazione di tali attivi più lunghi rispetto a quelli previsti.
17.3xxxxx xxxx tempestivamente l ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze i struttorie. La Compagnia non può in alcun modo essere ritenuta responsabile in caso di conseguenze negative per il Contraente o per il Beneficiario dovuti al prolungamento dei tempi di liquidazione dei suddetti attivi.
17.4. Il Contraente accetta e conviene che, qualora la Compagnia non abbia potuto ragionevolmente provvedere alla liquidazione degli attivi esegue i pagamenti derivanti dai propr i obblighi contrattuali entro il termine previsto, la Compagnia potrà procedere alla liquidazione della Prestazione Assicurativa e alla liquidazione in caso di Riscatto Totale o Riscatto Parziale, mediante trasferimento della titolarità degli attivi sottostanti contenuti nel Fondo Interno a favore 30 giorni dalla consegna da parte del Contraente o del Beneficiariodei Beneficiari della documentazione completa indicata nell Allegato A, nei limiti consentiti dalla legge applicabileal competente Soggetto distributor e oppure inviata a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Compagnia, Xxx X xxxx Xxxxxx, 45 - 37126 Verona (VR) Italia. Il Contraente ha inoltre la possibilità di abbandonare tali titoli; in Se il pagamento non avviene entro questo caso la termine, l a Compagnia non più alcun obbligo riguardante il loro pagamento.
17.5. Le spese e gli oneri connessi con il trasferimento degli attivi sottostanti a favore del Contraente o del Beneficiario saranno a carico di questi. La presente clausola si applica sia in caso di Riscatto Totale che in caso di Liquidazione della Prestazione Assicurativa: • In caso di riscatto, la Compagnia non è Ł tenuta a corrispondere agli aventi diritto gli interessi moratori calcolati fino alla data di effettivo pagamento. Questi interessi sono dovuti dal giorno della mora, al Contraente l’ammontare riscattato prima del giorno tasso legale determinato secondo la legge, esclu dendo il risarcimento dell eventuale maggior danno . Resta inteso che, ai fini della sussistenza dell ob bligo di liquidazione successivo alla sua domanda pagamento, ai sensi dell Art. 12, deve essere anche trascorsa utilmente la data coincident e con i rispettivi giorni di riscatto e non è tenuta a corrispondere al Beneficiario la Prestazione Assicurativa prima del giorno riferimento e, inoltre, deve essersi reso disponibile il relativo valore unitario delle quote del/i Fondo/i da adottare per le operazioni di liquidazione successivo alla sua richiesta di liquidazionedisinvestimento quote .
17.6. La Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile dell’eventuale sospensione della quotazione di uno o più degli attivi sottostanti o di un lock-up deciso dall’emittente o dal distributore di un attivo in cui un Fondo.
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Samples: Insurance Agreement
Pagamenti della Compagnia. 17.1. Le richieste di pagamento sottoscritte dagli aventi diritto e la relativa documentazione dovranno essere inviate alla La Compagnia che, a seguito degli accertamenti necessari, eseguirà esegue il pagamento entro 60 (sessanta) 180 giorni dal ricevimento della documentazione completarichiesta. Ad ogni richiesta Una volta riconosciuto il diritto alla prestazione, la prestazione di pagamento devono essere allegate rendita mensile e un capitale pari a tre volte tale importo verranno corrisposti, se perdura lo stato di Non Autosufficienza, dopo che siano trascorsi 90 giorni (Periodo di Franchigia) a partire dalla data di denuncia dello stato di Non Autosufficienza. Qualora gli accertamenti per lo stato di Non Autosufficienza necessitino più di 90 giorni, all’atto dell’accertamento verranno erogate le coordinate bancarie su cui effettuare eventuali rate di rendita arretrate e non erogate. Decorso il pagamento tramite bonifico bancariotermine dei 180 giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore dei beneficiari, al tasso legale (art. 1224, 1° co., c.c.). In caso di richieste incompletedecesso dell’Assicurato prima dell’accertamento dello stato di Non Autosufficienza, i tempi necessari nulla è dovuto da parte della Compagnia. In caso di decesso dell’Assicurato durante l’erogazione della prestazione, il Contraente, se diverso dall’Assicurato, o chi per la liquidazione potrebbero risultare maggiori.
17.2suo conto, dovranno comunicare tempestivamente il decesso dell’Assicurato. Nel caso in cui il Contratto sia collegato ad attivi caratterizzati da liquidità ridotta, In occasione di ogni ricorrenza anniversaria la Compagnia potrebbe avere tempi dovrà ricevere da parte dell’Assicurato un’autocertificazione di liquidazione di tali attivi più lunghi rispetto a quelli previsti.
17.3esistenza in vita. La Compagnia non può in alcun modo essere ritenuta responsabile in caso di conseguenze negative per il Contraente o per il Beneficiario dovuti al prolungamento dei tempi di liquidazione dei suddetti attivi.
17.4. Il Contraente accetta e conviene che, qualora la Compagnia non abbia potuto ragionevolmente provvedere alla liquidazione degli attivi entro il termine previstosi riserva, la Compagnia potrà procedere alla liquidazione della Prestazione Assicurativa e alla liquidazione facoltà di verificare l’esistenza in caso vita dell’Assicurato anche in epoche diverse dalla ricorrenza anniversaria. Ciascuna rata mensile di Riscatto Totale o Riscatto Parziale, Xxxxxxx verrà corrisposta mediante trasferimento della titolarità degli attivi sottostanti contenuti nel Fondo Interno a favore del Contraente o del bonifico su un conto corrente bancario intestato al Beneficiario, nei limiti consentiti dalla legge applicabile. Il Contraente ha inoltre la possibilità di abbandonare tali titoli; in questo caso la Compagnia non più alcun obbligo riguardante il loro pagamento.
