Pagamento del premio e decorrenza della Polizza Clausole campione

Pagamento del premio e decorrenza della Polizza. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. La Compagnia assicuratrice accetta il prolungamento a 30 (trenta) giorni del periodo di rispetto per il pagamento del premio, indipendentemente ed al di là delle previsioni del Codice Civile (Art. 1901 comma primo). Se il Contraente non paga i premi o le rate del premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla sede della Compagnia.
Pagamento del premio e decorrenza della Polizza. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2016 sempreché il pagamento della prima rata di premio e le rate successive avvenga, in deroga all’art. 1901 del C.C., entro 60 giorni dalla sopraccitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l’effetto dell’assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati alla Società o alla Società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza, tali premi pagati al Broker devono intendersi come pagati alla Società stessa. Il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2016 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2018 con tacito rinnovo su tale scadenza. Entrambe le parti si riservano la facoltà, con preavviso di 60 giorni, di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale del 31.12. E’ inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione, per qualsiasi causa, del contratto, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al comportamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte delle corresponsione del relativo rateo si impegna sin d’ora a prorogare in tal casi l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.
Pagamento del premio e decorrenza della Polizza. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. La Compagnia assicuratrice accetta il prolungamento a 30 (trenta) giorni del periodo di rispetto per il pagamento del premio, indipendentemente ed al di là delle previsioni del Codice Civile (Art. 1901 comma secondo). I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla sede della Compagnia.

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