17.5. Le spese e gli oneri connessi con il trasferimento degli attivi sottostanti a favore del Contraente o del Beneficiario saranno a carico di questi. La presente clausola si applica sia in caso di Riscatto Totale che in caso di Liquidazione della Prestazione Assicurativa: • In caso di riscatto, la Compagnia non è tenuta a corrispondere al Contraente l’ammontare riscattato prima del giorno di liquidazione successivo alla sua domanda di riscatto e non è tenuta a corrispondere al Beneficiario la Prestazione Assicurativa prima del giorno di liquidazione successivo alla sua richiesta di liquidazione.
17.6. La Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile dell’eventuale sospensione della quotazione di uno o più degli attivi sottostanti o di un lock-up deciso dall’emittente o dal distributore di un attivo in cui un Fondo.
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Samples: Insurance Contract
Pagamenti della Compagnia. 17.115.1. Le richieste Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a comprovare i presupposti dell’obbligo di pagamento sottoscritte dagli e ad individuare esattamente gli aventi diritto. A tal fine è in ogni caso necessario che siano consegnati, oltre ai documenti indicati al comma 15.2 per i diversi casi di pagamento, i seguenti documenti: -originale del modulo di proposta con eventuali appendici contrattuali; -dichiarazione scritta delle coordinate complete di un conto corrente bancario intestato all’avente diritto e la relativa documentazione dovranno essere inviate alla Compagnia che, a seguito degli accertamenti necessari, eseguirà su cui effettuare il pagamento (tranne in caso di recesso); nel caso in cui non vengano indicate tali coordinate, l’avente diritto potrà chiedere il pagamento a mezzo assegno circolare. A quest’ultimo riguardo la Compagnia si riserva di richiedere la compilazione di una particolare modulistica.
15.2. Sono inoltre previsti, per i diversi casi di pagamento, i documenti di seguito indicati:
15.3. In presenza di particolari esigenze istruttorie la Compagnia si riserva altresì di richiedere ulteriori documenti prima di procedere al pagamento.
15.4. Ai fini dei precedenti commi di questo articolo, in luogo degli originali della polizza, delle appendici o del modulo di adesione potrà essere consegnata una dichiarazione di smarrimento di detti originali.
15.5. La Compagnia, verificata l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento, metterà a disposizione la somma dovuta entro 60 (sessanta) trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa. Ad ogni richiesta Il pagamento mediante bonifico su conto corrente bancario indicato dall’avente diritto si intende effettuato dalla Compagnia nel momento in cui impartisca l’ordine di pagamento devono essere allegate le coordinate bancarie su cui effettuare il pagamento tramite bonifico bancarioed a rischio dell’avente diritto. In caso di richieste incomplete, i tempi necessari per la liquidazione potrebbero risultare maggiori.
17.2. Nel caso in cui il Contratto sia collegato ad attivi caratterizzati da liquidità ridottainadempimento dell’obbligo di pagamento del dovuto nel termine stabilito, la Compagnia potrebbe avere tempi di liquidazione di tali attivi più lunghi rispetto a quelli previsti.
17.3. La Compagnia non può in alcun modo essere ritenuta responsabile in caso di conseguenze negative per il Contraente o per il Beneficiario dovuti al prolungamento dei tempi di liquidazione dei suddetti attivi.
17.4. Il Contraente accetta e conviene che, qualora la Compagnia non abbia potuto ragionevolmente provvedere alla liquidazione degli attivi entro il termine previsto, la Compagnia potrà procedere alla liquidazione della Prestazione Assicurativa e alla liquidazione in caso di Riscatto Totale o Riscatto Parziale, mediante trasferimento della titolarità degli attivi sottostanti contenuti nel Fondo Interno a favore del Contraente o del Beneficiario, nei limiti consentiti dalla legge applicabile. Il Contraente ha inoltre la possibilità di abbandonare tali titoli; in questo caso la Compagnia non più alcun obbligo riguardante il loro pagamento.
17.5. Le spese e gli oneri connessi con il trasferimento degli attivi sottostanti a favore del Contraente o del Beneficiario saranno a carico di questi. La presente clausola si applica sia in caso di Riscatto Totale che in caso di Liquidazione della Prestazione Assicurativa: • In caso di riscatto, la Compagnia non è sarà unicamente tenuta a corrispondere a titolo di risarcimento del danno agli aventi diritto gli interessi moratori al Contraente l’ammontare riscattato prima del giorno saggio legale secondo la legge italiana. L’importo dovuto dalla Compagnia a titolo di liquidazione successivo alla sua domanda di riscatto e prestazione assicurata non è tenuta altrimenti soggetto a corrispondere al Beneficiario la Prestazione Assicurativa prima del giorno di liquidazione successivo alla sua richiesta di liquidazionevariazioni quindi, a titolo esemplificativo, non è ulteriormente rivalutato né aumentato per interessi dopo che si sia verificato l’evento assicurato.
17.6. La Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile dell’eventuale sospensione della quotazione di uno o più degli attivi sottostanti o di un lock-up deciso dall’emittente o dal distributore di un attivo in cui un Fondo.
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